Corso di perfezionamento Igiene e tecnologie degli alimenti UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” Facoltà di Giurisprudenza Corso di perfezionamento Igiene e tecnologie degli alimenti La regolazione giuridica degli alimenti prof.ssa Giuliana Di Fiore
Perché il diritto degli alimenti ? Intervento dello Stato bisogno bene interesse Intervento dello Stato Prof.ssa Giuliana Di Fiore – 2
Perché il diritto degli alimenti ? Bisogno- bene Primari: Essenziali per la sopravvivenza Secondari: Di conforto se soddisfatti rendono più confortevole la vita Individuali: sono quelli che interessano le singole persone Collettivi: Sono quelli che interessano la società Prof.ssa Giuliana Di Fiore –
Perché un diritto degli alimenti? Intervento dello Stato Regolatore delle forze che producono il bene Stato liberale del laissez-faire Produttore diretto del bene (o del servizio)
Perché un diritto degli alimenti? Quali Interessi Interesse alla tutela del consumatore Interesse alla libera circolazione delle merci Interesse sanitario
Modalità dell’intervento I tre poteri tradizionali sono: Perché il diritto ? Modalità dell’intervento I tre poteri tradizionali sono: Legislativo: pone norme giuridiche di livello superiore (Parlamento) Amministrativo/esecutivo: concretizza le previsioni normative al fine di realizzare l’interesse pubblico disciplinato dalla legge nella realtà concreta (rinvio) (Governo) Giudiziario: ripristina la legalità violata (Magistratura) Prof.ssa Giuliana Di Fiore –
L’ordinamento giuridico L’ordinamento giuridico è l’insieme di tutte le norme giuridiche che vigono in una nazione in un determinato momento storico: è quindi un concetto dinamico La norma giuridica: regola di condotta obbligatoria fondata sulla Sovranità*, è generale (si rivolge a tutti) ed astratta (prevede fattispecie astratte ed ipotetiche cui vanno riportati i casi concreti): è concetto statico. Prof.ssa Giuliana Di Fiore –
L’ordinamento giuridico Sovranità: La sovranità è l'espressione della somma dei poteri di governo (legislativo, amministrativo, giudiziario), E’ uno degli elementi costitutivi dello Stato, insieme al territorio ed al popolo L'esercizio della sovranità esprime la possibilità di esercitare una potere nell'ambito di una comunità stanziata su un certo territorio Si tratta di una “forza giuridica” una energia che si fonda su una forza concreta per renderne effettivo il rispetto Ubi societas ibi ius Prof.ssa Giuliana Di Fiore –
. Fonti del Diritto L’espressione indica idea di “derivazione”, di “origine”: l’organo che emana l’atto l’iter di formazione: la modalità, il procedimento con cui si forma l’atto Prof.ssa Giuliana Di Fiore – Sostenibilità ambientale e sviluppo territoriali: i principi ispiratori
RAPPORTI TRA FONTI DEL DIRITTO La pluralità di fonti esistenti negli Ordinamenti Giuridici presuppone l’esistenza di regole tese ad evitare che si creino contrasti tra le norme. L’organizzazione delle fonti ha riguardo a tre criteri fondamentali cronologia Competenza gerarchia
QUADRO FONTI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Fonti di rango costituzionale Fonti comunitarie Fonti di primarie Fonti secondarie
Fonti di rango Costituzionale La Costituzione (Legge 1.1.1948) Legge di Revisione Costituzionale (es: LC n.3/2001 che modifica il titolo V Le altre leggi costituzionali (es. legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1: "l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale “)
Iter di approvazione Costituzionale Legge Costituzionale e legge ordinaria sono emanate dallo stesso organo: il Parlamento Si chiama “legge” l’atto che contiene norme e che proviene da un organo democraticamente eletto La legge costituzionale differisce da quella ordinaria per il procedimento cd.rinforzato previsto dall’art. 138 C.
Iter di approvazione Costituzionale 2/3 Camera dei deputati Disegno di legge Uguale maggioranza Altra camera senato 2/3
Iter di approvazione Costituzionale 3 mesi di intervallo
Iter di approvazione Costituzionale approvata Promulga zione 2/3 si Camera dei deputati 50 % + 1 3 mesi per referendum maggioranza dei votanti Disegno di legge - 50% no bocciata senato Lo stesso
L’organizzazione Costituzionale Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art.2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 41 della Costituzione L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Articolo 43 della Costituzione A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Articolo 44 della Costituzione Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Regolamenti e Direttive nell’ordinamento degli Fonti Comunitarie Regolamenti e Direttive Entrano direttamente nell’ordinamento degli Stati membri Hanno necessità di un atto legislativo dello Stato membro con il quale si recepisca il contenuto
Fonti Primarie Legge Ordinaria del Parlamento (art. 70-72 Cost.) Es: L. 20 aprile 1962 n. 283
Atti legislativi del Governo Fonti Primarie Atti legislativi del Governo Decreti Legge (art. 77 Cost.). Es: Decreto legge 1 ottobre 2005, n.202 Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria Decreti Legislativi (art. 76 Cost.) Leggi. Es: Il decreto legislativo n. 155 del 1997HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
Fonti Primarie Leggi Regionali: Regione Campania Legge Regionale 11 febbraio 2003, n. 2 Intolleranze alimentari - ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione - istituzione osservatorio regionale
Fonti Secondarie Regolamenti della PA: integrano e specificano la disciplina della legge. Es: DPR n. 327 del 26 marzo 1980 Regolamento di esecuzione della L. 30/04/62 n. 283 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande“ Ordinanze: impongono specifici obblighi per situazioni particolari. Es: Ministero della salute ordinanza 29 gennaio 2010 Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione.
Le politiche europee in materia di alimenti L’evoluzione dell’interesse dei consumatori verso la salubrità degli alimenti ha indotto la Commissione Europea e, sul piano nazionale, il Ministero della Salute a considerare come priorità strategica il raggiungimento degli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare.
Le politiche europee in materia di alimenti IL “NUOVO”CONSUMATORE/CITTADINO maggiori esigenze ed aspettative (prezzo e qualità), capacità di distinguere e scegliere tra prodotti diversi e tra diversi tipi di produzione (es. biologico), scelta guidata da criteri nuovi e precise convinzioni (alimenti salutari e per il benessere), imitazione di modelli alimentari importati
Le politiche europee in materia di alimenti La strada da percorrere a tale scopo si snoda attraverso varie tappe: a) l’applicazione del nuovo quadro giuridico del settore alimentare, che riflette la politica “dal campo alla tavola” andando a coprire l’intera catena alimentare; b) l’applicazione di adeguate procedure per la valutazione del rischio, sia da parte dell’operatore alimentare che dell’organo di controllo; c) l’attribuzione della responsabilità della sicurezza alimentare ai produttori; d) l’attuazione di rapide ed efficaci misure di intervento di fronte ad emergenze sanitarie che si manifestino in qualsiasi punto della catena alimentare; e) l’esecuzione di appropriati controlli ufficiali; f) la necessità di garantire una adeguata comunicazione ai consumatori che devono essere tenuti adeguatamente informati sull’attività degli organismi istituzionalmente preposti all’assicurazione della salubrità degli alimenti, sulle nuove preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare, sui rischi che certi alimenti possono presentare per determinati gruppi di persone.
Principali riferimenti normativi europei in materia di alimenti il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare: Il processo di cambiamento inizia nel gennaio 2000, quando la Commissione europea emana il libro bianco nel quale si delinea una nuova strategia : la salubrità degli alimenti si può assicurare solo ricorrendo a sistemi integrati di controlli di filiera, dalla produzione delle materie prime al consumo degli alimenti. E’ necessario creare un sistema, applicabile in modo omogeneo in tutta Europa, che poggi su solide basi scientifiche e su un moderno contesto legislativo e che individui gli obiettivi, le azioni necessarie per il loro raggiungimento e chi deve agire nei diversi livelli .
Principali riferimenti normativi europei in materia di alimenti il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare: Le priorità individuate sono: identificare, caratterizzare e verificare tutti i fattori di abbattimento del rischio sanitario attuabili a partire dalla produzione fino al consumo dell’ alimento.
Principali riferimenti normativi europei in materia di alimenti Regolamento CE n. 178/2002: Si prosegue nel percorso di innovazione iniziato, definendo i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (E.F.S.A.) e fissando procedure da attuare per garantire sicurezza ai consumatori in campo alimentare. Obbiettivo è garantire: un elevato livello di protezione della salute dei cittadini degli interessi dei consumatori, senza peraltro dimenticare il mercato interno, che ha comunque bisogno della libera circolazione di prodotti alimentari sicuri e sani per raggiungere un buon funzionamento.
Principali riferimenti normativi europei in materia di alimenti nel corso del 2004 la U.E. ha emanato un gruppo di regolamenti, che unitamente al Regolamento CE n.178/2002, costituiscono il c.d. “pacchetto igiene”. Essi, in vigore dal 1° gennaio 2006, identificano e separano la responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare, definiscono nuove regole per gli operatori del settore ed anche per quanto relativo alle azioni di controllo svolte dalle autorità competenti.
“pacchetto igiene”. pacchetto igiene IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 852/2004 178/2002 “ LAW” FOOD LAW IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE 853/2004 pacchetto igiene CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 854/2004 Dir.2004/41 che abroga 17 direttive CONTROLLI UFFICIALI ALIMENTI E MANGIMI SALUTE E BENESSERE ANIMALE – 882/2004
REGOLAMENTO (CE) N.178/2002 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Fornisce la definizione fondamentale di alimento; Istituisce l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare Stabilisce principi generali che vincolano i legislatori dei paesi comunitari; Specifica i requisiti essenziali di alimenti e mangimi; Dispone l’attuazione d’attuazione di controlli e fissa procedure cautelari in tema di allarme rapido e gestione di situazioni di emergenza
principio di precauzione PRINCIPI GENERALI principio di precauzione una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. Ad esempio, nel caso degli alimenti derivati da organismi geneticamente modificati, il principio di precauzione è stato invocato da diversi Paesi Europei (tra cui l'Italia) per bloccarne la commercializzazione e la coltivazione
PRINCIPI GENERALI analisi del rischio identificare, caratterizzare e verificare tutti fattori di abbattimento del rischio sanitario attuabili a partire dalla produzione fino al consumo dell’alimento.
Tracciabilità PRINCIPI GENERALI L’esperienza ha dimostrato che l’impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre dunque predisporre un sistema per la rintracciabilità dei prodotti onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai responsabili dei controlli.
approccio dai campi alla tavola REGOLAMENTO (CE) N.178/2002 Una efficace tutela sanitaria del consumatore può essere realizzata solo attraverso il controllo di filiera Attraverso l’istituzione di un sistema di sorveglianza sul’ intera catena alimentare. approccio dai campi alla tavola
Principali riferimenti normativi italiani in materia di alimenti R.d. 3 agosto 1890 n. 7045 : poche norme generali ed molte norme per sostanze specifiche R.d. 27 luglio 1934 n.1265 : T.U. delle leggi sanitarie contenente norme relative alla tutela igienica degli alimenti L. 20 aprile 1962 n. 283: legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande Dpr 26 marzo 1980 n. 327: regolamento esecutivo della legge 283/62
Principali riferimenti normativi italiani in materia di alimenti Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
Autorità per la sicurezza alimentare «L'Autorità svolge le proprie funzioni secondo modalità che le consentano di fungere da punto di riferimento grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica dei pareri formulati e alle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati. Essa agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri svolgono funzioni analoghe alle sue»
Autorità per la sicurezza alimentare Tra i numerosi «compiti» assegnati all’Autorità ed elencati nell’art. 23, oltre a quelli più strettamente legati alla sua connotazione scientifica, si segnalano: «g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua competenza, del cui funzionamento è responsabile;» «j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza;» «k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza;».
Legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande Organi di vigilanza: Ministero della sanità Organi della Regione Comuni attraverso le asl
Oggetto della vigilanza: Legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande Oggetto della vigilanza: Sostanze alimentari: la cassazione Sent. 12/7/78 ha definito le sostanze alimentari come tutte quelle sostanze liquide e solide che servono all’alimentazione dell’uomo Strumenti e locali utilizzati per produrre, conservare, commerciare Personale addetto
Legge quadro sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande Sanzioni: Sanzioni penali contenute: nel codice penale nella legge 283/62; la Legge 7 agosto 1986, n. 462, ha disposto misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari in seguito al primo, clamoroso scandalo alimentare italiano (il cosiddetto “vino al metanolo”) Sanzioni amministrative: Es: sequestro degli alimenti, chiusura dello stabilimento
Riferimenti normativi interni in materia di alimenti ADDITIVI - D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (in attuazione di 5 direttive comunitarie) + successive modifiche e integrazioni - D.M.10 marzo 2000, n. 183 recante aggiornamento del D.M. 27/2/1996 n. 209 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della Dir. 98/72/CE - D.M. 9 agosto 2005 n. 199 recante aggiornamento del D.M. 27/2/96 n. 209 BIOTECNOLOGIE - D.M. 4 agosto 2000 concerne la Sospensione cautelativa della commercializzazione e dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 12 reg. (CE) n. 258/97 - D. Lgs. 8 luglio 2003 n. 224 Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati CONTROLLI - L. n. 283/1962 (e successive modifiche) Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - D. Lgs. 3 marzo 1993 n. 123 - Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari - D.P.R. 14 luglio 1995 - Atto di indirizzo e coordinamento su criteri uniformi controlli regioni e Province autonome - D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 156 concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari - D. Min. Sanità 8 ottobre 1998 - Modificazioni alle appendici 2 e 3 del D.P.R. 14 luglio 1995 (vedi sopra)
Riferimenti normativi interni in materia di alimenti (2) ETICHETTATURA - D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle dir. 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - D. Lg. 25 febbraio 2000, n. 68 Attuazione della dir. 97/4/CE che modifica la dir. 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale - Circolare 31 marzo 2000, n. 165 Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del d. lgs. n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari - D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 Attuazione della dir. 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari - D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 181 Attuazione della dir. 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità - Circolare 10 novembre 2003, n. 168 Ministero delle Attività Produttive Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI - Circolare Min. Sanità 28 luglio 1995 n. 21 - Linee guida per l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari - D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari (+ modifiche L. 21/7/1999, n. 236 / L. 21/12/1999, n. 526 (art. 10)) - Circolare Min. Sanità 26 gennaio 1998 n. 1 - Aggiornamento e modifica della circolare n. 21 del 28 luglio 1995 - Circolare Min. Sanità 7 agosto 1998 n. 11 - Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari
Riferimenti normativi interni in materia di alimenti (3) MANGIMI - L. 15 febbraio 1963, n. 281 (e successive modifiche ed integrazioni) Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI - D.M. 21.3.1973 e successive modifiche Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - D.P.R. 23/8/1982, n. 777 e successive modifiche Attuazione della dir. n. 76/893/CEE relativa a materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - D. Lgs. 27/01/1992 n. 111 Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare METALLI PESANTI - D.M. 5 marzo 2003 di recepimento della dir. 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari METROLOGIA - Legge 25.10.1978, n. 690, Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati - D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391, Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE MICOTOSSINE - Circolare 9 giugno 1999, n. 10 Direttive in materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi - D. Ministero della Sanità 23 dicembre 2000 Recepimento della dir. 98/53/CE della Commissione che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari
Riferimenti normativi interni in materia di alimenti (4) PRODOTTI BIOLOGICI - D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 220 Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico - Circolare 16 giugno 2000, n. 3 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Importazioni di prodotti "da agricoltura biologica" da Paesi terzi: art. 11, reg. CEE n. 2092/91 - art. 6, commi 2 e decreto legislativo n. 220/1995 - iter procedurale RESIDUI ANTIPARASSITARI - D. Ministero della Salute 27 agosto 2004 (e successive modifiche) Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. SFARINATI - L. n. 580/1967 (e successive modifiche ed integrazioni) Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari - D.M. 1° aprile 1968 Disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori - D.M. 17 febbraio 1972 Integrazione del decreto ministeriale 1°aprile 1968, recante disposizioni per la consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori - D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 196 - D.M. 26 aprile 2002 Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari SOSTANZE INDESIDERABILI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI - D.M. 11 maggio 1998 n. 241 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE, 96/6/CE, 97/8/CE e 98/60/CE relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali - D. M. 21 maggio 1999 Attuazione delle dir. 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali - D. M. 23 dicembre 2002, n. 317 Ministero della Salute Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della dir. 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
? Operatore settore alimentare o di controllo
CODICE ALIMENTARE
codice alimentare Finalità riassetto delle disposizioni in disposizioni in materia di prodotti alimentari reca i principi fondamentali in materia di alimenti e di sicurezza alimentare
stabilisce prescrizioni per: codice alimentare stabilisce prescrizioni per: la produzione e commercializzazione degli alimenti la tutela della concorrenza delle imprese alimentari l’organizzazione del sistema nazionale di controllo ufficiale a tutela del consumatore
stabilisce prescrizioni per: codice alimentare stabilisce prescrizioni per: riorganizzare il sistema di controllo ufficiale; evitare la sovrapposizione di competenze e dei controlli; semplificare gli adempimenti e le procedure per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), costruendo un sistema di regole chiare ed uniformi; rivisitare il sistema sanzionatorio; evitare il rischio di livelli differenziati di tutela della salute avuto riguardo alle attività di prevenzione in materia di sicurezza alimentare.
codice alimentare Il Parlamento italiano, con l’ art. 7 della Legge “comunitaria 2008” (7.7.09, n. 88/09) ha delegato Il Governo ad adottare, con scadenza fissata al 29.07.11, i decreti legislativi ritenuti necessari per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i reg. (CE) n. 178/02, 852-853-854-882/04 (alimenti per l’uomo) e 183/05 (mangimi). Il Ministero della salute, partendo da un documento redatto dal Ministero delle attività produttive e da Federalimentare nei primi anni 2000, definito ambiziosamente “Codice delle sostanze alimentari”, ha mantenuto l’idea del “Codice” modificandone parte dei contenuti e presentando alla discussione con le Regioni una prima bozza nel marzo 2010. La bozza è stata rivista e rimaneggiata più volte nel corso dell’anno ma a causa di una regia debole ed incerta il testo è ancora lontano da quegli obiettivi di revisione e di integrazione delle norme sanitarie che dovrebbero essere l’elemento caratterizzante.
codice alimentare <<Il Ministro ha annunciato l’emanazione del codice alimentare. A tal proposito è in fase di preparazione un decreto legislativo teso a snellire le procedure burocratiche per la produzione e la commercializzazione degli alimenti e per fornire maggiori garanzie al consumatore. Il provvedimento, che verrà presentato in tempi brevi di concerto con i ministeri della Giustizia, delle Politiche Agricole e delle Attività Produttive, prevede un inasprimento delle sanzioni sia di carattere penale che amministrativo e attribuisce al ministero della Salute il coordinamento di tutte le attività di controllo sugli alimenti attraverso la predisposizione di un piano nazionale integrato (Parma 10 maggio 2010)>>
……Forse hanno avuto altro da fare negli ultimi anni !!!! codice alimentare ……Forse hanno avuto altro da fare negli ultimi anni !!!!
Prof.ssa Giuliana Di Fiore
Prima di salutarci spero di non ….. Aver suscitato queste reazioni!!! Prof.ssa Giuliana Di Fiore