Le fonti del turismo
IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE A quali principi costituzionali si può ricondurre il fenomeno turistico?
LE FONTI Il sistema delle fonti che regolano il turismo è assai complesso: esso è infatti costituito da fonti normative di diverso grado con ambiti di competenza differente, prodotte dallo Stato, dalle Regioni, enti locali, dall’ordinamento internazionale, dall’ Unione Europea.
IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE Il turismo non trova espressa disciplina nella Costituzione, ma si collega indirettamente a interessi, beni, attività riconosciuti in diversi articoli costituzionali.
Diversi interessi coinvolti ART.9 la tutela del paesaggio e del patrimonio storico/artistico della nazione è espressione dell’interesse pubblico alla tutela di quelle che sono le principali destinazioni turistiche. ART.16 nella prospettiva di chi “fa il turista” il fenomeno è manifestazione della libertà di soggiornare e circolare in Italia e all’estero
LA COSTITUZIONE ART.32visto che il turismo contribuisce al benessere psico fisico della persona si può collegare al diritto alla salute. ART.41 visto come esercizio di un’attività economica rientra nella libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore
Art. 117 cost. RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONE L’art. 117 cost. elenca le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva; elenca le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente con le Regioni: allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali della materia, mentre la disciplina di dettaglio spetta alle leggi regionali; Infine conclude specificando che le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva in tutte le altre materie “residue”.
IL TURISMO DOPO LA L.COST. N.3/2001 Il turismo non è menzionato esplicitamente né tra le materie di competenza esclusiva dello Stato né tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regione. Il turismo quindi è una materia residuale di competenza esclusiva delle Regioni. Le Regioni però incontrano dei LIMITI nell’emanare le leggi regionali in materia di turismo.
Limiti alla competenza regionale La materia però è particolarmente complessa perché in realtà il turismo presenta continui collegamenti con altri settori di competenza esclusiva dello Stato o di competenza concorrente tra Stato e Regioni che pongono dei limiti alla legislazione delle Regioni.
Limiti alla competenza regionale Alcuni limiti derivano dalle materie che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato che si intrecciano con il turismo: Il diritto privato e la disciplina dei contratti. La tutela dell’ambiente e dei beni culturali La tutela della concorrenza I rapporti internazionali e con l’UE La disciplina dell’immigrazione I rapporti con le confessioni religiose L’ordine pubblico, la sicurezza
Limiti alla competenza regionale Altri limiti derivano dalle materie che appartengono alla competenza concorrente tra Stato e Regioni che si intrecciano con il turismo: la disciplina delle professioni, il governo del territorio, il settore dell’organizzazione delle attività̀ sportive di base.
LIMITI ECCEZIONALI ALLA COMPETENZA REGIONALE Più volte poi la Corte Costituzionale ha ammesso l’intervento delle leggi statali in materia di turismo quando particolari esigenze di politica economica richiedano un’azione uniforme sul territorio nazionale. Tale intervento deve essere però giustificato dall’interesse pubblico, proporzionato e attuato con un’intesa con le Regioni.
IL CODICE DEL TURISMO Con il d. Lgs. n.79 del 2011 lo Stato ha cercato di riordinare e razionalizzare il panorama frammentato delle leggi del settore del turismo. Il Codice, nella sua versione originaria, si componeva di 69 articoli e si proponeva di promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore.
Sentenza Corte Costituzionale La Corte Costituzionale nella sentenza 80/2012 ha però dichiarato incostituzionali ben 19 articoli del codice, confermando che le competenze nel settore turistico spettano solo alle Regioni.
Artt. incostituzionali Sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 1 (in parte), 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69. L’unica parte rimasta organica è quella che disciplina la parte dei contratti del turismo organizzato.
Leggi regionali Il passaggio delle competenze alle regioni ha determinato però una sostanziale differenziazione legislativa, organizzativa, di marketing e di promozione tra le regioni. Il coordinamento a livello centrale risulta debole e incapace di indirizzare una strategia di sviluppo complessiva.
Le fonti dell’ordinamento internazionale Nel settore turistico assumono rilievo anche fonti di diritto internazionale.
I TRATTATI INTERNAZIONALI Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1084; Statuto dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1018; Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo firmata a Parigi il 17 dicembre 1962 e resa esecutiva con legge 10 giugno 1978 n. 316.
Fonti comunitarie Il turismo è particolarmente importante nell’ambito dell’U.E rappresenta un settore particolarmente importante dell’economia, contribuisce alla libera circolazione delle persone, servizi, capitali e merci, incrementa l’occupazione, realizza un’effettiva integrazione tra i popoli attraverso conoscenza e scambi culturali
Le fonti dell’Unione Europea Il Trattato di Lisbona del 2007 indica un importante ruolo dell’UE nel settore del turismo = l’Unione europea ha il potere di esercitare azioni intese a sostenere, coordinare e completare l’azione degli Stati membri in materia di turismo (artt. 6). Esistono moltissime direttive e regolamenti europei sui campi più disparati del turismo: direttive su viaggi, vacanze circuiti tutto compreso, multiproprietà, interprete turistico; regolamenti europei su overbooking, compensazione o negato imbarco a passeggeri, cancellazioni del volo, ritardo prolungato ecc..