Prof. Raffaele Tuccillo

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Prof. Raffaele Tuccillo DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Prof. Raffaele Tuccillo Anno accademico 2015/2016 I semestre Pubblicità e diritti reali di garanzia

Pubblicità La PUBBLICITÀ è il sistema predisposto dal legislatore per rendere conoscibili ai terzi determinati fatti giuridici. Esistono diversi tipi di pubblicità che si differenziano in funzione della funzione che assolvono. PUBBLICITÀ NOTIZIA Consente ai terzi di conoscere i fatti giuridici PUBBLICITÀ DICHIARATIVA rende opponibili i fatti giuridici ai terzi PUBBLICITÀ COSTITUTIVA è il presupposto del venire ad esistenza del fatto giuridico

Pubblicità notizia Consente di rendere noti determinati atti o fatti giuridici ai terzi senza che la medesima possa incidere sulla validità, efficacia ed opponibilità dei fatti pubblicizzati. Può costituire, invece, fonte di un obbligo risarcitorio. Tale pubblicità costituisce un obbligo e non un onere per il soggetto che è tenuta a porla in essere. Es.: pubblicazioni matrimoniali (art 93 e ss. c.c.);

Pubblicità dichiarativa La funzione è, come abbiamo detto, quella di rende opponibile l’atto ai terzi. L’omissione di tale pubblicità non determina invalidità o inefficacia dei fatti, ma solo la loro inopponibilità ai terzi ossia non produce effetti verso quest’ultimi. Es.: trascrizione immobiliare

Pubblicità costitutiva È un ELEMENTO ESSENZIALE DELLA FATTISPECIE ossia requisito per il venire ad esistenza del diritto ed il perfezionamento del negozio. La sua omissione comporta l’inefficacia dell’atto sia nei confronti delle parti che nei confronti dei terzi. Es.: l’ipoteca si costituisce solo mediante iscrizione nei registri immobiliari

La trascrizione Forma di PUBBLICITÀ DICHIARATIVA che ha ad oggetto le vicende giuridiche di beni immobili e mobili registrati allo scopo di renderle opponibili ai terzi.

Funzioni 1) RISOLVE IL CONFLITTO TRA PIÙ ACQUIRENTI DELLO STESSO DIRITTO DA UN MEDESIMO DANTE CAUSA (quando il proprietario di un immobile lo vende a più persone si deve accertare chi dei diversi acquirenti ha trascritto per primo. Si preferisce l’acquirente che ha TRASCRITTO PER PRIMO IL SUO TITOLO anche se il suo acquisto è successivo rispetto ad altri acquirenti); 2) DARE NOTIZIA DI UN ATTO (Es. trascrizione delle sentenze art. 2651 c.c.). 3) ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI.

Atti soggetti a trascrizione art. 2643 c.c. Sono soggetti a trascrizione tutti gli atti tassativamente indicati dalla legge. In particolare si tratta: di quegli atti che hanno ad oggetto il trasferimento di diritti su beni immobili e mobili registrati; contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di godimento o diritti personali di godimento ultranovennale (locazione); atti unilaterali e sentenze che producono i medesimi effetti.

Continuità delle trascrizioni art. 2650, co. 1, c.c. “Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto” NON TRASCRITTO NON TRASCRITTO TRASCRIZIONE L’acquisto di Sempronio non produce effetto, in quanto sia Tizio che Caio non hanno provveduto alla trascrizione, pertanto, l’acquisto non è opponibile a Mevio. Tizio Caio Sempronio Mevio

Continuità delle trascrizioni art. 2650, co. 2, c.c. “Quando l’atto anteriore di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644 c.c.” TIZIO 1.1.2013 1.03.2013 MEVIO CAIO 1.02.2013 SEMPRONIO Essendo anteriore la trascrizione di Sempronio, quest’ultima prevarrà su quella di Mevio

Trascrizione del preliminare art. 2645 bis c.c. L’art. 2645 bis c.c. (cui si rinvia) prevede la trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di contratti per il trasferimento, costituzione o modificazione di diritti reali su beni immobili risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. La trascrizione funzione PRENOTATIVA

Trascrizione della domanda giudiziale La trascrizione della DOMANDA GIUDIZIALE (funzione prenotativa) garantisce a chi agisce in giudizio la possibilità di opporre la futura sentenza a chi nel frattempo acquisti diritti sul bene.

Trascrizione costitutiva La trascrizione, in alcuni casi, ha efficacia costitutiva di determinati fatti. Esempio tipico è la trascrizione del titolo astrattamente idoneo nell’usucapione abbreviata che permette l’acquisto del diritto con il decorso di dieci anni (art. 1159 c.c.).

Trascrizione notificativa La trascrizione, come abbiamo anticipato, può assolvere una funzione di pubblicità notizia di determinati fatti. Esempio tipico è quello delle sentenze di accertamento dell’usucapione immobiliare. (art. 2651 c.c.).

Procedimento della trascrizione - I registri immobiliari sono impostati su base PERSONALE e non reale , l’atto giuridico è pertanto trascritto a favore dell’acquirente e contro l’alienante. - La trascrizione avviene nell’ufficio dei RR. II che ha la competenza territoriale sulla località dove si trovano i beni. Va richiesta, pertanto, al conservatore dei registri immobiliari presso l’ufficio del registro allegando il titolo da trascrivere ed una nota di iscrizione. Quando quest’ultimo ha dei dubbi sulla trascrivibilità dell’atto: rifiuta la trascrizione assumendosene la responsabilità (art. 2674 c.c.); lo trascrive con riserva di reclamo all’autorità giudiziaria (art. 2674- bis c.c.).

Diritti reali di garanzia

Diritti reali di garanzia costituiscono una eccezione al principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.): tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del creditore, salve le cause legittime di prelazione. sono cause legittime di prelazione il privilegio, il pegno e l’ipoteca.

Divieto di patto commissorio art. 2744 c.c. Accordo, con cui il debitore e il creditore convengono, per il caso di inadempimento, che la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore: 1) la sua violazione comporta la nullità dell’accordo; 2) il patto è nullo, anche se è stato stipulato in un momento successivo alla costituzione del pegno e dell’ipoteca.

La ratio del divieto di patto commissorio 1) Evitare un indebito approfittamento del creditore al momento del sorgere del credito ed un suo arricchimento ingiustificato. 2) Apprestare idonea garanzia per i creditori che, altrimenti, vedrebbero sottratto dal patrimonio del comune debitore un bene su cui potrebbero rivalersi, sia pure in via sussidiaria.

Patto marciano -Patto con il quale si conviene che, in caso di inadempimento, il credito venga soddisfatto mediante la vendita forzata o l’assegnazione al prezzo di stima. - Liceità del patto

Prelazione Il creditore (privilegiato, pignoratizio o ipotecario) può soddisfarsi, con preferenza rispetto ai creditori chirografari (cioè privi di garanzia reale), sul ricavato della vendita forzata dei beni del debitore.

Privilegio 1) Patto viene accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. 2) Non occorre, di regola, un accordo tra le parti.

Privilegio MODALITÀ: 1) GENERALE: opera su tutti i beni mobili del debitore; 2) SPECIALE opera su determinati beni mobili o immobili. Il privilegio: - non è soggetto ad alcuna forma di pubblicità; - la legge determina minuziosamente l’ordine dei privilegi (artt. 2777-2783 c.c.), che prescinde dal criterio della priorità temporale.

Pegno - Diritto reale Opponibile erga omnes. Assistito dal diritto di sequela Oggetto: - beni mobili; - universalità di mobili; - crediti; - altri diritti aventi ad oggetto beni mobili.

Segue: Caratteristiche - contratto reale si perfeziona cioè con la consegna del bene; - comporta lo spossessamento; - il creditore deve custodire la cosa, salvo l’obbligo del rimborso da parte del costituente, delle spese sostenute per la conservazione; - non può, senza il consenso del debitore usarla, né può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

Pegno irregolare Il debitore costituisce in pegno una cosa fungibile La proprietà della cosa si trasferisce al creditore, che sarà tenuto, in caso di adempimento, alla restituzione del tantundem eiusdem generis, e cioè di una cosa dello stesso genere e quantità.

Pegno anomalo Forma di garanzia pignoratizia che, pur rientrando nello schema legale del pegno, presenta anomalie rispetto alla sua tradizionale configurazione.

Pegno omnibus Il cliente costituisce a favore della banca, a garanzia del credito ricevuto, un pegno su titoli e valori, con la previsione di una clausola in virtù della quale la garanzia viene estesa a tutti i crediti futuri o a tutti i titoli o valori che pervengano in seguito nella disponibilità della banca.

Pegno rotativo Viene pattuita una clausola, che consente alla banca di sostituire, con l’autorizzazione del cliente, la cosa consegnata con un’altra pervenuta nella sua disponibilità.

Diritto reale di garanzia Ipoteca Diritto reale di garanzia Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati, dal debitore o da un terzo, a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

Ipoteca Oggetto - beni immobili; - usufrutto sugli immobili; - superficie; - diritti dell’enfiteuta e del concedente; - rendite dello Stato.

Segue: Sistema pubblicitario che si costituisce tramite iscrizione nei registri immobiliari (efficacia costitutiva). A seconda del titolo in base al quale l’iscrizione viene effettuata, l’ipoteca può essere; LEGALE GIUDIZIALE VOLONTARIA

Ipoteca legale L’IPOTECA LEGALE si costituisce automaticamente in tre ipotesi: a) ipoteca dell’alienante sui beni alienati per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di alienazione; b) ipoteca del condividente per il pagamento dei conguagli sugli immobili assegnati ai condividenti, su cui grava tale obbligo; c) ipoteca dello Stato sui beni dell’imputato e del responsabile civile.

Ipoteca giudiziale e volontaria L’IPOTECA GIUDIZIALE è iscritta sulla base di una qualunque sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’obbligazione ovvero al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. L’IPOTECA VOLONTARIA si fonda su un titolo (contratto o atto unilaterale).

Ipoteca grado e efficacia Dal momento dell’iscrizione, l’ipoteca assume un grado, cioè una sorta di numero d’ordine conserva efficacia per venti anni, salvo che prima della scadenza del ventennio non venga rinnovata.

Garanzie personali NON SONO DIRITTI REALI. Non attribuiscono al creditore un diritto su un determinato bene opponibile anche ai terzi acquirenti, né una preferenza rispetto agli altri creditori, ma offrono GARANZIA al creditore su un altro patrimonio oltre a quello del debitore eventualmente inadempiente.

Fideiussione (art. 1936 c.c.) FIDEIUSSORE È COLUI CHE, OBBLIGANDOSI PERSONALMENTE VERSO IL FIDEIUSSORE, GARANTISCE L’ADEMPIMENTO DI UN’OBBLIGAZIONE ALTRUI.

Mandato di credito (art. 1958 c.c.) Un soggetto si obbliga verso un altro, che gli ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio in tal caso, colui che ha conferito l’incarico, risponde come fideiussore di un debito futuro.

Anticresi (art. 1960 c.c.) Contratto, con il quale un debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia di un credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuto, e quindi al capitale.

Contratto autonomo di garanzia Negozio atipico, con il quale un soggetto (di regola una banca o un’impresa assicurativa) si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a richiesta del creditore, la prestazione dovuta dal debitore o una prestazione indennitaria, senza poter sollevare alcuna eccezione in ordine al rapporto garantito. Pericolo di abusi. Affermarsi della tutela inibitoria d’urgenza.

Lettere di patronage Con essa il dichiarante (normalmente una società controllante) presenta ad una banca un aspirante cliente (di regola una propria società controllata), al fine di rafforzare il convincimento della banca che costui farà fronte ai propri impegni, derivanti dalla conclusione di contratti bancari di finanziamento.