Modulo → La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

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Modulo → La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Corso di Formazione per il Personale Tecnico Amministrativo dei Nuovi Dipartimenti Settore Didattico Modulo → La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Sonia Gallo Strutture Dipartimentali a cura di Paolo Trevisan Regolamento Didattico di Ateneo a cura di Alessia Marsico 1

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Assi portanti: governance reclutamento dei professori qualità del sistema universitario delega sul diritto allo studio 2 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali 1° livello Principi Ispiratori: Autonomia Gestione Responsabile ed Efficienza Merito 3 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art. 1, comma 1: Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti (…); operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico del Paese Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art. 1, comma 2: In attuazione delle disposizioni dell’articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi programma con il MIUR le Università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica (…..) 5 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art. 1, comma 3: Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo. 6 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art. 1, comma 4: Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite ANVUR ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti. 7 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) Riferimenti Normativi: Legge 24 Novembre 2006, n. 286 - art. 2, c. 138, 139, 140 (Legge di istituzione dell’ANVUR) DPR 1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento ANVUR) 8 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali L’ANVUR svolge, tra le altre, le seguenti attività: valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico; definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell’accreditamento periodico degli stessi da parte del MIUR; raccorda la propria attività con quella di valutazione interna svolta dal Nucleo di Valutazione. 9 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art.1, comma 5: La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti definite ai sensi del comma 4. 10 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Commissione Modifiche di Statuto Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Procedure per l’adeguamento dello Statuto (legge 240/10 art.2, c. 5): Commissione Modifiche di Statuto Istituita con Decreto Rettorale 15 Membri Rettore 2 rappresentanti degli studenti 6 designati dal SA (non appartenenti al collegio) 6 designati dal CdA (non appartenenti al collegio) Ruolo: istruttorio, di studio e propositivo. 11 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Legge 240/2010 (art. 2, c. 1,6,7,8) Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Tempi: adozione: 6 mesi possibilità di proroga: 3 mesi 31 ottobre 2011 dead line prima fase attuativa del processo di adeguamento degli Statuti Commissione MIUR= 3 membri esperti Controllo MIUR entro 120 giorni dall’invio Effetto: Costituzione nuovi Organi entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU 12 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Legge 240/2010 MEMBRI DELLA COMMISSIONE MODIFICHE DI STATUTO Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali MEMBRI DELLA COMMISSIONE MODIFICHE DI STATUTO (nominati con DR n. 215 del 4/2/2011) Rettore, Prof. Giovanni Latorre – Presidente Prof. Alfio CARIOLA – Componente designato dal Senato Accademico Prof.ssa Giovanna DE SENSI – Componente designato dal Senato Accademico Prof. Silvio GAMBINO – Componente designato dal Senato Accademico Prof. Cesare INDIVERI – Componente designato dal Senato Accademico Prof.ssa M. Laura LUCHI – Componente designato dal Senato Accademico Prof. Vincenzo PEZZI – Componente designato dal Senato Accademico Dott. Gianluca ALOI – Componente designato dal Consiglio di Amministrazione Prof. Riccardo BARBERI – Componente designato dal Consiglio di Amministrazione Dott. Gianluigi GRECO – Componente designato dal Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Rossana LOIZZO – Componente designato dal Consiglio di Amministrazione Prof.ssa Claudia STANCATI – Componente designato dal Consiglio di Amministrazione Prof. Raffaele ZINNO – Componente designato dal Consiglio di Amministrazione Sig. Domenico CAMBREA – Rappresentante degli studenti Sig. Emilio D’ACRI – Rappresentante degli studenti 13 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali 2° livello art. 2, comma 1, lettera a (Organi e articolazione interna delle università) «Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (…).» 14

Legge 240/2010 art. 2, comma 1, lett. a Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali previsione dei seguenti Organi di Governo: Rettore Senato Accademico Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Collegio dei Revisori dei Conti Nucleo di Valutazione 15

Statuto UniCal - Titolo II Organi dell’Università - art. 2.1. : Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal - Titolo II Organi dell’Università - art. 2.1. : STATUTO Testo aggiornato al Decreto Rettorale n. 1761 del 08/06/2010 1. Sono organi dell'Università della Calabria: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Coordinamento e Programmazione ed il Consiglio degli Studenti. 2. Nell'Università della Calabria sono altresì previsti il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione Didattica di Ateneo, la Commissione per l'Orientamento e il Sostegno degli Studenti ed il Collegio dei Probiviri. STATUTO VIGENTE Adottato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 240/2010 1. Sono Organi dell’Università della Calabria: a) il Rettore; b) il Senato Accademico; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Nucleo di Valutazione; f) il Direttore Generale. 2. Nell’Università della Calabria sono, altresì, previsti il Consiglio degli Studenti, il Collegio di Disciplina e il Comitato Unico di Garanzia. 16

Legge 240/2010 art. 2 comma 1, lettere b-c-d Il RETTORE: Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art. 2 comma 1, lettere b-c-d Il RETTORE: determinazione delle modalità di elezione del Rettore tra i professori ordinari in servizio presso l’ Università durata della carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; Al Rettore sono attribuite: a) le funzioni di rappresentanza legale dell’Università della Calabria e di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università della Calabria secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; c) la funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all’articolo 1-ter del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31/03/2005, n. 43, anche tenuto conto dei pareri del Senato Accademico, nonché la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; d) la funzione di proposta dell’incarico di Direttore Generale; e) la funzione di proposta di iniziativa dei procedimenti disciplinari verso i Docenti 17

Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente - Titolo II Organi dell’Università - art. 2.2: 1. Al Rettore sono attribuite: a) le funzioni di rappresentanza legale dell’Università della Calabria e di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università della Calabria secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; c) la funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all’articolo 1-ter del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31/03/2005, n. 43, anche tenuto conto dei pareri del Senato Accademico, nonché la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; d) la funzione di proposta dell’incarico di Direttore Generale; e) la funzione di proposta di iniziativa dei procedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, con invio entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti al Collegio di Disciplina; f) la funzione di proposta al Senato Accademico circa le violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano nell’ambito di competenza del Collegio di Disciplina; g) la funzione di stipulare, su proposta dei competenti Organi accademici, contratti per attività di insegnamento, anche con professori, ricercatori, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama. Il Rettore: h) designa un componente interno e uno esterno come membri del Consiglio di Amministrazione e propone al Senato Accademico, per lo stesso Organo, i nominativi di quattro componenti interni e di uno esterno secondo le previsioni di cui all’art. 2.5, comma 3, lettere c) e d); i) sceglie tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 18

Adottato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal - Titolo II Organi dell’Università - art. 2.2 – il Rettore: STATUTO VIGENTE Adottato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 240/2010 J)convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dei quali è componente di diritto; k) provvede all’emanazione dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo nonché dei Regolamenti delle singole strutture; l) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell’Università della Calabria, assicurando l’adozione di criteri che garantiscano l’efficienza dei servizi e l’individuazione delle responsabilità di tipo amministrativo; m) emana annualmente il bando per l’ammissione degli studenti; n) esercita l’attività disciplinare sui professori, sui ricercatori e sugli studenti nell’ambito delle competenze previste dalla legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto, con la competenza a irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; o) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del Direttore Generale e delle singole strutture didattiche e di ricerca, secondo le norme del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; p) presenta all’inizio di ciascun anno accademico agli Organi dell’Università della Calabria una relazione sullo stato dell’Ateneo e il bilancio sociale dello stesso; q) rappresenta in giudizio l’Università della Calabria avvalendosi di norma dell’Avvocatura di Ateneo e dell’Avvocatura dello Stato; r) in quanto Presidente del Senato Accademico, è obbligato a inserire la mozione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della Legge n. 240/2010, nonché all’art. 2.4, comma 1, lettera f) del presente Statuto, tra i punti all’ordine del giorno della prima seduta utile del Senato Accademico, allorché ne abbia fatto formale richiesta almeno un terzo dei membri del medesimo Organo; s) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri Organi, nonché tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti generali e particolari di Ateneo. 19

Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali 2. Il Rettore viene eletto fra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, a seguito di presentazione di candidature ufficiali. Sono esclusi dall’elettorato passivo per la carica di Rettore i professori che non assicurino un numero di anni di servizio pari a sei prima della data di collocamento a riposo (Legge n. 240/2010, art. 2, comma 11). Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. Per tutta la durata della carica, il Rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell’attività didattica. L’elettorato attivo è costituito: a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori, il cui numero è indicato con ND; b) da tutto il personale tecnico-amministrativo e dai dirigenti di ruolo, il cui numero è indicato con NT. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria stessa rappresenti il 10% degli aventi diritto al voto denotati alla lettera a) del presente comma; c) dagli studenti, il cui numero è indicato con NS, facenti parte del Consiglio degli Studenti e dagli studenti facenti parte dei Consigli di Corso di Studio. Il voto di ognuno di essi sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto denotati alla lettera a) del presente comma. I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del presente comma, determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, sulla base delle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale. I pesi dei voti del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti di ruolo, PT, nonché degli studenti, PS, saranno determinati rispettivamente dalle formule seguenti: Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. 20

Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra. Il candidato eletto è nominato dal Ministro competente. 3.Il Rettore nomina un Pro-Rettore, scelto tra i Professori di prima fascia. Il Pro-Rettore, sostituisce il Rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento. Il Rettore nomina, altresì, un Pro-Rettore con specifica delega al Centro Residenziale, scelto tra i professori di ruolo. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e dei ricercatori. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l’una dall’altra. Il candidato eletto è nominato dal Ministro competente. 3. Il Rettore nomina un Pro-Rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il Pro-Rettore sostituisce il Rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento. Il Rettore nomina, altresì, un Pro-Rettore con specifica delega al Centro Residenziale, scelto tra i professori di ruolo. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell’Ateneo da lui scelti, ai quali può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni. 21

Legge 240/2010 Senato Accademico art. 2 comma 1, lettere e-f-g Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art. 2 comma 1, lettere e-f-g Senato Accademico Composizione: massimo 35 membri (in proporzione alle dimensioni dell’Ateneo) almeno 2/3 docenti di ruolo e 1/3 Direttori di Dipartimento rispettando le diverse aree scientifico – disciplinari Mandato: 4 anni, rinnovabile 1 sola volta. Funzioni: formulare proposte e pareri obbligatori in materia di: didattica, ricerca, servizi agli studenti; attivazione, modifica – soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture e sui bilanci di previsione annuale, triennale e conto consultivo. approvare i Regolamenti e il Codice Etico. proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore. 22

STATUTO UniCal vigente - art. 2.3 “Macroaree scientifico-disciplinari” Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali STATUTO UniCal vigente - art. 2.3 “Macroaree scientifico-disciplinari” Al fine di procedere alla costituzione del Senato Accademico in modo da garantire la rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari, l’Università della Calabria definisce le seguenti macroaree scientifico-disciplinari: • Macroarea “Scienze”, costituita dalle Aree del CUN: a) 01 – Matematica e Informatica; b) 02 – Fisica; c) 04 – Scienze della Terra. • Macroarea “Scienze della Vita”, costituita dalle Aree del CUN: a) 03 – Scienze chimiche; b) 05 – Scienze biologiche; c) 06 – Scienze mediche; d) 07 – Scienze agrarie e veterinarie. • Macroarea “Tecnologia”, costituita dalle Aree del CUN: a) 08 – Ingegneria civile e Architettura; b) 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione. • Macroarea “Umanistica”, costituita dalle Aree del CUN: a) 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; b) 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche. • Macroarea “Scienze Sociali”, costituita dalle Aree del CUN: a) 12 – Scienze giuridiche; b) 13 – Scienze economiche e statistiche; c) 14 – Scienze politiche e sociali. 23 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Legge 240/2010 (art.2, comma 4) Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente - art. 1.4 “Personale universitario e ambiente di lavoro”commi 5, 6: 5. L’Università della Calabria adotta, a tal fine, un Codice Etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell’ambito della comunità medesima. 6. Il Codice Etico prevede, altresì, le seguenti sanzioni disciplinari irrogabili, secondo la gravità delle violazioni accertate: a) richiamo riservato; b) richiamo scritto; c) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale; d) esclusione dall’elettorato passivo per le cariche accademiche fino a un massimo di tre anni accademici, decorrenti dall’inizio del primo anno accademico successivo alla deliberazione del Senato Accademico, nonché esclusione, per professori e ricercatori, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati per lo stesso periodo, e sospensione, per gli studenti, della carriera da tre mesi a un anno; e) decadenza dalle cariche accademiche, o dalle cariche ricoperte su nomina diretta del Rettore, con contestuale e automatica estensione del massimo delle sanzioni sub d). I procedimenti per la irrogazione delle suddette sanzioni saranno previsti in apposito Regolamento. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal - Titolo II Organi dell’Università - art. 2.4 “Senato Accademico”: STATUTO TESTO AGGIORNATO AL DECRETO RETTORALE N. 1761 DEL 08/06/2010 STATUTO VIGENTE Adottato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 240/2010 Art. 2.4 – Il Senato Accademico 1. Il Senato Accademico: a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari; b) approva il Regolamento di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata da entrambi gli Organi su voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti; c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, in materia di didattica e di ricerca, nonché il Codice Etico; d) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale; e) svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le Strutture di raccordo; f) propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato del Rettore medesimo; g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Università della Calabria; h) esprime parere obbligatorio sul conferimento dell’incarico di Direttore Generale; i) designa quattro componenti interni e uno esterno come membri del Consiglio di Amministrazione e propone al Rettore, per lo stesso Organo, i nominativi di un componente interno e di uno esterno secondo le procedure previste all’art. 2.5, comma 3, lettere c) e d); j) designa sette componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui uno scelto in una terna proposta dal Consiglio degli Studenti; 25

STATUTO UniCal VIGENTE art. 2.4 – Il Senato Accademico Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali STATUTO UniCal VIGENTE art. 2.4 – Il Senato Accademico k) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina irrogando le sanzioni di cui all’art. 1.4, comma 6, lettere d) ed e); l) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulle proposte di chiamata di professori e ricercatori; m) esprime parere sugli insegnamenti a contratto da attribuire al fine di favorire l’internazionalizzazione, a professori, ricercatori, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama; n) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all’Università della Calabria, definendone il numero da ammettere ai singoli Corsi di Studio, sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando i criteri per la formulazione delle graduatorie; o) approva il Calendario Accademico delle attività didattiche, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Centro Residenziale; p) valuta le istanze e le proposte avanzate dal Consiglio degli Studenti in merito all’organizzazione della didattica e alla sua qualità e assume al riguardo le opportune delibere; q) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell’attività didattica e scientifica, nonché dei professori e dei ricercatori, ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attività; r) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori ai singoli Dipartimenti, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati; s) delibera sulle richieste di trasferimento dei professori e ricercatori tra i Dipartimenti; t) formula al Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al Direttore Generale proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti; u) approva le relazioni ufficiali da inviare ai Ministeri competenti; v) adotta la Carta dei diritti degli studenti; w) valuta, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, l’efficacia delle scelte operate dagli Organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l’adozione di eventuali provvedimenti; x) propone al Consiglio di Amministrazione l’attivazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari; y) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Università della Calabria, e non rientranti nelle competenze del Consiglio di Amministrazione. 26

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal - Titolo II Organi dell’Università - art. 2.4 “Senato Accademico”: STATUTO VIGENTE 2. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, quando sia ritenuto necessario dal Rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio degli Studenti. Alle delibere del Senato Accademico dà esecuzione, nell’ambito delle sue competenze, il Rettore, che, all’occorrenza, emana provvedimenti d’urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile. Entro il mese di luglio di ciascun anno, il Senato Accademico approva le linee generali del piano di attività annuale fornendo indicazioni al Consiglio di Amministrazione. Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono definite dal Regolamento di Ateneo. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Legge 240/2010 28 3. Il Senato Accademico è composto: Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali 3. Il Senato Accademico è composto: a) dal Rettore, che lo presiede; b) da quindici professori di ruolo ovvero ricercatori, eletti secondo le norme di cui al successivo art. 7.2, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell’Ateneo. I quindici professori di ruolo ovvero ricercatori sono ripartiti come segue: b1) sette direttori di Dipartimento, per i quali l’elettorato passivo è costituito dai direttori dei Dipartimenti istituiti nell’Università della Calabria; b2) otto professori o ricercatori, il cui elettorato passivo è costituito da tutti i professori e ricercatori in servizio presso l’Università della Calabria alla data fissata per le elezioni; c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, per i quali l’elettorato attivo e quello passivo coincidono; d) da quattro rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all’Ateneo e il cui elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria. Le deliberazioni del Senato Accademico sono assunte secondo quanto disposto dall’art. 5.4, comma 2 del presente Statuto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Sono esclusi dall’elettorato passivo, per la carica di componenti del Senato Accademico, i professori, i ricercatori e i membri del personale tecnico-amministrativo che non assicurino tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. I componenti che non partecipino a più di tre adunanze consecutive del Senato Accademico né forniscano giustificazione ritenuta adeguata dal Presidente sono dichiarati decaduti con provvedimento del Rettore (Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera s). Fanno parte del Senato Accademico a titolo consultivo e senza influire sul numero legale: - il Pro-Rettore; - il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale; - il Direttore Generale o suo delegato, con funzioni di Segretario. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni accademici. Tutti i componenti del Senato Accademico sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. 28

Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Composizione del Senato Accademico (D.R.n. 2197 del 29/10/2012) Rettore Prof. Giovanni LATORRE, Presidente Prof. Lucio GRANDINETTI, Pro-Rettore Prof. Pietro BRANDMAYR, Pro-Rettore Vicario al Centro Residenziale - per la componente dei Direttori di Dipartimento: Prof. Riccardo BARBERI, Direttore del Dipartimento di Fisica Prof. Pietro FANTOZZI, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Prof. Girolamo GIORDANO, Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica Prof. Sergio GRECO, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica Prof. Nicola LEONE, Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica Prof. Franco RUBINO, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche Prof. Paolo VELTRI, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile 29

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Composizione del Senato Accademico (D.R.n. 2197 del 29/10/2012) - per la componente dei Professori e Ricercatori: Prof. Sergio BOVA, Professore di prima fascia Prof. Mauro GHEDINI, Professore di prima fascia Prof. Roberto GUARASCI, Professore di prima fascia Prof. Cesare INDIVERI, Professore di prima fascia Prof. Vincenzo PEZZI, Professore di prima fascia Prof. Giuseppe ROMA, Professore di prima fascia Prof.ssa Claudia STANCATI, Professore di seconda fascia Dott. Fernando PUZZO, Ricercatore - per la componente del Personale Tecnico-Amministrativo: Dott.ssa Laura PANTUSA Ing. Gianluca SCARPELLI Direttore Generale, Dott. Fulvio SCARPELLI, Segretario. Con successivo provvedimento, da adottare al termine delle procedure elettorali correlate, si procederà all'integrazione del Senato Accademico con la componente delle rappresentanze studentesche. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 30

Consiglio di Amministrazione Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali (art.2, lett. h,i,l,m) Consiglio di Amministrazione Composizione: massimo 11 membri di cui 3 esterni (2 se n<11) rappresentanza elettiva degli studenti Scelta o designazione (in base allo Statuto) fra personalità italiane e straniere, comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza di alto livello con necessaria qualificazione scientifica-culturale. Presidenza: Rettore o uno dei consiglieri esterni Mandato: 4 anni (2 per i rappr. studenti), rinnovabile 1 sola volta. Funzioni: indirizzo strategico, programmazione, vigilanza sulla sostenibilità finanziaria e gestione di: attivazione o soppressione di corsi o sedi, approvazione delle proposte dei dipartimenti in merito a chiamate dei Docenti, conferimento dell’incarico di Direttore Generale. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 31

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal - TESTO AGGIORNATO AL D. R. n. 1761 del 08/06/2010 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 32

Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente, articolo 2.5 – Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico, gestionale, amministrativo e contabile dell’Università della Calabria. Sono fatti salvi i poteri di gestione delle strutture dipartimentali e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa, nonché quelli che la legge attribuisce al Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione: a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale nonché il bilancio sociale; b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; c) dispone la trasmissione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze sia del bilancio di previsione annuale e triennale sia del conto consuntivo; d) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Università della Calabria; e) formula indirizzi al Direttore Generale sulla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; f) delibera, previo parere del Senato Accademico, l’attivazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari; g) approva il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, predisposto dal Direttore Generale con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti; h) approva, sentito il Senato Accademico, i programmi di edilizia e di manutenzione; i) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture né a quelle del Direttore Generale; j) conferisce l’incarico di Direttore Generale; k) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari; 33

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente, articolo 2.5 – Il Consiglio di Amministrazione l) approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte del Dipartimento; m) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento di Ateneo, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti; n) approva il programma annuale di attività del Centro Residenziale; o) approva il Bando annuale per i servizi del Centro Residenziale; p) approva, sentito il Senato Accademico, il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro Residenziale; q) approva il Bando per l’assegnazione degli alloggi di servizio del Centro Residenziale e le relative graduatorie; r) delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro Residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio; s) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Centro Residenziale; t) delibera su tutte le questioni ad esso poste dal Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale, dal Direttore del Centro Residenziale medesimo e dal Presidente del Comitato Unico di Garanzia; u) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell’ordinamento universitario. 3. Sono membri del Consiglio di Amministrazione: a) il Rettore; b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all’Ateneo e il cui elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria; c) cinque membri interni all’Ateneo, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui quattro proposti dal Rettore e designati dal Senato Accademico e uno proposto dal Senato Accademico e designato dal Rettore. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 34

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente, articolo 2.5 – Il Consiglio di Amministrazione L’Organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale dei candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale. Ove il Rettore o il Senato Accademico non designino uno o più dei membri proposti dall’altro Organo, per la designazione possono essere sottoposti altrettanti nominativi presenti nell’elenco formato ai sensi del presente articolo. d) due membri non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui uno proposto dal Senato Accademico e designato dal Rettore, l’altro proposto dal Rettore e designato dal Senato Accademico. L’Organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale, per entrambi i candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di tre anni. Il mandato di ciascun membro, rinnovabile per una sola volta, ha durata triennale, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, per i quali ha durata biennale. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 35 35

Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Composizione del Consiglio di Amministrazione (D.R. n.2730 del 14/19/2009) Prof. Giovanni LATORRE, Rettore, Presidente; Prof. Lucio GRANDINETTI, Pro Rettore; Prof. Pietro BRANDMAYR, Pro Rettore delegato al Centro Residenziale. Rappresentanti dei Professori di Ruolo di prima fascia: Prof. Gaetano FLORIO Prof. Giuseppe PASSARINO Rappresentanti dei Professori di Ruolo di seconda fascia: Prof. Raffaele AGOSTINO Prof. Paolo PUGLIESE Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: Dott. Gabriele GRANDINETTI Sig. Domenico GRECO Rappresentanti degli Studenti: Sig. Domenico CAMBREA Sig. Emilio D’ACRI Sig. Ferenc MACRÌ Dott. Eugenio FUNARI, Rappresentante della Regione Calabria Dott. Fulvio SCARPELLI, Direttore Generale, Segretario. 36

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente art. 2.6 - Cariche elettive nel Senato Accademico e designazioni nel Consiglio di Amministrazione Per essere eletti nel Senato Accademico e designati nel Consiglio di Amministrazione, i professori di ruolo e i ricercatori devono aver optato per il tempo pieno. 2. Fatta eccezione per il Rettore, la carica di membro del Senato Accademico è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 37 37

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art. 2 , lettera n. Direttore Generale Scelto dal CdA: su proposta del Rettore e sentito il parere del SA tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali Contratto: 4 anni, rinnovabile (tratt. economico ai sensi del decreto del MIUR di concerto al MEF) Funzioni: Responsabile della complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del PTA. Amministrazione più forte: da ruolo meramente esecutivo delle decisioni a ruolo attivo e manageriale. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 38 38

STATUTO Testo aggiornato al Decreto Rettorale n. 1761 del 08/06/2010 Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali STATUTO Testo aggiornato al Decreto Rettorale n. 1761 del 08/06/2010 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 39 39

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto vigente UniCal art. 2.9 – Il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale è l’Organo responsabile, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. 2. Il Direttore Generale: a) coadiuva il Rettore nell’ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di Amministrazione e, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, nell’elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e cura l’esecuzione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo; b) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nonché dirige, coordina e controlla l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi; c) definisce gli obiettivi e cura l’attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, compresa l’adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari; d) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo; e) adotta gli atti relativi all’organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del Regolamento di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione; collabora a tale scopo con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento; f) sovrintende all’attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto; g) esercita l’azione disciplinare nei confronti dei dirigenti, nel rispetto delle norme vigenti; h) propone al Consiglio di Amministrazione sia il Piano triennale della performance organizzativa dell’Ateneo sia la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. Viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzione dirigenziale. L’incarico di Direttore Generale, conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. 4. La valutazione annuale della performance del Direttore Generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d’intesa con il Rettore. 5. Il Direttore Generale partecipa a titolo consultivo e senza influire sul numero legale alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 6. Il Direttore Generale svolge i compiti assegnatigli dalla legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 40 40

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art.2, c.1, lett. p) composizione del Collegio dei Revisori dei Conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili; Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 41 41

Il Collegio dei Revisori dei Conti Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Il Collegio dei Revisori dei Conti STATUTO VIGENTE Adottato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 240/2010 art. 2.7 - Il Collegio dei Revisori dei Conti 1. Presso l’Università della Calabria è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo di controllo interno dell’Ateneo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e designato dal Rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 2. I componenti sono nominati con decreto rettorale. Il loro incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. 3. L’incarico non può essere conferito a personale dipendente dell’Università della Calabria. 4. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. 5. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità. 6. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente un’indennità di funzione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. STATUTO TESTO AGGIORNATO AL DECRETO RETTORALE N. 1761 DEL 08/06/2010 art. 2.12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Presso l’Università è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, Organo di controllo interno dell’Ateneo composto da cinque membri, dotati di particolare competenza amministrativa o contabile o legale o di ordinamenti universitari. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni. Il Collegio è nominato dal Rettore con apposito decreto. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 42 42 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti (D.R. 1834 del 27/07/2011) Dott. Enzo MINERVINI - Presidente; Dott. Maurizio MILICIA - Componente; Dott. Giuseppe SANSONE - Componente; Dott. Ernesto Enzo FLORIO - Componente; Dott. Pier Paolo SGANGA - Componente; Dott. Alberto DE SIMONE - Componente; Dott.ssa Loredana ANSELMO - Componente Supplente. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 43 43

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali art. 2, lettere q, r Composizione del Nucleo di Valutazione ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370 con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 (delibera n. 9/2010 CIVIT); il Coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; Funzioni di: verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti mette in atto relative procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 44 44

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente, articolo 2.8 – Il Nucleo di Valutazione: 1. Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo è un Organo tecnico interno all’Università della Calabria di natura collegiale e carattere paritetico, il quale, anche attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti verifica: a) l’efficienza, l’economicità, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il buon andamento dell’efficacia dell’azione gestionale svolta dalle strutture amministrative dell’Ateneo; b) l’efficienza, l’efficacia e la congruità della didattica impartita rispetto alle finalità culturali e professionali corrispondenti ai diversi livelli e titoli di studio, nonché la qualità e la quantità degli interventi di sostegno al diritto allo studio posti in essere nell’Università della Calabria anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all’art. 2, comma 2, lettera g), della Legge n. 240/2010; Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 45 45

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente, articolo 2.8 – Il Nucleo di Valutazione: c) l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; d) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010; e) la qualità e il grado di produttività delle ricerche scientifiche svolte nell’Università della Calabria o da essa promosse. Il Nucleo di Valutazione svolge, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 46 46

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal vigente, articolo 2.8 – Il Nucleo di Valutazione: 2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è nominato dal Rettore ed è composto da sette membri di cui sei esterni all’Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della valutazione: a) il Coordinatore è designato dai componenti del Nucleo di Valutazione tra tutti i membri dello stesso Organo; b) i suoi membri sono designati dal Senato Accademico, che ne sceglie uno in una terna proposta dal Consiglio degli Studenti. 3. Il curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione è reso pubblico nel sito Internet dell’Ateneo. 4. Le decisioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto. 5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo resta in carica per un triennio dalla nomina rettorale. I suoi membri possono essere confermati nella nomina, consecutivamente, una sola volta. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 47 47

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Composizione del Nucleo di Valutazione (D.R. n. 1785 del 9/6/2010): Prof. Nicola VITTORIO (Ordinario di Astronomia e Astrofisica Università di Roma “Tor Vergata”) Presidente Prof. Guido CAPALDO (Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale Università degli Studi di Napoli "Federico II“) Prof. Alfio CARIOLA (Ordinario di Economia e gestione delle imprese Università della Calabria) Dott. Marco CHIAPPETTA (Funzionario Istituto di Credito) Prof. Muzio GOLA (Ordinario di Ingegneria Industriale e dell’Informazione Politecnico di Torino) Prof. Natale Carlo LAURO (Ordinario di Statistica Università degli Studi di Napoli “Federico II”) Prof. Giovanni POLARA (Ordinario di Letteratura Latina Università degli Studi di Napoli "Federico II“) Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 48 48

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Legge 240/2010 (art. 2, c. 2, lett. a,b,f,g.) Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali I Dipartimenti a) semplificazione dell'articolazione interna…. b) riorganizzazione dei dipartimenti…… f) istituzione di un organo deliberante delle strutture…… g) istituzione in ciascun dipartimento, di una commissione paritetica docenti- studenti……. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 49 49

Individuazione argomento sulla Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Modifica agli Statuti in tema di articolazione interna DIPARTIMENTI Come sarà strutturata la presentazione: Individuazione argomento sulla Legge 240/2010 Previsione dello Statuto UniCal (Testo vigente), in merito all’argomento individuato Previsione del Regolamento di Ateneo (Testo Approvato dal Senato Accademico il 11/10/2012 ), sull’argomento individuato 50 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Art. 2 c. 2 Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni 51 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Legge 240/2010 Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento Il Dipartimento è la struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività correlate o accessorie alle precedenti che siano rivolte all’esterno. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo. Il Dipartimento può prevedere l’istituzione di articolazioni interne per settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o metodi di ricerca, denominate Sezioni. Il Regolamento del Dipartimento disciplina l’organizzazione delle Sezioni, nel rispetto dei criteri generali per il loro funzionamento, fissati nei Regolamenti di Ateneo. La creazione delle Sezioni non comporta modifiche nella dotazione di personale né nuove spese. Sulla base del progetto culturale fondativo, in uno, o al più, in due Dipartimenti è incardinato uno stesso settore scientifico-disciplinare. L’eventuale deroga a tale previsione rientra nella competenza del Senato Accademico. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell’autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati. I Dipartimenti si dotano di Regolamenti per il proprio funzionamento e possono dar vita a Strutture di raccordo. A essi fanno capo i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, le Scuole di Specializzazione, nonché i Corsi di Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento, le Scuole e i Corsi di Dottorato di Ricerca. 52 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Legge 240/2010 Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento Prosegue il Comma 1. Il Dipartimento: a) formula la proposta di chiamata di professori di prima e seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia; b) formula la proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; c) cura la programmazione e l’utilizzo delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca; d) cura la gestione delle strutture per la didattica; e) coordina le attività didattiche, verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio che a esso fanno capo e collabora al coordinamento di altri Corsi di Studio per i quali fornisce attività didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di coordinamento. 53 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Legge 240/2010 Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento … Il Dipartimento è la struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori, previa proposta del Consiglio di Dipartimento e approvazione del Senato Accademico. Al Dipartimento afferiscono inoltre: a) i titolari di assegni di ricerca; b) i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrino nei settori scientifico- disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso; c) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento; d) i tecnici e gli amministrativi operanti nella struttura; e) gli studenti nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento del Dipartimento. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010, e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento di Ateneo. 54 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Legge 240/2010 Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 40 – Organizzazione del Dipartimento Il Dipartimento è la struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività correlate e accessorie alle precedenti che siano rivolte all’esterno. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo. Il Dipartimento può prevedere, ai sensi dell’art. 3.2 dello Statuto, l’istituzione di articolazioni interne per settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o metodi di ricerca, denominate Sezioni. Alle Sezioni sono attribuite funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento delle attività di ricerca scientifica delle aree disciplinari di competenza del Dipartimento, coerentemente con i compiti e i programmi dello stesso e nel rispetto della libertà di ricerca dei singoli professori e ricercatori. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa né gestionale. L’organizzazione interna dei Dipartimenti tiene comunque conto degli indirizzi generali stabiliti dagli Organi di governo dell’Ateneo. I Dipartimenti si dotano di Regolamenti per il proprio funzionamento. 55 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Legge 240/2010 Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 40 – Organizzazione del Dipartimento … Ai Dipartimenti fanno capo: Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico; Scuole di Specializzazione; Scuole Superiori e di Alta Formazione; Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca; Corsi di Master Universitari; Corsi di Perfezionamento. Fra i Dipartimenti possono essere istituiti: Centri di Servizio Interdipartimentali, per l’erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche; Centri di Ricerca Interdipartimentali, per le attività scientifiche di rilevante complessità, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più Dipartimenti; Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica, per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni che costituiscono oggetto di studio nell’Ateneo. 56 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Legge 240/2010 Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 40 – Organizzazione del Dipartimento … All’interno del Dipartimento possono essere istituiti Laboratori, per supportare le attività di ricerca scientifica e/o di didattica, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente Regolamento. La richiesta formale di istituzione di ciascun Laboratorio deve essere presentata al Senato Accademico, corredata da un programma di attività scientifico-didattiche da svolgere al suo interno e dalle consistenze in termini di spazi, attrezzature e personale disponibili per realizzare le attività di progetto, oltre che dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Alla data di costituzione delle nuove strutture, deliberata dal Senato Accademico il 7 marzo 2012, in ciascun Dipartimento sono stati incardinati i settori scientifico-disciplinari di tutti i membri a esso afferenti. Il Senato Accademico valuta la proposta di aggiungere nuovi settori, rispetto a quelli già presenti, contestualmente all’approvazione del Regolamento di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. L’elenco dei settori scientifico-disciplinari è parte integrante del Regolamento ed è fornito in allegato a esso. La presenza del settore scientifico-disciplinare incardinato nel Dipartimento è condizione necessaria per reclutare docenti afferenti al settore, attraverso concorsi o trasferimenti (interni ed esterni). Il Consiglio di Dipartimento può ampliare l’insieme dei settori incardinati, presentando, tramite il proprio Direttore, formale domanda al Senato Accademico, che si esprimerà in base alle motivazioni scientifico-didattiche addotte. 57 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Legge 240/2010 Attribuzione al Dipartimento delle Funzioni Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 41 – Competenze Le competenze dei Dipartimenti sono stabilite dall’art. 3.2, comma 1, dello Statuto. Per ciascun settore scientifico-disciplinare viene individuato un Dipartimento competente. Il Dipartimento competente esprime i pareri scientifici obbligatori per il conferimento di compiti didattici, contratti e affidamenti di insegnamenti del settore di competenza. Fanno eccezione gli incarichi conferiti al personale di ruolo sul settore scientifico-disciplinare di afferenza nell’ambito dell’attività didattica erogata dal medesimo Dipartimento cui afferisce il professore/ricercatore. Il Dipartimento competente esprime pareri, non vincolanti, sulle proposte di modifica di Ordinamenti relativamente a variazioni su settori scientifico-disciplinari di cui è competente. Il Dipartimento competente viene individuato dal Senato Accademico in base alla numerosità e alla qualifica dei professori e ricercatori del settore presenti nei Dipartimenti, tenendo conto, in casi di equilibrio, anche della presenza di professori e ricercatori della stessa Area C.U.N. Di norma, ciascun settore ha un solo Dipartimento competente, può averne al più due nel caso in cui i docenti del settore siano suddivisi in modo equilibrato tra due Dipartimenti. In questo caso, ciascuno dei due Dipartimenti competenti si determina autonomamente per ciò che riguarda tutta la materia di propria competenza e i pareri scientifici di cui sopra possono essere richiesti almeno a uno dei Dipartimenti competenti. 58 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Art. 2 c. 2  … riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei; Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza 59 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Legge 240/2010 Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento … I Dipartimenti potranno essere costituiti con un numero minimo di cinquanta professori di ruolo e ricercatori in servizio al momento in cui viene formulata la proposta di istituzione. Sono esclusi da tale computo i professori e i ricercatori che dovessero essere posti in quiescenza nell’anno accademico nel quale i Dipartimenti sono formalmente costituiti. I Dipartimenti istituiti al momento dell’approvazione del presente Statuto sono indicati nella Tabella A. A ciascun professore e ricercatore è garantita la facoltà di richiedere l’afferenza a uno specifico Dipartimento. Al Dipartimento, il cui numero di professori di ruolo e ricercatori in servizio scenda, a causa di pensionamenti o trasferimenti interni o in altra sede, sotto il limite di cinquanta, rimanendo comunque non inferiore a quarantacinque, è garantita per un triennio la possibilità di non essere disattivato. Qualora, trascorso il triennio, il Dipartimento non raggiunga nuovamente il numero minimo previsto, esso è disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato Accademico. Nel Regolamento di Ateneo, sempre nell’ambito delle previsioni statutarie, sono definite le procedure e le condizioni per l’istituzione, l’attivazione e per la disattivazione dei Dipartimenti, nonché le modalità per l’esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori. 60 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Legge 240/2010 Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Tabella A. DIPARTIMENTI   Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - CTC Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione Dipartimento di Fisica Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - DIMES Dipartimento di Ingegneria Civile Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione Dipartimento di Matematica e Informatica Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - DiScAG Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Finanziarie - Di.S.E.S.F. Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Dipartimento di Studi Umanistici 61 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Legge 240/2010 Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 42 – Composizione e afferenza Il Dipartimento è la struttura alla quale afferiscono, previa proposta del Consiglio di Dipartimento e approvazione del Senato Accademico e secondo le modalità previste nel successivo comma 2: a) professori; b) ricercatori. Al Dipartimento afferiscono inoltre: c) il personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura; d) i titolari di assegni di ricerca; e) i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrino nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso; f) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento; g) gli studenti, nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento del Dipartimento; h) i borsisti e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione. 62 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Legge 240/2010 Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 42 – Composizione e afferenza Per l’afferenza dei professori e dei ricercatori a un Dipartimento valgono le seguenti modalità: a) ogni professore di ruolo e ogni ricercatore in servizio presso l’Università della Calabria deve afferire a un solo Dipartimento; b) i professori e i ricercatori vincitori di concorso afferiscono al Dipartimento che ha bandito il concorso; c) per i concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, il Senato Accademico delibera sulle richieste di afferenza degli interessati, a seguito di nuove prese di servizio da parte di ricercatori e professori; d) il Senato Accademico delibera sulle richieste di trasferimento dei professori e dei ricercatori – già in servizio presso l’Università della Calabria al 31 ottobre 2012 – da un Dipartimento a un altro, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Dipartimento accettante, riunito in composizione ristretta. Il parere s’intende positivo se espresso favorevolmente dalla metà più uno dei presenti. La richiesta di trasferimento deve essere motivata con riferimento all’attività scientifica e/o didattica; e) a regime, il Senato Accademico delibera sui trasferimenti non rientranti nella fattispecie dei punti c) e d). Gli stessi trasferimenti possono essere effettuati solo attraverso l’accordo reciproco dei Dipartimenti interessati. La richiesta di trasferimento deve essere motivata con riferimento all’attività scientifica e/o didattica e deve essere presentata almeno un mese prima della chiusura annuale dell’Offerta Formativa per la verifica dei requisiti da parte del Ministero. 63 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Legge 240/2010 Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 50 – Istituzione, attivazione e disattivazione I Dipartimenti possono essere costituiti con un numero minimo di cinquanta professori di ruolo e ricercatori in servizio al momento in cui viene formulata la proposta di istituzione. Sono esclusi da tale computo i professori e i ricercatori che dovessero essere posti in quiescenza nell’anno accademico in cui i Dipartimenti sono formalmente costituiti. La richiesta di istituzione va indirizzata al Rettore, accompagnata da una relazione contenente: l’indicazione dei Settori Scientifico-Disciplinari da incardinare nell’istituendo Dipartimento; l’elenco corredato dalle formali adesioni dei professori e ricercatori che intendono afferire allo stesso Dipartimento; il programma delle attività didattiche e scientifiche previste per almeno un triennio. Nei successivi sessanta giorni il Senato Accademico, acquisito il parere di eventuali Dipartimenti competenti sugli stessi Settori Scientifico-Disciplinari, esprime parere con particolare riferimento alla validità tecnico-scientifica e all’intrinseca omogeneità del progetto proposto. Il parere del Senato Accademico è da ritenersi valido se espresso a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. L’istituzione di nuovi Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o con parere obbligatorio del Senato Accademico. L’istituzione del nuovo Dipartimento è formalmente definita con decreto rettorale. 64 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Legge 240/2010 Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 50 – Istituzione, attivazione e disattivazione La richiesta di attivazione va indirizzata al Rettore, accompagnata da una relazione contenente: l’indicazione dei Settori Scientifico-Disciplinari incardinati nel Dipartimento; l’elenco corredato dalle formali adesioni dei professori e ricercatori che intendono afferire allo stesso Dipartimento; il programma delle attività didattiche e scientifiche previste per il triennio di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l’indicazione puntuale e documentata delle risorse necessarie in termini di personale, spazi e finanziamenti, che potranno essere acquisite almeno nel triennio. Nei successivi sessanta giorni il Senato Accademico esprime parere con particolare riferimento alla validità della proposta in termini di risorse disponibili di personale, spazi e finanziamenti. Il parere del Senato Accademico è da ritenersi valido se espresso a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera l’attivazione entro i successivi trenta giorni, formulando la proposta al Direttore Generale relativamente alla sola dotazione organica del personale tecnico-amministrativo. 65 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Legge 240/2010 Riorganizzazione dei Dipartimenti - afferenza Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 50 – Istituzione, attivazione e disattivazione L’effettiva attivazione decorre dal primo gennaio dell’anno successivo alla data della delibera di cui al comma precedente. Al Dipartimento, il cui numero di professori di ruolo e ricercatori in servizio scenda sotto il limite di cinquanta, a causa di pensionamenti o trasferimenti interni o in altra sede, rimanendo comunque non inferiore a quarantacinque, è garantita per un triennio la possibilità di non essere disattivato. Qualora, trascorso il triennio, il Dipartimento non raggiunga nuovamente il numero minimo previsto, esso è disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato Accademico. Qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori in servizio scenda sotto il limite di quarantacinque, il Dipartimento è disattivato immediatamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato Accademico. 66 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Art. 2 c. 2  … previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non puo' comunque essere superiore a dodici; Strutture di Raccordo Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 67

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Strutture di Raccordo Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.4 – Strutture di Raccordo Due o più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare possono proporre l’istituzione di Strutture di raccordo, in seguito denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c) della Legge n. 240/2010. L’istituzione, l’attivazione e la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Le modalità organizzative delle Scuole sono fissate d’intesa fra i Dipartimenti promotori, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 2, comma 2, lettera f), della Legge n. 240/2010. Le funzioni e le modalità organizzative delle Scuole sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo. 68 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Strutture di Raccordo Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 52 – Scuole L’istituzione e l’attivazione delle Strutture di raccordo, denominate Scuole, proposte dai Dipartimenti interessati, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La richiesta di istituzione va indirizzata al Rettore da parte dei Direttori dei Dipartimenti, accompagnata da una relazione in cui i Dipartimenti proponenti specificano l’insieme delle attività che intendono che vengano coordinate ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c), della Legge n. 240/2010, che definisce le competenze delle Scuole. Le delibere dei Consigli dei Dipartimenti che intendono istituire una Scuola devono essere adottate con la maggioranza assoluta dei membri del Dipartimento. Entro sessanta giorni, il Senato Accademico esprime il proprio motivato parere, da ritenersi valido se reso a maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’istituzione della Scuola è formalmente definita con decreto rettorale. La richiesta di attivazione va indirizzata al Rettore da parte dei Direttori dei Dipartimenti, accompagnata da una relazione contenente il programma delle attività didattiche, di gestione e di coordinamento, nonché l’indicazione puntuale e documentata delle risorse necessarie in termini di personale e spazi. La proposta relativa alla sola dotazione organica del personale tecnico-amministrativo è sottoposta all’attenzione del Direttore Generale. Entro trenta giorni il Senato Accademico esprime parere, da ritenersi valido se reso a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 69 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Strutture di Raccordo Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 52 – Scuole … Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera l’attivazione entro i successivi trenta giorni, esprimendosi sulla validità dell’intera proposta. L’effettiva attivazione decorre dall’anno accademico successivo alla data della delibera di cui al comma precedente. Sono Organi delle Scuole: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) la Commissione paritetica docenti-studenti, ove non istituita in alcuno dei Dipartimenti che abbiano costituito le stesse Scuole. 70 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Strutture di Raccordo Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 52 – Scuole … Il Consiglio è Organo deliberante ed è composto dai Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi, da professori e/o ricercatori scelti, con modalità definite nell’art. 7.1 dello Statuto, tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, ovvero tra i Coordinatori dei Corsi di Studio o di Dottorato di Ricerca. Il Presidente, eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia afferenti ai Dipartimenti che compongono la Scuola, secondo le modalità previste nell’art. 7.1 dello Statuto, è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, con mandato rinnovabile per una sola volta. 71 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Commissione Paritetica Docenti-Studenti Legge 240/2010 Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Art. 2 c. 2  … istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f) [Senato Accademico], i) [Consiglio di Amministrazione] e q) [Nucleo di Valutazione], nonche' alle lettere f) [Organo Deliberante - Strutture di Raccordo] e g) [Commissione Paritetica Docenti-Studenti], del presente comma, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 [Rappresentanza degli studenti non inferiore al 15%]; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita'; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilita' per una sola volta; introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti; Commissione Paritetica Docenti-Studenti 72 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Commissione Paritetica Docenti-Studenti Legge 240/2010 Commissione Paritetica Docenti-Studenti Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento … Sono Organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) la Giunta; c) il Consiglio; d) la Commissione didattica paritetica docenti-studenti. 73 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Commissione Paritetica Docenti-Studenti Legge 240/2010 Commissione Paritetica Docenti-Studenti Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento Prosegue il Comma 6. Il Direttore: a) rappresenta il Dipartimento; b) presiede il Consiglio, la Giunta e la Commissione didattica paritetica docenti-studenti, e cura l’attuazione delle rispettive delibere; c) promuove le attività del Dipartimento, con la collaborazione della Giunta; d) vigila sull’osservanza, nell’ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; e) tiene i rapporti con gli altri Organi dell’Università della Calabria; f) esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore. Il Direttore è eletto tra i professori ordinari e straordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso d’indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto nel Regolamento di Ateneo per la predetta elezione, l’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L’elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e in caso di parità prevale il più anziano in ruolo. 74 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Commissione Paritetica Docenti-Studenti Legge 240/2010 Commissione Paritetica Docenti-Studenti Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento Prosegue il Comma 6. lettera f) Le modalità delle votazioni sono definite dal Regolamento di Dipartimento. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Direttore indica un Vice-Direttore tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento. Il Vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e partecipa a solo titolo consultivo ai lavori della Giunta. L’incarico di Segretario ha durata triennale ed è attribuito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, a un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nel Regolamento di Ateneo e con livello non inferiore alla categoria D. 75 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Commissione Paritetica Docenti-Studenti Legge 240/2010 Commissione Paritetica Docenti-Studenti Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento … Il Consiglio è l’Organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. Ne fanno parte i professori di ruolo, i ricercatori, il segretario, quest’ultimo con voto consultivo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei titolari di assegni di ricerca e degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Dottorati di Ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento. La consistenza delle rappresentanze, le modalità di elezione delle stesse e le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite dal Regolamento di Dipartimento. Nello stesso Regolamento dovranno essere indicati i settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento. Il Senato Accademico valuta la proposta inerente ai settori scientifico-disciplinari contestualmente all’approvazione del Regolamento di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta. La Giunta coadiuva il Direttore e decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore. Le modalità di elezione e di funzionamento della Giunta sono definite dal Regolamento di Dipartimento. 76 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Commissione Paritetica Docenti-Studenti Legge 240/2010 Commissione Paritetica Docenti-Studenti Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Statuto UniCal – Testo vigente Art. 3.2 – Il Dipartimento … La Commissione didattica paritetica docenti-studenti, ove il Dipartimento non abbia costituito una struttura di raccordo, ha competenza: a) a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. La partecipazione alla Commissione paritetica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. La Commissione didattica paritetica docenti-studenti è composta da un numero pari, rispettivamente, di professori e ricercatori, ivi compreso il Direttore del Dipartimento che la presiede, e di rappresentanti degli studenti. Il Regolamento di Dipartimento stabilisce la consistenza delle componenti, le modalità per l’elezione dei membri nonché le norme generali di funzionamento della Commissione. 77 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Commissione Paritetica Docenti-Studenti Legge 240/2010 Commissione Paritetica Docenti-Studenti Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Regolamento di Ateneo Art. 40 – Organizzazione del Dipartimento … In assenza delle Scuole, di cui al precedente articolo, i Dipartimenti costituiscono la Commissione didattica paritetica docenti-studenti, di cui all’art. 3.2, comma 9, dello Statuto, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento medesimo. Art. 48 – La Commissione didattica paritetica docenti-studenti Le norme relative alle competenze, alla composizione e alle modalità di funzionamento della Commissione didattica paritetica sono contenute nello Statuto, all’art. 3.2, comma 9. Art. 52 – Scuole Sono Organi delle Scuole: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) la Commissione paritetica docenti-studenti, ove non istituita in alcuno dei Dipartimenti che abbiano costituito le stesse Scuole. 78 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Internazionalizzazione L. 240/2010 - art. 2, c. 2, lett. l Statuto UniCal art. 1.7 Incompatibilità ed Ineleggibilità L. 240/2010 - art. 2, c. 9,10,11 Statuto UniCal art. 2.6 – RdA artt.36,37 Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 79 79

Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali Altri elementi, oltre la riforma della governance, del recente intervento normativo sono: l'introduzione di meccanismi per «incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»; la previsione di nuovi meccanismi standardizzati per il reclutamento e le progressioni di carriera; l'introduzione di procedure codificate per la valutazione della ricerca e della didattica; la previsione di una nuova disciplina finanziaria che prevede obblighi di programmazione, trasparenza e rendicontazione. Modulo - La Legge 240/2010 e la Riforma della Governance Universitaria 80