Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

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Transcript della presentazione:

Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità). La legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Comma 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La nuova regolamentazione, infatti, introduce una vera e propria rivoluzione nel sistema delle fonti del diritto del lavoro. Il principio generale era quello per cui il contratto collettivo, ai vari livelli, poteva derogare la legge in generale solo in senso migliorativo, mentre la deroga peggiorativa era consentita soltanto nelle ipotesi eccezionali tassativamente specificate dalla fonte primaria. Si tratta di un cambiamento epocale che amplia enormemente i poteri dell'autonomia collettiva a livello locale

Le novità sull’assetto delle fonti L'innovazione introdotta assume un carattere ancora più "rivoluzionario” se si considera che questo potere derogativo così ampio viene attribuito al livello più "debole" in cui si esprime l'autonomia collettiva (e cioè quello territoriale e aziendale). Viene di fatto istituzionalizzato un sistema di scambio fondato sulla “minaccia”, i cui effetti in una situazione storica di globalizzazione (dumping sociale, delocalizzazioni competitive ecc.) sono di continua erosione dei diritti del lavoratori nonché, più in generale, di vera e propria “decostruzione” del sistema di diritto del lavoro (dal saggio di Speziale e Perulli).

Vi è quindi il rischio della creazione di un diritto del lavoro "a pelle di leopardo" con notevoli distinzioni nei livelli di garanzie esistenti nelle aziende e nei territori (da Speziale e Perulli).

Comma 1 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da: associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese:

Problema dell’efficacia soggettiva: con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali Efficacia erga omnes?

Finalità degli accordi finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Comma 2 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: Su quali materie?

Materie dei possibili accordi in deroga: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

Materie dei possibili accordi in deroga: c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

Materie dei possibili accordi in deroga: e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro

fatta eccezione per: Il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, Il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Dal saggio di Speziale e Perulli: “La norma, quindi, cancellando ogni level playing field infra-statale, consente una sorta di concorrenza sleale fra imprese, giocata sulla circostanza che una impresa riesca ad imporre alle proprie rappresentanze collettive un accordo derogatorio, mentre quella limitrofa no. La prima azienda godrà di un enorme vantaggio competitivo, del tutto immotivato: non si può fondare la concorrenza sull’erosione dei diritti, pena l’affossare definitivamente il ruolo regolativo della concorrenza che è storicamente proprio del diritto del lavoro”.

Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.? La legge, in sostanza, consente alla contrattazione collettiva di introdurre trattamenti differenti per i lavoratori senza che vi siano criteri oggettivi che consentano di specificare le diversità di situazioni che rendono “ragionevole” introdurre regolamentazioni non omogenee. Alle organizzazioni sindacali viene conferita una vera e propria “delega in bianco”, che consente di introdurre notevoli distinzioni nelle tutele senza che esse siano giustificate dall’effettiva diversità delle fattispecie regolate.

Necessità di un controllo sulla ragionevolezza della deroga: poiché con l’art. 8 in esame la legge delega alla contrattazione il perseguimento di certi fini (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, ecc.) attribuendole, nel perseguimento di detti fini, determinati mezzi (la facoltà di deroga alla norma di legge), la disposizione pone un complesso problema di controllo circa la razionalità/ragionevolezza strumentale dei mezzi (id est, il contenuto degli accordi sindacali di prossimità) in concreto usati dall’autonomia collettiva di prossimità.

Ulteriore controllo: Un secondo aspetto riguarda i concreti risultati raggiunti (valutazione di razionalità in concreto). Con questo test l’autonomia collettiva funzionalizzata dal legislatore potrà essere “testata” per verificare se davvero ha realizzato l’obiettivo programmato.

Ulteriore problema: La legge non definisce in che modo debba essere considerato l'ambito territoriale. Il che potrebbe portare, dal punto di vista teorico, conseguenze notevoli, perché la rappresentatività comparativa potrebbe cambiare a seconda che si utilizzi come riferimento il comune, la provincia o la regione e legittimare soggetti sindacali scarsamente rappresentativi.

Verso fenomeni di “localismo sindacale”? La disposizione, comunque, anche se attualmente non sembra essere tale da modificare l’assetto dei sindacati abilitati alla stipula dei contratti territoriali, potrebbe comunque favorire fenomeni di “localismo sindacale”, consentendo la diffusione di soggetti di dubbia rappresentatività.

Vi è violazione dell’art. 39 Cost.? Ulteriore problema: Vi è violazione dell’art. 39 Cost.? L'efficacia erga omnes dei contratti aziendali o territoriali pone il problema della compatibilità di questa disposizione di legge con l'art. 39 della Costituzione? L’art. 39 riguarda però il CCNL.