IN AMBITO AGROALIMENTARE

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IN AMBITO AGROALIMENTARE I SEGNI DISTINTIVI IN AMBITO AGROALIMENTARE Come si tutelano i segni distintivi in ambito agroalimentare: Marchi, DOP, IGP, Prodotti Tradizionali Potenza, 23 ottobre 2012 Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com

Parleremo di Marchi Geografici Marchi Collettivi Indicazioni Geografiche Denominazioni di origine (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette Giurisprudenza rilevante Prodotti Tradizionali

Marchi Geografici Art. 13, comma 1 CPI “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”

Marchi Geografici Art. 21, CPI ““i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell'attività economica di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio”

Marchi Geografici IN AMBITO ALIMENTARE GEOGRAFICITÀ COME IMPEDIMENTO ASSOLUTO RICHIESTA PARERE UIBM A MIPAF

IN AMBITO NON-ALIMENTARE Marchi Geografici IN AMBITO NON-ALIMENTARE AMMESSO IL DOLUS BONUS Toponimo sconosciuto «Geograficità lieve» Nessuna produzione ne luogo del toponimo Capri

La funzione giuridicamente protetta è quella di Marchi Collettivi La funzione giuridicamente protetta è quella di garanzia qualitativa È necessario depositare un regolamento d’uso che individui gli standard qualitativi dei prodotti e/o dei servizi contraddistinti dal marchio, stabilisca un sistema di controlli e di sanzioni. Nel sistema comunitario il soggetto richiedente Il marchio collettivo deve avere natura associativa

Indicazioni Geografiche Art. 30 CPI TUTELA Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

Indicazioni Geografiche Art. 30 CPI (segue) 2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Indicazioni Geografiche Art. 29 CPI Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Le denominazioni di origine PERCHE’? In Italia consenso unanime contro la standardizzazione alimentare Nell’UE strumento nell’approccio sistemico alla tutela della salute, dell’ambiente dell’agricoltura (PAC), dei consumatori, et cetera Paesi anglosassoni: anche no! Singole esigenze di singoli Paesi o di singole lobbies

Le denominazioni di origine Convenzione di Parigi (indicazioni geografiche) Normativa Internazionale TRIP’s: tutela minima Accordo di Lisbona

Le denominazioni di origine ITALIA NO LEGGE QUADRO La felice esperienza “brand” di Slowfood®

Le denominazioni di origine (DOP) Nozione nel Regolamento CE 510/2006 “si intende per «denominazione d'origine»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di talepaese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

Le indicazioni geografiche (IGP) Nozione nel Regolamento CE 510/2006 «indicazione geografica»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata

DOP vs IGP DOP tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell’area geografica delimitata    IGP è sufficiente che la relativa qualità o reputazione possa essere attribuita all’origine geografica, e si ammette che parte del processo produttivo avvenga al di fuori di tale area

CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI FETA (ascesa, caduta e di nuovo ascesa di una DOP)   PILSNER (la “tenuta” dell’Accordo di Lisbona del 1958) GORGONZOLA / CAMBOZOLA (la tenuta dell’Accordo di Stresa) SPECK DELL’ALTO ADIGE (cross border injunction)

CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI PARMIGIANO/PARMESAN (una saga “risolta” a livello UE ma persa in molti Paesi extra UE) RIOJA (la prima affermazione della Corte di Giustizia che le DOP sono diritti di proprietà industriale) PROSCIUTTO DI PARMA A FETTE PARMIGIANO GRATTUGIATO anche la trasformazione deve avvenire in loco

CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI GRANA PADANO/GRANA BIRAGHI (anche GRANA da solo è marchio) Anheuser-Busch / Budějovický Budvar (vari casi in Italia e in Europa) (coesistenza) BAVARIA / Bayerisches Bier

I prodotti tradizionali Sono i prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni. Il "sistema" dei prodotti tradizionali è regolamentato dal decreto del 18 luglio 2000. L'Italia vanta oltre 4000 prodotti tradizionali.