Il Parlamento.

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Transcript della presentazione:

il Parlamento

Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (art. 51 C.)

bicameralismo perfetto “Il Parlamento italiano si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (art. 55, I co. C.). Ciascuna delle due Camere ha poteri assolutamente identici all’altra. Le uniche differenze riguardano: il numero dei componenti; l’elettorato attivo e passivo; la presenza di membri non elettivi al Senato. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Il Senato della Repubblica, eletto a base regionale, si compone di 315 senatori eletti a suffragio universale e diretto (di cui 6 eletti nella circoscrizione Estero). Ad essi si aggiungono i membri non elettivi: i senatori a vita “di diritto” in quanto ex Presidenti della Repubblica, ed i 5 senatori a vita “nominati dal Presidente della Repubblica”, in virtù dei loro altissimi meriti nel campo scientifico, sociale, artistico e letterario. Possono eleggere i loro rappresentati al Senato tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni; possono essere eletti al Senato soltanto coloro che hanno compiuto i 40 anni. (artt. 57, 58 e 59 C.)

La Camera, eletta a suffragio universale e diretto, si compone di 630 deputati (di cui 12 eletti nella circoscrizione Estero). Possono eleggere i loro rappresentati alla Camera tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età; possono essere eletti alla Camera solo coloro che hanno compiuto i 25 anni. (art. 56 C.)

PREROGATIVE DELLE CAMERE Autonomia regolamentare: ciascuna Camera ha il potere di adottare il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 64 C.). Il regolamento disciplina l’organizzazione interna di ciascuna Camera, dettando le regole per il suo funzionamento. A tali regolamenti la Costituzione attribuisce, altresì, la disciplina del procedimento di formazione delle leggi (art. 72 C.). Autonomia finanziaria: ciascuna Camera approva in proprio bilancio ed il proprio consuntivo. Le spese gravano su un fondo speciale erogato dal Ministero dell’E.e F. Autonomia amministrativa: ciascuna Camera provvede all’organizzazione dei propri uffici e all’assunzione dei propri dipendenti stipulando contratti di lavoro. Inviolabilità delle Camere: in base ad una norma consuetudinaria è vietato agli ufficiale ed agli agenti della forza pubblica di accedere negli edifici delle Camere per compiere atti del loro ufficio. Inoltre, nel nostro ordinamento sono puniti come reati: il tentativo di impedire alle Camere l’esercizio delle loro funzioni (art. 289 c.p.) ed il vilipendio delle Camere (art. 290 c.p.).

I gruppi parlamentari Alleanza Nazionale 47 Democratici di Sinistra - l'Ulivo 63 Forza Italia 79 Lega Padana 17 Margherita - DL - L'Ulivo 35 Per le Autonomie 10 Unione Democristiana e di Centro 31 Verdi - l'Ulivo Misto 28 Totale 320   Ogni partito ha il suo gruppo parlamentare, che riunisce i deputati e i senatori eletti nelle sue liste. I gruppi mantengono la disciplina di partito orientando il voto dei propri iscritti. Tuttavia, i parlamentari non sono giuridicamente legati alla fedeltà di partito, per cui possono votare come credono, anche contro le indicazioni del gruppo, esponendosi, in tal caso, al rischio di sanzioni politiche: espulsione dal gruppo (col passaggio al c.d. gruppo misto) e la mancata ricandidatura.

Commissioni e Giunte parlamentari I parlamentari per svolgere la propria attività nel campo di una più specifica competenza entrano a far parte delle Commissioni e delle Giunte. Le Commissioni sono costituite in modo tale da rispecchiare la consistenza numerica dei Gruppi, riproducendo in scala ridotta la composizione dell’Assemblea. Possono essere a carattere: speciale (o straordinario); permanente; bicamerale. Quelle permanenti (competenti per materia) partecipano al procedimento legislativo ma, più in generale, alle Commissioni sono attribuite, oggi, funzioni consultive (rendono pareri alle altre Commissioni e all’Assemblea), di iniziativa (consistente nel fare relazioni e proposte autonome all’assemblea), nonché di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo. (es. Commissione speciale conversione decreti legge; Commissione d’inchiesta sul servizio sanitario nazionale). Le Giunte: G. per il regolamento (per modifiche e questioni interpretative del regolamento); G. elezioni e immunità parlamentari (per la verifica dei poteri e l’esame delle autorizzazioni a procedere); G.comunità europee.

Per assumere lo status di parlamentare, oltre alla regolarità del procedimento elettorale, occorre che non sussistano: Cause di ineleggibilità Se mancano i requisiti per l’elettorato passivo (cittadinanza, età, assenza di cause di incapacità civile o di indegnità morale, sentenza penale irrevocabile); Se la carica ricoperta dal candidato gli consentirebbe una indebita influenza sull’elettorato, ponendolo in vantaggio (es. Pres. di Giunte prov., Sindaci di Comuni con oltre 20.000 ab., Prefetti e Vice-P., diplomatici, magistrati, etc.). Cause di incompatibilità Le ipotesi di incompatibilità tendono ad evitare che l’eletto eserciti contemporaneamente funzioni tra loro inconciliabili: (es. quella di deputato e di senatore; parlamentare e P.d.R., ovvero membro del C.S.M. o della Corte Cost.; parlamentare e consigliere regionale o titolare di imprese di nomina governativa o sovvenzionate dallo Stato; etc.). L’incompatibilità implica un obbligo di opzione. Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità sono tassativamente dalla legge( art. 65 C.). Ciascuna camera effettua la verifica dei poteri (art. 66 C.) attraverso la “Giunta per le elezioni”.

GUARENTIGE Art. 68 C. Insindacabilità: non possono essere intentate azioni di responsabilità penale, civile o amministrativa, basate sulle “opinioni” espresse, in qualunque sede, e sui voti dati dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni. Inviolabilità: senza “autorizzazione” della Camera alla quale il parlamentare appartiene, non è possibile arrestarlo, sottoporlo a perquisizione personale o domiciliare, ad intercettazioni delle comunicazioni telefoniche ed a sequestro della corrispondenza; Senza autorizzazione è, invece, consentito sottoporlo ad indagini e, in soli 2 casi, anche all’arresto, ossia: 1) se colto nell’atto di commettere un reato per il quale la legge prevede l’arresto in flagranza; 2) in caso di sentenza definitiva di condanna. (competenza della “Giunta per le autorizzazioni a procedere”). L’inviolabilità riguarda i reati comuni.

27 marzo 1993: domanda al Presidente del Senato per l'autorizzazione a procedere contro il senatore Giulio Andreotti, per i reati di cui agli articoli 110 e 416 del codice penale; e agli articoli 110 e 416 bis del codice penale (associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso).Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia il 27.03.1993.

“ Roma - Il Senato ha concesso l'autorizzazione  a procedere contro il senatore  GIULIO ANDREOTTI per l'ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso. Anche Andreotti ha votato a favore". (Comun. Ansa, 13 maggio, ore 14,17). “ Roma - Il senatore Giulio Andreotti è stato sentito, su sua richiesta, dal procuratore della repubblica di Roma, Vittorio Mele, in relazione all'inchiesta sull'omicidio di MINO PECORELLI, trovato morto il 20 marzo 1979. Secondo il "pentito" BUSCETTA, Pecorelli sarebbe stato ammazzato dalla mafia "per far piacere" a Andreotti" (Comunic. Ansa. 26 maggio, ore 19.56)  

Il divieto di mandato imperativo “ogni parlamentare rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” (art. 67 C.) Principio della rappresentanza nazionale I deputati ed i senatori non rappresentano le circoscrizioni ed i collegi elettorali locali che li hanno eletti, bensì l’intera nazione. Divieto di mandato imperativo - rappresentanza non di volontà ma di interessi - Sostanzialmente, tale divieto libera il parlamentare da “indebite” influenze o forme di controllo da parte degli elettori. Pertanto, è fatto divieto al parlamentare di accettare incarichi o istruzioni dai suoi elettori per lo svolgimento delle proprie funzioni.

salvo Deputati e senatori sono eletti per 5 anni. - Nel corso delle elezioni (70 gg.) e fino alla prima riunione delle nuove Camere, sono prorogati ipso iure i poteri delle precedenti (prorogatio) - Dunque, una legislatura dura normalmente 5 anni… salvo “scioglimento anticipato” delle Camere da parte del Presidente della Repubblica. “proroga” disposta con legge e solo in caso di guerra

di indirizzo e controllo politico legislativa FUNZIONI di accusa elettorali in seduta comune in seduta comune di indirizzo e controllo politico

…in seduta comune Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica (Artt. 83 e 91 C.) Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90 C.) Elezione di 1/3 dei membri del C.S.M. (art. 104 C.) Elezione di 1/3 dei giudici costituzionali (art. 135 C.) Compilazione dell’elenco da cui sono sorteggiati i 16 giudici aggregati per i giudizi di accusa contro il P.d.R. (art. 135 C.)

funzione legislativa Il procedimento di formazione delle leggi si articola in 4 fasi essenziali: fase di iniziativa fase istruttoria fase costitutiva fase di integrazione dell’efficacia.

Titolari del potere di iniziativa legislativa sono: l’iniziativa L’iniziativa legislativa si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere (indifferentemente) una proposta di legge. Titolari del potere di iniziativa legislativa sono: il Governo; i parlamentari; il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); 50.000 elettori (iniziativa legislativa popolare); i Consigli regionali; i Comuni (ma limitatamente alle proposte di mutamento delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove Province).

l’istruttoria E’ affidata alle Commissioni (permanenti), che in tal caso operano “in sede referente”, ossia svolgendo una funzione meramente consultiva: ogni disegno di legge deve, infatti, essere previamente esaminato dalla Commissione competente per materia e poi dalla Camera stessa, che lo approva. Dunque, in Commissione il progetto viene esaminato, discusso (in via preliminare) ed eventualmente modificato con aggiunte o emendamenti. Al termine dell’esame la Commissione: prepara una relazione di maggioranza ed una o più relazioni di minoranza da inviare all’Assemblea (Camera o Senato); nomina un Comitato di 9 membri con il compito di pronunciarsi sugli emendamenti eventualmente proposti in Assemblea; nomina un relatore per l’Assemblea.

l’approvazione - fase costitutiva – Dato il bicameralismo perfetto, è richiesta una doppia deliberazione conforme. Tale fase può seguire 4 diversi procedimenti: Ordinario (per commissione referente): I) esame preparatorio da parte della commissione competente; II) discussione in aula (assemblea) dove vengono lette le relazioni preparate dalla commissione; III) discussione e votazione dei singoli articoli; IV) votazione finale. E’ obbligatorio per le materie indicate all’art. 72, IV co. C. Abbreviato: previsto dai regolamenti parlamentari per i disegni di legge dichiarati urgenti; in esso i termini previsti dai regolamenti per il compimento dei vari atti sono ridotti alla metà. (art. 72, II co. C.) Decentrato (o in commissione): le 4 fasi del procedimento ordinario sono attribuite alla commissione permanente competente per materia, la quale, pertanto, agisce in sede deliberante. L’art. 72, III co. C. rinvia ai regolamenti la determinazione dei casi e delle forme di tale procedimento. Redigente (o misto): introdotto dai regolamenti parlamentari, rappresenta un procedimento intermedio fra quello ordinario e quello decentrato.

integrazione dell’efficacia Una volta approvata dalle Camere la legge è perfetta ma non efficace. Per divenire efficace, quindi obbligatoria per i suoi destinatari, essa deve superare quest’ultima fase, che prevede: La promulgazione (atto di controllo) della legge da parte del P.d.R. - Il Presidente opera un controllo di legittimità costituzionale formale e sostanziale sulla legge. Se rileva un vizio può, con messaggio motivato, rinviare l’atto alle Camere per una nuova deliberazione. Se le Camere l’approvano nuovamente, il Presidente è tenuto a promulgarla. Segue il visto del Guardasigilli che è tenuto ad accertare che l’atto non presenti irregolarità “formali”. E’ la pubblicazione che attribuisce efficacia alla legge. E’ con tale atto – di comunicazione – che essa viene ufficialmente portata a conoscenza dei suoi destinatari, divenendo obbligatoria. Tuttavia, essa entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione (vacatio legis).

Procedimento ex art. 138 C. due possibilità Camera n.1 prima approvazione Camera n.2 prima approvazione intervallo di almeno 3 mesi intervallo di almeno 3 mesi Camera n.1 seconda approvazione Camera n.2 seconda approvazione due possibilità nelle 2 seconde approvazioni si è raggiunta la maggioranza dei 2/3 nelle 2 seconde approvazioni si è raggiunta solo la maggioranza assoluta solo pubblicazione per 3 mesi durante i quali possibilità di richiesta di referendum Promulgazione e pubblicazione della legge referendum non richiesto referendum richiesto approvazione a maggioranza dei voti validi

Funzione di indirizzo e di controllo sul Governo in particolare “di fiducia e di sfiducia” Mozioni Risoluzioni Interpellanze Interrogazioni Leggi di bilancio Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

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Grazie per l'attenzione!