L’impresa sociale: generalità

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L’impresa sociale: generalità Prof. Maurizio Cavanna

La fonte: D. Lgs. n. 155 del 2006 L’impresa sociale è regolata dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, che attua la Legge delega 13 giugno 2005, n. 118 È un’innovazione fortemente desiderata dagli operatori del terzo settore, che suo tramite possono svolgere attività di contenuto economico, mantenendo una propria specificità

La tecnica legislativa La nuova legge, alle tradizionali categorie dell’imprenditore commerciale, del piccolo imprenditore e dell’imprenditore agricolo, affianca UNA NUOVA FIGURA: quella dell’imprenditore che opera nel settore del socialmente utile

La nozione Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi comprese le società, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 155.

La nozione di impresa sociale. L’attività principale Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 d. Lgs. n. 155 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale (art. 2 D. Lfs. 155/2006).

Un confronto: l’art. 2082 c.c. Possono qualificarsi imprese sociali tutte le organizzazioni private, comprese società, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di legge È Imprenditore in generale: chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio dei beni e servizi

L’impresa sociale nella teoria generale dell’impresa L’impresa sociale amplia la nozione di impresa in generale, non si sovrappone a quelle di imprenditore commerciale, agricolo, piccolo imprenditore

Ambito di attività: beni e servizi di utilità sociale Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della l.28.03.2003, n. 53 e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della l.15.12.2004, n. 308,

(Segue) Ambito di attività f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, l. 29.03.2001, n. 135 h) formazione universitaria e post-universitaria i) ricerca ed erogazione di servizi culturali l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale

Le imprese sociali: ampliamento dell’ambito operativo Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

Un parallelo: l’ambito operativo delle Onlus - D. Lgs Un parallelo: l’ambito operativo delle Onlus - D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. art. 10 Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria 2) assistenza sanitaria 3) beneficenza 4) istruzione 5) formazione 6) sport dilettantistico

(Segue) Ambito operativo delle Onlus 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5.02.1997, n. 22 9) promozione della cultura e dell'arte 10) tutela dei diritti civili 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

Onlus e impresa sociale: le diverse modalità di intervento L’impresa sociale, come si è visto, può esercitare attività di impresa (vedremo subito con che limiti) nel settore del socialmente utile Le Onlus non possono farlo, poiché per loro valgono notevoli limiti operativi, che rendono impossibile l’esercizio di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale

La veste giuridica dell’impresa sociale Impresa sociale può assumere la veste giuridica più varia, anche quella societaria (c.d. neutralizzazione delle forme giuridiche: v. la disciplina della trasformazione eterogenea)

I caratteri dell’impresa sociale: l’assenza del lucro soggettivo Art. 3 D. Lgs. n. 155/2006 L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

(Segue) Distribuzione indiretta di utili Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento

(Segue) Possibili aggiramenti del divieto PERALTRO … La legge non limita la restituzione del capitale … nulla dice di una sua eventuale rivalutazione

La costituzione dell’impresa sociale È richiesta la forma dell’atto pubblico L’atto costitutivo va iscritto in apposta sezione del Registro delle imprese Il nome deve contenere l’espressione “impresa sociale”

L’obbligo di tenere le scritture contabili Le imprese sociali debbono tenere il libro giornale e il libro degli inventari, e redigere e depositare presso il R.I. un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa L'organizzazione deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Responsabilità patrimoniale Salvo quanto già disposto per le società di capitali, nelle I.S. il cui patrimonio è superiore € 20.000, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di € 20.000, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

Imprese sociali – soc. personali Come si rileva la perdita? Quali sanzioni se gli amministratori non lo fanno? Cosa capita quando il patrimonio scende al di sotto del limite? Cosa capita, quando poi lo stesso patrimonio risale sopra il limite?

Imprese sociali – soc. personali Le società di persone hanno di regola una forma chiusa Come si può conciliare questo con la tendenziale apertura dell’I.S.?

Le imprese sociali – cooperative Non possono essere I.S. le società di mutuo soccorso e le cooperative a mutualità pura, perché l’organizzazione non può operare a favore dei soli soci (art. 1, comma 2 D. Lgs. n. 155)

Imprese sociali – cooperative Il problema della mutualità esterna (il Codice ha definito la mutualità come gestione di servizio verso i soci: come si coordina con la eterodestinazione operativa caratterizzante dell’I.S.?) Si tratta forse di una deroga legale, testualmente prevista dall’art. 2520, 2° c.?

Imprese sociali – cooperative Come coordinare la disciplina della cooperativa, che prevede l’attribuzione di ristorni, con il divieto tassativo e generico di distribuzione di utili e avanzi di gestione, sotto qualsiasi forma?

Organizzazione interna dell’I.S. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione [salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura] L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali

Il controllo Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa

(Segue) Il controllo Ove l'impresa sociale superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, o dai sindaci (che dovranno essere a loro volta revisori iscritti)

Cogestione Devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività (c.d. COGESTIONE) Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Trasformazione, fusione, scissione Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale (art. 2) da parte del cessionario

Insolvenza In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa