L’IMPOSTA GENERALE SUGLI SCAMBI: L’IVA

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Transcript della presentazione:

L’IMPOSTA GENERALE SUGLI SCAMBI: L’IVA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE Sottopongono a tassazione il valore della generalità degli scambi di merci e delle prestazioni di servizi effettuati nel periodo di imposta.

TIPOLOGIE DI IMPOSTE GENERALI SUGLI SCAMBI imposte sul valore pieno del bene imposte monofase imposte sull’incremento nel valore del bene che si realizza in un certo stadio della produzione o distribuzione (valore aggiunto) imposte plurifase

IMPOSTA MONOFASE È un’imposta sul valore pieno prelevata in una sola fase del ciclo produttivo e distributivo generalmente il commercio al dettaglio mai applicata in Italia

IMPOSTA PLURIFASE SUL VALORE PIENO Colpisce tutte le fasi del processo produttivo e distributivo grava ogni volta sul valore pieno dei beni e servizi scambiati L’imposta si cumula quando il bene attraversa più fasi Imposta plurifase cumulativa (es. Ige)

IMPOSTA PLURIFASE SUL VALORE AGGIUNTO Colpisce tutte le fasi del processo produttivo e distributivo grava ogni volta sull’incremento nel valore del bene che si è realizzato in quella particolare fase delle produzione (valore aggiunto) L’imposta non si cumula quando il bene attraversa più fasi Imposta plurifase non cumulativa Plurifase sul valore aggiunto (Iva)

LE IMPOSTE PLURIFASE SUL VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto è il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato periodo di tempo, da un soggetto economico, mediante l’impiego dei fattori produttivi (capitale, lavoro, terra) al netto dei costi sostenuti per acquistare materie prime e prodotti intermedi

METODI DI APPLICAZIONE Metodo base da base Metodo imposta da imposta

METODI DI APPLICAZIONE Metodo base da base l’aliquota dell’imposta, t c, viene applicata alla differenza fra il valore complessivo delle vendite (V) e il valore complessivo degli acquisti (A) dell’impresa i T1 = t c(Vi- Ai) esempio: t c = 20% 40 = 0,2 * (700 - 500)

Metodo imposta da imposta l’aliquota dell’imposta, tc, si applica al valore pieno di ciascun acquisto e di ciascuna vendita. L’impresa versa la differenza fra l’imposta riscossa sulla vendita (a debito) e l’imposta pagata sugli acquisti (a credito) T2 = tc1Vi- tc2Ai esempio: tc = 20% (0,2 * 700) - (0.2 * 500) = 140 – 100 = 40 Iva a debito Iva a credito

Considereremo d’ora in poi questo tipo di imposta Generalmente l’imposta plurifase sul valore aggiunto è applicata con il metodo imposta da imposta Considereremo d’ora in poi questo tipo di imposta

METODO IMPOSTA DA IMPOSTA L’aliquota media che grava sul valore aggiunto complessivo è sempre pari a quella applicata nell’ultima fase L’imposta complessivamente dovuta non dipende dal numero delle fasi

IMPLICAZIONI 1) Non introduce incentivo alla concentrazione verticale delle imprese 2) Rende trasparente il meccanismo di formazione dei prezzi In questo si distingue da un’imposta plurifase cumulativa (tipo Ige)

TRASPARENZA DELL’IVA (FORMAZIONE DEI PREZZI) L’imposta pagata dall’acquirente in ogni fase è sempre pari all’imposta complessivamente subita dal bene in tutte le fasi precedenti Ciò rende trasparente la formazione dei prezzi

La trasparenza dell’IVA è particolarmente importante per le esportazioni (operazioni non imponibili). Il bene esportato esce dal paese senza l’applicazione dell’imposta: non si applica l’IVA al momento dell’esportazione e si riconosce il rimborso dell’Iva a credito. Il bene è soggetto alla applicazione dell’imposizione del paese che importa il bene (principio di destinazione).

BASE IMPONIBILE La base imponibile di un’imposta plurifase sul valore aggiunto non coincide necessariamente con il valore aggiunto dell’economia. Dipende da come la legge disciplina la detrazione dell’imposta pagata sui beni di investimento

BASE IMPONIBILE Tre diverse possibilità Se la detrazione dell’imposta pagata sui beni di investimento acquistati: Iva tipo reddito lordo non è consentita è consentita in proporzione alla quota di ammortamento Iva tipo reddito netto è consentita integralmente Iva tipo consumo

essa grava infatti solamente sui beni di consumo. BASE IMPONIBILE L’Iva tipo consumo è quindi solo impropriamente denominata imposta sul valore aggiunto essa grava infatti solamente sui beni di consumo. L’imposta pagata sui beni di investimento, usati nella produzione di altri beni (o servizi), è sempre detratta.

BASE IMPONIBILE L’Iva è solo impropriamente denominata imposta sul valore aggiunto anche perché è un’imposta su base finanziaria e non su base reale

IMPOSTA SU BASE REALE L’individuazione del valore aggiunto reale implicherebbe, ad esempio, la valutazione delle rimanenze finali, interesserebbe cioè anche beni che non sono stati oggetto di scambio

IMPOSTA SU BASE FINANZIARIA Assoggetta a tassazione solo le operazioni che hanno dato luogo a manifestazioni monetarie nel periodo di imposta. La base imponibile non è il valore aggiunto reale, ma la differenza tra incassi e pagamenti del periodo di imposta.

L’IVA IN ITALIA

CARATTERISTICHE GENERALI L’Iva italiana è un’imposta plurifase sul valore aggiunto tipo consumo applicata con il metodo imposta da imposta su base finanziaria sottoposta a importanti vincoli di coordinamento a livello comunitario.

PRESUPPOSTO le cessioni di beni nel territorio dello stato le prestazioni di servizi da parte di soggetti residenti SE effettuati nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni gli acquisti intracomunitari e le importazioni da chiunque effettuate

BASE IMPONIBILE E’ costituita dall’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto a colui che cede il bene o al prestatore di servizi

ALIQUOTE D’ IMPOSTA Aliquota normale 20% Aliquota ridotta 10% Aliquota super ridotta 4% Articolazione molto vincolata dalle disposizioni comunitarie Aliquota ridotta si applica a una lista di beni ammessi dalla Comunità. Esempio acqua (non minerale), carne, pesce, uova, marmellata, miele, zucchero Aliquota super ridotta per beni di prima necessità: burro, latte, cereali, frutta fresca, riso, olio di oliva, pasta e pane, libri e peridoici Su questo argomento torneremo più avanti. per ora ricordiamo che dal 1993 non è più possibile l’applicazione di aliquote “maggiorate” che gravavano sui beni di lusso

ALIQUOTE D’ IMPOSTA La differenziazione delle aliquote può rendere l’imposta progressiva rispetto al reddito tassando meno i beni di prima necessità cui è destinata una quota particolarmente elevata del reddito dei soggetti più poveri Gli studi sull’Iva hanno rilevato un grado di progressività modesto

SOGGETTI PASSIVI - imprenditori - esercenti arti e professioni - soggetti che effettuano importazioni o acquisti intracomunitari

OBBLIGO DI RIVALSA I soggetti tenuti al versamento dell’imposta hanno l’obbligo giuridico di rivalersi sull’acquirente. Il soggetto su cui formalmente grava l’imposta è quindi il consumatore finale. Anche questo aspetto evidenzia la natura dell’Iva come imposta sui consumi.

IMPOSTA DA VERSARE L’Iva da versare in ogni fase è ottenuta come differenza fra Iva a debito, pari al prodotto fra l’aliquota applicata in quella fase e il corrispettivo della cessione o della prestazione e Iva a credito (ammessa in detrazione) che corrisponde, in linea generale, all’Iva sugli acquisti.

DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI E’ regolata in modo articolato con la funzione di: 1) discriminare fra diverse tipologie di operazioni 2) evitare elusioni di imposta (es. nel caso dei beni ad uso promiscuo) 3)ammettere regimi speciali (agricoltura, contribuenti minori) Ci limitiamo ad esaminare in dettaglio il primo problema

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni imponibili Operazioni non imponibili Operazioni esenti

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni imponibili è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni non imponibili effettuate senza il pagamento dell’Iva; ma è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti. L’imposta non grava su nessuna fase del ciclo produttivo e distributivo (es. esportazioni, e molte cessioni intracomunitarie)  operazioni a tasso zero

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni esenti effettuate senza il pagamento dell’Iva; ma non è ammessa la detraibilità dell’Iva sugli acquisti. Dato l’obbligo di rivalsa, l’Iva grava formalmente sull’impresa o il lavoratore autonomo e non sul consumatore finale (es. servizi del credito, delle assicurazioni, servizi sanitari)

IMPOSTA DI REGISTRO

Caratteristiche Tributo indiretto Tributo istantaneo La sua applicazione è legata alla registrazione di un atto Duplice natura di imposta e tassa Disciplina è contenuta nel T.U. R. n. 131/1986

Presupposto L’imposta si propone di colpire tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato

La registrazione Atti soggetti a registrazione in termine fisso; Atti soggetti a registrazione in caso d’uso Atti non soggetti a registrazione (Registrazione d’ufficio)

Atti da registrare in termine fisso Sono quelli per cui vi è l’obbligo di richiederne la registrazione entro venti giorni dalla redazione Atti scritti indicati nella tariffa; Contratti verbali; Operazioni societarie; Atti formati all’estero.

Atti da registrare in caso d’uso Caso d’uso: si intende l’uso a fini amministrativi delll’atto stesso, ossia la sua produzione agli effetti dell’emanazione di un provvedimento amministrativo e in procedimenti di volontaria giurisdizione Gli atti da registrarsi in caso d’uso sono indicati nella seconda parte della Tariffa ( contratti redatti per scambio di lettere).

Modalità della registrazione Atti pubblici, scritture private autenticate e atti giurisdizionali: la registrazione va richiesta all’ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede il pubblico ufficiale Altri atti: la registrazione può essere richiesta in qualunque ufficio del registro

Soggetti obbligati a chiedere la registrazione Parti dell’atto (scritture private non autenticate); Pubblico ufficiale (atti pubblici e scritture private autenticate); Cancellieri e segretari (atti giudiziari); Impiegati A.F. e G. di F. (atti soggetti a registrazione d’ufficio). Gli agenti immobiliari (novità finanziaria 2007)

Debitori d’imposta Le parti dell’atto; Pubblici ufficiali; Soggetti del giudizio; Agenti immobiliari (novità finanziaria 2007)

Base imponibile In genere coincide con il corrispettivo pattuito in atto. Nel caso di trasferimento di immobili o di aziende la base imponibile consiste nel valore corrente dei beni o diritti trasferiti (criterio automatico di valutazione, art. 52).

Aliquote Misura fissa: Proporzionale: Le misure sono indicate in tariffa. Si va dal 7% per i fabbricati, al 15% per i terreni, dall’1% al 3% per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria; per le cessioni di veicoli imposte fisse in basa alla potenza Misura fissa: Pari a euro 168,00 e riguarda moltissimi atti societari: conferimenti in danaro, conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni

Applicazione del tributo Imposta principale Imposta complementare Imposta suppletiva

La determinazione del tributo L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

…Segue Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto Se una vicenda giuridica unitaria è realizzata con più atti la tassazione è unica

Alternatività Iva - registro Operazioni imponibili, non imponibile ed esenti assolvono l’Iva L’imposta di registro è dovuta in misura fissa: Es. decreto ingiuntivo con cui l’imprenditore intima al cliente il pagamento della merce, scritture private non autenticate se relative ad operazioni soggette ad Iva (qui, però il registro è in caso d’uso)

IRAP

l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) tributo istituito e disciplinato con legge dello Stato, ma il cui gettito è attribuito alle Regioni introdotto con il d.lgs. 446/97, in vigore dal 1998 1

l’Irap: presupposto presupposto dell’imposta è la produzione di valore aggiunto attraverso: l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o allo scambio di servizi (art. 2) 2

l’Irap: soggetti passivi soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano le attività di cui all’art. 2, tra cui, in particolare: tutte le società e gli enti le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni (art. 3) 3

l’Irap: base imponibile il valore aggiunto (VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA) prodotto da ciascuna unità organizzativa è determinato: per i soggetti commerciali, come differenza tra il valore ed i costi della produzione, senza computare interessi passivi e spese per il personale dipendente per gli esercenti arti o professioni, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, senza computare interessi passivi e spese per il personale dipendente 4

l’Irap: base imponibile il valore aggiunto prodotto è definito come la ricchezza creata presso l’unità produttiva, che si compone di profitti (ricchezza dell’imprenditore) salari (ricchezza dei lavoratori) e interessi (ricchezza dei finanziatori) il valore aggiunto prodotto è però tassato tutto in campo all’imprenditore, in quanto organizzatore dei fattori della produzione l’imprenditore potrebbe essere tenuto a versare l’Irap anche in assenza di risorse economiche 5

Irap e capacità contributiva la capacità contributiva ha carattere soggettivo e presuppone la capacità economica di chi è tenuto a contribuire: l’Irap può incidere anche in assenza di risorse economiche la capacità contributiva deve essere personale (questione della rivalsa): l’Irap tassa in capo all’imprenditore una ricchezza altrui sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale sentenze Corte di Cassazione su <autonoma organizzazione> 6

Irap e Iva l’art. 33 della sesta direttiva vieta agli Stati di istituire imposte analoghe all’Iva “le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre (…) qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari” 7

Irap e Iva caratteristiche essenziali dell’Iva secondo la Corte di Giustizia CE: si applica in modo generalizzato alle cessioni di beni e prestazioni di servizi è proporzionale ai prezzi dei beni ceduti e dei servizi prestati è riscossa in ciascuna fase del processo di produzione o distribuzione si applica sul valore aggiunto dei beni o servizi, in virtù del meccanismo della detrazione 8

Irap e Iva l’Irap: si applica a tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazioni di servizi è proporzionale al valore aggiunto prodotto è riscossa in ciascuna fase del processo di produzione o distribuzione si applica sul valore aggiunto prodotto da ciascuna unità organizzativa 9

Irap e Iva secondo la Corte di Giustizia CE nella causa C-475/03, sentenza del 3 ottobre 2006, Iva ed Irap non sono assimilabili, in quanto: l’Irap non è proporzionale al prezzo dei beni venduti e dei servizi resi; non vi è la garanzia che, al pari dell’Iva, gravi sul consumatore finale 10

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Essa non tiene conto della circostanza che il patrimonio tassato sia conseguenza dell’accumulo spontaneo di ricchezza, ovvero se sia frutto del ricorso all’indebitamento.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) L’ICI è un’imposta sul patrimonio immobiliare; non è progressiva come le imposte sul reddito, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune, con un apposita delibera del Consiglio Comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 1, c.2 D.Lgs. 504/1992 Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 1, c.2 D.Lgs. 504/1992 Dalla lettura della norma appare evidente come il presupposto dell’imposta sia il mero possesso, che può essere a titolo di proprietà, usufrutto, o uso abitazione, a prescindere dall’uso a cui sono destinati di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 2, c.1 lett a), b) e c) D.Lgs. 504/1992 Fabbricati; Aree fabbricabili; Terreni agricoli.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 2, c.1 lett a) D.Lgs. 504/1992 FABBRICATI: Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 2, c.1 lett b) D.Lgs. 504/1992 AREE FABBRICABILI: Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l’edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l’accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 2, c.1 lett c) D.Lgs. 504/1992 TERRENI AGRICOLI: Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse).

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 3 D.Lgs. 504/1992 SOGGETTI PASSIVI Soggetti passivi dell’imposta, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività sono: Il proprietario dell’immobile; Il titolare di un diritto reale di usufrutto su un immobile; Il titolare di un uso su un immobile; Il titolare di un’abitazione; Il titolare di un enfiteusi; Il titolare di una superficie; Il titolare di un locatario finanziario su un immobile; Il concessionario di beni immobili insistenti su aree demaniali. Nel caso di concessioni su aree demaniali (es. stabilimenti balneari), soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di immobili concessi in leasing finanziario, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto di proprietà sul bene.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 4, D.Lgs. 504/1992 SOGGETTI ATTIVI: L’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti indicati nell’art. 3, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. N. 507/1993, che ha istituito la tassa, essa è dovuta al Comune per il servizio Relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; Svolto in regime di privativa nelle zone del territorio comunale. Per tale servizio gli enti locali hanno istituito una tassa annuale, disciplinata dagli appositi regolamenti comunali nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di cui agli artt. 58 -81 del D.Lgs. 507/1993

TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) OGGETTO ED ESCLUSIONI (ART. 62, D.Lgs. 507/1993) I RIFIUTI SONO CLASSIFICATI IN DUE CATEGORIE: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali; Rifiuti radioattivi - esclusi

TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PRESUPPOSTO IMPOSITIVO (ART. 62 D.Lgs. 507/1993) Ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 507/93 la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è reso in maniera continuativa (C.M. n. 40/E del 17.02.96) Anche le cantine, i solai, i depositi e le autorimesse sono soggetti alla TARSU Resta comunque possibile per l’utente dimostrare, nel caso concreto, La non idoneità del locale a produrre rifiuti (R.M. n. 45/E e 140/E del 1999).

DALLA TARSU ALLA TIA PERCHE’ SI CAMBIA? COSA CAMBIA? La Tia è introdotta in base alle disposizioni del Decreto Ronchi del 1997 (l’art. 49 ha previsto la soppressione della Tarsu disciplinata dal D.Lgs. 507/93 e la sua sostituzione con la tariffa) . Con la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani: - si va nella direzione di una maggiore giustizia ed equità nel pagamento del servizio; - si introduce un metodo che cerca di avvicinarsi il più possibile al pagamento per il reale utilizzo del servizio; - consente una corretta gestione e salvaguardia del territorio elemento essenziale per migliorare la vita di tutti. COSA CAMBIA? Le modifiche riguarderanno una diversa ripartizione dei costi del servizio in quanto: - le famiglie (utenze domestiche) pagheranno anche in base al numero dei componenti il nucleo familiare e non più solo in base ai metri quadri dell’abitazione; - le imprese (utenze non domestiche) pagheranno anche in base alla categoria merceologica di appartenenza. Per entrambe le categorie in questa prima fase di applicazione, si è cercato di ridurre al minimo le differenze rispetto allo scorso anno introducendo per i più penalizzati delle agevolazioni attraverso il fondo di solidarietà. Per l’emissione delle fatture il Comune utilizzerà i dati in proprio possesso (mq della superficie e componenti il nucleo), ma soprattutto in questa prima fase che definiamo “sperimentale”, gli uffici comunali saranno disponibili a fornire chiarimenti, e a raccogliere le richieste dei cittadini.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) TOSAP: tributo a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate – anche senza titolo – nelle strade, nei corsi, nelle piazze e , comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) TOSAP: E’ dovuta dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto – anche abusivo – in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico, nell’ambito del rispetto del territorio.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PRESUPPOSTO: L’art. 38 del D.Lgs. 507/93, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di versare il tributo.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PRESUPPOSTO: L’art. 38:“ 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. 5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti”.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PRESUPPOSTO: si individua nella occupazione, a qualsiasi titolo, di un bene pubblico come conseguente sottrazione dello stesso all’uso indiscriminato da parte della collettività. La giurisprudenza ha inteso precisare che sono assoggettabili a tassazione le occupazioni di spazi solo se sorte successivamente alla acquisizione al demanio o al patrimonio indisponibile di dette aree, al contrario in caso di cessione di area privata al demanio comunale, con contestuale occupazione della stessa da parte del cedente, non si verifica alcun presupposto d’imposta, non essendosi realizzata alcuna limitazione dell’uso pubblico, dato che l’area occupata era destinata “ab origine” all’esercizio di un diritto privato.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PRESUPPOSTO: affinché possa sorgere l’obbligazione tributaria, è necessaria l’ulteriore condizione del beneficio economico che il contribuente ritrae dall’utilizzo del suolo pubblico. Ris. N. 46 del 02/03/1995 – Ministero delle Finanze «pur potendosi individuare il presupposto nel fatto materiale dell'occupazione, non si riscontra, nella generalità dei casi, quella diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi, che costituisce uno dei principi cardini della imposizione disciplinata dal D.lgs. n.507/93»

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) SOGGETTI PASSIVI: L'art. 39 del d. lgs. 507/1993, in ultima analisi, individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ L'imposta sulla pubblicità è disciplinata dagli artt. da 1 - 17 e da 23 - 37 del DLgs. 15.11.93 n. 507. L'imposta in questione è un tributo che grava sulla divulgazione di messaggi pubblicitari ed è dovuto, in generale, da tutti coloro che effettuano pubblicità tramite: insegne, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi o altri mezzi simili. L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni è regolata da appositi regolamenti comunali approvati nell'esercizio del potere regolamentare di tali enti. Il DLgs. 507/93, infatti, stabilisce soltanto gli elementi essenziali dell'imposta ed affida ai Comuni la regolamentazione delle modalità di applicazione e determinazione delle tariffe.