NUOVA NORMATIVA NAZIONALE

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NUOVA NORMATIVA NAZIONALE Università di Pisa Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione NUOVA NORMATIVA NAZIONALE Marino Mazzini Professore Ordinario nel s.s.d. “Impianti Nucleari”

DOCUMENTAZIONE PER LA LEZIONE SULLA NUOVA NORMATIVA NAZIONALE Slides (M. Mazzini) D. Lgs. 23/12/2009 Osservazioni e commenti al D. Lgs. 23/12/2009

INDICE Introduzione La Legge 99/2009: - Delega al Governo di riordinare la legislazione in tema di energia nucleare e relativi criteri di delega (Art. 25), - Il C.I.P.E. definisce le tipologie di impianti nucleari da istallare (Art. 26), - Istituzione della Agenzia per la Sicurezza Nucleare (Art. 29). Il D. Lgs. 23/12/2009 di attuazione della Delega Commenti ed osservazioni al D. Lgs. 23/12/2009

La Riforma del Sistema Istituzionale (1/2) INTRODUZIONE La Riforma del Sistema Istituzionale (1/2) Il sistema istituzionale preposto alla gestione delle applicazioni nucleari ha subito negli ultimi vent’anni un processo di ridefinizione funzionale riduzione dimensionale dispersione di competenze. Ciò rischia di condizionarne l’operatività, soprattutto nella prospettiva di un nuovo programma elettronucleare.

INTRODUZIONE La Riforma del Sistema Istituzionale (2/2) Queste problematiche riguardano in particolare: le competenti strutture del Ministero dello Sviluppo Economico; l’Autorità di controllo nucleare, attualmente collocata all’interno dell’ISPRA. L’AIN raccomanda pertanto che il sistema istituzionale sia adeguatamente potenziato ed in particolare che all’Agenzia per la Sicurezza Nucleare (ASN) siano affidate le funzioni che l’Ente Regolatore ha negli altri Paesi OCSE.

INTRODUZIONE Funzioni dell’Autorità di Sicurezza Nucleare (1/2) Nei Paesi OCSE l’Autorità di controllo nucleare svolge le seguenti funzioni: analisi e certificazione di sicurezza delle installazioni e delle attività nucleari radioprotezione e controllo radiometrico su installazioni, attrezzature e attività nucleari gestione dei materiali radioattivi e delle materie nucleari protezione fisica passiva degli impianti e delle materie nucleari trasporto dei materiali radioattivi e delle materie nucleari istruttorie tecniche a supporto degli iter autorizzativi rilascio delle patenti professionali in campo nucleare richieste dalle norme di legge

INTRODUZIONE Funzioni dell’Autorità di Sicurezza Nucleare (2/2) vigilanza e controllo ispettivo sulle installazioni e sulle attività nucleari supporto tecnico alle istituzioni nella gestione delle emergenze radiologiche e nucleari applicazione in ambito nazionale del regime di salvaguardia IAEA o Euratom sviluppo e acquisizione di metodologie di analisi, misura e controllo attuazione delle Direttive Euratom in ambito nazionale supporto alle istituzioni per l’elaborazione normativa nucleare elaborazione di normativa tecnica e guide tecniche in ambito nucleare supporto alle istituzioni per la cooperazione internazionale sulla sicurezza nucleare

INTRODUZIONE Autorità di Sicurezza Nucleare (1/2) L’Agenzia per la Sicurezza Nucleare (ASN) dovrà essere: governata e diretta con autorevolezza e competenza tecnico-scientifica specifica; dotata di risorse umane e strumentali adeguate alla delicatezza dei compiti assolti; dotata di una struttura organizzativa interna che rifletta puntualmente le responsabilità affidate; indipendente sul piano tecnico da fattori di condizionamento esterni.

INTRODUZIONE Autorità di Sicurezza Nucleare (2/2) Statuto e Regolamento dell’ASN dovranno rispondere a canoni di snellezza, economicità e rapidità operativa anche attraverso il ricorso (disciplinato) a competenze tecniche esterne (autorità di controllo di altri paesi, università, organizzazioni tecnico-scientifiche - TSO,…). È necessario garantire al vertice, alla dirigenza e al personale dell’ASN livelli retributivi allineati a quelli propri del comparto nucleare industriale, ed in particolare del comparto elettrico.

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE Il sistema normativo nazionale risente dell’impostazione tipica degli anni Ottanta, nel frattempo superata nei paesi che hanno mantenuto l’impegno in campo elettronucleare. La legge 99/09 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia” (pubblicata sulla GU il 31/7/2009) conferisce al Governo una serie di deleghe in materia di riforma del sistema normativo.

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 In particolare, l’Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare) delega il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita` delle relative procedure, ad emanare uno o piu` decreti legislativi di riassetto normativo in materia nucleare. La delega e` esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione della possibilita` di dichiarare i siti nucleari aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 La delega e` esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (Cont.): b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente; c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture; d) previsione delle modalita` da adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 La delega e` esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (Cont.): e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ed universita`; f) determinazione delle modalita` di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 La delega e` esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (Cont.): g) previsione che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita` di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 La delega e` esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (Cont.): h) previsione che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita` di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita`, indifferibilita` e urgenza delle opere, l’eventuale dichiarazione di inamovibilita` e l’apposizione del vincolo preordinatoall’esproprio dei beni in essa compresi;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita` del progetto approvato;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 La delega e` esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (Cont.): i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia` concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita` competenti di Paesi membri dell’OCSE o dalle autorita` competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 La delega e` esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (Cont.): l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita` nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita`, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 La delega e` esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (Cont.): m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica; n) previsione delle modalita` attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione, con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari eopere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti.

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 L’Art. 26 (Energia nucleare) stabilisce che, con delibera del CIPE, sono definiti: le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti elettronucleari, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: Legge 99/2009 L’Art. 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare) istituisce la nuova ASN, che svolge le funzioni menzionate nella parte introduttiva ed opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. L’Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare, mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le Organizzazioni Internazionali del settore.

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE In particolare, l’Art. 29 al comma 5 recita: f) l’Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformita` alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE In particolare, l’Art. 29 al comma 8 recita: L’Agenzia e` organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell’Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell’Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare e due dal Ministro dello sviluppo economico.

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE In particolare, l’Art. 29 ai commi 15e16 prevedeva che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, venisse approvato lo Statuto dell’Agenzia (che stabilisce i criteri per l’organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge) e nei 3 mesi successivi il relativo Regolamento (che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia).

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: D. Lgs.23/12/2009 (1/6) In attuazione dell’articolo 25 della legge n. 99/ 2009 in materia nucleare, il 23/12/2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D. Lgs. che definisce: il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori;

MODIFICHE AL SISTEMA NORMATIVO NAZIONALE: D. Lgs.23/12/2009 (2/6) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari; le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti; la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi; le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale e relativo Parco Tecnologico; le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

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