QUADRO RIASSUNTIVO INCONTRO 25/09/2013

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INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.
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QUADRO RIASSUNTIVO INCONTRO 25/09/2013 DEFINIZIONI BENEFICI ECONOMICI METODOLOGIA ACCERTATIVA LEGGE REGIONALE 4/2008 LEGGE 3 AGOSTO 2009 LEGGE 8 OTTOBRE 2010 PROCEDURE E COMPETENZE ASL-INPS

Definizione di Invalido Art. 2 Legge 30 MARZO 1971 n. 118: sono “invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite … che abbiano subito una riduzione permanente della capacita’ lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minore di anni 18, che abbiano difficolta’ persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta’”

Definizione di Handicap Art. 3 comma 1: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che e’ causa di difficolta’ di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione” Art 3 comma 3:“Qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’eta’ in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravita’”

Definizione cecita’ Si considerano ciechi assoluti coloro che presentano bilateralmente: totale mancanza di percezione visiva (spento, sola percezione luce, sola percezione del movimento della mano) ovvero una acuità visiva in presenza di riduzione del campo visivo inf. al 3% Si considerano ciechi parziali coloro che presentano bilateralmente un deficit visivo pari o inferiore a 1/20 con ev. correzione di lenti, ovvero una acuità visiva in presenza di una riduzione del campo visivo inf. al 10%

Definizione di minore sordo/ipoacusico Legge 26 maggio 1970: si considera sordomuto il minorato dell’udito affetto da sordita’ congenita o acquisita durante l’eta’ evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio… (n.b: il termine di eta’ evolutiva coincide col compimento del 12 anno) Legge 20 febbraio 2006 n 95 : ha sostituito il termine giuridico da “sordomuto” a “sordo” , richiedendo non piu’ l’impedimento ma la “compromissione “ del normale apprendimento del linguaggio ****** Legge 11 ottobre 1990 n 289: minori con perdita uditiva nell’orecchio migliore superiore ai 60 dB alle frequenze di 500-1000-2000 Hertz

Benefici previsti Indennita’ di frequenza (minore con difficolta’- minore ipoacusico) Indennita’ di accompagnamento suddivisa in minore non deambulante o minore con incapacita’ a svolgere gli atti quotidiani della vita Indennita’ da cecita’ parziale o assoluta Indennita’ di comunicazione (sordita’)

Metodologia accertativa per l’invalidita’ I° fase: accertamento del danno funzionale permanente o persistente derivante dalla menomazioni psichiche, fisiche o sensoriali II fase: determinazione dei compiti e delle funzioni corrispondenti all’eta’ del soggetto III fase : valutazione delle eventuali difficolta’ che il soggetto, a causa del danno funzionale incontra nello svolgimento di tali compiti e funzioni

La Legge quadro sull’Handicap Definizione OMS: Condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione che limita e impedisce l’adempimento del proprio ruolo nella vita sociale Riferita solo agli aspetti di apprendimento–relazione–integrazione lavorativa E’ applicabile senza riferimenti di eta’ o reddituali

Metodologia accertativa per l’handicap Si basa sulla tripartizione Menomazione – Disabilita’ – Handicap ( ICIDH -1980) Menomazione o Impairtment: e’ l’alterazione anatomica o funzionale , psichica o fisica rispetto alla normalita’ per sesso e eta’ Disabilita’ o Disability : e’ l’incapacita’ funzionale cioe’ la diminuzione dell’efficienza a svolgere un’attivita’ finalizzata Handicap :e’ lo svantaggio derivante dalla disabilita’ che limita o impedisce l’espletamento di un ruolo sociale rispetto all’aspettativa dell’eta’ e del contesto sociale

Legge Regionale 4-2008 Sull’impianto della normativa nazionale si innesta la Legge Regionale 4/2008 tendente a coinvolgere la figura dello specialista per migliorare l’efficienza valutativa del collegio medico ed agevolare la persona riconosciuta nelle condizioni di invalidita’ /cecita’/sordita’ (definito in maniera omnicomprensiva come DISABILE) ad usufruire dei percorsi collegati utili ad attenuare l’impatto della sua disabilita’ sia come ristoro economico sia come miglioramento del suo inserimento sociale (aiuto alla mobilita’, percorso scolastico, cure odontoiatriche ) Prevede dunque una composizione “fissa” della commissione di accertamento ASL in cui la presidenza e’ sempre del medico legale, coadiuvato dalla partecipazione dello specialista della patologia “prevalente”, dal rappresentante medico delle principali categorie dei disabili (anmic, anfass, unione italiana ciechi ) e dall’operatore sociale, validamente giudicanti se presenti nel numero minimo di tre.

Spirito della legge nell’ambito del disabile minore Migliorare la competenza valutativa sulla disfunzionalita’ della persona disabile prevedendo nella commissione medica la figura dello specialista (per i minori il neuropsichiatra infantile) Migliorare il percorso assistenziale consentendo non solo la possibilita’ di aiuto economico ma rendendo disponibile modalita’ di accesso certificativo diretto a seconda di esigenze per gli spostamenti logistici (contrassegno parcheggio) per l’inserimento scolastico (certificazione per insegnante di sostegno) per le cure odontoiatriche ecc.

Legge 3 agosto 2009 n 102 art. 20 comma 1 “ A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita’ civile, cecita’ civile,sordita’ civile , handicap e disabilita’ le Commissioni mediche sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. comma 3 :”a decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita’ civile, cecita, sordita’, handicap e disabilita’, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita’ invalidanti, sono presentate all’INPS… “

Procedure innovate dal 1/1/2010 Compilazione del certificato medico su modello INPS in via telematica tramite accreditamento PIN personale (del medico di medicina generale; del medico pediatra, dello specialista) Stampa del certificato con abbinamento del numero del certificato con la domanda amministrativa presentata in genere da un patronato. Convocazione a visita presso la sede ASL in commissione medica composta secondo la L.R 4/2008 ed “integrata” da un medico INPS Invio del verbale da parte dell’INPS

IL PERCORSO PER L’ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’ E LA CERTIFICAZIONE SCOLASTICA RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGGE 27/12/2002 N 289 che prevede la definizione con successivo DPCM delle modalita’ e criteri per l’individualizzazione dell’alunno portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 -12 e 13 della legge 104 . Decreto Presidente del Consiglio Ministri del 23/02/06 n 185 che detta regole organizzative (art 2) “ le aziende sanitarie , su richiesta dei genitori dispongono accertamenti collegiali… da effettuarsi in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta… documentati attraverso la redazione di un verbale … propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell’alunno… (art. 3) … fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato … (art. 4) L’autorizzazione all’attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni e’ disposta dal dirigente scolastico sulla base della certificazione attestante la particolare gravita” Delibera Regionale 1/2010 delinea nell’ambito dei principi ispiratori della legge regionale 4/08 sulla disabilita’ l’organizzazione aziendale sul percorso accertativo collegando la fase clinica SMRIA/UONPIA e la valutazione Medico Legale Accordi di programma ASL-Istituzione scolastica Legge 8 ottobre 2010 n 170 : nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

DELIBERA REGIONALE e CERTIFICAZIONE SCOLASTICA La certificazione per l’inserimento scolastico non e’ piu’ atto puramente clinico ma diventa parte integrante dei percorsi collegati al riconoscimento della disabilita’, coinvolgendo il clinico in un compito non solo diagnostico ma di filtro e di indirizzo dei bisogni della famiglia in rapporto ai diritti collegati alla disabilita’ del minore La certificazione passa ad atto pubblico esclusivo della Commissione quale specifico riconoscimento rispetto alla natura ed al grado di disabilita’ codificato secondo ICD 10 e risulta omnicomprensiva per ogni minore necessitante, sia che la famiglia scelga o abbia scelto di essere in carico al servizio ASL sia che ricada su strutture private ovvero anche nel caso di minori senza permesso di soggiorno, verso cui e’ estesa la tutela prevista dalla legge 40 del 6/3/1998 (tutela della maternita’ , gravidanza e salvaguardia dei minori). Si conferma la necessita’ del rinnovo certificativo ad ogni cambio di grado scolastico Viene prevista la presenza di un professionista SMRIA nella prima commissione di disabilita’ al passaggio dalla condizione di minore alla maggiore eta’ per poter raccordare decorso clinico e funzionale alla variazione dei parametri valutativi (capacita’ lavorativa)

LEGGE 8 OTTOBRE 2010 N 170 Art. 1 : la presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) che si manifestano in presenza di capacita’ cognitive adeguate in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali (costituendo) una limitazione importante per alcune attivita’ della vita quotidiana. ART. 5 Misure educative e didattiche di supporto : gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di apposti provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita’ didattica nel corso di istruzione… Art. 6 misure per i familiari : i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attivita’ scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili . Le modalita’ di esercizio del diritto sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare…oneri della finanza pubblica.

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 2011/2012 – 2015/2016 CAPITOLO 4 : definisce il percorso dell’integrazione e la certificazione scolastica secondo il seguente schema: Certificazione disabilita’ (Comm. Medica integrata ASL con specialista) Diagnosi funzionale : descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico del bambino/alunno. Si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacita’ potenziali e difficolta’ del bambino (UONPIA) Profilo Dinamico Funzionale (PDF) (Gruppo operativo ASL/scuola) Piano Educativo Individualizzato ( ASL/SCUOLA)

CERTIFICABILITA’ PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA PROCEDURE ASL ed AGGIORNAMENTI INPS E’ stata prevista una specifica richiesta da compilare da parte di entrambi i genitori richiedenti alla sede ASL di competenza il rilascio della sola certificazione per l’inserimento scolastico e che prevede altresi’ la dichiarazione all’eventuale possesso di posizioni di disabilita’ del minore. Il modulo e’ stato pensato come strumento in mano al clinico che ha il primo contatto con la famiglia del minore al fine di “filtrare” la sussistenza dei presupposti diagnostici per la richiesta dell’insegnante di sostegno e consentire l’approfondimento dei potenziali benefici derivanti dal riconoscimento della situazione di disabilita’ del minore sia come richiesta di primo accesso, sia come integrazione od aggravamento di benefici parzialmente goduti a titolo di invalidita’ e di handicap. Una volta notificata, la struttura SMRIA/UONPIA e la Medicina Legale possono organizzare e redigere la stesura in commissione delle diverse tipologie quali il solo certificato (minore gia’ riconosciuto), dell’handicap e del certificato (minore parzialmente riconosciuto), dell’invalidita’ e dell’handicap e del certificato (minore mai precedentemente riconosciuto). Recentemente l’INPS ha introdotto nella stesura della domanda uno specifico riquadro collegato alla richiesta di Handicap per l’integrazione della certificazione di sostegno scolastico

Percorso per l'accertamento di disabilita' e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia Romagna DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE Richiama la legge 4/2008 sui seguenti aspetti: a) semplificazione dei percorsi attraverso una unica commissione medica di accertamento; b) estendere nel concetto di disabilita' anche la sussistenza di una condizione per l'integrazione scolastica ; Stabilisce la composizione della Commissione: Presidenza: Medico Legale - Componenti : Neuropsichiatra infantile (referente del caso o in possesso delle informazioni sulla situazione clinica del minore) Operatore sociale (eventualmente integrate con la competenza dello psicologo referente del caso) Stabilisce la sede preferenziale di svolgimento presso la sede UONPIA Supporta il passaggio del disabile alla maggiore eta' con un 'intervento “in dimissione” del medico UONPIA ad integrare la prima Commissione Medica per la traduzione in punteggio di invalidita' ( riduzione della capacita' lavorativa)

Percorso per l'accertamento della disabilita' Competenze UONPIA UONPIA I°accesso: Avvia il percorso clinico assistenziale di “accoglienza , valutazione e diagnosi” Completata la fase diagnostica informa la famiglia sui possibili percorsi agevolativi e/o di sostegno economico connessi al possibile riconoscimento della disabilita' Facilita il percorso di presentazione della domanda all'Inps ottimizzata ad un eventuale riconoscimento economico (invalidita') rispetto ad un alternativo percorso di agevolazioni ex Legge 104/92 redigendo il certificato medico su modello INPS.

Competenze medicina legale Fase organizzativa : convocazione a visita Fase gestionale: compilazione del verbale e stesura della valutazione di invalidita'/handicap e della certificazione su apposita “maschera” regionale RURER; Fase trasmissiva : rendere disponibile alla sede INPS il verbale della valutazione in via “telematica”. Fase di archiviazione dati: rendere possibile il travaso dei dati a livello regionale delle prestazioni eseguite in termini statistici (benefici economici e non – certificazioni eseguite)

Competenze INPS Ricezione della/e domanda/e a fini del riconoscimento delle condizioni di disabilita' collegate ad effetti economici e non (invalidita'-cecita' sordita' ecc - Handicap) Partecipazione al collegio organizzato dall'ASL con la presenza dello specialista UONPIA Verifica della valutazione proposta dal collegio medico con eventuale diritto di firma in “disaccordo” Completamento dell'iter amministrativo con eventuale “supervisione” di organo gerarchicamente superiore (commissione medica superiore) per la definIzione conclusiva. Inoltro della risposta/e all'istanza/e della famiglia per i successivi eventuali benefici correlati.