per la madre lavoratrice per il padre lavoratore

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per la madre lavoratrice per il padre lavoratore Centro Documentazione e Informazione della Donna - Frauenzentrum CONGEDI PER MADRI E PADRI CHE LAVORANO Legge 53 del 8 marzo 2000    per la madre lavoratrice    per il padre lavoratore retribuzione Astensione obbligatoria Durata complessiva prevista di 5 mesi (di cui due prima del parto); la lavoratrice ha la facoltà di lavorare fino al mese precedente la data presunta del parto (con certificato medico che ne accerti la salute) e prolungare il periodo di astensione obbligatoria nei 4 mesi successivi la data effettiva di parto. Lavoratrici autonome Hanno diritto all’astensione facoltativa per un massimo di 3 mesi, da godere entro il primo anno di vita del bambino. Il padre lavoratore ha diritto all'astensione obbligatoria, per i 3 mesi successivi al parto: in caso di morte o di grave infermità della madre, nel caso di abbandono da parte della stessa, In caso di affidamento del bambino al solo padre. Nel pubblico 100% Nel privato 80% (Alcuni CCNL prevedono il 100%) Parto prematuro I giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto verranno aggiunti al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto per 5 mesi complessivi.   

Centro Documentazione e Informazione della Donna - Frauenzentrum CONGEDI PER MADRI E PADRI CHE LAVORANO Legge 53 del 8 marzo 2000    per la madre lavoratrice    per il padre lavoratore retribuzione Astensione facoltativa La madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento di 8 anni di età del bambino, ha diritto alla astensione facoltativa per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore complessivamente a 6 mesi. Il diritto potrà essere esercitato anche congiuntamente al padre. ______________________________ In presenza di un solo genitore lo stesso può beneficiare dei 10 mesi di astensione facoltativa sempre entro gli 8 anni di vita del bambino. Il padre lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a 6 mesi, fino al compimento di 8 anni di età del bambino. Il padre lavoratore ha diritto all'astensione facoltativa anche quando la madre non ne ha diritto (ad esempio perché è disoccupata). _______________________________ sempre entro gli 8 anni di vita del bambino.  8 mesi al 30% 3 mesi al 20% Il congedo parentale può essere usufruito anche in caso di adozione e affido, se il bambino ha un'età tra 6 e 12 anni

Astensione facoltativa congiunta Centro Documentazione e Informazione della Donna - Frauenzentrum CONGEDI PER MADRI E PADRI CHE LAVORANO Legge 53 del 8 marzo 2000 Astensione facoltativa congiunta dei due genitori retribuzione Congiuntamente i genitori non possono superare il limite massimo complessivo di astensione facoltativa di 10 mesi. Se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi, il limite di 6 mesi viene innalzato a 7 mesi. Il limite massimo complessivo che congiuntamente i genitori non possono superare viene elevato a 11 mesi.* 8 mesi al 30% 3 mesi al 20% * L’intento innovativo della legge consiste nello stimolare il padre ad astenersi dal lavoro per almeno 3 mesi, si alza così il totale complessivo a 11 mesi. Tenendo fermo comunque il limite della madre di 6 mesi.

per la madre lavoratrice per il padre lavoratore Centro Documentazione e Informazione della Donna - Frauenzentrum CONGEDI PER MADRI E PADRI CHE LAVORANO Legge 53 del 8 marzo 2000    per la madre lavoratrice    per il padre lavoratore retribuzione Riposi giornalieri Due ore in caso di orario superiore alle 6 ore e un’ ora nel caso di orario inferiore. Le ulteriori due ore (o un’ ora in caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore) possono essere richieste anche dal padre lavoratore dipendente (le ore possono essere divise tra i due genitori). In caso di parto plurimo i periodi di riposo per allattamento previsti per la madre lavoratrice sono raddoppiati. I periodi di riposo giornalieri per allattamento riconosciuti alla madre lavoratrice sono riconosciuti anche al padre nei casi in cui: a)   il figlio sia affidato al solo padre; b)   la madre lavoratrice non se ne avvalga; c)   la madre non sia lavoratrice dipendente. 100% della retribuzione

Centro Documentazione e Informazione della Donna - Frauenzentrum CONGEDI PER MADRI E PADRI CHE LAVORANO Legge 53 del 8 marzo 2000 . Permessi non retribuiti per malattia del bambino Retribuzione Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino fino ai 3 anni di età senza limiti Per le malattie del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni con limite fino a 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Qualora la malattia del bambino dia luogo a ricovero ospedaliero si interrompe il decorso delle ferie in godimento del genitore.Non retribuiti Non retribuiti

Pubblico Privato 5 mesi maternità obbligatoria Retribuzione: 100% Contributi: 100% 5 mesi maternità obbligatoria Retribuzione: 80% Contributi: 100% Alcuni CCNL prevedono il 100% Congedo parentale 11 mesi Retribuzione: 8 mesi al 30%, 3 mesi al 20% Contributi: 6 mesi 100%, resto al 30% Aspettativa per personale con prole 24 mesi entro 8.anno Non retribuito o part-time Contributi: 100% Permesso per motivi educativi 24 mesi dopo maternità obbligatoria Retribuzione: 30% Contributi: 6 mesi al 100%, resto al 30% Congedo parentale 10 mesi (11 solo se il padre prende almeno 3 mesi) Retribuzione: solo 6 mesi al 30% fino al 3. anno, il resto dipende dal reddito (12.200 euro) Contributi: 6 mesi al 100% Somma non superiore a 31 mesi Arbeitsgruppe “Frauen und Arbeit” – Gruppo di lavoro “Donne e lavoro” Landesbeirat für Chancengleichheit – Comitato pari opportunità 2004

Centro Documentazione e Informazione della Donna - Frauenzentrum CONGEDI PER MADRI E PADRI CHE LAVORANO Legge 53 del 8 marzo 2000 MODELLI DI RICHIESTA PREDISPOSTI DALL’ INPS Il modello Mat. dovrà essere utilizzato, per la richiesta di astensione obbligatoria. Andrà presentato all'INPS dalle lavoratrici e dai lavoratori, autonomi o al datore di lavoro dai lavoratori e lavoratrici dipendenti, Le lavoratrici che vogliano usufruire della maternità flessibile (un mese di astensione prima del parto e quattro mesi dopo il parto) dovranno allegare al modulo di domanda il certificato rilasciato, al settimo mese di gravidanza, dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale attestante l'assenza di situazioni patologiche che possano pregiudicare la salute della gestante e del nascituro. Il modello Ast. Fac. dovrà essere utilizzato dalle lavoratrici e dai lavoratori, autonomi e dipendenti, per la richiesta di astensione facoltativa. Andrà presentato sia all'INPS che al datore di lavoro. Ad esso dovrà essere allegato uno dei seguenti documenti: certificato di nascita dal quale risulti la maternità e la paternità,oppure stato di famiglia, oppure autocertificazione. Nel caso di adozione devono essere allegati: i provvedimenti relativi all'adozione e la documentazione comprovante l'ingresso effettivo o l'inserimento in famiglia del bambino. I modelli si trovano sul sito dell’INPS http://www.inps.it/home alla sezione MODULI- congedi parentali