17 aprile 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli IL DIBATTITO.

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17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli IL DIBATTITO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO PRINCIPALI NODI PROBLEMATICI

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LIVING WILLLIVING WILL TESTAMENTO BIOLOGICOTESTAMENTO BIOLOGICO DIRETTIVE ANTICIPATEDIRETTIVE ANTICIPATEO DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTODICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli TRATTAMENTI MEDICI E/OASSISTENZIALI IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE è IDENTICO INVIOLABILITA DELLA PERSONA (ARTT. 13 E 32 COST.)

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Sentenza Corte Costituzionale n. 438/08 4. – Al riguardo, occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».4. – Al riguardo, occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici. Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici.

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Sentenza Corte Costituzionale n. 438/08 consenso informato funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona autodeterminazione e salute se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative: libera e consapevole scelta libera e consapevole scelta

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli DISEGNO DI LEGGE N. 10/A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Premette di tener conto degli artt. 2, 13, 32 Cost.Premette di tener conto degli artt. 2, 13, 32 Cost.INUTILEPoi Riconosce e tutela la vita umana quale diritto INVIOLABILE ED INDISPONIBILE, anche nella fase terminaleRiconosce e tutela la vita umana quale diritto INVIOLABILE ED INDISPONIBILE, anche nella fase terminale NON ARGOMENTATO Ribadisce i limiti posti dal diritto penaleRibadisce i limiti posti dal diritto penaleINUTILE

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli DISEGNO DI LEGGE N. 10/A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE OGNI TRATTAMENTO SANITARIO E ATTIVATO PREVIO CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO NON E RICHIESTO QUANDO LA VITA DELLA PERSONA INCAPACE DI INTENDERE O DI VOLERE SIA IN PERICOLO PER IL VERIFICARSI DI UN EVENTO ACUTO …cioè proprio quando servirebbe avere uno strumento per ricostruire o valorizzare o dare attuazione alla volontà del pz che non è più in grado di esprimerla in maniera puntuale e attuale

17 aprile 20098

9 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli DIRITTO ALLA VITA INVIOLABILITAINDISPONIBILITA Verso lesterno verso linterno ART. 5 C.C. ART. 5 C.C. AUTODETERMINAZIONE NEI TRATTAMENTI SANITARI ART. 32 COST.

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli UN SUPERDIRITTO ALLA VITA ? ART. 2 CEDU (Everyones right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law) ART. 2 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLUNIONE EUROPEA (Everyone has the right to life. No one shall be condemned to the death penalty or executed) DIRITTO ALLA VITA Vs DIRITTO ALLA MORTE DIRITTO ALLA VITA Vs DOVERE DI VIVERE

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli IL SUPERDIRITTO ALLA VITA… IL MAGGIOR PESO DEL DIRITTO ALLA VITA SAREBBE DEDUCIBILE -DALLA SUA POSIZIONE NELLA CARTA COSTITUZIONALE (lart. 2 viene prima degli artt. 13 e 32) -DAL SEDIMENTO GIURIDICO E CULTURALE EVIDENZIATO DALLE NORME DEL CODICE SULLOMICIDIO, SULLA POSIZIONE DI GARANZIA DEL MEDICO E SUL DIVIETO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO 1.IMPRESCINDIBILITA TEORICA DEL DIRITTO ALLA VITA SENZA DEL QUALE GLI ALTRI DIRITTI SONO INCONCEBILI ? 2.IL DIRITTO ALLA VITA E IL SUO OPPOSTO DIRITTO ALLA MORTEDOVERE DI VIVERE DIRITTO ALLA VITA: DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO GLI ATTENTATI PROVENIENTI DA SOGGETTI TERZI.

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Airedale N.H.S. Trust v Bland [1993] A.C "It is established that the principle of self-determination requires that respect must be given to the wishes of the patient, so that if an adult patient of sound mind refuses, however unreasonably, to consent to treatment or care by which his life would or might be prolonged, the doctors responsible for his care must give effect to his wishes, even though they do not consider it to be in his best interests to do so... To this extent, the principle of the sanctity of human life must yield to the principle of self- determination... and for present purposes perhaps more important, the doctor's duty to act in the best interests of his patient must likewise be qualified":

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli DISEGNO DI LEGGE N. 10/A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO A) IL SOGGETTO IN STATO DI PIENA CAPACITA DICHIARA IL PROPRIO ORIENTAMENTO CIRCA LATTIVAZIONE O NON ATTIVAZIONE DI TRATTAMENTI SANITARI, PURCHE IN CONFORMITA A QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE E DAL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA B) PUO ESSERE ESPLICITATA LA RINUNCIA A TRATTAMENTI SPROPORZIONATI O SPERIMENTALI C) IN CONDIZIONI DI URGENZA O QUANDO IL SOGGETTO VERSA IN PERICOLO DI VITA IMMEDIATO LA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO NON SI APPLICA

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli A) IL SOGGETTO IN STATO DI PIENA CAPACITA DICHIARA IL PROPRIO ORIENTAMENTO CIRCA LATTIVAZIONE O NON ATTIVAZIONE DI TRATTAMENTI SANITARI, PURCHE IN CONFORMITA A QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE E DAL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA LIBERTA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO PROPRIO PERCHE LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE NON SONO DIRETTIVE (CIOE NON VINCOLANTI) NON POSSONO ESSERE LIMITATE NEL CONTENUTO A MENO DI NON VIOLARE IL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA LIBERA ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE DEL PROPRIO PENSIERO

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli B) PUO ESSERE ESPLICITATA LA RINUNCIA A TRATTAMENTI SPROPORZIONATI O SPERIMENTALI INUTILE PERCHE -I TRATTAMENTI SPROPORZIONATI SONO GIA VIETATI IN QUANTO FORMA DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO -I TRATTAMENTI SPERIMENTALI RICHIEDONO UN CONSENSO AGGRAVATO E DUNQUE DI PER SE SONO PRECLUSI NEL CASO DI UN PZ NON COSCIENTE

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli C) IN CONDIZIONI DI URGENZA O QUANDO IL SOGGETTO VERSA IN PERICOLO DI VITA IMMEDIATO LA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO NON SI APPLICA PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA: Si ritorna a quel superdiritto alla vita che non trova fondamento nel nostro sistema di principi costituzionali e si nega radicalmente tutto il senso ed il contenuto del diritto al consenso informato come ricostruito dalla stessa Corte Costituzionale nella recente sentenza 438/08

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Percorso decisionale: il fattore TEMPO Il medico propone e informa Pz accetta Pz rifiuta Md. esegue Md.desiste coscienza NON coscienza Decisione Decisione Esecuzione conseguenze giuridiche IL MEDICO propone e informa LA VOLONTA DEL PAZIENTE VA Pz accetta Pz rifiuta VALORIZZATA? Md. esegue Md.desiste come? Convenzione Oviedo (97) Art.9 The previously expressed wishes relating to a medical intervention by a patient who is not, at the time of the intervention, in a state to express his or her wishes shall be taken into account.

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli PAZIENTE INCAPACE interpreta e ricostruisceinforma informa TUTOREMEDICO Decide non al posto del paziente incapace né per il paziente ma CON IL PAZIENTE INCAPACE VINCOLO IL BEST INTEREST DEL PAZIENTE INCAPACE pur tutelando la salute e la vita del paziente incapace, la scelta del tutore non può prescindere dallidea di dignità della persona che il rappresentato ha manifestato prima di cadere in stato di incapacità. Esempio del Testimone di Geova tutore di un paziente non Testimone di Geova

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Fino a un paio di decenni fa era sufficiente che il paziente avesse perso la capacità di decidere perché medici, giuristi e medici legali (italiani) sancissero lirrilevanza delle volontà espresse in precedenza e ristabilissero il monopolio medico della decisione. Oggi la sensibilità è cambiata e ci si deve porre la seguente domanda: se, quando il paziente è cosciente, i soggetti della decisione sono due, perché mai questa duplicità deve venire meno a causa della perdita di coscienza? Le direttive anticipate dovrebbero rispondere a questa esigenza, e fanno sì che il diritto di decidere sulle cure sul proprio corpo non sia vanificato per il solo fatto che la persona non sia cosciente e capace. Quale legittimità ha lintervento medico su un paziente non cosciente, di cui però sia nota (attraverso le direttive anticipate) una volontà contraria, espressa in condizione di benessere o essendo informato della evoluzione di una malattia progressiva?

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli I NODI CRUCIALI DI UNA LEGGE IN MATERIA DI DICHIARAZIONI O DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO -GARANTIRE LA DUPLICITA DI VOLONTA ESSENZIALE AL PROCESSO DI DECISIONE NEI TRATTAMENTI MEDICI -RASSICURARE I MEDICI CHE RISPETTINO LE VOLONTA MANIFESTATE IN ANTICIPO DAI PZ DELLASSENZA DI RESPONSABILITA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli I NODI CRUCIALI DI UNA LEGGE IN MATERIA DI DICHIARAZIONI O DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO -SENTENZA CORTE COST. 438/08 IL FONDAMENTO DEL CONSENSO INFORMATO DEL PZ COME UNICO ELEMENTO LEGITTIMANTE OGNI INTERVENTO MEDICO è PACIFICAMENTE COSTITUZIONALE TUTTO CIO CHE LIMITI QUESTA PROSPETTIVA E INEVITABILMENTE CONTRO LA COSTITUZIONE -le direttive anticipate sono lo strumento giuridico che consente la proiezione della volontà del diretto interessato in un momento in cui egli non è in grado di decidere. -Di conseguenza, se la persona cosciente e capace può rifiutare, nellimmediato, i trattamenti salvavita e può rifiutare il cibo, comunque assunto, alla stessa persona va riconosciuto il diritto di rifiutare lidratazione e la nutrizione per quando, e se, sarà in Stato vegetativo permanente (quale che sia la natura (oggettiva?) dellidratazione e della nutrizione)

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli -le direttive anticipate sono lo strumento giuridico che consente la proiezione della volontà del diretto interessato in un momento in cui egli non è in grado di decidere. -Di conseguenza, se la persona cosciente e capace può rifiutare, nellimmediato, i trattamenti salvavita e può rifiutare il cibo, comunque assunto, alla stessa persona va riconosciuto il diritto di rifiutare lidratazione e la nutrizione per quando, e se, sarà in Stato vegetativo permanente (quale che sia la natura (oggettiva?) dellidratazione e della nutrizione) altrimenti insuperabili restano i profili di incostituzionalità ex art. 3 Cost.

17 aprile Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli RUOLO DEL MEDICO -PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO, SALVO CHE SIANO IN CONTRASTO CON LE NORME GIURIDICHE O LA DEONTOLOGIA MEDICA -VALUTA LE DICHIARAZIONI E IN CASO DI CONTROVERSIA TRA IL FIDUCIARIO ED IL MEDICO DECIDE UN COLLEGIO DI MEDICI (e non un giudice…) SANZIONI ???