LA FISCALITA’ INDIVIDUALE

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LA FISCALITA’ INDIVIDUALE La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Corso di Diritto Tributario LA FISCALITA’ INDIVIDUALE Prof. Maurizio Sebastiano Messina Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Normativa di riferimento Art. 3, L. 7 aprile 2003, n. 80 - Legge Delega Riforma Sistema Fiscale Statale Irpef Artt. 1-71, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 817 - Come modificato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (Nuovo T.U.I.R.) Ire Non è ancora entrato a pieno regime il modulo Ire per l’attuazione dell’art. 3 della Legge Delega Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Ire - Aliquote Art. 3, L. 7 aprile 2003, n. 80 (Legge Delega) Prevede la presenza di due sole aliquote d’imposta sul reddito: 23% fino a 100.000 Euro 33% oltre 100.000 Euro Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Ire – Principi e criteri direttivi Art. 3, co. 1, L. 7 aprile 2003, n. 80 (Legge Delega) inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta, degli enti non commerciali; conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati; criteri di determinazione dell’imponibile: 1. identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione (c.d. no tax area); 2. progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni; 3. articolazione delle deduzioni in funzione di specifici criteri (es. famiglia, con riferimento al numero dei figli, degli anziani,dei soggetti portatori di handicap, casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, ecc.); 4. concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi; Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Ire – Principi e criteri direttivi 7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell’impresa; 8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo; d) regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria: 1. omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria; 2. convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico; Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Ire – Principi e criteri direttivi 3. imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione; 4. regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici e a casse di previdenza privatizzate; 5. regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l’acquisto della prima casa; e) semplificazioni: 1. prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali; 2. potenziamento degli studi di settore; 3. introduzione del concordato triennale preventivo per l’imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo; 4. introduzione di un sistema forfetario agevolato per le piccole attività nei piccoli comuni montani; Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Ire – Principi e criteri direttivi 5. introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili; 6. mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche; f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o uguale, mai peggiore, del precedente. Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Presupposto dell’imposta (art. 1 Nuovo T.U.I.R.) Il soggetto Persona Fisica deve avere il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di cui all’art. 6. Possesso Inteso come materiale disponibilità e non come titolarità giuridica Reddito Ricchezza che deriva da una fonte produttiva. Deve essere una “nuova ricchezza” (il risarcimento non è una nuova ricchezza) Categorie di reddito Redditi fondiari - Redditi di lavoro autonomo Redditi di capitale - Redditi di impresa Redditi di lavoro dipendente - Redditi diversi Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Soggetti passivi (art. 2 Nuovo T.U.I.R.) Le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato Residenza (Codice Civile) Dimora abituale (art. 43 c.c.) – Il domicilio è invece la sede principale degli affari e interessi Residenza (Fiscale) La Persona che: per la maggior parte del periodo di imposta è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente o ha il domicilio (art. 43 c.c.) nel territorio dello Stato o ha la residenza (art. 43 c.c.) nel territorio dello Stato Residenza (Presunzione assoluta) Cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori avente un regime fiscale privilegiato Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Redditi prodotti in forma associata (art. 5 Nuovo T.U.I.R.) S.s. – S.n.c. – S.a.s. Società di fatto Associazioni, senza personalità giuridica, per l’esercizio di arti e professioni Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili NB: Tali soggetti (Ss, Snc, Sas ecc..) devono essere residenti nel territorio dello Stato Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

Quote di partecipazione agli utili La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Redditi prodotti in forma associata (art. 5 Nuovo T.U.I.R.) Residenza (Fiscale) Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello stato (art. 5, co. 3, lett. d) Quote di partecipazione agli utili Se non diversamente stabilito da atto pubblico o da scrittura privata autenticata di costituzione (di data anteriore al periodo di imposta), le quote si presumono proporzionali al valore dei conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, le quote si presumono uguali. Es. Socio A conferisce in una Snc un immobile stimato 80.000 € (come da perizia) – Socio B conferisce autocarro del valore di 20.000 € A partecipa agli utili per l’80% - B partecipa agli utili per il 20% Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

Quote di partecipazione agli utili – Associazioni professionali La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Redditi prodotti in forma associata (art. 5 Nuovo T.U.I.R.) Quote di partecipazione agli utili – Associazioni professionali Nelle associazioni professionali l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risultano le quote di partecipazione, possono essere redatte fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 5, co. 3, lett. c). Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario L’associazione in partecipazione Tassazione dei compensi Somme percepite da soggetti Ire In regime di impresa Imponibili al 40% Non in regime di impresa Apporto qualificato1 Imponibili al 40% Apporto non qualificato2 Ritenuta a titolo di imposta del 12,5% Costo per l’associante Se l’associato apporta solo lavoro Costo deducibile Art. 53, co. 2 lett. c Se l’associato apporta capitale o capitale e lavoro Costo indeducibile Art. 44, co. 1 lett. f Art. 109, co. 9 lett. b (1-2) V. slide successiva Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario L’associazione in partecipazione Qualificazione dell’associazione Società quotata Il valore dell’apporto è superiore al 5% del valore del patrimonio netto contabile Società non quotata L’associazione è qualificata se.. Il valore dell’apporto è superiore al 5% del valore del patrimonio netto contabile Soggetti in contabilità semplificata Il valore dell’apporto è superiore al 25% della somma delle rim. fin. e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (al netto degli amm.ti) Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario L’associazione in partecipazione La tassazione in capo all’associante - art. 95, co. 6 e art. 109, co. 9, lett. b) La partecipazione agli utili di impresa imputati all’associato è deducibile dal reddito dell’associante solo se l’apporto riguarda esclusivamente opere e servizi; La partecipazione agli utili di impresa imputati all’associato non è deducibile dal reddito dell’associante se gli apporti sono di capitale o di capitale e servizi. Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Redditi prodotti in forma associata (art. 5 Nuovo T.U.I.R.) Imprese familiari art. 230-bis c.c. Il reddito dell’impresa familiare va imputato ad ogni collaboratore in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili Il riparto degli utili deve avvenire sempre attribuendo al titolare (l’imprenditore) non meno del 51% del reddito complessivo ed il resto ai collaboratori familiari La partecipazione al reddito dell’impresa è valida solo in caso di utili; in caso di perdite l’imputazione è in capo al titolare Imprese familiari – Natura dei redditi Reddito del titolare Reddito di impresa Reddito dei collaboratori Reddito da partecipazione Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Base imponibile (art. 3 Nuovo T.U.I.R.) Residenti Reddito complessivo, come somma di tutte le categorie di cui all’art. 6 Non residenti Solamente i redditi prodotti all’interno del territorio dello Stato Determinazione del reddito Reddito imponibile Reddito complessivo Oneri deducibili - No tax area + Crediti di imposta sui dividendi = - art. 8 art. 10 art. 10-bis Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Tassazione dei non residenti (art. 23 Nuovo T.U.I.R.) I soggetti non residenti vengono tassati in Italia solamente per i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato Redditi fondiari Tassati in Italia i terreni e fabbricati posseduti nel territorio dello Stato Redditi di capitale Il criterio di collegamento del soggetto non residente con il territorio Italiano è determinato con riferimento al soggetto erogante; sono tassati in Italia: se sono corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato (o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, di soggetti non residenti), salvo il caso in cui siano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta NB: i proventi da depositi e conti correnti bancari e postali sono esclusi da tassazione in Italia Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Tassazione dei non residenti (art. 23 Nuovo T.U.I.R.) Redditi di lavoro dipendente e autonomo Tassati in Italia se il lavoro è prestato nel territorio dello Stato Redditi di impresa Sono tassati in Italia se derivano da attività esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (art. 162) Redditi diversi Sono tassati in Italia se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso segue… Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Tassazione dei non residenti (art. 23 Nuovo T.U.I.R.) Redditi diversi Sono considerare prodotte in Italia le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, ad eccezione delle: plusvalenze da partecipazioni non qualificate, negoziate in mercati regolamentati; plusvalenze da titoli diversi dalle partecipazioni, negoziati in mercati regolamentati; plusvalenze su contratti a termine e derivati conclusi in mercati regolamentati Redditi di cui agli artt. 5, 115 e 116 I soci, gli associati o partecipanti, non residenti, di un soggetto assoggettato ad imposizione in Italia, sono soggetti ad imposizione nel territorio dello Stato per la parte di reddito ad essi imputata per trasparenza Altri redditi di cui al co. 2 art. 23 Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

Deroga (Tassazione separata) La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Base imponibile (art. 3 Nuovo T.U.I.R.) Deroga (Tassazione separata) Non concorrono a formare la base imponibile perché tassati separatamente i redditi di cui all’art. 17, ad es.: T.f.r. lavoro dipendente Prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale Indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. Plusvalenze da cessione, a titolo oneroso, di aziende possedute da più di 5 anni da imprenditori individuali Redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione di imprese commerciali esercitare da più di 5 anni Somme attribuite, o valore normale dei beni assegnati, ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale sociale o agli eredi in caso di morte del socio Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

Casi particolari – Plusvalenze lett. g) La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Tassazione separata (art. 17 Nuovo T.U.I.R.) Casi particolari – Plusvalenze lett. g) L’imposta si applica separatamente sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, da parte di persona fisica imprenditore, di aziende possedute da più di 5 anni NB: La richiesta per la tassazione separata deve essere fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il reddito sarebbe imputabile come reddito di impresa Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

Determinazione plusvalenza La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Cessione d’azienda – Persona fisica non imprenditore 1) Se cede, totalmente o parzialmente, l’unica azienda che aveva concesso in affitto o usufrutto1, si ha l’integrale concorso della plusvalenza alla formazione del reddito imponibile come reddito diverso (art. 67, co. 1, lett. h)2 2) Se cede, anche parzialmente, l’azienda acquisita per causa di morte o a titolo gratuito, si ha l’integrale concorso della plusvalenza alla determinazione della base imponibile come reddito diverso (art. 67, co. 1, lett. h-bis)3 Determinazione plusvalenza 1) Corrispettivo cessione – costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda 2) Corrispettivo cessione – costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda in capo al de cuius o donante (1) Se conducesse lui stesso l’azienda sarebbe imprenditore individuale (2-3) In questo caso, dunque, la plusvalenza, inclusa nel reddito complessivo, è tassata secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Cessione d’azienda – Persona fisica imprenditore 1) Se cede l’unica azienda, la plusvalenza è tassata integralmente secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito (Tassazione ordinaria - art. 86. co. 2) 2) Se cede l’azienda posseduta da 3 anni, può optare per la tassazione rateizzata1 della plusvalenza in quote costanti, nell’esercizio in cui essa viene realizzata e nei successivi quattro esercizi (Tassazione rateizzata - art. 86, co. 4) 3) Se cede l’azienda posseduta da 5 anni, può ulteriormente optare per la tassazione separata2 della plusvalenza (Tassazione separata - art. 17, co. 1, lett. g) (1) Nei quattro anni successivi alla cessione deve mantenere la qualifica di imprenditore (2) E’ conveniente se nel biennio antecedente la cessione siano stati realizzati redditi di bassa entità. Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Categorie di reddito – art. 6 Redditi fondiari artt. 25-42 – Casi particolari Terreni e fabbricati situati all’estero non rientrano tra i redditi fondiari ma costituiscono redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. f) e art. 70, co. 2); I beni immobili posseduti nell’ambito di una attività imprenditoriale o per l’esercizio di arti o professioni producono reddito di impresa o di lavoro autonomo; In caso di trasferimento di immobili per atto tra vivi occorre che gli stessi siano indicati nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal cedente, altrimenti devono essere indicati i motivi per cui tali immobili non sono stati dichiarati (ciò non vale per gli immobili strumentali); Immobili concessi in comodato gratuito: soggetto passivo è il comodante; Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona

La fiscalità individuale Corso di diritto tributario Categorie di reddito – art. 6 Redditi fondiari artt. 25-42 – Casi particolari Canoni di locazione (immobili a uso abitativo) non percepiti per morosità del conduttore, non concorrono alla formazione del reddito se il proprietario ottiene un provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto. In tal caso è possibile anche ottenere un credito di imposta relativo alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti (cir. n. 150 del 1999); Trasferimento di immobili con scrittura privata: se l’atto è idoneo al trasferimento soggetto passivo è il nuovo possessore; Affitto stagionale di appartamenti ammobiliati senza prestazioni accessorie: reddito di fabbricati (cir. 16.06.1987 n. 13/9/318); Immobile acquistato ratealmente: titolare del reddito è comunque l’acquirente, anche se il trasferimento della proprietà si realizza al pagamento dell’ultima rata (ris. Min. 06.08.1981 n. 1248) Prof. Maurizio Sebastiano Messina Università degli Studi di Verona