LA ″RIVOLUZIONE″ DEI COSTI CON I PAESI BLACK-LIST 24 settembre 2015.

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LA ″RIVOLUZIONE″ DEI COSTI CON I PAESI BLACK-LIST 24 settembre 2015

 I NUOVI CRITERI PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE E DEGLI ONERI;  LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI;  LA NUOVA BLACK-LIST;  LE ESPERIENZE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI SULLA MATERIA. 2

I NUOVI CRITERI PRIMA: SONO INDEDUCIBILI LE SPESE E GLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE ″BLACK-LIST″ (ART. 110, COMMA 10, TUIR). LA NORMA PUO’ ESSERE DISAPPLICATA SE SI VERIFICANO ALCUNE CONDIZIONI (CD. ESIMENTI- ART. 110, COMMA 11, TUIR). DOPO: NUOVO ART. 110, COMMA 10, TUIR: LE SPESE E GLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI, CHE HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE, INTERCORSE CON IMPRESE ″BLACK-LIST″ SONO DEDUCIBILI NEI LIMITI DEL VALORE NORMALE. PER QUANTO RIGUARDA LE ESIMENTI SI VEDANO LE SLIDES SUCCESSIVE. 3

I NUOVI CRITERI PRIMA: INDEDUCIBILI SALVO PROVA CONTRARIA. DOPO: DEDUCIBILI SE HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE NEI LIMITI DEL VALORE NORMALE. COME PER I RAPPORTI INTERCOMPANY (CD. TP – ART. 110, COMMA 7, TUIR) VIENE UTILIZZATO IL CONCETTO DI ″VALORE NORMALE″ (AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI TP PER I CONSULENTI). IL CONCETTO DI CONCRETA ESECUZIONE SEMBRA SUPERFLUO PERCHE’ IN CASO CONTRARIO IL COSTO SAREBBE NON INERENTE E QUINDI INDEDUCIBILE DI PER SE’. INOLTRE TALE CONCETTO E’ GIA’ PRESENTE NEL SUCCESSIVO COMMA 11 (ESIMENTE: LE OPERAZIONI HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE). 4

I NUOVI CRITERI UGUALE PRIMA E DOPO: IL CONCETTO ″AMPIO″ DI SPESE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI, AD ESEMPIO: COSTI PER ACQUISTO DI MERCI; COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI. MA ANCHE: SVALUTAZIONE DI UN CREDITO ACQUISTATO DA SOGGETTO ″BLACK-LIST″; AMMORTAMENTO, MINUSVALENZE SU CESPITI AMMORTIZZABILI ACQUISTATI DA SOGGETTI ″BLACK-LIST″, ANCHE SE REALIZZATE CON VENDITA A SOGGETTI ″NON BLACK-LIST″ DI UN BENE ACQUISTATO DA FORNITORE ″BLACK-LIST″ (CM. N. 35/E/2012, QUESITO N. 4,1). PROPOSTA CONFINDUSTRIA: APPLICARE LA NORMA SOLO AI COSTI PER ACQUISTO DI MERCI E NON AI COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI. 5

I NUOVI CRITERI UGUALE PRIMA E DOPO: LA NORMA SI APPLICA SIA AI RAPPORTI INTERCOMPANY SIA AI RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI. PROPOSTA: APPLICARE LA NORMA SOLO AI RAPPORTI INTERCOMPANY, COME PREVEDEVA ORIGINARIAMENTE LA NORMA. 6

I NUOVI CRITERI UGUALE PRIMA E DOPO: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE SPESE NEL MODELLO UNICO (RIGO RF 29 – ART. 110, COMMA 11, TUIR). LA MANCATA INDICAZIONE DELLE SPESE NEL MODELLO UNICO E’ PUNITA CON UNA SANZIONE DEL 10% DELLE STESSE, CON UN MINIMO DI 500 EURO ED UN MASSIMO DI EURO (ART. 8, COMMA 3-BIS, D.LGS. 471/1997). SECONDO LA CASSAZIONE (CASS. N /2010) LA SANZIONE DEL 10% SI APPLICA SOLO QUANDO NON RICORRONO LE CIRCOSTANZE ESIMENTI (SEMBREREBBE SMENTITO DA RECENTI PRONUNCE). L’OMESSA INDICAZIONE DELLE SPESE NEL MODELLO UNICO NON NE PRECLUDE LA DEDUCIBILITA’ MA L’AGENZIA RITIENE COMUNQUE APPLICABILE UNA SANZIONE DEL 10% PER PRESERVARE L’OBBLIGO DICHIARATIVO (CIRCOLARE N. 1/E/2013, QUESITO 9,1). 7

I NUOVI CRITERI UGUALE PRIMA E DOPO: L’AMMINISTRAZIONE, PRIMA DI EMETTERE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO, DEVE NOTIFICARE UN AVVISO PER CONCEDERE AL CONTRIBUENTE LA POSSIBILITA’ DI FORNIRE, ENTRO 90 GIORNI, LA PROVA (PRIMA: SUSSISTENZA DI UNA DELLE DUE ESIMENTI; DOPO: SUSSISTENZA DELL’UNICA ESIMENTE – VEDI SLIDES SUCCESSIVE). 8

I NUOVI CRITERI UGUALE PRIMA E DOPO: LA NORMATIVA SUI COSTI ″BLACK-LIST″ NON SI APPLICA PER LE OPERAZIONI INTERCORSE CON SOGGETTI CUI RISULTA APPLICABILE LA DISCIPLINA CFC (ART. 110, COMMA 12, TUIR). IL RICAVO CONSEGUITO DALLA CFC – COSTO PER LA SOCIETA’ ITALIANA CONTROLLANTE- E’ TASSATO PER TRASPARENZA IN CAPO ALLA STESSA SOCIETA’ ITALIANA. 9

LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI SEBBENE LA NORMA NON SIA FORMULATA IN MODO DEL TUTTO CHIARO, E’ DA RITENERE CHE DEBBA ESSERE COSI’ INTERPRETATA: IL ″QUANTUM″ DI SPESA CHE NON ECCEDE IL VALORE NORMALE E’ COMUNQUE DEDUCIBILE. L’ECCEDENZA RISPETTO AL VALORE NORMALE E’ DEDUCIBILE SOLO SE VIENE RISPETTATA LA CONDIZIONE (UNA E NON PIU’ DUE) PREVISTA DALL’ART. 110, COMMA 11, TUIR. COMMENTO: NUOVO CONTENZIOSO SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE COME PER IL TP? 10

LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI E’ ABOLITA LA PRIMA ESIMENTE: PROVA CHE LE IMPRESE ESTERE SVOLGONO PREVALENTEMENTE UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE EFFETTIVA (IMPORTANTE SEMPLIFICAZIONE DIFFICOLTA’ DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE SOPRATTUTTO PER RAPPORTI CON SOGGETTI NON APPARTENENTI AL GRUPPO). 11

LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI INTERRELAZIONI CON LA NORMATIVA SUL TRANSFER PRICING: SPESA SOSTENUTA NEI CONFRONTI DI UN’IMPRESA ″BLACK-LIST″ APPARTENENTE AL GRUPPO. AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 7, TUIR (TP) L’ECCEDENZA DI SPESA RISPETTO AL VALORE NORMALE E’ INDEDUCIBILE, MENTRE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 11, TUIR (SPESE ″BLACK-LIST″), L’ECCEDENZA DI SPESA RISPETTO AL VALORE NORMALE SAREBBE DEDUCIBILE SE L’OPERAZIONE POSTA IN ESSERE RISPONDE AD UN EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO E HA AVUTO CONCRETA ESECUZIONE. 12

I RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI RAPPORTI TRA LE DISPOSIZIONI SUI COSTI ″BLACK-LIST″ E LA CLAUSOLA DI NON DISCRIMINAZIONE (VEDI ART. 24, PARAGRAFO 5, CONVENZIONE MODELLO OCSE). 13

I RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI IL COMMENTARIO ALL’ART. 24, PARAGRAFO 4, MODELLO OCSE STABILISCE CHE ″E’ (…) LASCIATA AGLI STATI CONTRAENTI LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE QUESTA DISPOSIZIONE NELLE CONVENZIONI BILATERALI PER EVITARNE L’USO PER FINALITA’ ELUSIVE″. TALE FACOLTA’ E’ STATA ESERCITATA DALL’ITALIA IN ALCUNE CONVENZIONI CONCLUSE DI RECENTE (AD ESEMPIO: ART. 24, COMMA 7, CONVENZIONE TRA ITALIA E LIBANO – LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI NON DISCRIMINAZIONE ″NON PREGIUDICANO L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTERNE PER PREVENIRE L’EVASIONE E L’ELUSIONE FISCALE″). 14

LA NUOVA ″BLACK-LIST″ PRIMA: ART. 110, COMMA 10, TUIR: STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDIVIDUATI NELLA LISTA DI CUI AL DM EMANATO AI SENSI DELL’ART. 168-BIS, TUIR (CD. ″WHITE-LIST″ - DECRETO MAI EMANATO). ART. 168-BIS, COMMA 1, TUIR, STATI O TERRITORI CHE CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI. 15

LA NUOVA ″BLACK-LIST″ IN ASSENZA DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO ″WHITE-LIST″, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 88, L. 244/2007, FINO ALL’EMANAZIONE DELLA ″WHITE-LIST″ SI APPLICA LA DISCIPLINA VIGENTE AL 31/12/2007. SI FA RIFERIMENTO AL DM 23/1/2002 CHE COMPRENDE STATI O TERRITORI: ―CON UN LIVELLO DI TASSAZIONE SENSIBILMENTE INFERIORE A QUELLO ITALIANO; ―CON ASSENZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI NFORMAZIONI. 16

LA NUOVA ″BLACK-LIST″ ART. 1, COMMA 678, LEGGE 190/2014: AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 110, COMMA 10, TUIR, NELLE MORE DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO DI CUI ALL’ART. 168-BIS, TUIR, L’INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI E’ EFFETTUATA CON APPOSITO DECRETO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI. 17

LA NUOVA ″BLACK-LIST″ IN ATTUAZIONE DEL SUDDETTO ART. 1 E’ STATO EMANATO IL DECRETO 27/4/2015. PAESI ANCORA COMPRESI: HONG KONG: SVIZZERA CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA’ NON SOGGETTE ALLE IMPOSTE CANTONALI E MUNICIPALI, QUALI LE SOCIETA’ HOLDING, AUSILIARIE E ″DI DOMICILIO″. PAESI NON PIU’ COMPRESI: EMIRATI ARABI UNITI; SINGAPORE; COSTARICA; MAURITIUS; MALAYSIA. 18

LA NUOVA ″BLACK-LIST″ DOPO: NUOVO ART. 110, COMMA 10, TUIR: SI CONSIDERANO PRIVILEGIATI I REGIMI FISCALI DI STATI O TERRITORI INDIVIDUATI CON DECRETO, IN RAGIONE DELLA MANCANZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NUOVA ″BLACK-LIST″ E NON PIU’ NON INCLUSI NELLA ″WHITE-LIST″. 19

LE ESPERIENZE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI SULLA MATERIA. PRIMA ESIMENTE : RISOLUZIONE N. 46/E DEL 16 MARZO 2004  NON È SUFFICIENTE PROVARE LA SOLA ESISTENZA FORMALE DELL’IMPRESA ESTERA, MA È NECESSARIO ANCHE DIMOSTRARE CHE QUESTA SVOLGE UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE “AVVALENDOSI DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IDONEA ALLO SVOLGIMENTO DELLA CITATA ATTIVITÀ OPPURE ALLA SUA AUTONOMA PREPARAZIONE E CONCLUSIONE”. (NELLO STESSO SENSO: PARERI DEL SOPPRESSO COMITATO CONSULTIVO NN. 5 E 8 DEL 20 APRILE 2004). ELENCO (NON ESAUSTIVO) DI DOCUMENTI RITENUTI IDONEI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, A FORNIRE LA PROVA DELLA SUSSISTENZA DELLA PRIMA ESIMENTE:  IL BILANCIO (EVENTUALMENTE CERTIFICATO);  L’EVENTUALE ATTO COSTITUTIVO; 20

Segue..  UN PROSPETTO DESCRITTIVO DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA;  I CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI E DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE;  LA COPIA DELLE FATTURE DELLE UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI E ALTRI IMMOBILI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE;  I CONTRATTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI CHE INDICANO IL LUOGO DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA E LE MANSIONI SVOLTE;  I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO APERTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO LOCALI ED I RELATIVI ESTRATTI CONTO CHE DIANO EVIDENZA DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ESERCITATA; 21

Segue…  COPIA DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RELATIVI AI DIPENDENTI ED AGLI UFFICI;  AUTORIZZAZIONI SANITARIE E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ E ALL’USO DEI LOCALI UTILIZZATI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ. 22

PRIMA ESIMENTE : ULTERIORI CHIARIMENTI: CIRCOLARE N. 51/E DEL 2010, PAR. 9.3  NON RILEVANZA DEL RADICAMENTO NEL TERRITORIO DI INSEDIAMENTO AI FINI DELLA VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELL’EFFETTIVA ATTIVITÀ COMMERCIALE (“IL C.D. RADICAMENTO PREVISTO AI FINI CFC NON COSTITUISCE UN ELEMENTO DIRIMENTE AI FINI DELLA DISAPPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DI COSTI BLACK-LIST”). 23

Segue… NELLO STESSO SENSO: Commissione tributaria provinciale di Milano n. 294 del 13 dicembre 2012  “IL REQUISITO DELL’EFFETTIVO RADICAMENTO ALL’ESTERO DELLA CONTRAENTE CONTESTATO CON L’AVVISO DI ACCERTAMENTO, NON SOLO NON RIENTRA TRA I REQUISITI RICHIESTI DAL TUIR, MA È STATO RITENUTO UN REQUISITO NON NECESSARIO DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA”. Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 38 del 2 marzo 2011 Commissione tributaria regionale di Torino, n. 91 del 13 dicembre 2012  RILEVANZA PROBATORIA ATTRIBUITA A DOCUMENTI CONSISTENTI IN “RENDICONTI COMMERCIALI E DI AFFIDABILITÀ... COMPILATI DA AZIENDE SPECIALIZZATE NEL RECUPERO CREDITI”, COME PURE A RISULTANZE VARIE DESUNTE DAI SITI WEB DELLE IMPRESE ESTERE. 24

PRIMA ESIMENTE : Corte di Cassazione n del 23 febbraio 2010 (caso “AGFA Gevaert”)  ESCLUSA LA RICORRENZA DELLA PRIMA ESIMENTE (E FINANCO DELLA SECONDA) IN CAPO A UNA SOCIETÀ DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE SVOLGEVA FUNZIONE DI MERA VEICOLAZIONE DI ORDINATIVI DI MERCI PROVENIENTI DALLA SOCIETÀ PRODUTTRICE (NON BLACK LIST). SECONDO LA CASSAZIONE, IN PARTICOLARE, “… LA «DISPONIBILITÀ DI AMPI LOCALI», L’«ESISTENZA DI NUMEROSI DIPENDENTI», LA «DISPONIBILITÀ DI UTENZE VARIE», L’«UTILIZZO DI FORNITURE VARIE» COME LA «STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE INFRAGRUPPO» IN FORZA DEI QUALI LA SOCIETÀ … «VENIVA NOMINATA UNICO DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI … PER L’EUROPA», COSTITUISCONO ELEMENTI IDONEI SOLO A PROVARE L’ESISTENZA DELLA SOCIETÀ SVIZZERA MA NON L’ESERCIZIO, DA PARTE DI 25

Segue… QUESTA, DI UNA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ ECONOMICA IN ORDINE ALLE OPERAZIONI ESPOSTE NELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE I COSTI IN CONTESTAZIONE”. AL PARI, SECONDO LA CORTE, “RISULTANO DEL TUTTO IRRILEVANTI GLI ULTERIORI DUE ELEMENTI («REALIZZAZIONE DI UN ELEVATO FATTURATO»; «CONSEGUIMENTO DI RILEVANTI PERDITE») INDICATI DALLA RICORRENTE TRATTANDOSI DI DATI CUI È POSSIBILE ATTRIBUIRE VALORE SOLO «FORMALE», QUINDI COERENTI CON LA «FUNZIONE CARTACEA, PERCHÉ … MERAMENTE DOCUMENTATIVA DI QUELLA «FUNZIONE» …”.  LO SVOLGIMENTO DELL’EFFETTIVA ATTIVITÀ COMMERCIALE SEMBREREBBE RIFERITO ALLE SINGOLE OPERAZIONI PIUTTOSTO CHE ESSERE ESAMINATA NEL SUO COMPLESSO (NOTEVOLE INASPRIMENTO). 26

SECONDA ESIMENTE: EFFETTIVO SVOLGIMENTO: RISOLUZIONE N. 127/E DEL 6 GIUGNO 2003 L’“EFFETTIVITÀ DELL’OPERAZIONE PUÒ ESSERE DIMOSTRATA ESIBENDO LA DOCUMENTAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE ED OGNI ALTRO ELEMENTO DI PROVA DOCUMENTALE IMPOSTO DALLA NORMATIVA O DALLA PRASSI DI SETTORE (AD ESEMPIO: CONTRATTO DI FORNITURA OVVERO ORDINE DI ACQUISTO; FATTURA DEL FORNITORE; EVENTUALE AUTOFATTURA DELLA SOCIETÀ RESIDENTE PER L’ESTRAZIONE DELLA MERCE DAL DEPOSITO IVA; DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BENE ACQUISTATO)”. 27

Segue… IN SENSO SOSTANZIALMENTE ANALOGO: PARERE DEL COMITATO CONSULTIVO DEL 22 MARZO 2007, N. 15; PROCEDURA DELLA D.R.E. PIEMONTE DEL DICEMBRE DI FATTO:  DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OPERAZIONE STESSA (CONTRATTO DI FORNITURA E/O ORDINI DI ACQUISTO);  DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MOVIMENTAZIONE DEI BENI OGGETTO DI COMPRAVENDITA (AD ESEMPIO, FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO, BOLLETTE DOGANALI);  DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’EFFETTUAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI (ESTRATTI CONTO BANCARI, LETTERE DI CONFERMA DELLA BANCA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO; COPIA DEI MESSAGGI SWIFT DI TRASFERIMENTO DI FONDI TRA CONTI BANCARI). 28

SECONDA ESIMENTE: EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO (DIMOSTRAZIONE PIÙ DIFFICILE): INIZIALMENTE: RISOLUZIONE 6 GIUGNO 2003, N. 127/E CON RIFERIMENTO AL CASO SPECIFICO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE MARITTIMO, L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA AFFERMATO CHE È POSSIBILE “INDIVIDUARE IN ASTRATTO SPECIFICHE OPERAZIONI TIPICAMENTE AFFERENTI L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA, PER LE QUALI SI PUÒ RITENERE IN VIA GENERALE ED ASTRATTA SODDISFATTO IL PREDETTO REQUISITO (OSSIA L’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO), IN RAGIONE DEL LORO OBIETTIVO COLLEGAMENTO CON L’OGGETTO DELL’IMPRESA CHE LE PONE IN ESSERE”.  SEMBREREBBE EVOCARE GENERALE CONCETTO DI INERENZA 29

Segue… SUCCESSIVAMENTE: RISOLUZIONE N. 46/E DEL 16 MARZO 2004 PIÙ AMPIA INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI “EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO” ; NECESSITÀ DI “RISALIRE ALLA LOGICA ECONOMICA SOTTESA ALLA SCELTA DI INSTAURARE RAPPORTI COMMERCIALI CON UN FORNITORE RESIDENTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA”.  NECESSITÀ DI INDIVIDUARE UNA VALIDA GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA A BENEFICIO DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE. 30

Segue… CIRCOLARE N. 1/E DEL 26 GENNAIO 2009 NECESSITÀ DI VERIFICARE IL PRELIMINARE RISCONTRO DELL’INERENZA DELLE STESSE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO RESIDENTE  NON FA VENIR MENO LA NECESSITÀ DI DIMOSTRARE IN CONCRETO L’EFFETTIVA SUSSISTENZA DELL’INTERESSE ECONOMICO (DIMOSTRAZIONE DI UN QUID PLURIS).  IL REQUISITO DELL’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO HA UNA PORTATA PIÙ AMPIA RISPETTO A QUELLO DI INERENZA. 31

SECONDA ESIMENTE: RISOLUZIONE N. 46/E DEL 2004 ELEMENTI DA VALORIZZARE NELLA GIUSTIFICAZIONE DELL’INTERESSE ECONOMICO:  ENTITÀ DEL PREZZO PRATICATO;  QUALITÀ DEI PRODOTTI FINITI;  TEMPISTICA E PUNTUALITÀ DELLA CONSEGNA.  NEL CASO DI SPECIE (IMPRESA ITALIANA CHE SI RIVOLGE AD UN SOGGETTO LOCALIZZATO IN UN PAESE BLACK LIST PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO), L’AGENZIA HA RITENUTO DIMOSTRATO IL REQUISITO IN PRESENZA DI CONTRATTI DI LAVORAZIONE CHE, CON RIFERIMENTO ANALITICO AI MEDESIMI BENI, CONSENTONO DI AFFERMARE CHE IL PREZZO PRATICATO DAL FORNITORE ESTERO RISULTA MEDIAMENTE INFERIORE PER OLTRE IL 30 PER CENTO DI QUELLO PRATICATO DA ALTRI FORNITORI ITALIANI. 32

Segue… CIRCOLARE N. 51/E DEL 6 OTTOBRE 2010: NECESSITÀ DI TENER CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI E LE CIRCOSTANZE CHE CARATTERIZZANO IL CASO CONCRETO, ATTRIBUENDO RILEVANZA ALLE CONDIZIONI COMPLESSIVE DELL’OPERAZIONE, QUALI AD ESEMPIO:  IL PREZZO DELLA TRANSAZIONE;  LA PRESENZA DI COSTI ACCESSORI, QUALI, AD ESEMPIO, QUELLI DI STOCCAGGIO, MAGAZZINO;  LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (AD ESEMPIO, I TEMPI DI CONSEGNA);  LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE IL MEDESIMO PRODOTTO PRESSO ALTRI FORNITORI; 33

Segue…  L’ESISTENZA DI VINCOLI ORGANIZZATIVI/COMMERCIALI/ PRODUTTIVI CHE INDUCONO AD EFFETTUARE LA TRANSAZIONE CON IL FORNITORE BLACK LIST O, COMUNQUE, CHE RENDEREBBERO ECCESSIVAMENTE ONEROSA LA MEDESIMA TRANSAZIONE CON ALTRO FORNITORE. ULTERIORE PRECISAZIONE: NON È SUFFICIENTE OBBLIGO CONTRATTUALE; NECESSARIA ESISTENZA DI OGGETTIVI E SIGNIFICATIVI VANTAGGI ECONOMICI CHE VERREBBERO MENO QUALORA SI ACQUISTASSE DA ALTRO FORNITORE (AD ESEMPIO, LA PRESENZA DI UNA “CENTRALE ACQUISTI” A LIVELLO DI GRUPPO PRESSO CUI SI APPROVVIGIONANO TUTTE LE SOCIETÀ CONSOCIATE DISLOCATE IN DIVERSI PAESI). 34

SECONDA ESIMENTE: RUOLO CENTRALE: CONFRONTO DI PREZZO E APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL “MIGLIOR PREZZO”  LA PROVA DEVE INTENDERSI INTEGRATA QUALORA I PREZZI APPLICATI DAI FORNITORI BLACK LIST RISULTINO INFERIORI A QUELLI PRATICATI DAGLI ALTRI FORNITORI. GIURISPRUDENZA DI MERITO A SUPPORTO DEL CONFRONTO DI PREZZO:  COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, N. 338 DEL 20 DICEMBRE 2010;  COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, N. 38 DEL 2 MARZO 2011;  COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO, N. 26 DELL’11 GENNAIO 2013; 35

Segue…  COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, N. 33 DEL 22 MARZO 2013 (IN PARTICOLARE, IN TALE CASO LA COMMISSIONE HA RITENUTO VALIDA, AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DELL’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO, UNA COMPARAZIONE DEI PREZZI SU UN CAMPIONE INFERIORE ALLA METÀ DEI PRODOTTI). NELLO STESSO SENSO: PRECEDENTI PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE N. 4 DEL 7 MARZO 2006 E N. 14 DEL 22 MARZO POSSIBILITÀ PER LE IMPRESE MANIFATTURIERE, DI EFFETTUARE UN CONFRONTO TRA I PREZZI PRATICATI DAI FORNITORI BLACK LIST E IL COSTO INTERNO DI PRODUZIONE DEI MEDESIMI PRODOTTI. 36

SECONDA ESIMENTE: Criteri ulteriori rispetto al prezzo: CIRCOLARE N. 51/E DEL 2010:  LA DEDUCIBILITÀ NON PUÒ “ESSERE DISCONOSCIUTA SULLA BASE DELLA MERA CIRCOSTANZA CHE IL PREZZO DEI BENI E SERVIZI ACQUISTATI È SUPERIORE A QUELLO MEDIAMENTE PRATICATO SUL MERCATO”, POICHÉ “UN PREZZO APPARENTEMENTE ANOMALO PUÒ ESSERE GIUSTIFICATO DALLA VALUTAZIONE DELLE ALTRE CONDIZIONI CHE REGOLANO LA TRANSAZIONE E, QUINDI, NON PREGIUDICARE LA SUSSISTENZA DELL’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO ALL’OPERAZIONE”. 37

Segue… RILEVANZA AD ALTRI ELEMENTI DI CARATTERE  QUANTITATIVO  AD ESEMPIO: INCIDENZA SUL PROFITTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DEI COSTI ACCESSORI QUALI LE SPESE DI TRASPORTO, DI STOCCAGGIO E DI MAGAZZINO, CHE POSSONO DIFFERIRE, ANCHE SENSIBILMENTE, A SECONDA DELLA LOCALIZZAZIONE DELLA CONTROPARTE DELL’OPERAZIONE PRINCIPALE.  QUALITATIVO  AD ESEMPIO: MANIFATTURA DELLA MERCE, QUALITÀ DEL MATERIALE DI COMPOSIZIONE, TEMPISTICA E PUNTUALITÀ NELLA CONSEGNA. 38

Segue… NELLO STESSO SENSO: CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 8 MAGGIO 2013, N  ASSUMONO RILEVANZA “NON SOLO PREZZI COMPETITIVI MA ANCHE ALTRI FATTORI, QUALI LA PUNTUALITÀ NELLE FORNITURE E LA SERIETÀ DEL FORNITORE IN GENERE”. 39

Segue… CIRCOLARE N. 1/E DEL 26 GENNAIO 2009 NECESSARIO VALUTARE LA PRATICABILITÀ DI SOLUZIONI ALTERNATIVE. BENI NON FUNGIBILI: CIRCOLARE 19 GENNAIO 2007, N. 1/E  ECONOMICITÀ DEVE ESSERE DESUNTA “DALLA SPECIFICITÀ O UNICITÀ DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RIFERIMENTO A PARTICOLARI ESIGENZE DELL’IMPRESA PIÙ CHE DALLA ENTITÀ DEL COMPENSO”; EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO AD ESEGUIRE LA TRANSAZIONE “SPECIFICA” O “UNICA” È IN RE IPSA, STANTE L’IMPOSSIBILITÀ DI POTERSI RIVOLGERE AD UN SOGGETTO DIVERSO PER REALIZZARE UNA TRANSAZIONE DI IDENTICO CONTENUTO. 40

SECONDA ESIMENTE: GIURISPRUDENZA DI MERITO CHE AVALLA QUANTO SOPRA (PROFITTABILITÀ E UNICITÀ):  COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, SENTENZA N. 91 DEL 13 DICEMBRE 2012 (CASO OLIVETTI): OVE NON SIA POSSIBILE EFFETTUARE UN CONFRONTO DI PREZZI PER L’ASSENZA DI COMPETITORS IN RIFERIMENTO A PRODOTTI DELLO STESSO TIPO, L’ANALISI DEVE SPOSTARSI SULLA “PROFITTABILITÀ” DELL’OPERAZIONE PER L’IMPRESA RESIDENTE; 41

Segue…  COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA, SENTENZA N. 208 DEL 18 MAGGIO 2012: INTERESSE ECONOMICO DIMOSTRATO IN PRIMO LUOGO DALLA SPECIALITÀ DELLA MATERIA PRIMA (I.E. MATERIALI DI GOMMA/LATTICE), PROVENIENTE DAI PAESI BLACK-LIST E POI, COMUNQUE, DALLA SUSSISTENZA DI UN MARGINE SPECULATIVO CON PREZZI DI VENDITA MAGGIORI, RISPETTO AL PREZZO DI ACQUISTO  GIÀ LA “SPECIALITÀ” DEI PRODOTTI PUO’ ESSERE DI PER SÉ UNA RAGIONE SUFFICIENTE; ASSUME COMUNQUE RILEVANZA ANCHE IL FATTO CHE DALLA COMPRAVENDITA SIA STATO CONSEGUITO UN MARGINE DI PROFITTO; 42

Segue…  COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, SENTENZA N. 5 DEL 22 GIUGNO 2010: SUSSISTE SEMPRE UN EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO DELL’IMPRESA QUANDO PONE IN ESSERE UN’OPERAZIONE IN GRADO DI PRODURRE PROFITTO, NELL’AMBITO DELLA SPECIFICA NATURA DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA, A PRESCINDERE DALLA DIMOSTRATA MAGGIORE CONVENIENZA; 43

Segue…  COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, SENTENZA DEL 13 DICEMBRE 2012, N. 294: “APPARE EVIDENTE CHE, NEL CASO IN CUI L’OPERAZIONE SIA STATA EFFETTUATA SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ALTERNATIVA NELLA SCELTA IMPRENDITORIALE È ASSURDO ED IMPOSSIBILE ANDARE A RICERCARE UN INTERESSE ECONOMICO NEL COMPIERLA, DAL MOMENTO CHE TALE TRANSAZIONE O VIENE COMPIUTA IN QUEL MODO O NON VIENE COMPIUTA AFFATTO”. 44

RAPPORTO TRA NORMA INTERNA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI NEL SENSO DELLA PREVALENZA DELLA NORMA CONVENZIONALE SULLA NORMA INTERNA: COMMISS. TRIB. PROV. LOMBARDIA MILANO SEZ. XLIV, SENT., , N COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DELLA LOMBARDIA, SENTENZA N. 338 DEL 20 DICEMBRE 2010 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LOMBARDIA SEZ. V, SENTENZA N. 294 DEL  “LE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE, IN QUANTO DESTINATE A DISCIPLINARE IN VIA ESCLUSIVA I RAPPORTI TRA I SOGGETTI APPARTENENTI AD UNO STATO ESTERO ED I SOGGETTI APPARTENENTI ALLO STATO ITALIANO, OVVERO I RAPPORTI TRA UNO STATO ESTERO E L’ITALIA, ASSUMANO IL CARATTERE DI SPECIALITÀ E, QUINDI, ASSUMANO RILIEVO RISPETTO ALLE NORMATIVE NAZIONALI QUALI, NEL CASO IN ESAME, IL TUIR”. 45

Segue… CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N DEL 23 FEBBRAIO 2010 ENTRAMBE LE NORME SUPPONGONO, DI NECESSITÀ LOGICA, LA "EFFETTIVITÀ" DEL "COSTO. 46