TUTELA DEI MINORI E DELLE DONNE

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TUTELA DEI MINORI E DELLE DONNE

La tutela dei minori Art. 32 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza) Il lavoro minorile è vietato L’età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo Le condizioni di lavoro devono essereapprorpiate all’età I minori devono essere protetti da ogni sfruttamento economico Tutela della sicurezza, salute, sviluppo, istruzione

La tutela dei minori Art. 37 cost. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione Età minima 16 anni/ 15 in casi particolari I bambini di età inferiore a 15 anni devono astenersi da qualsiasi lavoro Eccezione: quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nello spettacolo possono lavorare con l’assenso scritto dei genitori e con l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Tutela della lavoratrice art. 3 cost. comma 1 UGUAGLIANZA Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 37 Cost. Parità uomo-donna “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”

art. 37 Cost. Il primo capoverso: parità di retribuzione; Il secondo capoverso: il rilievo delle specifiche esigenze di protezione della lavoratrice, in relazione alla sua funzione materna e familiare

Articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell’UE “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età, o le tendenze sessuali”. (uguaglianza di trattamento in ogni area).

Articolo 23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione” (parità di trattamento).  

Codice delle pari opportunità tra uomini e donne -d.lgs. n. 198/2006 È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro Eventuali deroghe sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Tutti gli atti discriminatori sono nulli

La dura realtà In tutta l’Ue le donne guadagnano meno dei colleghi uomini, in media una retribuzione inferiore del 16,4% ma nel mondo si arriva al 30% In Italia il tasso di occupazione femminile è tra i piu bassi dell’U.E (40,1 %) Il tasso di occupazione delle donne si abbassa con l’aumento del numero dei figli, passando dal 57,8% delle mamme con un figlio, al 50,9% di quelle con due bambini fino a scendere al 35,5% tra chi ha tre o più figli. Ben lontana dalla nostra la situazione danese, dove tra le donne con tre o più bambini il tasso di occupazione è al 77%.

La dura realtà In Italia tra i dirigenti le donne sono solo il 26,9% . le donne presenti nei c.d.a sono il 3,2%, contro una media dell’UE dell’11,4% La presenza media nei parlamenti è del 22%

TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE d.lgs. 26 marzo 2001, n.151 Testo unico in materia di tutela e sostegno delle maternità e della paternità

DIVIETO DI LICENZIAMENTO Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento eventualmente intimato alla lavoratrice (o al padre che fruisce del congedo di paternità in luogo della madre) è nullo

ASTENZIONE “OBBLIGATORIA” E’ vietato adibire al lavoro le donne: durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; durante i 3 mesi dopo il parto; Le lavoratrici possono decidere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 % della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. Molti contratti collettivi la prevedono al 100%.

CONGEDO PARENTALE D.Lgs. 80/2015 Sia la madre che il padre possono godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino. E’ retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di sei mesi complessivo fra i genitori; dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non retribuito

LAVORATRICE MADRE Due riposi giornalieri pagati, per la madre o il padre durante il primo anno di vita del bambino di un’ora ciascuno Congedo parentale per malattia del figlio di età non superiore ai 3 anni; 5 giorni lavorativi all’anno per malattie figli tra i 3 e gli 8 anni (non retribuiti). Durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto la lavoratrice madre non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri