Il documento: una cosa che fa conoscere un fatto, diverso dal testimone che è una persona che narra. Il documento scritto: un oggetto simbolico destinato ad esprimere, attraverso segni esterni, significati specifici e determinati. Il documento
Forma degli atti giuridici LIBERTA di FORMA (verbale, scritta, gestuale) Forma scritta richiesta per: 1. La validità dellatto scrittura privata art c.c. Scrittura privata autenticata art c.c. Atto pubblico art c.c. 2. La prova: latto è valido ma non può essere provato con la testimonianza
Classificazione del doc. informatico I. ELABORAZIONE: riproduzione del documento per contenuto e forma II. INPUT: come sono stati immessi i dati nelle memorie (originari, derivati) III. OUTPUT: modo in cui i documenti vengono emessi dallelaboratore: Doc. elettronico in senso STRETTO Doc. elettronico in senso AMPIO
Disciplina giuridica del documento informatico Documento informatico come mezzo di prova Giurisprudenza penale: principio del libero convincimento del giudice ammesso Giurisprudenza civile: no Dottrina: riferimento alla natura del documento informatico (riproduzione informatica, es. fotocopia), analogia (documento scritto, es. tabulati)
Documento informatico come riproduzione meccanica Art. 2712: riproduzioni meccaniche, non solo riproduzione ma anche elaborazione se non incide sugli elementi essenziali. Art. 2719: riproduzione di un documento scritto, efficacia probatoria se manca il disconoscimento (applicato anche a fotocopie, Cass. 1970, telefax, Cass. 1989, non alle veline, Cass. 1959, ovvero nei casi in cui il doc. riproduce una preesistente realtà)
Documento informatico come documento scritto Scrittura: il tracciare su una superficie segni convenzionali esprimenti idee in modo che si possa poi leggere. Requisiti del documento: Dichiarazione Incorporazione in una realtà materiale con un mezzo atto a perdurare.
Legislazione italiana Legge n. 547 in materia di criminalità informatica (inserito lart. 491 bis c.p.) (…) per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati a elaborarli.
Legge 15 marzo 1997 n. 59 Art. 15 gli atti, dati e documenti forma dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, (…), sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
D.P.R n. 513 (abrogato dal D.P.R n. 445) Art. 8 c. 1 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico