RUOLO E RESPONSABILITA' DI DIRIGENTI E PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PROMETAL S.p.a. Programma di formazione aziendale sulla sicurezza e salute a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dott. Davide Piccolo Isola Vic.na, 1 luglio 2008
SCOPO DELL'INCONTRO Adempimento art. 37 c.7 D.Lgs. 81/08 Illustrare organigramma della sicurezza Far conoscere ruoli e responsabilità di ciascuno Ricordare gli obblighi dei lavoratori Esaminare la gestione aziendale della sicurezza Analizzare l'andamento infortunistico
IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Pubblicato il 30 aprile 2008 Entra in vigore i 15 maggio Unisce in un unico decreto (D.Lgs. 81/08) gran parte delle norme previgenti È composto da 306 articoli e 51 allegati È così strutturato
IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TITOLO I - PRINCIPI COMUNI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE,E ADDESTRAMENTO Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPR. LAVOR. Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI Sezione I - SANZIONI Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO TITOLO III - USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II - PROT. LAVOR. CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE CAPO III - PROT. LAVOR. DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI CAPO IV - PROT. LAVOR. DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI E.M. CAPO V – PROT. LAVOR. DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RAD. OTTICHE A. CAPO VI - SANZIONI
IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO CAPO IV - SANZIONI TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII - DISP. IN MATERIA PENALE E DI PROC. PENALE TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
A proposito di FORMAZIONE FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
FORMAZIONE (D.Lgs. 81/08 art. 37) I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l'associato in partecipazione il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari... il volontario
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) DATORE DI AVORO il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) DIRIGENTE: in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
SOGGETTI – LA DELEGA (art. 16) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve: a) risultare da atto scritto recante data certa; b) riguardare un delegato con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti; c) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti ; d) attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) essere accettata dal delegato per iscritto f) pubblicizzata adeguatamente e tempestivamente NB: La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. SOGGETTI – LA DELEGA (art. 16)
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) PREPOSTO: in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa N.B.: principio di effettività
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE: in possesso delle capacità e dei requisiti professionali... designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali..., che collabora... con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di legge
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA Datore di lavoro Francesco Levrieri Medico competente P. Caltagirone R.S.P.P. Davide Piccolo Dirigenti Addetti al primo soccorso Addetti antincendio Preposti capi reparto e capi turno R.L.S. Fabrizio Maurizio Lavoratori
DATORE DI LAVORO (art.17): non può delegare SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO (art.17): non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): a) nominare del medico competente b) designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; c) affidare compiti secondo capacità e condizioni di salute e sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI e) consentire soltanto ai lavoratori istruiti e addestrati l'accesso alle zone a rischio grave e specifico; f) richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI; g) richiedere al medico competente di osservare i suoi obblighi
DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI(art.18): h) e t) garantire il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione; i) informare i lavoratori esposti al rischio grave e immediato l) adempiere a: informazione, formazione e addestramento; m) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare al RLS copia del D.V.R. e dei dati sugli infortuni
DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18): SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (art.18): p) elaborare il documento sulla sicurezza degli appalti (DUVRI) q) garantire la tutela dell'ambiente esterno e della popolazione r) comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; v) convocare la riunione periodica z) aggiornare le misure di prevenzione (mutamenti rilevanti su salute e sicurezza del lavoro, o progressi tecnica prev. e protezione); aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS bb) vigilare sul rilascio e rispetto dei giudizi di idoneità.
SOGGETTI & OBBLIGHI PREPOSTI (ART.19): a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza degli obblighi dei lavoratori, delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, in caso di persistente inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione
g) frequentare appositi corsi di formazione. SOGGETTI & OBBLIGHI PREPOSTI (ART.19): d) informare ... i lavoratori esposti a pericolo grave e immediato sul rischio e le disposizioni necessarie; e) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni di pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e DPI, sia ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza; g) frequentare appositi corsi di formazione.
SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. contribuire...all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i DPI; SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): osservare le disposizioni e le istruzioni impartite per la loro protezione; utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i DPI;
SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati; SOGGETTI & OBBLIGHI LAVORATORI (ART.20): non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati; sottoporsi ai controlli sanitari
SOGGETTI & OBBLIGHI PROGETTISTI (ART.22): I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
FABBRICANTI E FORNITORI (ART.23): SOGGETTI & OBBLIGHI FABBRICANTI E FORNITORI (ART.23): 1. Sono vietati fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti a leggi e regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
INSTALLATORI E MONTATORI (ART.24): SOGGETTI & OBBLIGHI INSTALLATORI E MONTATORI (ART.24): 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
MEDICO COMPETENTE (ART.25): SOGGETTI & OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE (ART.25): a) collabora alla valutazione dei rischi, a predisporre l'attuazione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
MEDICO COMPETENTE (ART.25): SOGGETTI & OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE (ART.25): b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
MEDICO COMPETENTE (ART.25): dopo la cessazione della attività . SOGGETTI & OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE (ART.25): e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione in suo possesso fornendo informazioni sulla conservazione; f) invia all'ISPESL le cartelle sanitarie alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore può chiederne copia anche tramite il medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla eventuale necessità di sottoporsi ad accertamenti dopo la cessazione della attività .
MEDICO COMPETENTE (ART.25): SOGGETTI & OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE (ART.25): h) informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando su richiesta copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in riunione periodica i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria fornendo indicazioni sul loro significato per l'attuazione delle misure di tutela; l) visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ...
IL LAVORO IN APPALTO (art. 26) IL DATORE DI LAVORO (COMMITTENTE) DEVE: verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza
IL LAVORO IN APPALTO (art. 26) I DATORI DI LAVORO: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
IL LAVORO IN APPALTO (art. 26) Il COMMITTENTE promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI), allegato al contratto di appalto. Il personale dell'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28) ...deve riguardare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi ... quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi
MODELLO ORGANIZZATIVO (art. 30) Deve essere idoneo, efficace, adottato ed attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, (emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei RLS); d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza (rispetto procedure ed istruzioni da parte dei lavoratori); g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
QUALCHE ALTRA DEFINIZIONE! 1 PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (un oggetto, un fenomeno fisico) avente il potenziale di causare danni 2 RISCHIO probabilità di raggiungere il danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO = PROBABILITA' x DANNO IN SINTESI RISCHIO = PROBABILITA' x DANNO Per ridurlo Prevenzione + Protezione
PREVENZIONE DANNI ALLA SALUTE stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità...ma PREVENZIONE DANNI ALLA SALUTE significa innanzitutto non subire disturbi o contrarre malattie a causa del lavoro (sordità, dermatiti, ecc.)
PREVENZIONE DANNI ALLA PROPRIA INCOLUMITA' SICURI! ... tornare a casa interi tutte le sere ... e godersi la famiglia ... e la pensione (!) PREVENZIONE DANNI ALLA PROPRIA INCOLUMITA' significa non subire infortuni sul lavoro
Situazione aziendale Infortuni nel periodo 1984 – 2007 pari a 78 (circa 3 all’anno) Giorni persi pari a circa 1550 (circa 67 l’anno) ultimo quinquennio 2003 - 2007: infortuni pari a 12 (due o tre all’anno) giorni persi per infortunio (135 pari a circa 27 l’anno) Agenti materiali più frequenti: pezzi di lamiera, altri oggetti taglienti o pesanti. Circostanze: movimentazione di oggetti e la circolazione a piedi. Sede di lesione prevalente: mano, seguita dagli arti inferiori. Tipologia d’infortunio più frequente: ferita, seguita dalla contusione.
attento e responsabile I compiti per casa Contiamo sulla collaborazione di tutti: 1 nel rispetto delle regole di sicurezza 2 nell’evitare di effettuare operazioni non di propria competenza o per le quali non si sia stati sufficientemente informati 3 nella segnalazione delle situazioni di pericolo e di carenze 4 nel comunicare al sottoscritto anche gli incidenti (mancati infortuni) o i comportamenti pericolosi 5 nel mantenimento di un comportamento attento e responsabile
Vi Ringrazio in anticipo per l’impegno che non dubito saprete mettere nel perseguire gli obiettivi condivisi di sicurezza e salute vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per ogni chiarimento e informazione ... ai prossimi incontri sui rischi specifici.