UN ANNO DI ANTITRUST Le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: Le intese UN ANNO DI ANTITRUST Le decisioni dell’Autorità Garante.

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UN ANNO DI ANTITRUST Le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: Le intese UN ANNO DI ANTITRUST Le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: Le intese Denis Fosselard 18 aprile 2012

2 Le intese nel 2011: dati numerici Nel 2011, l’Autorità ha concluso 8 procedimenti istruttori: –in 2 casi ha accettato gli impegni presentati dalle parti; -in 5 casi ha accertato l’esistenza di una violazione e, in particolare: -2 casi di violazione dell’art. 2 della legge n. 287; -3 casi di violazione dell’art. 101 TFUE (I731 Gare assicurative ASL e aziende ospedaliere campane, I729 Gara d'appalto per la sanità per le apparecchiature per la risonanza magnetica, e I722 Logistica internazionale); solo in questi tre casi sono state inflitte delle sanzioni rilevanti; -in 1 caso ha concluso l’istruttoria senza accertare alcuna violazione (I732 Aumento Prezzi Bitume); -solo in un caso le indagini sono state avviate a seguito di una richiesta di “leniency” (I722 Logistica internazionale), derivante da una domanda di clemenza già presentata alla Commissione Europea.

3 Provvedimenti di chiusura di procedimenti aventi ad oggetto intese (2008/2011 ) Nessuna violazione Impegni Violazioni art. 2 Violazioni art. 101

4 Le intese nel 2011: dati numerici (segue) Nel 2011, l’Autorità ha complessivamente irrogato sanzioni per circa € 95 milioni. Solo in 3 casi le sanzioni sono state significative. I735 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI POTENZA €500 per ciascuna parte (€2000) I734 GUIDA REMUNERAZIONI E TARIFFE 2009/2010 PER OPERATORI PUBBLICITARI €1000 per ciascuna parte (€2000) I729 GARA D'APPALTO PER LA SANITÀ PER LE APPARECCHIATURE PER LA RISONANZA MAGNETICA € I731 GARE ASSICURATIVE ASL E AZIENDE OSPEDALIERE CAMPANE Oltre € I722 LOGISTICA INTERNAZIONALE Oltre € I732 AUMENTO PREZZI BITUME Nessuna sanzione

5 Totale delle sanzioni irrogate per violazioni degli artt. 2 legge 287/90 e 101 TFUE € 0 € € € € € €

6 Le intese nel 2011: dati numerici (segue) Nel corso dell’anno l’Autorità ha avviato solo 3 istruttorie: –in 2 casi per l’accertamento dell’esistenza di violazioni del divieto ex art. 101 del TFUE (I743 Tariffe Traghetti Da/Per La Sardegna, I745 Consigli Degli Ordini Degli Avvocati/Diniego All'esercizio Di Avvocato); -in un caso per violazioni dell’art. 101 del TFUE o dell’art. 2 della legge n. 287/90 (I740 Comune Di Casalmaggiore-Gara Per L'affidamento Del Servizio Di Distribuzione Del Gas); Si tratta di un dato preoccupante che potrebbe indicare un livello di “under enforcement”.

7 Un confronto con la Francia Nel 2011 il numero dei procedimenti svolti in Francia è pari a quello dei procedimenti conclusi in Italia. Tuttavia, il totale delle sanzioni irrogate è quasi 4 volte superiore a quello delle sanzioni comminate in Italia. L’inizio del 2012 è stato caratterizzato da una marcata attività di enforcement e da sanzioni elevate.

8 Un confronto con la Germania Relazione annuale 2011: –“In 2011 approx. € 193 million in fines were imposed on 42 companies in a total number of 17 cases [ne ho trovati 10]. Cartels were fined in diverse economic sectors such as paper plates, fire engines, concrete pipes, dishwasher detergent, chipboard panels, mills and hydrants.... In the past year the Bundeskartellamt conducted 11 searches at 42 companies and at the premises of 5 private individuals”; –In Germania si è avuto un maggior numero di interventi (10 casi a fronte dei 6 procedimenti in Italia); –il totale delle sanzioni irrogate è circa il doppio rispetto a quello delle sanzioni attribuite in Italia; –i settori economici interessati sono molto distinti.

9 Il ruolo della leniency In Germania “The authority's Leniency Programme again played an instrumental role in uncovering cartels. 37 applications for leniency were received in 28 different cases”. In Francia: “Les demandes de clémence sont, quant à elles, en hausse (7 demandes déposées en 2010, contre 5 en 2009) ”. –Nel 2008 le domande depositate sono state 18. Si trattava di casi specifici relativi alla Francia (non derivanti da procedimenti comunitari). In Italia, non vi sono statistiche ufficiali, tuttavia i casi avviati a seguito di una leniency sono ancora pochi.

10 Le intese nel 2011 – Una rapida disamina dei casi I provvedimenti di chiusura di istruttoria adottati dall’AGCM nel 2011 possono essere ricondotti a tre tipologie: A.casi molto simili a fattispecie di abuso di posizione dominante, in cui sono stati accettati gli impegni presentati dalle parti; B.casi che riguardano mercati locali o imprese con una presenza modesta sul mercato, conclusi con l’irrogazione di sanzioni simboliche; C.casi più tradizionali, conclusi con l’irrogazione di sanzioni significative. Solo in un caso, tuttavia, l’istruttoria è stata avviata sulla base di una richiesta di leniency.

11 A. Casi simili a pratiche unilaterali ex art. 102 TFUE Si tratta di casi : –in cui sono coinvolti consorzi/associazioni di imprese con una posizione particolare sul mercato (i.e. un consorzio obbligatorio per la gestione dei rifiuti da imballaggio e una federazione sportiva); –che hanno ad oggetto delibere aventi un effetto “escludente”; –conclusi con l’accettazione di impegni.

12 A378C – Federitalia/Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) Interessante sotto un profilo procedurale: ridefinizione degli impegni post annullamento di una prima delibera di accettazione. -A FISE era stato contestato di tentare di impedire/limitare, senza alcuna giustificazione di carattere sportivo, lo svolgimento di manifestazioni ed attività equestri da parte di associazioni concorrenti. -I nuovi impegni sono stati ritenuti in grado di favorire l’apertura del settore interessato ed idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali. -Gli impegni accettati consentono comunque a FISE di mantenere un margine rilevante di esclusiva sulla disciplina dell’attività equestre.

13 I730 Gestione di Rifiuti Cartacei – COMIECO Apertura di istruttoria post indagine di settore. –I criteri di assegnazione dei rifiuti da imballaggi alle cartiere consorziate, applicati dal Comieco, sono stati considerati restrittivi della concorrenza. In sostanza: i) la ripartizione avveniva – solo tra gli associati - in misura proporzionale al quantitativo di imballaggi immesso al consumo nell’anno precedente; ii) il corrispettivo era fissato uniformemente a livello nazionale, eliminando eventuali vantaggi competitivi tra i membri del consorzio; –Gli impegni presentati consistono nell’introduzione di aste per l’assegnazione dei rifiuti. Tramite le gare, tuttavia, è prevista l’assegnazione solo del 40% dei rifiuti da imballaggio gestiti dal Comieco.

14 B. Casi con sanzioni simboliche I734 – Guida remunerazioni e tariffe 2009/2010 per operatori pubblicitari ACPI e TP sono state condannate per aver predisposto e diffuso un tariffario per i servizi offerti dai propri associati, limitando l’autonomia degli operatori del settore nell’individuazione dei prezzi delle proprie prestazioni. I735 – Manutenzione impianti termici Comune di Potenza Le associazioni Confartigianato di Potenza, Confindustria Basilicata, Confcooperative Basilicata, API Basilicata e UIL Basilicata sono state condannate per aver posto in essere un’intesa avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche per lo svolgimento della verifica del rendimento di combustione e della manutenzione degli impianti termici nel Comune di Potenza (attività interessate dall’applicazione del Contratto Tipo allegato al Protocollo d’intesa concluso con il Comune).

15 B. Casi con sanzioni simboliche (segue) In entrambi i casi: -le parti sono associazioni di imprese; -viene contestata la fissazione delle condizioni economiche delle prestazioni svolte dalle parti; -l’impatto sul mercato è probabilmente modesto; -i procedimenti si sono conclusi con l’irrogazione di sanzioni simboliche (1.000 euro).

16 C. Casi (più ?)“tradizionali”

17 I729- Gara d’appalto per la sanità per le apparecchiature per la risonanza magnetica Alliance, Siemens, Philips e Toshiba Medical Systems sono state condannate per aver posto in essere un’intesa avente per oggetto la ripartizione concordata della fornitura di apparecchiature elettromedicali oggetto della gara SO.RE.SA. attraverso lo scambio di informazioni sensibili ed il coordinamento delle strategie commerciali. L’intesa ha determinato l’alterazione del confronto concorrenziale che si sarebbe realizzato in assenza dell’accordo, “potendo condizionare, per tale via, l’esito della gara stessa”. La scelta di Philips e Toshiba di non partecipare alla gara, così come la scelta di Siemens di partecipare alla gara in ATI con Alliance, “sono state sicuramente influenzate dall’accordo che ha inciso sull’elaborazione, non più autonoma, delle strategie commerciali”.

18 I729 - Gara d’appalto per la Sanità per le apparecchiature per la risonanza magnetica (segue) L’Autorità ha considerato la violazione grave e ha irrogato sanzioni significative: –Alliance € –Siemens € –Philips € –Toshiba € Sulla base di: -Un’unica riunione presso la sede di Alliance in cui le parti hanno fornito indicazioni sulle proprie intenzioni in merito alla gara anche se, de facto, si sono comportate in parte in modo diverso da quanto dichiarato; -Gara non aggiudicata: non vi è stata una cristallizzazione delle quote di mercato.

19 I731 - Gare assicurative ASL e aziende ospedaliere campane -Tre imprese di assicurazione ed un’agenzia plurimandataria sono state condannate per aver posto in essere un’intesa relativa a numerose gare per l’affidamento dei servizi assicurativi ed ospedalieri di ASL e AO localizzate nella regione Campania; -In particolare, le imprese sono state accusate di: (i) uso anticoncorrenziale della coassicurazione, (ii) partecipazione coordinata alle gare con offerte economiche sulla base della ripartizione dei lotti, anche tramite il broker in comune; -Sanzioni molto significative alla luce del mercato interessato: –HDI Gerling € –Faro € –Navale (ora UGF) € –Primogest € La soglia del 10% di fatturato è stata raggiunta per FARO (in seguito ridotta in quanto era in liquidazione) e sembrerebbe molto vicina anche per HDI-Gerling.

20 I731 - Gare assicurative ASL e aziende ospedaliere campane (segue) Caso interessante per il settore assicurativo -L’istituto della coassicurazione deve essere utilizzato con prudenza e, nel caso di ricorso a questa fattispecie, le motivazioni devono essere dettagliate; -L’agenzia plurimandataria è un istituto che comporta rischi soprattutto in caso di gare. Il normale coordinamento dell’agente tra le imprese da questo rappresentate costituisce un’intesa restrittiva della concorrenza (cfr. caso C-243/83 Binon/AMP, conclusioni dell’avvocato generale Sir Gordon Slynn: l’affidamento da parte di imprese che operano sullo stesso mercato dello svolgimento dei servizi ad un’impresa specializzata può costituire un cartello).

21 I722 - Logistica Internazionale Unico caso nel 2011 di istruttoria chiusa sulla base di una leniency application. Si tratta tuttavia di una leniency “derivata”, ovvero depositata in seguito ad una richiesta di leniency presentata a livello UE. Fattispecie “standard”: riunioni associative durante le quali le imprese scambiavano vedute ed opinioni sull’opportunità di incrementare i prezzi per tener conto dell’andamento dei costi. –Discussioni a volte molto generiche → si è comunque in presenza di una violazione. Irrogazione di sanzioni elevate in relazione al fatturato delle imprese interessate.

22 I722 - Logistica Internazionale (segue) Caso molto interessante per i risvolti in tema di leniency La leniency (in forma abbreviata o estesa) presentata all’AGCM successivamente ad una richiesta di leniency depositata alla Commissione UE deve essere aggiornata in presenza di eventuali “nuovi” elementi forniti a livello UE; in caso contrario, si rischia di rimanere “scoperti” a livello nazionale in relazione a tali nuovi elementi. In sintesi: –5 giugno 2007, DP AG per conto di DHL presenta una domanda di clemenza all’UE relativa alle spedizioni aeree e marittime; –12 luglio 2007, DP AG presenta la stessa domanda in forma semplificata all’AGCM; –2 ottobre e 20 dicembre 2007, DP AG completa la leniency relativa alle spedizioni via terra a livello UE, ma non lo fa a livello italiano; –23 giugno 2008, DP AG completa la leniency “italiana” in relazione al settore delle spedizioni via terra; –Tuttavia: un altro operatore aveva formulato nel frattempo (in data 12 dicembre 2007) una richiesta di leniency relativa al settore “via terra”: DP AG non può beneficiare dell’immunity in Italia per tale settore.

23 I732 - Aumento prezzi bitume -Ipotesi di pratica concordata tra le principali imprese petrolifere: istruttoria avviata in base a segnalazioni relative all’esistenza di un parallelismo dei prezzi sul mercato del bitume stradale in Italia: -nella seconda metà del 2008, tutti produttori avrebbero mantenuto i prezzi del bitume mediamente alti, allorché le quotazioni Platt’s erano in forte calo. -All’esito delle indagini svolte, l’AGCM ha concluso per l’inesistenza di una violazione dell’art. 101 TFUE in quanto: -il mero parallelismo di comportamento non è sufficiente a dimostrare l’intesa se esistono spiegazioni alternative alla collusione che giustificano il parallelismo riscontrato sul mercato; -esistevano valide spiegazioni alternative (inter alia: trasparenza del mercato, crescita stagionale della domanda a fronte ad una riduzione dell’offerta a causa della chiusura di alcune raffinerie, rigidità dell’offerta in quanto la produzione non è facilmente incrementabile).

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