APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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Transcript della presentazione:

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Aprile 2007

L’apprendistato nel D.Lgs 276/2003 Diritto dovere di istruzione e formazione Professionalizzante Acquisizione diploma e alta formazione

FINALITA’ Qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ Che la regione abbia definito i profili formativi. Che il CCNL applicato lo abbia previsto e regolamentato (in caso di inadempimento della regione è possibile che il ccnl si sostituisca ad essa definendo i profili formativi).

LIMITI QUANTITATIVI Non più del 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio; Massimo 3 apprendisti se tali figure non sono presenti o sono inferiori a tre;

ETA’ Possono essere assunti tutti coloro che hanno una età compresa tra i18 e i 30 anni non compiuti (29 anni e 364 giorni) così come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 15/07/2005. Da 17 anni se in possesso di un titolo di studio di qualifica professionale.

FORMA Si deve stipulare uno specifico contratto che deve avere forma scritta a pena di nullità (non ci si può limitare alla semplice lettera di assunzione). Tale contratto dovrà contenere: La prestazione lavorativa cui verrà adibito il lavoratore La qualifica professionale da conseguire Il piano formativo individuale (anche come allegato)

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Deve evidenziare: I dati identificativi del datore di lavoro I dati identificativi dell’apprendista I dati identificativi del tutor aziendale Deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dall’apprendista

REQUISITI DEL TUTOR Inquadramento contrattuale di livello pari o superiore a quello di destinazione finale dell’apprendista. Svolgere una attività lavorativa coerente con la qualifica da conseguire. Avere partecipato ad un corso formativo di durata non inferiore a 12 ore.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Il P.F.I. può essere di massima e integrato anche successivamente da un Piano di dettaglio nel quale indicare con maggiore precisione il percorso formativo, Dovrà contenere il percorso di formazione formale e non formale, in base alla analisi delle competenze dell’apprendista e della qualifica da conseguire.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE /2 Dovrà fare riferimento ad un profilo formativo definito dalla regione o dal Ccnl. La formazione formale deve essere di 120 ore annue e può essere interna o esterna all’azienda. Il numero di ore di formazione deve essere effettuato rigidamente nell’anno (12 mesi) e non più come media del periodo (L. 196/97); i ccnl possono però prevedere modalità diverse.

Formazione formale È quella effettuata attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati di formazione on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili; è possibile anche la formazione a distanza ed e-learning.

FORMAZIONE INTERNA Non è legata alla collocazione dei corsi; Perchè avvenga nei locali aziendali si deve verificare la capacità formativa dell’impresa sulla base del CCNL usato (alcuni contratti sono carenti in materia): Risorse e strutture formative adeguate Tutor Locali, attrezzature ecc. adeguati allo svolgimento della formazione formale

COMUNICAZIONI E OBBLIGHI Non è più prevista l’autorizzazione preventiva da parte della D.P.L. (abrogato dal D.Lgs 276/2003); In aggiunta alla ordinaria comunicazione all’INAIL ne deve essere effettuata una al centro per l'impiego e alla Regione (in alcuni casi è prevista un'unica comunicazione telematica)

AUTORIZZAZIONE ENTI BILATERALI Possibile se previsto dal CCNL applicato, ma non obbligatorio Illegittima la condizione di iscrizione all’ente prevista unilateralmente dal CCNL Le leggi regionali possono prevedere questo obbligo Caso anomalo del CCNL commercio

VISITA MEDICA Rimane operante l’obbligo della visita medica preassuntiva: Presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale se la mansione assegnata non prevede l’obbligo di vigilanza sanitaria. Presso il medico competente aziendale se la mansione assegnata è assoggettata all’obbligo di sorveglianza sanitaria.

DURATA Minimo 2 anni Massimo 6 anni Il CCNL applicato stabilisce la durata effettiva in base al livello da conseguire. È possibile la trasformazione anticipata, senza perdere i benefici acquisiti e quelli legati alla trasformazione (limite minimo due anni? – previsioni del Ccnl).

RETRIBUZIONE Definita dal CCNL applicato sulla base del livello da acquisire: Sottoinquadramento di due livelli retributivi (normalmente), con passaggio intermedio ad un livello sotto quello finale da raggiungere. In forma residuale la percentualizzazione (non chiaro il raccordo con il D.Lgs 276/2003). Non possibili tariffe di cottimo; problematici i superminimi.

ORARIO DI LAVORO Ai maggiorenni si applica la normativa ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori dal D.Lgs 66/2003. Per i minorenni rimangono operanti le limitazioni relative all’orario settimanale di 40 ore, al lavoro notturno ed allo straordinario.

INCENTIVAZIONI Fiscali: il costo dell’apprendista è interamente deducibile ai fini IRAP. Computo: salvo diversa previsione, gli apprendisti non devono essere sommati agli altri lavoratori per dare seguito a obblighi di legge (ultima eccezione Fondo tesoreria per Tfr). Trasformazione: la trasformazione a tempo indeterminato dà diritto ad altri 12 mesi di contribuzione agevolata.

INCENTIVAZIONI /2 Contributive: 2006 marca settimanale (€ 2,89 / € 2,98 con Inail). quota contributi a carico apprendista 5,54%. 2007 (finanziaria 2007) 10% della retribuzione imponibile quota contributi a carico apprendista 5,84%. Non c'è più distinzione Inail (con DM sarà definita ripartizione aliquota)

INCENTIVAZIONI /3 Contributive: Per le aziende fino a 9 addetti (in forza al momento dell'assunzione – per assunti al 31-12-2006 media anno 2006): 1,50% per il 1° anno 3,00% per il 2° anno Si conteggiano anche i periodi pregressi

INCENTIVAZIONI /4 Computo dipendenti Ricompresi lavoratori di qualunque qualifica Lavoratori assenti esclusi se sostiti (in tal caso sarà computato il sostituto) Dipendenti part-time computati in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno (art. 6 Dlgs n 61/2000) Lavoratori intermittenti considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento Dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e stagionali computati in base alla percentuale di attività svolta.

INCENTIVAZIONI /5 Sono esclusi dal computo apprendisti eventuali CFL ex Dlgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal Dlgs n. 276/2003; lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex Dlgs. n. 276/2003; lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991; lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.

CONSEGUENZA DELL’AUMENTO CONTRIBUTIVO Estensione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati

INDENNITA' DI MALATTIA La prestazione di malattia è estesa a tutti gli apprendisti (circolare Inps n. 43/2007): operanti in qualsiasi settore di attività, anche se in via generale non è prevista l'indennità (impiegati industria, agricoltura, credito...) sia assunti con contratto professionalizzante ai sensi del Dlgs 276/2003 sia soggetti alla disciplina della Legge 196/1997 (la Finanziaria aveva previsto l'estensione solo ai primi). La nuova tutela riguarda esclusivamente le malattie insorte a partire dall'1-1-2007. Potrebbero essere escluse le ricadute avvenute dal 2007di malattie insorte fino al 31-12-2006.

INDENNITA' DI MALATTIA /2 I lavoratori devono rispettare le fasce di reperibilità Non sono state previste le modalità operative per il settore agricolo Il rapporto di apprendistato è considerato a tempo indeterminato (limite indennizzabile 180 giornate/anno) La quota a carico dell'Istituto è posta in deduzione dal trattamento contrattuale. Alcuni esempi: cooperative sociali – distribuzione cooperativa – edili: trattamento uguale a quello dei lavoratori qualificati cooperative e consorzi agricoli – cooperative di trasformazione: 50% della retribuzione per un massimo di 6 mesi annui

SANZIONI La mancata formazione dell’apprendista di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro porta come conseguenza una sanzione pari ai contributi non versati maggiorati del 100%

RECESSO Una volta superato il periodo di prova, solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo di apprendistato, nel rispetto dei termini di preavviso previsti contrattualmente (art.2118 c.c.) così come previsto dall’art.49 c.4 del D.Lgs 276/2003.