COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO

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Transcript della presentazione:

COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO QUADRO LEGISLATIVO COOP.DECENTRATA

Cosa è l’OICS (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo) ? E’ un’associazione senza fini di lucro i cui soci sono solo e tutte le Regioni. Ha lo scopo di offrire loro vari servizi in materia di cooperazione internazio-nale e di internazionalizzazione dei rispettivi sistemi territoriali, tra cui: stimolare, favorire e coordinare le attività di cooperazione decentrata; coadiuvare le attività di sostegno e di governo territoriale dei processi di internazionalizzazione economica; promuovere ricerche, studi e pubblicazioni; raccogliere e diffondere informazioni e dati; promuovere, studiare e realizzare programmi di cooperazione e di internazionalizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; promuovere, studiare e realizzare interventi di emergenza e di aiuto umanitario.

Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo Via del Caravaggio 99 00147 ROMA tel. (+39) 06-5140504 tel. (+39) 06-5140463 fax (+39) 06-51601177 e.mail oics@itaca.com web www.oics.it

IL QUADRO LEGISLATIVO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA - STORIA DELLE PRINCIPALI LEGGI NAZIONALI - LA LEGISLAZIONE ITALIANA ATTUALE - LIMITI E NECESSITA’ DI RIFORMA - LE LEGISLAZIONI REGIONALI

SUCCESSIONE DELLE PRINCIPALI LEGGI 1966 e 1969 – LEGGI “PEDINI”: Consentono l’esonero dal servizio militare per chi abbia svolto servizio come volontario nei PVS. 1971 (15 XII) – Legge 1222 “C00PERAZIONE TECNICA CON I PVS” : 1° legge Istituisce un “Servizio per la Cooperazione” nel MAE e avvia i vari strumenti Data l’esiguità dei fondi di fatto ne fruiscono quasi solo le ONG 1979 (9 II) – Legge 38 “COOPERAZIONE DELL’ITALIA CON I PVS”. E’ la 1° legge organica e già istituisce quasi tutti gli strumenti attuali. Prevista per 5 anni con pochi fondi, esplode nel 1981/82 quando i fondi diventano 100/200 volte di più. 1985 (8 III) – Legge 73 “REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI PLURISETTORIALI IN UNO O PIU’ PVS CARATTERIZZATI DA EMERGEN- ZA ENDEMICA E …”. E’ la legge contro la fame; convive e si sovrappone nello Stesso MAE alla legge 38/79, creando contrasti e contrapposizioni. 1987 (26 II) – Legge 49 “NUOVA DISCIPLINA DI COOPERAZIONE DELL’ITALIA CON I PVS”. E’ legge tuttora vigente, benché negli anni suc- cessivi sia stata modificata da moltissime leggi e leggine. 1988 (12 IV) – DPR 177 “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA 49/87” Sostanzialmente smentisce e altera la legge 49/87 nelle principali innovazioni.

LEGGE 49/87 (legislazione attuale) La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera ed è di responsabilità del Ministro degli esteri. Sul piano finanziario è divisa in più canali: - multilaterale obbligatorio, di competenza del MEF; - multilaterale volontario, di competenza MEF su proposta MAE - bilaterale a dono o a credito, a sua volta ripartito in: - Crediti d’aiuto, con componente dono fino all’80%, su un fondo rotativo gestito da MEF su proposta MAE; - Crediti agevolati a imprenditori italiani per joint venture nei PVS, su fondo rotativo MEF con proposta MAE; - Aiuti alimentari c/o EIMA; - Multi-bilaterarale (progetti affidato da MAE a OOII) - Progetti affidati a gara o procedura concorsuale; - Attività a gestione diretta MAE; - Progetti affidati a ONG e contributi a progetti ONG

LEGGE 49/87 (legislazione attuale) Di fatto il MAE gestisce solo il bilaterale a dono (circa 30%) Per questo nel MAE è istituita un’apposita Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) L’istruttoria tecnica è affidata ad un nucleo di esperti (UTC a Roma e UTL presso le maggiori Ambasciate nei PVS) La proposta di finanziamento è avvallata sul piano tecnico da un “Nucleo di valutazione” di esperti La decisione finale è assunta da un “Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo” o, sotto 1 M€, dal Direttore La decisione è valida solo dopo il nulla osta della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) Il tutto è sottoposto al controllo ex post della Corte dei Conti Il Parlamento riceve una dichiarazione d’intenti preventiva e una relazione consuntiva di sintesi

LEGGE n.49/87 SULLA COOPERAZIONE

DIFFICOLTA’ APPLICATIVE DELLA LEGGE 49/87 Manca un responsabile politico specifico Manca un Ente di Gestione, monitoraggio e valutazione Manca una programmazione pluriennale con risorse certe Non vi è unitarietà tra bilaterale a dono (30%) gestito da MAE, Multilaterale (30%) e Crediti (30%) gestiti da MEF Manca una reale funzione di indirizzo e controllo parlamentare L’iter istruttorio è eccessivamente lungo e oneroso (anche per questo quasi l’85% dei fondi è multi o multi-bilaterale) Manca una normativa specifica per la Cooperazione decentrata E’ carente il raccordo con l’insieme del “Sistema Italia” E’ carente il raccordo con gli altri donatori e la Comm. Europea Alla pesante istruttoria preliminare segue poco monitotaggio e quasi nessuna valutazione ex post e controllo dei risultati

RELAZIONI DI COOPERAZIONE in base alla legislazione attuale INTRECCIO E SPESSO SOVRAPPOZIONE DI FLUSSI FINANZIARI (spesso tra loro non coordinati) RELAZIONI “PUNTO A PUNTO” TRA I SOGGETTI COINVOLTI (scarsa sinergia; frequente duplicazione; interventi a “macchia di leopardo”) SEPARAZIONE DI FATTO DELLA COOPERAZIONE TRA: MACROCOOPERAZIONE (Cooperazione Economica e Finanziaria, Grandi Infrastrutture, ecc.) MICROCOOPERAZIONE (ONG, Volontariato, Immigrati, Cooperazione decentrata, ecc.) MARGINALIZZAZIONE DEI SOGGETTI MINORI E DECENTRATI (PMI, Soc. di pubblico servizio, Istituti formazione, ricerca, credito, ecc,)

LINEE GUIDA PER UNA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA Un Vice Ministro degli esteri responsabile politico per tutta la co- operazione (multilaterale volontario, bilaterale a dono e a credito) Istituzione di un “Fondo Unico” per tutta la cooperazione 3 soggetti istituzionali italiani (Stato, Regioni/EL, Soc.civile/ONG Raccordo organico con tutti gli attori del “Sitema Italia” Raccordo organico con Commissione europea e altri Donatori Istituzione di un’Agenzia autonoma come Ente di Gestione, appal- to (tramite gare e concorsi), monitoraggio e valutazione Programmazione triennale dettagliata con parere previo del Parla- mento e possibilità di controllo parlamentare Azione prevalentemente per “Piani Paese” e “Piani settoriali” Regolamentazione della Cooperazione decentrata sia autonoma (con fondi propri, UE e OOII), sia in cofinanziamento con MAE

QUADRO NORMATIVO DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA REGOLAMENTI COMUNITARI e possibilità di accesso a varie linee UE (PHARE, CARDS, MEDA, INTERREG, ecc.) LEGISLAZIONE NAZIONALE legge n. 49/87 e delibere del CICS, n. 12/89 e del Com. Direttivo Coop.Svil. (MAE) del 14.3.2000 LEGGI REGIONALI (tutte le Regioni e le Provincie Autonome meno Campania, Calabria e Sicilia)

LEGISLAZIONE NAZIONALE SULLA COOPERAZIONE DECENTRATA La legge nazionale sulla cooperazione è la n. 49 del 28. 2.1987. All’art.2 consente a REGIONI e ENTI LOCALI (Comuni e Provincie) di proporre progetti al Ministero che può affidare alle loro strutture la realizzazione. Gli ENTI LOCALI, in base alla legge 19.3.1993, n. 68, art. 19, possono destinare fino allo 0,8% del bilancio per la cooperazione allo sviluppo. Le REGIONI possono promulgare leggi in materia. La legge nazionale è carente sulla cooperazione decentrata. Nel settembre ‘99 il Senato ha approvato una nuova legge, che è andata in discussione alla Camera nel dicembre 2000. La legislatura è finita prima che fosse approvata. Una nuova legge nazionale dovrà tener conto del fatto che la cooperazione è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.(riforma del Titolo V della Costituzione)

LEGGI REGIONALI SULLA COOPERAZIONE ANNO ULTIMA LEGGE REGIONALE 1988: Prov. Aut. Trento 1990: Valle D’Aosta 1991: Prov. Aut. Bolzano 1993: Puglia 1994: Lombardia 1995: Piemonte 1996: Basilicata 1997: Molise 1998: Liguria, Sardegna 1999: Abruzzo, Toscana, Umbria, Veneto, 2000: Friuli VG, Lazio 2002: Emilia R., Marche senza: Calabria, Campania, Sicilia

LA COOPERAZIONE DECENTRATA RUOLO DI REGIONI ED ENTI LOCALI NELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

COOPERAZIONE DECENTRATA NON E’ SOSTITUTIVA di quella dei due soggetti tradizionali (Governo e Org. Internaz.; ONG) E’ AGGIUNTIVA svolgendo un ruolo altrimenti mancante, coinvolgendo soggetti altrimenti esclusi e apportando ulteriori risorse Consiste nel concordare accordi-quadro tra i due territori partner (patti inter-territoriali) in cui tutti i soggetti dei due territori sono chiamati a progettare e realizzare gli interventi in sinergia tra loro Ciascuno di essi così costituisce una tessera armonica di un mosaico

CAMPI D’AZIONE DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA BUON GOVERNO Sostegno politiche di decentramento; Rafforzamento istituzionale; Capacità di amministrazione del territorio; Pianificazione del territorio; Formazione politico-amministrativa. PUBBLICI SERVIZI Sanità; Educazione; Acqua e energia; Trasporti; Ambiente; Manutenzione e gestione; Formazione tecnica e gestionale. SVILUPPO ECONOMICO Imprese sociali; PMI e cooperat. Credito; Pesca e agrozootecnia; Commercio; Formaz. profess. e manageriale. FORMAZIONE INTERVENTI DI EMERGENZA GOVERNO TERRITORIALE FLUSSI MIGRATORI

AREE DI INTERVENTO Mediterraneo PECO Altri PVS

AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

RAPPORTI TRA ONG E COOPERAZIONE DECENTRATA

LE ONG NELLA PREISTORIA DELLA COOPERAZIONE Le ONG (Organizzazioni Non Governative) nascono negli anni ‘60 nel mondo cattolico come gruppi di appoggio all’azione delle Missioni surrogante le ca- renze sociali e microeconomiche dei nuovi Stati indipendenti ex-coloniali Successivamente nascono anche ONG laiche. Le une e le altre si autonomizza- no e sviluppano negli anni metodologie partecipative efficaci di cooperazione La loro pressione, e l’esigenza di tamponare la richiesta sociale di obiezione al servizio militare, portano alle “Leggi Pedini” del ‘66 e del ‘69 Con la prima legislazione italiana (L.1222/71) le ONG ottengono un ricono- scimento ufficiale dello Stato (idoneità per la cooperazione). In seguito influen- zeranno molto le metodologie e le politiche operative della cooperazione pub- blica. Per contro l’istituzionalizzazione del rapporto condizionerà la loro evo- luzione, standardizzando il “progetto” rispetto ad altre pratiche interventuali La base iniziale del progetto è limitata all’invio di “volontari in servizio civile” e alla fornitura di loro attrezzature. Poi la gamma si amplia con l’impiego di cooperanti e personale locale, forniture e impianti in loco, attività di formazi- one e iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo in Italia.

LE ONG ITALIANE OGGI Rispetto al quadro europeo, quello nazionale è molto frammentato: quasi 400 ONG di cui oltre 160 sono “idonee” per il MAE e oltre 60 ricevo- no contributi dalla Commissione europea (CE) Le ONG italiane sono riunite e rappresentante verso l’esterno da una “Assemblea delle ONG” con propri organismi elettivi, tra cui la delega- zione delle ONG italiane presso la CE Circa tre quarti delle ONG sono ragguppate in 3 Federazioni: FOCSIV, COCIS e CIPSI

ONG/COOP.DECENTR. - RAPPORTO TRADIZ. REGIONE o ENTE LOCALE concede un contributo finanziario alla ONG per la realizzazione di un progetto da essa promosso Il contributo è modesto rispetto agli altri donors (MAE, UE; …) ma utile perché essi pretendono almeno il 30% di apporto della ONG, di cui almeno il 15 % in denaro

LE ONG NELLA COOPERAZIONE DECENTRATA

DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA VOLUMI DI ATTIVITA’ DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA

VOLUME ANNUALE COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIANA (2000) in MLNI di Euro Risorse proprie 100 Risorse mobilitate da UE, MAE, ONU, ecc, Circa 700

APPORTO IN DENARO ED ALTRI BENI DALLA COOPERAZIONE DECENTRATA (2000) TOTALE: CIRCA 50 MLNI EURO/ANNO

EROGAZIONE ANNUALE (anno 2000) IN DANARO DELLE REGIONI IN MILIONI DI EURO - TOTALE 18 MILIONI

QUOTA ANNUA PER ABITANTE (in Euro) EROGAZIONE IN DENARO DELLE REGIONI (anno 2000) QUOTA ANNUA PER ABITANTE (in Euro)

COOPERAZIONE DECENTRATA E SOSTEGNO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE TERRITORIALE Nell’organizzazione inter-regionale l’internaziona-lizzazione, nei suoi vari aspetti, concerne più com-petenze e coordinamenti interregionali Lo stesso avviene nell’organizzazione interna della maggior parte delle Regioni e delle Province autonome

ATTIVITA’ PRODUTTIVE (TOSCANA) POLITICHE COMUNITARIE (SICILIA) COMMERCIO (LIGURIA) e ATTIVITA’ PRODUTTIVE (TOSCANA) COOPERAZIONE INTERNAZION. (MARCHE) EMIGRAZIONE e IMMIGRAZIONE (SARDEGNA) INT. POLITICHE COMUNITARIE (SICILIA)

RISOLUZIONE PROBLEMI COMUNI TRA REGIONI E GOVERNO Si auspica la costituzione di una COMMISSIONE MISTA permanente per concordare la soluzione migliore di vari problemi, tra cui: Implicazioni della riforma del Titolo V della Costituzione sulle Regioni in materia di: politiche comunitarie internazionalizzazione cooperazione internazionale emigrazione e immigrazione Meccanismi di consultazione reciproca su strategie e programmi concreti Cooperazione internazionale: comuni priorità geografiche e settoriali convenzioni-quadro cofinanziamenti e anticipazioni triangolazioni con altri donatori Internazionalizzazione: Flussi informativi (Nuovo SCI), Sportelli unici, Rapporti con gli altri Ministeri, Rapporti con le altre Istituzioni Nazionali, ecc.)

RAPPORTI OPERATIVI MAE-REGIONI RIFERI- MENTO UNICO RIFERI- MENTO UNICO Ex Min ComEs Assessorati e Resp. Interni Settore Paese Resp.Geogr. Resp.Tematici Altri Soggetti del terri- torio Altri Soggetti Nazionali Enti Locali Altri Ministeri

PROBLEMA: Raccordare strumenti e canali ESEMPIO BALCANI FONDI COMUNITARI: * CARDS * PHARE * ISPA * SAPARD * INTERREG III - Transfr. Adriatico - Transfr. It.-Albania - Transfr. It.-Slovenia - Transfr. It.-Grecia - CADSES LEGGI NAZIONALI: * 84/01 * 266/99 * 212/92 * 19/91 * 100/90 * 49/87 ISTITUZIONI: * Commiss. Europea * Min. Affari Esteri * Min. Attività Prod. * Min. Infrastrutture * Min. Ambiente * Regioni ? RACCORDI: * Patto Stabilità * Iniziativa Adriatica Ionica IFI: * Banca Mondiale * BERS * BEI