Novità previdenziali Congedi parentali ad ore; Lavoro accessorio; Transazioni crediti contributivi; Incentivi all’occupazione.
Congedi parentali a ore Modifica art. 32 D.Lgs 151/2001: l’art. 1, comma 339 L. 228/2012 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale in modalità oraria, previa definizione in sede di contrattazione collettiva delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Il D.L. 80/2015 attuativo della delega prevista dal Jobs Act, prevede una nuova modifica all’art. 32 D.Lgs 151/2001 introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria, a prescindere dalla ricezione della norma da parte dei singoli ccnl.
Congedi parentali a ore CRITERI DI FRUIZIONE: La modalità di fruizione oraria del congedo parentale si aggiunge alle modalità già previste dall’art. 32 D.Lgs 151/2001 = a) fruizione su base giornaliera; b) fruizione su base mensile. Rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro. Varia, invece, il periodo entro il quale il congedo parentale può essere utilizzato, sia con riferimento al congedo retribuito (entro i 6 anni di vita del bambino), sia per quanto concerne il congedo parentale non retribuito ( entro i 12 anni di vita del bambino). (Cfr. Circ. Inps 139/2015). I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (mensile, giornaliera ed oraria).
Congedo parenatale a ore B) CRITERI DI COMPUTO. In fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. In assenza di contrattazione collettiva, la giornata di congedo si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Orario medio giornaliero = orario contrattualmente previsto. Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Congedo parentale a ore C) INDENNIZZO: Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera, anche nel caso in cui la fruizione avvenga su base oraria. Ai fini dell’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Nella base retributiva non si computano il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.
Congedo parentale a ore D) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda per la fruizione del congedo parentale a ore viene inviata on line ed è differente dalla domanda per il congedo su base mensile o su base giornaliera. Nella domanda di congedo parentale a ore, il genitore dichiara: Se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. (in questo caso la fruizione de congedo è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero); Il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. Il periodo all’interno del quale le giornate intere di congedo saranno fruite. N.B: a) la domanda va presentata in relazione a ogni singolo mese solare; b) la domanda può riguardare giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla domanda stessa; c) a regime la domanda potrà essere presentata sino al giorno di inizio del congedo in modalità oraria.
Congedo parentale a ore E) FLUSSO UNIEMENS E CONGUAGLI: Il <codiceEvento> «MA0» (MA Zero) ha in significato di «periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 D.Lgs 151/2001, usufruiti su base oraria». Ai fini del conguaglio dell’indennità di congedo parentale su base oraria, anticipate al lavoratore, si dovrà valorizzare nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat> il nuovo codice «L062» avente il significato di «Indennità di congedo parentale facoltativo su base oraria»; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
Lavoro accessorio Il d.lgs 81/2015 ha abrogato e sostituito gli articoli da 70 a 73 del d.lgs 276/2003 ha introdotto importanti novità in merito: Al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire; Alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni a sostegno del reddito; All’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente; Alla possibilità di acquisto esclusivamente in via telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.
Lavoro accessorio LIMITI DELLE PRESTAZIONI: Innalzamento del limite riferito alla totalità dei committenti = da Euro 5.000 ad Euro 7.000; Immutato il limite, riferito a ciascun committente = Euro 2000, rivalutato dagli indici ISTAT in Euro 2020. I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di Euro 3000 (lordo 4000) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Lavoro accessorio B) MODALITA’ DI ACQUISTO: I committenti imprenditori o liberi professionisti, hanno l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche «uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, con valore nominale fissato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. I committenti imprenditori o professionisti acquistano i buoni esclusivamente attraverso: Procedura telematica INPS; Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT; Banche Popolari abilitate. I committenti non imprenditori e i professionisti possono continuare ad acquistare i buoni anche presso gli Uffici postali siti sul territorio nazionale.
Lavoro accessorio COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO Il committente ha l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del lavoro competente i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa prima dell’inizio della prestazione. La nota n. 3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more di attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure. Le modalità di comunicazione di inizio attività sono telematiche, ivi compresi sms e posta elettronica.
Transazioni su crediti contributivi ESCLUSIONE DELL’ OBBLIGO DI PRESENTARE GARANZIE IN PRESENZA DI ACCORDO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO. DM 4.8.2010, art 3: al fine di pervenire alla conclusione di un accordo transattivo sui propri crediti, gli Enti Gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono concedere dilazioni di pagamento nel limite massimo di 60 rate con applicazione di interessi al tasso legale. La circolare 38/2010 prevede che la dilazione deve essere accompagnata da «apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione». Modifica introdotta: la proposta di accordo ex art. 182 – ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato, non dovrà necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie.
Transazione su crediti contributivi B) La circolare 38/2010 prevede che «la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo». Dal momento che l’importo degli aggi viene rideterminato dall’ADR a seguito della falcidia operata dall’Istituto e che lo stesso A.D.R. può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma, viene annullato l’obbligo di presentazione di quietanza.
Incentivi all’occupazione Legge 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. La Circolare 22/2011 illustra le caratteristiche degli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale per l’anno 2010, dalla Legge 191/2009 : Lavoratori con almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; Lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore; Lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Incentivi all’occupazione Gli incentivi di cui alla legge 191/2009 sono stati prorogati per l’anno 2011 e con legge di stabilità 2012 (l. 183/2011, articolo 33, comma 25) sono stati prorogati anche per il 2012. Le Aziende interessate ad accedere ai predetti incentivi, hanno presentato domanda con i moduli telematici direttamente all’Inps. L’ Inps ha terminato le attività istruttorie previste per legge. Le Aziende Ammesse agli incentivi consultano la comunicazione di accoglimento sul sito www.inps.it, mediante l’applicazione «DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente», utilizzata per fare richiesta del beneficio
Incentivi all’occupazione Per gli incentivi all’assunzione di disoccupati con almeno 50 anni di età, è stato attribuito il codice di autorizzazione 0G (Zero G). Per gli incentivi al mantenimento in servizio di lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, è stato attribuito il codice 0U (Zero U). Per gli incentivi all’assunzione di disoccupati titolari di indennità di disoccupazione, è stato attribuito il codice 0W (Zero W). I conguagli dovranno essere effettuati entro 3 mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2015.
GRAZIE PER L’ ATTENZIONE Ilaria Fadda Area Relazioni Industriali – Servizio Previdenziale ifadda@confindustria.ge.it