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qualità oggettivi: intrinseci o estrinseci

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Presentazione sul tema: "qualità oggettivi: intrinseci o estrinseci"— Transcript della presentazione:

1 Seminario Agricoltura alimentazione energia Alimentazione la qualità 29 maggio 2012 Ilaria Trapè

2 qualità oggettivi: intrinseci o estrinseci
soggettivi: attengono a motivazioni o ad aspettative di soddisfazione ha assunto importanza in una stagione storica ben precisa quando la produzione agricola ha superato la soglia del soddisfacimento dei bisogni primari ricorso alle tecnologie ha innescato un percorso contraddittorio

3 Il sistema Q originariamente promosso dalle imprese per orientare le produzioni, monitorare i processi e diversificare i risultati, si è progressivamente giuridicizzato uno dei punti nevralgici di governo della corretta competizione tra le imprese, anche in funzione della tutela finale del consumatore

4 Fin dagli anni '90 del secolo scorso, la politica europea della qualità dei prodotti agricoli è strettamente associata a tre regimi: denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette agricoltura biologica specialità tradizionali garantite Oltre a questo, le norme di commercializzazione delle quali la politica agricola comune si è dotata fin dalla sua origine hanno definito un quadro legislativo che promuove condizioni di concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato. Tali norme e regimi dell'Unione sono stati affiancati, negli ultimi dieci anni, da una proliferazione di regimi di certificazione nel settore privato, intesi a garantire ai consumatori caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti

5 Nel 2006, nell'ambito di una rifusione del regime delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Commissione si è impegnata a realizzare un riesame politico del funzionamento del regolamento 2081/92 e della sua successiva evoluzione Nel 2007 si è tenuta un'importante conferenza, “Certificazione di qualità alimentare – aggiungere valore al prodotto agricolo”, nel corso della quale sono state analizzate tutte le tipologie dei regimi di qualità.

6 Il pacchetto qualità Il 10 dicembre 2010 la Commissione Europea ha formalmente adottato quattro proposte normative il “pacchetto qualità” dopo un percorso di approfondimento durato alcuni anni e articolatosi con la presentazione nel 2008 del Libro Verde sulla qualità e, nel 2009, con la Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla politica di qualità dei prodotti agricoli

7 Il pacchetto qualità comprende:
Il pacchetto qualità è costituito da una serie di proposte dirette a - istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli, garantendo un'adeguata informazione dei consumatori Il pacchetto qualità comprende: una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, volto a conferire coerenza e chiarezza ai regimi dell'UE; una proposta di modifica al regolamento Ce 1234/2007 sugli standard di mercato, nell’ambito della OCM unica; una linea guida sull’etichettatura degli alimenti che utilizzano DOP e IGP come ingredienti una linea guida sugli schemi volontari di certificazione

8 Proposta di regolamento sui sistemi di qualità
accorpamento di testi giuridici: prevede in un unico testo la disciplina dei sistemi di certificazione di qualità esistenti = DOP/IGP (Reg. 510/2006), STG (Reg. 509/2006) ed i termini riservati facoltativi definizioni di DOP e IGP: la Commissione ha desistito dall’intenzione di fondere DOP e IGP; tuttavia, intende armonizzarli al linguaggio internazionale ed evitare di introdurre altre modifiche che possano poi ridurre il legame storico col territorio che si richiede per questi prodotti.

9 snellimento procedure di registrazione DOP-IGP:
si riducono positivamente i tempi da 12 a 6 mesi per l’esame della domanda di registrazione dell’UE protezione ex-officio: si riconosce agli Stati membri  l’obbligo di mettere in atto adeguate azioni amministrative e giuridiche al fine di prevenire o fermare l’uso improprio a discapito delle indicazioni DOP e IGP

10 STG: positivo che la Commissione abbia desistito dal cancellarle, vengono mantenute pur prevedendo alcune importanti modifiche la possibilità di registrare solo quelle che riguardano prodotti trasformati e con riserva del nome previsto un periodo transitorio fino al 2017 per quelle senza riserva di nome, come è il caso della Pizza napoletana Stg e della Mozzarella Stg, registrate senza uso riservato del nome. termini riservati facoltativi: vengono emanati i criteri per definire nuovi termini che servono a descrivere qualità specifiche degli alimenti, legate a particolari condizioni produttive e pratiche agronomiche, da applicare anche ai termini già esistenti (es. “spremitura a freddo”, “alimentato con”, ecc. ) ciò è condivisibile, se serve ad evitare proliferazioni di definizioni promosse da industria e commercio non legate ad un reale valore aggiunto agricolo, che possono ingenerare confusione nel consumatore.

11 Le indicazioni geografiche nell’Unione europea

12 regolamento 2081/92 oggi sostituito dal regolamento 510/2006 necessità di avere un'unica normativa con riferimento ai segni del territorio

13 IGP La qualità o la reputazione di un prodotto deve essere attribuibile all'ambiente geografico in cui si è svolta almeno una delle tre fasi della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione a cui si deve la reputazione del prodotto Il prodotto assume il nome dell'area geografica, seguito dall'espressione Igp ed è accompagnato da un logo comunitario con la dicitura “indicazione geografica protetta”

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15 DOP Occorre che la qualità del prodotto dipenda essenzialmente o esclusivamente dall'ambiente geografico in cui si sono svolte tutte e tre le fasi della produzione, trasformazione, elaborazione del prodotto Il prodotto assume il nome dell'area geografica, seguito dall'espressione Dop ed è accompagnato dal logo comunitario “denominazione di origine protetta”

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17 Procedimento di registrazione
solo le associazioni dei produttori hanno la facoltà di presentare domanda di registrazione di una dop/igp (disciplinare) la domanda deve essere presentata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica Procedura complessa e multilivello: NAZIONALE (dm 21 maggio 2007); Mipaaf verifica formale della domanda di registrazione UE: nuovo esame da parte della Commissione diritto di accesso: i produttori della zona che rispettano il disciplinare sono autorizzati a fregiare il prodotto con il segno dop/igp certificazione (no marchio): attesta che un prodotto è realizzato secondo un determinato disciplinare, in una determinata zona e che, quindi, ha determinate qualità diritto di esclusiva: solo quei produttori possono utilizzare il segno

18 Il disciplinare di produzione
Nome del prodotto agricolo o alimentare (denominazione d’origine o indicazione geografica Descrizione del prodotto, materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto Delimitazione della zona geografica Elementi che provano l’origine del prodotto nella zona di riferimento Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti, nonché degli elementi relativi al condizionamento, quando l’associazione richiedente stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo Gli elementi che giustificano il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico Indicazione delle autorità che verificano il rispetto del disciplinare Regole specifiche di etichettatura Eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali

19 una denominazione GENERICA non può essere registrata
nome di un prodotto che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nell’UE situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie

20 Il caso feta Formaggio prodotto in grecia con latte di pecora e in altri Stati membri del nord Europa con tecniche moderne e non più artigianali La Corte di giustizia si occupa della Feta due volte: Dapprima ritiene generica la denominazione (1999) Poi riconosce la dop al formaggio greco (2005) il rinvio alla denominazione feta per indicare varietà di formaggi diversi da formaggi bianchi ottenuti fuori dal territorio ellenico attraverso l’adattamento industriale dei procedimenti artigianali e tradizionali è ingannevole

21 Protezione (art. 13) Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
A) qualsiasi impiego commerciale o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta; B) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo” “alla maniera” “imitazione” o “simili”; C) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine; D) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti

22 Controlli ufficiali Gli Stati membri designano le autorità incaricate dei controlli a norma del regolamento 882/2004 (Reg. sui controlli ufficiali) in precedenza i controlli venivano effettuati dagli stessi Consorzi titolari della dop/igp Oggi criteri di terzietà, trasparenza e riservatezza Facoltà di delega delle funzioni di accertamento a livello locale a uno o più organismi privati accreditati Controllo = verifica della corrispondenza con il disciplinare Sentenza “Parmesan” 2008: Commissione Europea vs Germania

23 la Corte di giustizia ha dovuto decidere se la denominazione tedesca “Parmesan”, utilizzata per designare in Germania un formaggio di pasta dura, simile al Parmigiano-Reggiano, potesse essere considerata generica all’interno del territorio tedesco, con la conseguenza di poter continuare ad essere impiegata su tale territorio insieme alla denominazione protetta Parmigiano-Reggiano La Corte afferma che lo Stato tedesco, parte convenuta nella procedura di infrazione introdotta dalla Commissione europea, non aveva provato che la denominazione Parmesan fosse divenuta generica, precisando che la prova di tale genericità avrebbe dovuto in ogni caso essere acquisita da un giudice nazionale competente ad effettuare un’indagine completa degli aspetti fattuali pur riconoscendo che il termine confliggeva con la DOP “Parmigiano Reggiano”, la legislazione UE non impone agli Stati membri di intervenire d'ufficio per proteggere le denominazioni sul loro territorio Proposta di regolamento sui regimi di qualità: rafforzamento del ruolo degli Stati membri

24 Le specialità tradizionali garantite

25 Specialità tradizionale garantita (STG)
prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del reg. 509/2006 materie prime tradizionali composizione tradizionale metodo di produzione e/o trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o trasformazione non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine geografica

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27 Disciplinare di produzione
Descrizione del prodotto e del metodo di produzione e /o trasformazione Elementi chiave che definiscono la specificità Elementi che attestano la tradizionalità Requisiti minimi per le procedure di controllo La domanda di registrazione può essere presentata solo da un’associazione gli Stati membri designano le autorità competenti per i controlli

28 Il nome iscritto nel registro può essere utilizzato per identificare il prodotto corrispondente al disciplinare come stg tuttavia i nomi registrati possono continuare ad essere utilizzati nell’etichettatura dei prodotti che non corrispondono al disciplinare registrato in tal caso non è possibile apporre l’indicazione “stg” per prodotti non corrispondenti al disciplinare

29 Su richiesta dell’associazione una stg può essere registrata con RISERVA
il nome non deve essere utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti analoghi

30 I nomi registrati sono protetti contro ogni pratica tale da indurre in errore il consumatore
comprese le pratiche che inducono a credere che il prodotto sia una stg riconosciuta dall’UE Gli stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati

31 Il prodotto biologico

32 Regolamento 834/2007 Il regolamento contiene gli obiettivi e i principi generali che costituiscono la base dell’agricoltura biologica. OBIETTIVI: sostenibilità e qualità della produzione agricola, che deve rispondere alle esigenze dei consumatori. PRINCIPI GENERALI: riguardano i metodi di produzione , l’impiego delle risorse naturali e la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica. Le norme generali di produzione biologica vietano l’uso di qualsiasi tipo di organismo geneticamente modificato (OGM). È altresì vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento degli alimenti. Gli operatori che intendono far coesistere i due tipi di produzione agricola (biologica e non biologica) devono mantenere separati gli animali e i terreni. La produzione vegetale biologica deve rispettare una serie di norme riguardanti: i trattamenti del suolo, che devono rispettarne la vita e la fertilità naturale; possibilità di ricorrere a un numero limitato di prodotti fitosanitari autorizzati dalla Commissione le sementi e i materiali di propagazione vegetativa, che devono essere prodotti secondo il metodo biologico; i prodotti per la pulizia, che devono essere autorizzati dalla Commissione.

33 Etichettatura Abbreviazioni quali “eco” e “bio” possono essere utilizzate nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali per caratterizzare un prodotto biologico, i suoi ingredienti o le sue materie prime. L’etichettatura di un prodotto biologico deve essere facilmente visibile sull’imballaggio e contenere un riferimento all’organismo di controllo che certifica il prodotto. A partire dal 1° luglio 2010, l’utilizzo del logo dell’Unione europea sui prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica è obbligatorio, nonché l’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime che compongono il prodotto. Tale indicazione dovrà figurare nello stesso campo visivo del logo comunitario.

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