ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2008/2009

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ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2008/2009 CONFERME E INNOVAZIONI

LE PRINCIPALI NORME PRIMARIE E SECONDARIE RICHIAMATE NELLA PREMESSA ALL’OM 40 del 08/04/2009 La LEGGE n. 425/97, come modificata dalla LEGGE n.1/07 e dalla LEGGE n.176/07 Il DPR n. 323/98, per le parti compatibili con le legge n. 1/07 e la legge n. 176/07 LA LEGGE n. 169/2008 Il DPR n. 249/98 COME MODIFICATO DAL DPR n. 235/07 IL DM n. 26/2009 (I modelli di certificazione) L’ OM n.92/2007 IL DM n.5 DEL 16/01/2009 La CM n.5/07 e La CM n.15/07 La CM n.90 del 26/10/07 I DM n.6 e 7 del 2009

LE CONSIDERAZIONI PRESENTI NELLA PREMESSA DELL’OM 40/2009 E’ IN CORSO DI ADOZIONE IL REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI I TEMPI PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE DI DETTO REGOLAMENTO POTREBBERO RENDERE DIFFICOLTOSA L’ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, IN CONSIDERAZIONE ALTRESI’ DELL’AVANZATO SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO CONSEGUENTEMENTE L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI INTERNI E’ REGOLATA, PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2008/2009, DAL DM n 42/2007, ART.1, COMMA 3

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO A. S AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2008/2009 CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI Candidati interni: SONO AMMESSI AGLI ESAMI DAL COMPETENTE CONSIGLIO DI CLASSE, IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente ed abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici. Per il corrente anno scolastico , gli alunni devono avere saldato i debiti contratti nell’anno scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe. PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, SI INTENDONO VALUTATI POSITIVAMENTE GLI ALUNNI CHE, NELLO SCRUTINIO FINALE, CONSEGUONO ALMENO LA MEDIA DEL SEI.

Le deliberazioni di non ammissione sono puntualmente motivate Nei confronti di candidati valutati positivamente , il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia, adotta criteri e modalità par formalizzare le delibere di ammissione L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame con la SOLA indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”- L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina è funzionale esclusivamente al fine dell’attribuzione del credito scolastico, che deve essere pubblicato, per ogni alunno, all’albo dell’istituto

I VOTI ATTRIBUITI IN CIASCUNA DISCIPLINA E SUL COMPORTAMENTO, IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, SONO RIPORTATI NELLE PAGELLE E NEL REGISTRO GENERALE DEI VOTI DAL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, LA VALUTAZIONE SUL COMPORTAMENTO CONCORRE, UNITAMENTER ALLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE. PERTANTO, AI FINI DELL’ESAME, IL VOTO SUL COMPORTAMENTO INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO RIFERITO ALL’ULTIMO ANNO DI CORSO E, IN CASO DI AMMISSIONE PER ABBREVIAZIONE, SU QUELLO RIFERITO AL PENULTIMO ANNO. ESSO COMPORTA, SE INFERIORE A SEI DECIMI, LA NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (LEGGE 169/2008, ART.2, COMMA 3 , DM 5/2009)

Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni, iscritti alle penultime classi, che nello scrutinio finale per l’ammissione all’ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due predetti anni, e senza essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 235/07 La valutazione sul comportamento, se inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione , per abbreviazione, all’esame di stato.

Candidati esterni: L’ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, è subordinata al superamento di un esame preliminare anche sulle materie del piano di studi dell’ultimo anno di corso L'esito degli esami preliminari, nel caso di non ammissione agli esami di Stato, può valere come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima L’esito positivo di detti esami, in caso di mancato superamento dell’esame di stato, vale come idoneità all’ultima classe del corso di studi Il Consiglio di classe davanti a quale detti candidati hanno sostenuto gli esami preliminari attribuisce il credito scolastico, pubblicato all’albo dell’istituto

Per i candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe e che pertanto non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dalla commissione d’esame PER GLI ANNI NEI QUALI I CANDIDATI NON SONO IN POSSESSO NE’ DI PROMOZIONE NE’ DI IDONEITA’NE’ ABBIANO SOSTENUTO ESAMI PRELIMINARI, IL CREDITO E’ ATTRIBUITO NELLA MISURA DI PUNTI 3 PER OGNI ANNO PER TUTTI I CANDIDATI ESTERNI IN POSSESSO DI CREDITI FORMATIVI, LA COMMISSIONE O IL CONSIGLIO DI CLASSE PER CHI AFFRONTA ESAMI PRELIMINARI POSSONO ATTRIBUIRE UN PUNTEGGIO NELLA MISURA MASSIMA DI PUNTI UNO, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI 25 PUNTI

CREDITO SCOLASTICO I PUNTEGGI RAPPRESENTIVI DEL CREDITO SCOLASTICO SONO ATTRIBUITI AI CANDIDATI SULLA BASE DELLE TABELLE ALLEGATE AL DM 42/2007 CHE HANNO SOSTITUITO QUELLE ALLEGATE AL DPR 323/98, PERTANTO I PUNTEGGI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI SULLA BASE DELLE PRECEDENTI TABELLE DEVONO ESSERE RICALCOLATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in modo analogo partecipano a detta deliberazione i docenti delle attività alternative alla religione cattolica nei confronti degli alunni che abbiano seguito le attività medesime

L’attribuzione del punteggio tiene conto anche del giudizio di detti docenti rispetto all’interesse con il quale l’alunno ha seguito le predette attività ivi compreso l’eventuale studio individuale purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla medesima istituzione scolastica. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere dette attività come crediti formativi se esse presentano i requisiti previsti dal DM n.49/2000

CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI Ogni due classi sono nominati un Presidente unico e commissari esterni comuni alle due classi, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e comunque non superiore a tre Ad ogni classe sono assegnati non più di 35 candidati I candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse classi, assicurando che il loro numero per ciascuna classe non superi il 50% dei candidati interni

Il Direttore Generale regionale può autorizzare commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, nel numero di una sola unità. Per i corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale può essere autorizzata un’altra commissione di soli candidati esterni

DIARIO DELLE OPERAZIONI D’ESAME Il presidente determina una data unica di pubblicazione dei risultati per le due classi abbinate Nella riunione plenaria o in una successiva opportunamente convocata, Ie commissioni, tenendo conto che il colloquio ha inizio il giorno successivo alla pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte per ciascuna classe, definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonchè quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica Al fine di evitare sovrapposizioni, i Presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni, concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere al sorteggio

RUOLO DEL PRESIDENTE Il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari esterni o interni Il presidente sceglie un commissario interno o esterno quale segretario di ciascuna delle due commissioni con compiti di verbalizzazione Il presidente partecipa ai colloqui di tutti i candidati, dal momento che l’OM 40/2009 prevede che il colloquio debba svolgersi alla presenza dell’intera commissione In base alla CM 5/07, la presenza nella commissione di sei componenti tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline e quella del presidente, munito anch’egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell’esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarietà previsto dalla legge

IL COLLOQUIO Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le tre fasi previste dalle norme e se non abbia interessato le diverse discipline Per i corsi di indirizzo linguistico, nei quali, ai sensi della CM 15/07, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, il presidente deve salvaguardare la composizione numerica della commissione in tutte le fasi di svolgimento degli esami, compresa quella dell’attribuzione de voto finale, per la quale detti docenti esprimono una unica proposta di voto

Qualora non si raggiunga l’accordo tra detti commissari, il presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati Nel caso prima indicato, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire nel colloquio , diversamente sono oggetto di colloquio tutte le discipline linguistiche presenti tra le materie oggetto d’esame La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno di espletamento dello stesso LA COMMISSIONE DISPONE DI 30 PUNTI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO CHE, SE GIUDICATO SUFFICIENTE, DEVE ESSERE VALUTATO CON UN PUNTEGGIO NON INFERIORE A 20

CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Si ribadisce che i docenti di sostegno non fanno parte della commissione d’esame, possono essere utilizzati, previa specifica indicazione del competente consiglio di classe, come supporto all’alunno disabile durante l’esecuzione delle prove dello stesso

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI, VOTO FINALE e PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti, senza aver usufruito del punteggio integrativo, determinato sino al massimo di 5 punti, attribuito alle stesse condizioni dei trascorsi anni scolastici (credito scolastico di almeno 15 punti e pove d’esme di almeno 70 punti ) la commissione d’esame può attribuire la lode, con l’unanimità dei voti La commissione d’esame provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione , per ciascu candidato, del modello di certificazione di cui al DM 26/2009 L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la eventuale menzione della lode, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso . La menzione della lode va riportata sul diploma sul certificato integrativo Il punteggio finale deve essere riportato sulla scheda di ciascun candidato e sul registro d’esame Per i candidati di cui all’art.17, comma 4, il riferimento alle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo

VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO IL VERSAMENTO DI CONTRIBUTO DA PARTE DI CANDIDATI ESTERNI NELLA MISURA DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO E’ DOVUTO ESCLUSIVAMENTE QUALORA ESSI INTENDANO SOSTENERE ESAMI CON PROVE PRATICHE DI LABORATORIO LA MISURA DEL CONTRIBUTO DEVE ESSERE STABILITA CON RIFERIMENTO AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI PER LE PREDETTE PROVE DI LABORATORIO