LA VALUTAZIONE.

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LA VALUTAZIONE

Principali Riforme della scuola dal 90-06 D.M. del 3 giugno 1991: Orientamenti della scuola materna: matrice attivistica, osservazione della realtà; apertura alla conoscenza ma centratura sul soggetto non sulle discipline. C.M. 206 del 23 giugno 1992: nuovi programmi ed orari negli istituti professionali di Stato. Legge Bassanini n. 59 del 15 marzo 1997: Autonomia della istituzioni scolastiche. D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999: Regolamento attuativo. Legge Berlinguer n. 30 del 10 febbraio 2000: Riordino dei cicli; scuola di base.

Legge Moratti n. 53 del 28 marzo 2003: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. D.L. n. 59 del 19 febbraio 2004: Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione. Circolare ministeriale n.85 del 3 dicembre 2004: Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e secondaria di I grado.

Autonomia Il Ministro dell’Istruzione stabiliva, dopo aver sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, i programmi di insegnamento, con proprio decreto, insieme alle materie e agli orari di insegnamento. La scuola sente il bisogno di adeguarsi al cambiamento attraverso regole dettate autonomamente

Autonomia L’Autonomia scolastica con il D.P.R. n.275/99 ha modificato il ruolo del Ministero parlando non più di programmi ma di curricoli. Solo successivamente (la legge n.53/2003) non si parla più di curricoli ma di piani di studio “personalizzati” che sono più attenti alle situazioni di ogni alunno; pur conservando la quota nazionale viene aggiunta una quota regionale relativa agli aspetti di interesse specifico. Il ministro doveva definire gli obiettivi generali e specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, limitandosi ad individuare discipline e attività della quota nazionale dei curricoli.

Autonomia Con l’autonomia scolastica si ha: Riduzione del ruolo ministeriale (competenze di carattere generale nella definizione degli obiettivi specifici di apprendimento OSA) Riconosce la piena soggettualità dell’istituzione scolastica nella determinazione di discipline e attività Competizione tra le scuole ai fini del miglioramento della “qualità” della offerta formativa.

FINALITA’ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze e le abilità; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione

LA VALUTAZIONE Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 con le annesse Indicazioni nazionali reca importanti innovazioni con riguardo sia alla valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti che alla certificazione delle competenze acquisite. Si ha il passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati. Con la Circolare ministeriale n. 85/2004 il Ministero intende “…offrire indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove previsioni valutative, da applicare al contesto normativo riformato e, nel contempo, proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di valutazione.”

Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'équipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio): la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni; la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo; l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale; la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno; l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato). Da tale quadro emerge con chiarezza il ruolo preminente delle istituzioni scolastiche e dei docenti nel processo di valutazione degli alunni

Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale: Gli apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse unità di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione didattica dell'équipe dei docenti, dagli Osa (obiettivi specifici di apprendimento) delle Indicazioni nazionali. Il comportamento dell'alunno: viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri, ecc.

La valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze spetta ai soli docenti responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni mentre quelli impegnati nelle attività aggiuntive stabilite dal POF contribuiscono alla valutazione secondo modalità e criteri deliberati autonomamente dalle istituzioni scolastiche

Appare doveroso sottolineare che la valutazione deve basarsi sostanzialmente su due aspetti distinti: quello relativo alle conoscenze ed abilità acquisite, oggettivamente misurabile all’interno di una scala di valori prefissata; l’altro, affidato prevalentemente all’osservazione diretta del docente, mirante ad giudizio sull’essere del soggetto.

La valutazione deve quindi avere un duplice obiettivo: l’asse culturale degli apprendimenti (conoscenze e abilità) e l’asse culturale della maturazione personale o dell’essere (capacità e competenze) In sostanza, qualsiasi pratica valutativa non deve mai perdere di vista l’unità della persona.

Ai fini del progressivo miglioramento della “qualità del sistema di istruzione e di formazione”, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche formative. In funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;

L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

Esempio di abilità per la rilevazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di I° grado (Allegato B della C.M. n.85) I° ANNO

Il carattere di questi esempi visti precedentemente, non tiene conto della gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonomia delle istituzioni scolastiche. In base al POF le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema nazionale di istruzione