S.A.F.A.S. S.p.a. Programma di formazione aziendale

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RUOLO E RESPONSABILITA' DI DIRIGENTI E PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE S.A.F.A.S. S.p.a. Programma di formazione aziendale sulla sicurezza e salute a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dott. Davide Piccolo Altavilla Vicentina, 17 settembre 2008

SCOPO DELL'INCONTRO Adempimento art. 37 c.7 D.Lgs. 81/08 Presentare la politica aziendale della sicurezza Illustrare organigramma della sicurezza Far conoscere ruoli e responsabilità di ciascuno Ricordare gli obblighi dei lavoratori Esaminare e condividere la gestione aziendale della sicurezza Analizzare l'andamento infortunistico

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Pubblicato il 30 aprile 2008 Entra in vigore i 15 maggio Unisce in un unico decreto (D.Lgs. 81/08) gran parte delle norme previgenti È composto da 306 articoli (XI titoli) e 51 allegati

A proposito di FORMAZIONE     FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

FORMAZIONE (D.Lgs. 81/08 art. 37 c.7)‏ I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. I contenuti della formazione comprendono:     a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;     b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi;     d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏ LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l'associato in partecipazione il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari... il volontario

SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏ DATORE DI AVORO il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏ DIRIGENTE: in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

SOGGETTI – LA DELEGA (art. 16)‏   La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:     a) risultare da atto scritto recante data certa;     b) riguardare un delegato con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti;     c) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti ;     d) attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;     e) essere accettata dal delegato per iscritto f) pubblicizzata adeguatamente e tempestivamente NB: La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. SOGGETTI – LA DELEGA (art. 16)‏

SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏ PREPOSTO: in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa N.B.: principio di effettività

SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE: in possesso delle capacità e dei requisiti professionali... designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏ MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali..., che collabora... con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di legge

SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2)‏     RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA Datore di lavoro Matteo Pasqualotto Medico competente Paolo Soave R.S.P.P. Davide Piccolo Dirigenti Addetti al primo soccorso Addetti antincendio Preposti capi reparto e capi turno R.L.S. Olivo Stefano Lavoratori

DATORE DI LAVORO (art.17): non può delegare SOGGETTI & OBBLIGHI     DATORE DI LAVORO (art.17):   non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): SOGGETTI & OBBLIGHI     DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): a) nominare del medico competente     b) designare gli addetti alla gestione dell'emergenza;   c) affidare compiti secondo capacità e condizioni di salute e sicurezza;     d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI     e) consentire soltanto ai lavoratori istruiti e addestrati l'accesso alle zone a rischio grave e specifico; f) richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;     g) richiedere al medico competente di osservare i suoi obblighi

DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): SOGGETTI & OBBLIGHI     DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): h) e t) garantire il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione;     i) informare i lavoratori esposti al rischio grave e immediato  l) adempiere a: informazione, formazione e addestramento;     m) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;     o) consegnare al RLS copia del D.V.R. e dei dati sugli infortuni

DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18): SOGGETTI & OBBLIGHI     DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18):     p) elaborare il documento sulla sicurezza degli appalti (DUVRI)‏ q) garantire la tutela dell'ambiente esterno e della popolazione     r) comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro     s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;     v) convocare la riunione periodica     z) aggiornare le misure di prevenzione (mutamenti rilevanti su salute e sicurezza del lavoro, o progressi tecnica prev. e protezione);     aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS bb) vigilare sul rilascio e rispetto dei giudizi di idoneità.

SOGGETTI & OBBLIGHI PREPOSTI (ART.19):       a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza degli obblighi dei lavoratori, delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, in caso di persistente inosservanza, informare i loro superiori diretti;     b) verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico;     c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione

g) frequentare appositi corsi di formazione. SOGGETTI & OBBLIGHI     PREPOSTI (ART.19): d) informare ... i lavoratori esposti a pericolo grave e immediato sul rischio e le disposizioni necessarie; e) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni di pericolo grave ed immediato;     f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e DPI, sia ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza;     g) frequentare appositi corsi di formazione.     

SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente a formazione, istruzioni e mezzi forniti. contribuire...all'adempimento degli obblighi previsti su salute e sicurezza; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite per la loro protezione; utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;    

SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati; sottoporsi ai controlli sanitari utilizzare in modo appropriato i DPI; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza....   

IL LAVORO IN APPALTO (art. 26)‏ IL DATORE DI LAVORO (COMMITTENTE) DEVE: verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza

IL LAVORO IN APPALTO (art. 26)‏ I DATORI DI LAVORO:     a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;     b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

IL LAVORO IN APPALTO (art. 26)‏ Il COMMITTENTE promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI), allegato al contratto di appalto. Il personale dell'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28)‏ ...deve riguardare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi ... quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi

MODELLO ORGANIZZATIVO (art. 30)‏ Deve essere idoneo, efficace, adottato ed attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:     a) al rispetto degli standard di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;     b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;     c) alle attività di natura organizzativa, (emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei RLS); d) alle attività di sorveglianza sanitaria;     e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;     f) alle attività di vigilanza (rispetto procedure ed istruzioni da parte dei lavoratori);     g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

QUALCHE ALTRA DEFINIZIONE!‏ 1 PERICOLO:     proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (un oggetto, un fenomeno fisico) avente il potenziale di causare danni 2 RISCHIO probabilità di raggiungere il danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un fattore o agente oppure alla loro combinazione;

RISCHIO = PROBABILITA' x DANNO IN SINTESI‏ RISCHIO = PROBABILITA' x DANNO Per ridurlo Prevenzione + Protezione

PREVENZIONE DANNI ALLA SALUTE stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità...ma PREVENZIONE DANNI ALLA SALUTE significa innanzitutto non subire disturbi o contrarre malattie a causa del lavoro (sordità, dermatiti, ecc.)‏

PREVENZIONE DANNI ALLA PROPRIA INCOLUMITA' SICURI!‏ ... tornare a casa interi tutte le sere ... e godersi la famiglia ... e la pensione (!)‏ PREVENZIONE DANNI ALLA PROPRIA INCOLUMITA' significa non subire infortuni sul lavoro

Situazione infortunistica aziendale Il dato parziale 2008 non è lusinghiero: già accaduti 17 infortuni (23 su base annua)‏

Situazione infortunistica aziendale Il dato parziale 2008 non è per niente positivo: già persi 230 giorni (306 su base annua).

Situazione infortunistica aziendale

PROGETTO 1 Adesione progetto Assofond per la riduzione degli infortuni: obiettivo – 40% in circa tre anni (iniziato a fine 2007) PROGETTO 2 Implementazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le linee guida UNI-INAIL (iniziato a gennaio)‏

riduzione degli infortuni: PROGETTO 1 riduzione degli infortuni: INDISPENSABILE IL VOSTRO CONTRIBUTO IMPORTANTE DIFFUSIONE E USO OCCHIALI ESSENZIALE EVITARE INFORTUNI GRAVI: VIGILARE E REPRIMERE COMPORTAMENTI PERICOLOSI CON OGNI STRUMENTO LEGALE DISPONIBILE...

SANZIONI DISCIPLINARI RICHIAMO VERBALE RICHIAMO SCRITTO MULTA SOSPENSIONE DAL LAVORO LICENZIAMENTO: TUTTO DEVE PARTIRE DAL VOSTRO BUON ESEMPIO E DALLE VOSTRE SEGNALAZIONI ALLA DIREZIONE

SANZIONI DISCIPLINARI il sistema disciplinare aziendale previsto dalla contrattazione collettiva voluto dal modello organizzativo (art.30 D.Lgs. 81/08)‏ approvato dalla direzione divulgato e condiviso con i preposti (oggi)‏ diffuso a tutti i lavoratori applicato con fermezza e coerenza

PROGETTO 2

PROGETTO 2 POLITICA AZIENDALE: CONDIVISA E PERSEGUITA ORGANIGRAMMA ED ELENCO AUTORIZZATI: CONOSCIUTI E RISPETTATI PROCEDURE DI GESTIONE: FINORA REDATTE X MANUTENZIONE LAVORI IN APPALTO INFORMAZIONE E FORMAZIONE INFORTUNI E PRIMO SOCCORSO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ACQUISTI

attenti e responsabili I compiti per casa Contiamo sulla collaborazione di tutti: 1 nel rispetto delle regole di sicurezza 2 nell’evitare di effettuare operazioni non di propria competenza o per le quali non si sia stati sufficientemente informati 3 nella segnalazione delle situazioni di pericolo e di carenze 4 nel comunicare al sottoscritto anche gli incidenti (mancati infortuni) o i comportamenti pericolosi 5 nel mantenimento e nella promozione di comportamenti attenti e responsabili

Vi Ringrazio in anticipo per l’impegno che non dubito saprete mettere nel perseguire gli obiettivi condivisi di sicurezza e salute vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per ogni chiarimento e informazione