Etichettatura dei prodotti alimentari Tutela del consumatore

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ETICHETTE ALIMENTARI.
Transcript della presentazione:

Etichettatura dei prodotti alimentari Tutela del consumatore Convegno sul commercio Faenza 30 novembre 2004 Novembre 2004 per convegno organizzato dal sulpm

Tappe della normativa comunitaria Direttiva 93/102/CE (GUCE L 291, 25.11.1993); Direttiva 95/42/CE (GUCE L 182, 02.08.1995); Direttiva 2000/13/CE (GUCE L109,6.5.2000) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e della pubblicità fatta a loro riguardo; Direttiva 2001/101/CE (GUCE L 310, 28.11. 2001); Direttiva 2002/86/CE (GUCE L 305, 7.11.2002) recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE ; Direttiva 2002/67/CE (GUCE L 191, 19.07.02), relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; Regolamento 258/97/CE (GUCE L 043, 14/02/1997) concernente l'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari; Regolamento 1139/98/CE (GUCE L 159, 25.5.98) concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE; Regolamento 49/2000/CE (GUCE L 6, 11.1.2000): modifica il regolamento (CE) n. 1139/98 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE; Regolamento 50/2000/CE (GUCE L 6, 11.1.2000): concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati; Regolamento 1760/2000/CE (GUCE L204, 11.8.2000) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento 820/97 ; Regolamento 1825/2000/CE (GUCE L216, 26.8.2000) Modalità di applicazione del Reg. CE 1760/2000 per ciò che concerne l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Normativa di riferimento D.Lgs. n. 109/92 “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” D.Lgs. n. 181/03 “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità”

Etichettatura prodotti alimentari Insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare

Prodotto alimentare preconfezionato Unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata

Prodotto alimentare preincartato Unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita

Finalità dell’etichettatura non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana

Indicazioni dei prodotti preconfezionati la denominazione di vendita la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume

Indicazioni dei prodotti preconfezionati l'elenco degli ingredienti il nome o la ragione sociale o il marchio depositato la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto le istruzioni per l'uso, ove necessario il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto

Denominazione di vendita denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso dal nome consacrato da usi e consuetudini descrizione del prodotto alimentare consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso

Ingredienti Qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione

Esenzioni nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente negli ortofrutticoli freschi nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita

Esenzioni formaggi, burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione nelle acquaviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.

Sede stabilimento L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento può essere omessa nel caso di: stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria

Titolo alcolometrico simbolo «% vol» Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

Lotto Insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L» Per i preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi Per i non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita

Esenzioni L'indicazione del lotto non è richiesta: quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale per i prodotti agricoli per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2

Termine Minimo Conservazione Il TMC è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione "da consumarsi preferibilmente entro“ “o entro la fine" giorno e mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi mese e anno per i prodotti alimentari conservabili tra tre e diciotto mesi solo anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi

Esenzioni TMC gli ortofrutticoli freschi i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione gli aceti il sale da cucina gli zuccheri allo stato solido, caramelle le gomme da masticare i gelati monodose

Data di scadenza Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana "da consumarsi entro" nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno

Modalità indicazione La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo

Vendita di prodotti sfusi Cartello riportante: la denominazione di vendita l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati

Vendita di prodotti sfusi Sufficiente un cartello contenente elenco degli ingredienti per: gelateria pasticceria panetteria gastronomia bevande somministrate mediante spillatura

Competenza in Emilia Romagna L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza Art. 21 Disposizioni transitorie e finali 9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Campo di applicazione art. 1, comma 2, lettera “e” D.Lgs. 109/92 Si intende per Consumatore: “il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito «collettività»”

Art. 1, c 1, Legge 283/62 1. Sono soggette a vigilanza, per la tutela della pubblica salute, la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione

Art. 5 Legge 283/62 5. È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali b) in cattivo stato di conservazione c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione

Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità

Art. 4 L. n. 689/81 Cause di esclusione della responsabilità Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa

Sanzioni 1° fascia artt. 2 e 18 D. Lgs 109/92 da € 3. 500 a € 18 Sanzioni 1° fascia artt. 2 e 18 D.Lgs 109/92 da € 3.500 a € 18.000 pmr € 6.000 Etichettatura o presentazione o pubblicità che : induce in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto (identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine, provenienza, modo di fabbricazione o ottenimento) attribuisce al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede suggerisce che il prodotto possiede caratteristiche particolari attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà (escluse acque alimentari)

Sanzioni 2° fascia artt. 3 e 18 D. Lgs 109/92 da € 1. 600 a € 9 Sanzioni 2° fascia artt. 3 e 18 D.Lgs 109/92 da € 1.600 a € 9.500 pmr € 3.166,67 Etichetta di prodotto alimentare che non contenga: denominazione di vendita elenco degli ingredienti la quantità netta o quella nominale il termine minimo di conservazione o la data di scadenza il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Cee la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento cioè dove è ubicata l’azienda o lo stabilimento una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto le istruzioni per l’uso (ove necessario) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto

Sanzioni 2° fascia artt. 10 bis e 18 D. Lgs 109/92 da € 1. 600 a € 9 Sanzioni 2° fascia artt. 10 bis e 18 D.Lgs 109/92 da € 1.600 a € 9.500 pmr € 3.166,67 Prodotti alimentari posti in vendita con data di scadenza decorsa dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione

Sanzioni 2° fascia artt. 14 e 18 D. Lgs 109/92 da € 1. 600 a € 9 Sanzioni 2° fascia artt. 14 e 18 D.Lgs 109/92 da € 1.600 a € 9.500 pmr € 3.166,67 Prodotti alimentari con indicazioni obbligatorie nello stesso campo visivo mancanti di una o più delle seguenti: denominazione di vendita quantità termine minimo di conservazione o data di scadenza titolo alcolometrico Nei recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie solo la denominazione, la quantità, la data DEVONO ESSERE LEGGIBILI ED INDELEBILI

Sanzioni 2° fascia artt. 14 e 18 D. Lgs 109/92 da € 1. 600 a € 9 Sanzioni 2° fascia artt. 14 e 18 D.Lgs 109/92 da € 1.600 a € 9.500 pmr € 3.166,67 Prodotti alimentari preconfezionati destinati alla somministrazione, frazionamento, trasformazione senza le indicazioni di cui all’art. 3 sul prodotto ma nemmeno su un documento commerciale

Sanzioni 3° fascia artt. 10 e 18 D. Lgs 109/92 da € 600 a € 3 Sanzioni 3° fascia artt. 10 e 18 D.Lgs 109/92 da € 600 a € 3.500 pmr € 1.166,67 Prodotti alimentari posti in vendita con termine minimo di conservazione senza indicare: giorno, mese e anno per i prodotti conservabili per meno di tre mesi mese e anno per i prodotti conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi anno per i prodotti conservabili per più di diciotto mesi

Sanzioni 3° fascia artt. 15 e 18 D. Lgs 109/92 da € 600 a € 3 Sanzioni 3° fascia artt. 15 e 18 D.Lgs 109/92 da € 600 a € 3.500 pmr € 1.166,67 Prodotti alimentari preconfezionati presentati al consumatore con distributori automatici o semiautomatici privi delle indicazioni dell’articolo 3 Bevande o sostanze alimentari non preconfezionate distribuite in maniera automatica senza che sul distributore siano indicate le seguenti indicazioni: nome o ragione sociale e la sede dell’impresa responsabile dell’impianto la denominazione di vendita l’elenco degli ingredienti: Le indicazioni devono essere leggibili ed in italiano

Sanzioni 3° fascia artt. 16 e 18 D. Lgs 109/92 da € 600 a € 3 Sanzioni 3° fascia artt. 16 e 18 D.Lgs 109/92 da € 600 a € 3.500 pmr € 1.166,67 Vendita di prodotti sfusi senza che sul cartello sia stato indicato: la denominazione di vendita l’elenco degli ingredienti le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati

Andiamo a fare la spesa!! Gli ordini della massaia sono di acquistare: Salsiccia di Tacchino, Chele di Granchio e Biscotti senza Glutine per un bambino affetto dal morbo celiaco Acquistiamo una confezione di un prodotto denominato Salsiccia di Tacchino marchio Vita Agreste Acquistiamo una confezione di un prodotto riportante la dicitura Chele di Granchio mare pronto marchio Nova surgelati Acquistiamo una confezione di un prodotto riportante la dicitura Biscotti frollini senza Glutine marchio Plasmon

Quali possono essere gli strumenti più idonei? Un cittadino attento ma soprattutto disoccupato!! Le Associazioni dei consumatori Le forze di polizia statale e locali La segnalazione al Garante della Concorrenza e del Mercato