L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

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Transcript della presentazione:

L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

I problemi giuridici del contratto collettivo di diritto comune: le due grandi domande implicite nella teoria giuridica del contratto collettivo A chi si applica il contratto collettivo? L’EFFICACIA SOGGETTIVA Quali sono gli effetti del contratto collettivo nei confronti dei soggetti a cui si applica? L’EFFICACIA OGGETTIVA

La dimensione grafica della efficacia oggettiva Contratto collettivo la dimensione verticale: la profondità CONTRATTO INDIVDUALE

L’efficacia oggettiva: le ragioni sostanziali del problema L’esigenza sul piano dei fatti L’effetto giuridico perseguito Il contratto individuale non può contenere clausole peggiorative rispetto al contratto collettivo Evitare di vanificare la stessa funzione della contrattazione collettiva, consentendo che i lavoratori accettino condizioni deteriori rispetto a quelle stabilite collettivamente

Inderogabilità contratto collettivo Sindacato deroga responsabilità contrattuale Effetti della deroga vietata Su quale versante? contratto collettivo Contratto individuale Lavoratore. deroga divieto Sindacato

la differenza tra inderogabilità ed efficacia reale opera meramente sul piano degli effetti obbligatori del contratto. La violazione della clausola inderogabile dà luogo ad inadempimento contrattuale e alle sue conseguenze (risarcimento del danno, altro) Efficacia reale: produce l’effetto di sostituzione automatica della clausola difforme, comunque invalida, con la clausola valida

sostituzione automatica contratto collettivo contratto individuale

Alla ricerca dell’arca perduta” La giustificazione giuridica dell’inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune Alla ricerca dell’arca perduta”

Il problema giuridico della efficacia oggettiva Quali sono le disposizioni e i principi giuridici in grado di garantire l’effetto della inderogabilità (reale) in peius del contratto collettivo ad opera del contratto individuale?

La soluzione giurisprudenziale più comune La giustificazione giuridica dell’inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune La soluzione giurisprudenziale più comune

L’approccio pragmatico della giurisprudenza L’art. 2077 del codice civile I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo,

Cosa non funziona nella ricostruzione della giurisprudenza, apparentemente semplice e inattaccabile?

Critica dottrinale alla tesi giurisprudenziale Una (altra) norma che costituisce il quadro entro il quale si inserisce l’art. 2077 c.c. L’art. 1339 c.c. “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti” Solo il contesto corporativo - nel quale i contratti collettivi erano equiparati alla legge - può giustificare l’attivazione del meccanismo della inserzione automatica norme corporative

Le alternative prospettate dalla dottrina L’impossibilità di ricorrere allo schema eteronomistico (l’art. 2077 e 1339) e… …il ritorno alle categorie privatistiche del mandato e della rappresentanza

La teoria di F. Santoro Passarelli Art. 1723 c.c Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario non si estingue per revoca da parte del mandante Cosa c’entra tutto questo con la inderogabilità del contratto collettivo? Art. 1726 c.c Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia effettuata da tutti i mandanti revoca revoca La pattuizione difforme del contratto individuale viene qualificata come una revoca del mandato conferito alla associazione sindacale revoca Una revoca - e quindi una pattuizione individuale difforme - giuridicamente impossibile, vista la particolare natura del mandato

IL PROBLEMA DELLA EFFICACIA OGGETTIVA SECONDO LO SCHEMA DEL MANDATO LO SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA NON SPIEGA PERÒ ALTRE DUE COSE Perché il mandante-lavoratore non possa “riappropriarsi”della materia, modificando la disciplina stabilita dal mandatario- sindacato Perché la disciplina posta dal sindacato-mandatario (con il contratto collettivo) sostituisca le eventuali modifiche pattuite dal lavoratore-mandante (con il contratto individuale) LO SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA SPIEGA IL VINCOLO SOGGETTIVO (sulla base del mandato conferito nel momento della adesione alla associazione)

I punti deboli della teoria del mandato irrevocabile La teoria del mandato irrevocabile può spiegare l'effetto dell'inderogabilità del contratto collettivo… …Ma non anche l'effetto reale della sostituzione automatica della clausola derogatoria, posta in essere dal contratto individuale

Un’ulteriore possibile critica alla teoria del mandato irrevocabile Se davvero l’impossibilità di pattuizioni individualli difformi dovesse basarsi sulla irrevocabilità del mandato conferito ex artt. 1723 e 1726. . . . . . Tutte le pattuizioni difformi dovrebbe essere impossibili, anche quelle in melius.

Problema Quale fonte può risolvere la questione della inderogabilità del contratto collettivo?

? La novella del 1973: il nuovo art. 2113 c.c. Tutte le posizioni analizzate hanno dei punti deboli Come si risolve il problema? La novella del 1973: il nuovo art. 2113 c.c.

La tesi dottrinale prevalente La soluzione dell'inderogabilità del contratto collettivo basata sul combinato disposto di due norme del codice civile

L’art. 1374 c.c. L’integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli usi e l’equità tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge

...segue L’art. 1374 implica che occorre verificare se esista nell’ordinamento una norma di legge in grado di integrare il contratto individuale di lavoro con riferimento al problema della efficacia oggettiva del contratto collettivo di diritto comune

Quale norma? Fino al 1973, non esistevano norme in grado di integrare gli effetti del contratto individuale nel senso di “obbligare le parti” (1374 c.c.) alla inderogabilità in peius del contratto collettivo ad esse applicabile.

che hanno per oggetto diritti Il pezzo mancante La novella del 1973 (riforma del processo del lavoro) modifica l’art. 2113 cod. civ. “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, non sono valide” “Le rinunzie che hanno per oggetto diritti derivanti da contratti collettivi non sono valide

L’art. 2113 c.c. è la norma che integra gli effetti del contratto ex art. 1374 c.c. Si tratta di un riconoscimento indiretto della inderogabilità del contratto collettivo equiparata alla legge. L’art. 2113 attribuisce anche agli atti di autonomia collettiva la capacità di precostituire una disciplina dei rapporti di lavoro che, entro certi limiti, non è disponibile tramite atto di rinunzia o transazione, dalle parti del contratto di lavoro indiretto entro certi limiti

La pattuizione individuale peggiorativa è un atto di rinuncia (invalido) ad un diritto inderogabile

Conseguenza Il principio della indisponibilità da parte del lavoratore , delle disposizioni inderogabili contenute nei contratti e accordi collettivi.

La dottrina (Luigi Mengoni) Le clausole del contratto collettivo, non esplicitamente dichiarate derogabili dai soggetti stipulanti il medesimo contratto, concorrono a determinare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro indipendentemente dalla volontà dei contraenti, ad una stregua analoga a quella delle norme imperative di legge.

La nuova formula dell’art. 2113 consente di prescindere dal 2077 Alcune valutazioni La nuova formula dell’art. 2113 consente di prescindere dal 2077 Ma si può affermare che il nuovo 2113 consente di ottenere i medesimi effetti del 2077?

Art. 2077 e art. 2113: le differenze L’inderogabilità del contratto collettivo di cui parla il 2077 consiste nella nullità e sostituzione automatica delle clausole individuali difformi L’inderogabilità di cui parla il 2113 si identifica nella annullabilità di quelle clausole (qualificate alla stregua di rinunzie o transazioni) l'art. 2113 a rigore sancisce l'inderogabilità non l'effetto ulteriore della sostituzione automatica