INTRODUZIONE Sorveglianza sanitaria Definizione di SORVEGLIANZA

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La sorveglianza sanitaria Il medico competente La sorveglianza sanitaria Il Primo Soccorso (ai sensi del d. lgs. 81/08 e s.m.i.)

INTRODUZIONE Sorveglianza sanitaria Definizione di SORVEGLIANZA Definizione lessicale “l’azione di sorvegliare, vigilare, tenere sotto controllo persone o cose, seguire con attenzione l'evolversi e gli sviluppi di un fenomeno” Definizione giuridica (D.Lgs. 81/2008, Art. 2, lettera m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Chi è il medico competente Il medico competente è il medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui ricorre tale obbligo È nominato dal datore di lavoro o dal dirigente (Art. 18 Comma 1 Lettera a) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 Comma 1 Lettera c) È una figura tecnica, scelta in maniera discrezionale dal datore di lavoro. Nello svolgimento delle sue funzioni è vincolato non solo dalle norme deontologiche della professione sanitaria, ma anche da norme specifiche che ne disciplinano in maniera puntuale ruolo e compiti. Sono norme penalmente sanzionate, che hanno il chiaro intendimento di rendere autonomo il medico dalle possibili ingerenze del datore di lavoro o di chiunque altro. Nel D.Lgs. 81/2008 vi è un esplicito richiamo al rispetto del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH). Il datore di lavoro, per parte sua, deve verificare che il medico competente osservi gli obblighi a lui imposti (Art. 18 Comma 1 Lettera g), risultando quindi corresponsabile in caso di inadempienza. In ogni caso il datore di lavoro deve assicurare al medico le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, garantendogli l’autonomia.

I compiti del medico competente valutazione dei rischi L’attività del medico competente non si esaurisce con la sorveglianza sanitaria, egli è un consulente a pieno titolo del datore di lavoro, che collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione con riguardo particolare ai rischi per la salute. Il D.Lgs. 106/2009 ha enfatizzato il ruolo del medico competente nel processo di valutazione dei rischi, introducendo una sanzione, prima non prevista, per il medico che non assicuri la collaborazione al datore di lavoro in questa fase. NOTA: Non è del tutto chiaro se la sua partecipazione alla valutazione dei rischi sia limitata alle sole situazioni in cui ricorre l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

I compiti del medico competente valutazione dei rischi Si deve riconoscere che tra le novità più salienti del decreto 81, integrato dal decreto 106/09, c'è proprio un diverso disegno della figura del medico competente. La figura del medico competente emerge dal nuovo testo sulla sicurezza con caratteristiche nuove rispetto al passato. La spia di questa volontà innovativa del legislatore sta proprio nella definizione che ne dà l'art. 2, lett. h), secondo cui il medico competente è la figura che, in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38, "collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto". È rilevante l'assoluta novità consistente nel definire il medico prima di tutto come collaboratore del datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi.

I compiti del medico competente valutazione dei rischi Sembra dunque che il legislatore voglia valorizzare la funzione di consulente del datore di lavoro, soprattutto per ciò che riguarda il processo di valutazione dei rischi, piuttosto che la funzione tecnica del medico che provvede al rilascio dei giudizi di idoneità. Ci si sarebbe aspettati, coerentemente con la tradizionale costruzione in ordine alla responsabilità del collaboratore consulente del datore di lavoro che, per questa sua funzione di consulente, il medico competente non fosse esposto ad alcuna sanzione penale. E invece, e questa è la novità più dirompente, la norma contenuta nell'art. 58 del T.U. punisce il medico competente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 25 comma 1 lett. a) con riferimento esplicito alla mancata collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi. È difficile capire a quale esigenza risponda questa scelta del legislatore. Si potrebbe superficialmente pensare che la sanzione debba servire a responsabilizzare maggiormente il medico nella fase della valutazione dei rischi.

I compiti del medico competente valutazione dei rischi il medico competente è titolare di una duplice funzione Egli sta, per così dire, a cavallo tra la linea consultiva (quale consulente del datore di lavoro in materia di salute dei lavoratori) e la linea operativa (in quanto è chiamato a prestare la sua opera di medico, titolare di conoscenze scientifiche che pone al servizio dei lavoratori). Da questa doppia funzione dovrebbe in teoria discendere la responsabilità penale personale per quanto riguarda l'opera di medico e l‘irresponsabilità penale per quanto riguarda l'opera di consulente del datore di lavoro

I compiti del medico competente valutazione dei rischi Riassumendo Introdotta nella norma la sanzione penale per il medico competente non collaborazionista nella valutazione dei rischi L’obbligo della valutazione dei rischi spetta al datore di lavoro L’obbligo non è del medico competente È compito del datore di lavoro avviare il processo di valutazione dei rischi Il datore di lavoro può obbligare il medico competente a partecipare alla valutazione dei rischi, pena la revoca dell’incarico Di fronte ad una eventuale inerzia del datore di lavoro al medico competente manca invece ogni potere di iniziativa È ingiusto in questi casi che sia attribuita la condotta omissiva al medico competente Non vi è nessuna ragione perché i compiti tipici del datore di lavoro si trasferiscano al consulente determinandone una qualche responsabilità Non si può trasferire sul consulte parte o tutto l’obbligo cui è tenuto il datore di lavoro La responsabilità del medico competente viene individuata solo in quei casi in cui il datore di lavoro lo abbia formalmente ed esplicitamente invitato e sollecitato a partecipare ed il medico si sia comunque sottratto all’impegno PISA sentenza di condanna cha ha fatto discutere

Sorveglianza sanitaria: contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. MISURE GENERALI DI TUTELA (art.15), comma 1, lettera l Controllo sanitario dei lavoratori; Il Medico Competente Art. 50 Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza . . . c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

Sorveglianza sanitaria: contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. MISURE GENERALI DI TUTELA (art.15), comma 1, lettera l Controllo sanitario dei lavoratori; Il Medico Competente L’attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)

Il Medico Competente OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE ART. 25 Comma 1, lettera b “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”

Comunicazione dei rischi (art. 18, comma 2 D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi; Così che sia possibile stabilire le categorie da inserire nei programmi di sorveglianza sanitaria; tali categorie dovranno essere indicate nel documento di valutazione dei rischi con la relativa periodicità degli accertamenti sanitari.

Aspetti generali La sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione per i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute, cioè ad agenti di natura chimica, fisica, ergonomica o biologica suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposizione (Cap. VII). Per le attività lavorative che espongono a questi agenti di rischio le norme specifiche stabiliscono dei limiti di esposizione che non devono essere superati. Il rispetto di tali valori limite non costituisce tuttavia una garanzia assoluta che tuteli tutti i lavoratori esposti, in quanto è diversa la suscettibilità individuale in relazione a differenze di genere, di età, delle caratteristiche genetiche e alla presenza coesistenza di eventuali patologie extralavorative.

Aspetti generali La sorveglianza sanitaria ha quindi lo scopo di verificare le condizioni di salute di ciascun lavoratore in relazione ai possibili effetti dovuti all’esposizione lavorativa, così da adottare particolari misure di prevenzione a livello individuale. Nel contempo, a livello collettivo, la sorveglianza sanitaria consente di osservare gli effetti sulla salute di gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi, permettendo così di valutare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Aspetti generali In base all’Art. 41, comma 1, l’obbligo della sorveglianza sanitaria ricorre in tutti i casi in cui è esplicitamente prevista dalle norme specifiche sui singoli rischi: Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, at. 168) Videoterminali (Titolo VII, art. 176) Rumore (Titolo VIII, art. 185 e196) Vibrazioni (Titolo VIII, art. 185 e 204) Campi elettromagnetici (Titolo VIII, art. 185 e 211) Radiazioni ottiche artificiali (titolo VIII, art. 185 e 218) Agenti chimici (Titolo IX, art. 229) Agenti cancerogeni (Titolo IX, art. 242) Amianto (Titolo IX, art. 259) Agenti biologici (Titolo X, art. 279)

Aspetti generali Oltre ai suddetti casi, l’obbligo della sorveglianza sanitaria è previsto da disposizioni normative che non sono state ricomprese nel D.Lgs. 81/2008, ma che rimangono comunque vigenti: Lavoro nei cassoni ad aria compressa (D.P.R. 321/1956) Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive (D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 324/1996) Silice libera cristallina (D.P.R. 1124/1965) Radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995) – La sorveglianza sanitaria dei lavoratori suscettibili di esposizione a radiazioni ionizzanti classificati in Categoria A (radiazioni più elevate) deve essere effettuata da un medico autorizzato, cioè un medico competente iscritto in un apposito elenco nominativo presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di verifica delle competenze tecniche e professionali nella materia specifica Lavoro a bordo di navi passeggeri, mercantili e da pesca (D.Lgs. 271/1999) Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003)

Aspetti generali Inoltre la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai fini della verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi – L’art. 41, comma 4, richiama esplicitamente questo aspetto che è disciplinato da norme specifiche su alcol (L. 125/2021) e Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni e su tossicodipendenze (D.P.R. 309/1990, Intesa del 30 ottobre 2007 e Provvedimento del 18 settembre 2008 della stessa Conferenza). Il D.Lgs 106/2009 prevede che tali norme tecniche siano rivisitate.

Aspetti generali Ulteriori obblighi di sorveglianza sanitaria possono essere stabiliti dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’articolo 6 del testo Unico.

La sorveglianza sanitaria: cos’è Art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Definizioni Comma 1, lett. m “Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa” La Sorveglianza Sanitaria è rappresentata dall'insieme degli accertamenti sanitari, clinici e strumentali, finalizzati alla verifica dello stato di salute e all'accertamento della idoneità del dipendente a specifiche mansioni

Finalità della sorveglianza sanitaria L’attività di sorveglianza sanitaria deve: verificare l’accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti, permettendo l’espressione del giudizio di idoneità; rilevare i soggetti portatori di particolari patologie o costituzionalmente predisposti; monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori; misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori in funzione dell’età, del sesso, e la loro distribuzione nelle varie mansioni e in funzione dell’anzianità lavorativa.

Svantaggi della sorveglianza sanitaria reali : in caso di eccesso di visite o di esami strumentali e/o ematochimici oppure di monitoraggio ambientale e biologico qualora non realmente necessari; apparenti : la sorveglianza sanitaria ha un costo ma, se condotta con il giusto equilibrio lo svantaggio economico può essere solo a breve termine, infatti, favorisce una gestione più razionale del personale e contribuisce a diminuire la probabilità che insorgano malattie professionali o che si verifichino infortuni, con un evidente ritorno economico, in termini di giornate lavorative perse, oneri assicurativi, eventuali indennizzi chiesti direttamente all’Azienda, etc..

La sorveglianza sanitaria: quando E’ obbligatoria: (Art. 41, comma 1 D.Lgs.81/08 e s.m.i.) a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria: quando E’ proibita: (art. 41, comma 3 D.Lgs.81/08 e s.m.i.) a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente per verificare stati di sieropositività per HIV che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore

La sorveglianza sanitaria comprende (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; Art. 41, comma 2-bis Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La sorveglianza sanitaria comprende b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. Con quale periodicità ?

Periodicità delle visite mediche (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

La sorveglianza sanitaria comprende c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

La sorveglianza sanitaria comprende e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Alcol e stupefacenti (art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE Legge 125 del 30 marzo 2001 Esclusione dal COMPITO LAVORATIVO A RISCHIO e avvio ai previsti percorsi di recupero Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell’Organo di Vigilanza MANSIONI A RISCHIO Invio alla commissione medica ex art. 5 dello Statuto dei lavoratori MANSIONI NON A RISCHIO

SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA (D.M. 186/90) Visite specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata Test di screening su urina Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione Invio ai SERT

Alcol e stupefacenti Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Articolo 41, comma 4-bis Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

I Protocolli sanitari (art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08) Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Titolo X - rischio biologico Vaccinazioni Della sorveglianza sanitaria fa parte anche: la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

Sorveglianza sanitaria e “radiazioni ionizzanti” Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti da parte di un medico autorizzato o da parte del medico competente a seconda della esposizione dei lavoratori (D.Lgs 17/03/95 n° 230, D.Lgs 241/2000 e succ. mod.); Esposti cat. A: Medico Autorizzato Esposti cat.B: Medico Autorizzato o Medico Competente

Il Giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08) a) idoneita'; b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneita' temporanea; d) inidoneita' permanente. COPIA DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO

Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica (art. 42, comma 1 D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Ricorso (art. 41, comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Obblighi dei lavoratori (Art. 20, comma 2, lett. i D.Lgs. 81/08) I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente d. lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine professionale è quantomeno sospetta ha l’obbligo di segnalare la patologia a diversi enti  Denuncia di Malattia Professionale all’Asl ( ai sensi dell’art 139 del D.P.R. 1124/1965 e L. 833/2000)  Referto all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) (ai sensi dell’ art. 365 C.P. e 334 C.P.P.) Denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro ( ai sensi dell’art. 139 D.P.R. 1124/1965)  Denuncia all’Inail (ai sensi dell’art. 10 D.L. 38/2000) 

il quale potrà decidere se consegnarlo al Datore di Lavoro o meno DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Deve compilare il Primo certificato di Malattia Professionale e consegnarlo al Lavoratore il quale potrà decidere se consegnarlo al Datore di Lavoro o meno In caso di consegna, l’azienda dovrà inviarlo all’Inail congiuntamente al modulo di Denuncia di Malattia Professionale 

Definizione Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro

Altri obblighi del M.C. per la Sorveglianza Sanitaria (art. 25 D.Lgs.81/08): Istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria individuale, Informare il lavoratore sul significato e l'esito delle visite periodiche, comunicare i giudizi stessi al datore di lavoro per i provvedimenti del caso, comunicare i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica della sicurezza.

Altri obblighi del M.C. per la sorveglianza sanitaria consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle con salvaguardia del segreto professionale; consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' di conservazione;

Tutela della gravidanza, del puerperio e dell’allattamento La tutela della gravidanza è assicurata da tre norme fondamentalmente: la L. n. 1204/71, il D.P.R. n. 1026/76 e il D.P.R. n. 645/96 Il Medico Competente dovrà collaborare nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi considerando lo stato di gravidanza e il puerperio da un lato e l’allattamento dall’altro come situazioni di disagio psicofisico e conseguentemente suggerire delle norme di “esclusione” o “non esclusione” da quella specifica mansione e operazione lavorativa.

Rischio Cancerogeno - Registro di esposizione Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta attraverso il medico competente Iscrizione in un registro degli esposti attività svolta agente cangerogeno o mutageno valore dell'esposizione a tale agente Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro

AGENTI BIOLOGICI-REGISTRO DEGLI ESPOSTI I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il RSPP Iscrizione in un registro degli esposti l'attività svolta agente utilizzato eventuali casi di esposizione individuale. Il medico competente ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro

PRONTO SOCCORSO AZIENDALE Art. 18 D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE Art. 45 D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro: organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Questo decreto classifica le aziende in 3 gruppi, in relazione alla natura delle attività svolte, all’ indice infortunistico di inabilità permanente assegnato dall'INAIL e al numero dei lavoratori: gruppo A, B e C.

Aziende del gruppo A (oltre ad attività a rischio di incidente rilevante o con particolari caratteristiche di rischio elevato, anche le aziende con più di 5 lavoratori e indice di inabilità permanente superiore a quattro) devono:   comunicare la loro appartenenza al gruppo A all'ASL competente;   munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;   effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (16 ore) con cadenza triennale.

Aziende del gruppo B (aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:   munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;   effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza triennale.

Aziende del gruppo C (aziende meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:   munirsi di pacchetto di medicazione comprendente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;   effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza triennale.

Addetti al Primo Soccorso Né il D.Lgs. 81 né il DM 388 danno indicazione del numero degli addetti al pronto soccorso. Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con il Ministero della Salute relativamente al numero degli incaricati ritiene che il Datore di Lavoro debba provvedere alla "formazione di un numero di lavoratori tale da garantire la copertura di tutti i turni di lavoro e che a tale copertura sia addetto un numero di persone formate che garantisca l "effettiva efficienza e funzionalità del sistema di emergenza in funzione dei rischi specifici valutati per ciascuna azienda o unità produttiva".

Contenuto minimo della cassetta di p.s. Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. Per entrambe vale la regola “da integrare in base ai rischi presenti e sul consiglio del medico competente”

Per chi è il pacchetto di medicazione? Tutti i lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva Inoltre…… È obbligatorio avere un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118).

Gli addetti al primo soccorso Sono designati dal datore di lavoro Deve essere presente almeno uno per turno Sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso 16 ore/12 ore Per quanto attiene alla capacità di intervento pratico va ripetuto con una cadenza triennale (almeno). L'intervento dell'incaricato al pronto soccorso si può configurare come il mantenimento delle funzioni vitali e l'evitare di compiere o di far compiere sull'infortunato manovre scorrette.

DM 388 Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso … 2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Le procedure per fornire un’assistenza adeguata Gli addetti che hanno frequentato il corso di primo soccorso sono stati formati per fornire i primi aiuti Nello stesso tempo bisogna avvertire il pronto soccorso, indicando con precisione l’indirizzo ed il reparto dell’azienda in cui è avvenuto l’incidente. Sarà inoltre indispensabile descrivere il tipo di infortunio e la sintomatologia dell’infortunato in modo da decidere con il Pronto soccorso stesso se attendere i soccorsi o effettuare il trasporto in auto. Nel primo caso è necessario indicare il percorso più breve per arrivare in azienda, liberare le vie d’accesso per l’ambulanza e, nel momento dell’arrivo, mostrare tempestivamente il luogo dov’è l’infortunato. Nel caso in cui si decida per il trasporto in auto è importante caricare l’infortunato con precauzione sul sedile posteriore, seguire il tragitto più breve e guidare con prudenza. Terminata la fase dell’emergenza ha inizio quella delle procedure. Gli addetti al primo soccorso devono descrivere brevemente l’accaduto in una relazione.

Nota Per evitare l'accusa di omissione di soccorso basta allertare il 118 ed aspettare i soccorsi accanto all'infortunato, per cui anche qualora subentrasse uno stato di "ansia da prestazione", conviene che il soccorritore si limiti ad attivare i soccorsi esterni piuttosto che rischiare di compiere manovre scorrette sull'infortunato

Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente A questo punto può essere utile un riepilogo sull’argomento

Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente Riferimento normativo Nominare il medico competente, previa consultazione del RLS nei casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria Art. 18 Comma 1 Lettera a) Assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia Art. 39 Comma 4 Fornire al medico competente informazioni su natura dei rischi, risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, impianti e processi produttivi, infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza Art. 18 Comma 2

Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente Riferimento normativo Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a lui demandati Art. 18 Comma 1 Lettera g) Inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria Vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità Art. 18 Comma 1 Lettera bb) Attuare le misure indicate dal medico competente e, nel caso di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute Art. 42 Comma 1

Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente Riferimento normativo Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Art. 18 Comma 1 Lettera g-bis) In caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal medico competente rivedere il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione Art. 29 Comma 3 Garantire a propria cura e spese l’esecuzione delle visite mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente Art. 41 Comma 4