13° LEARNING OBJECT Adempimenti e sistema sanzionatorio: responsabilità civile e amministrativa Approfondire la conoscenza del sistema sanzionatorio previsto.

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13° LEARNING OBJECT Adempimenti e sistema sanzionatorio: responsabilità civile e amministrativa Approfondire la conoscenza del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 675/96 e D.lgs. Conoscere le particolarità del servizio ispettivo e di controllo del Garante: la responsabilità civile e amministrativa

INTRODUZIONE L’art. 18 della l.675/1996 contempla le ipotesi di responsabilità civile nell’attività di trattamento di dati personali. Questa norma impone a chi effettua trattamento di dati personali le cautele maggiori, in quanto rinvia,, alla disciplina in materia di responsabilità civile applicabile alle attività pericolose, richiamando l’art. 2050 del codice civile. In caso di lesione della riservatezza personale, la legge prevede, quindi, una forma di tutela affidata al risarcimento del danno. La conferma della configurabilità di una responsabilità civile per il trattamento illecito di dati personali è molto importante, poiché dimostra la preferenza del nsotro legislatore, in materia di sanzioni civili, anche per i rimedi e sanzionatori oltre che per i controlli preventivi.

RESPONSABILITA’ CIVILE RESPONSABILITA’ OGGETTIVA IL TRATTAMENTO DEI DATI E’ CONSIDERATO ATTIVITA’PERICOLOSA E’ PREVISTO IL RISARCIMENTO AI SENSI DELL’ART. 2050 C.C.

RESPONSABILITA’ CIVILE L’uso illegittimo delle informazioni e la divulgazione di informazioni inesatte integrano la fattispecie danno patrimoniale c.d. da informazione. Cui è dedicato dalla legge l’art. 18, il quale stabilisce che "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c."; Al danno patrimoniale, però, si aggiunge il danno non patrimoniale, come si desume dall’art. 29, il quale sancisce che "Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell’art. 9".

RESPONSABILITA’ CIVILE L’art. 9, a sua volta, enunciando quelli che sono i principi generali sulle modalità della raccolta e sui requisiti dei dati personali, stabilisce che questi devono essere: "a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati

RESPONSABILITA’ CIVILE Di conseguenza il titolare e il responsabile del trattamento potranno rispondere anche del danno morale arrecato . Il danno morale è, secondo la definizione data dalla Corte Costituzionale (sent. n.184/1996) considerato come quel danno che in nessun modo incide sul patrimonio, ma che arreca solo un dolore morale alla vittima, una sofferenza fisica o psichica. Di conseguenza, il relativo risarcimento soddisfa l’esigenza di compensare le sofferenze fisiche, morali e psichiche patite dal soggetto danneggiato.

RESPONSABILITA’ CIVILE L’aspetto più interessante all’interno del testo dell’art. 18 è rappresentato dal rinvio all’art. 2050 cod. civ., che regola la responsabilità civile derivante dal danno causato nell’esercizio di attività pericolose L’art. 2050 contempla un’ipotesi di responsabilità aggravata, con relativa inversione dell’onere probatorio Il nostro ordinamento civile prevede che per ottenere un risarcimento dei danni bisogna provare che il danneggiante ha svolto una attività ingiusta o non ha utilizzato l’ordinaria diligenza. L’onere della prova incombe tutto sul soggetto che agisce in giudizio per il risarcimento del danno.

RESPONSABILITA’ CIVILE Non accade così, invece, nell’ipotesi regolata dall’art. 2050, dove è sancito il c.d. principio dell’inversione dell’onere della prova, in base al quale il danneggiato deve provare solo il fatto, mentre colui che effettua il trattamento, e che quindi ha causato il fatto dannoso, a fini liberatori, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La prova è particolarmente rigorosa , non basta,infatti, la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso dannoso.

RESPONSABILITA’ CIVILE E’ ovvio che, affinché sussista responsabilità civile, vi deve essere un rapporto eziologico, di causa-effetto, tra il trattamento di dati personali e il danno patito, il danno, cioè, deve essere riconducibile al trattamento. E’anche importante rilevare che l’art. 2050 c.c. parla di "attività pericolosa", che si ha in tutti i casi in cui vi è un’elevata potenzialità di danno, sia per la natura della stessa, sia per le caratteristiche dei mezzi di lavoro utilizzati. E’, quindi, necessario che siano evidenti una rilevante possibilità che si verifichi il danno, e la pericolosità dell’attività nel corso della quale si è prodotto il fatto dannoso.

RESPONSABILITA’ CIVILE Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento del danno, si rinvia all’art. 2049 del codice civile (Responsabilità dei padroni e committenti), che pone in capo ai datori di lavoro la responsabilità per i fatti commessi dai dipendenti. Si ritiene perciò che la responsabilità civile debba ricadere sempre sul titolare del trattamento dei dati personali, salve le ipotesi in cui responsabili e incaricati siano da individuare all’esterno dell’organizzazione dell’azienda: nel caso in cui non ci siano rapporti di subordinazione, perciò, questi soggetti potrebbero essere civilmente responsabili.  

RESPONSABILITA’ CIVILE Al titolare del trattamento ed al responsabile dovranno dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, sempre che il danneggiato abbia a sua volta preventivamente provato il danno stesso . Verrà, quindi, richiesta la dimostrazione di aver predisposto quelle misure che apparivano ragionevolmente idonee a ridurre al minimo il rischio del verificarsi del danno; la scelta e la valutazione dell’idoneità delle misure potrà essere vagliato in base al criterio dell’ordinaria diligenza e della comune prudenza

RESPONSABILITA’ CIVILE Tale valutazione andrà fatta con riferimento al momento in cui il danno si è verificato: non è ammissibile, infatti, che un titolare del trattamento possa liberarsi dalla responsabilità civile dimostrando che le misure disposte erano "idonee" al momento della loro adozione. Tutto quanto sopra detto è applicabile, naturalmente, nel caso in cui il danno collegato alla mancata adozione di misure di sicurezza. Diversa ipotesi è invece quella in cui il danno derivi dalla violazione delle regole dettate dalla legge 675/96 a tutela del trattamento dei dati.

RESPONSABILITA’ CIVILE In tutti quei casi ove risulti violata un’espressa previsione di legge, il titolare del trattamento non potrà fornire nessuna prova liberatoria dal danno che se dimostrato (sia nella sua forma patrimoniale che non) sarà risarcibile come diretta conseguenza della violazione.

RESPONSABILITA’ CIVILE AL RISARCIMENTO E’ TENUTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO CHE POTRA’ RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE INTERNO ORGANO COMPETENTE E’ IL TRIBUNALE CIVILE

RESPONSABILITA’ CIVILE Il danno non patrimoniale – che, in base a quanto previsto dall’art. 2059 c.c., è risarcibile solo se espressamente previsto da norme di legge, essenzialmente in conseguenza di reati penali – rappresenta una tipologia particolare di danno, che non incide, appunto, sul patrimonio, ma che arreca solo una sofferenza, fisica o morale, un turbamento psichico, un danno alla propria immagine, o alla vita di relazione, o alla propria riservatezza, la “privacy”.Tale danno non può, necessariamente, essere oggetto di una precisa valutazione, ma la sua liquidazione si basa solo sull’apprezzamento discrezionale del giudice

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA NEI CASI DI : OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DOCUMENTI DURANTE L’ACCERTAMENTO VIOLAZIONE OBBLIGHI DI INFORMATIVA LE SANZIONI APPLICABILI VANNO RISPETTIVAMENTE DA 5 A 30 MILIONI E SINO A 30 MILIONI

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA La prima sanzione amministrativa si riferisce al caso in cui si ometta di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti dal Garante La seconda previsione si riferisce, invece, al caso di omessa informativa all’interessato (art. 13), e la sanzione può essere aumentata sino al triplo, qualora risulti inefficace in relazione alle condizioni economiche del contravventore (art.17, comma 2, D.lgs n.467/2001, modifica l’art. 39, l. n.675/1996).

CONCLUSIONE Nonostante quanto detto, risulta senza dubbio una evidente circostanza: lo strumento risarcitorio giuridico così come è stato concepito manifesta l’insufficienza e l’inidoneità a realizzare un’effettiva tutela della sfera privata a causa del carattere successivo del rimedio e della quasi totale impossibilità di ricondurre la situazione allo stato anteriore al verificarsi della lesione. Per questi motivi si ritiene necessario che al risarcimento siano affiancati mezzi di tutela di natura preventiva, in grado cioè di operare prima che la lesione si verifichi.