Organizzazione, gestione, controllo e rapporti con il territorio: poteri e competenze degli enti locali e principio di sussidiarietà.

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Organizzazione, gestione, controllo e rapporti con il territorio: poteri e competenze degli enti locali e principio di sussidiarietà

Alcune riflessioni preliminari Evoluzione del principio di organizzazione - Autonomia organizzativa Art. 5 DPR 275/1999 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. 4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Alcune riflessioni preliminari Evoluzione del principio di gestione nella scuola Dalla documentazione cartacea a quella informatico-telematica Il portale SIDI (Assistenza, Fascicolo Personale Scuola, Formazione, Gestione Anno Scolastico, Gestione utenze, Personale amministrativo e Dirigenti Scolastici, Rilevazioni, Servizi Accessori)

Alcune riflessioni preliminari Il controllo di gestione il controllo di gestione è il sistema operativo volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive. Come sinonimo si trova in letteratura anche il termine controllo direzionale; alcuni, però, lo riservano al controllo di gestione svolto a supporto delle decisioni del vertice aziendale.

Alcune riflessioni preliminari Il processo di controllo di gestione si svolge secondo un ciclo periodico, normalmente annuale, articolato nelle seguenti fasi: controllo antecedente; controllo concomitante; controllo susseguente.

Alcune riflessioni preliminari Gli indicatori per il controllo Gli indicatori possono essere: di efficacia, quando sono esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto e un obiettivo prestabilito; di efficienza, quando sono esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto e le risorse impiegate per raggiungerlo, espresse in termini di costo (quando le risorse sono espresse in termini di quantità materiale si hanno invece indicatori di produttività, di solito considerati non appropriati per il controllo di gestione).

Enti locali e scuola: un po’ di storia Il rapporto degli enti locali con le scuole può essere ricondotto a tre fondamentali stagioni. PRIMA FASE Si avvia con i primi del ‘900, quando il Governo Giolitti decide di dare gambe alla legge Casati del 1859, che prevedeva l’istruzione generale e uniforme Nel 1906, 47 ragazzi su 100, non erano iscritti alla scuola elementare, situazione nel paese molto differenziata: i Comuni ricchi si attivano, quelli poveri no Con Giolitti i costi verranno posti a carico dello Stato: le risorse messe a disposizione dallo Stato sono gestite operativamente dai Comuni, ai quali spetta il compito di alfabetizzare il paese .

Enti locali e scuola: un po’ di storia SECONDA FASE centrata sulla legislazione che assegna competenze alle Regioni e agli Enti locali. Cito il DPR 616/77 e, nel caso della Regione FVG, la L R 10/88, che riordina le attribuzioni della Regione e riconosce e devolve compiti agli Enti Locali. La LR 10/88 assegna: - agli enti locali un ruolo consultivo nelle intese con la Regione relative ai programmi concernenti l’edilizia scolastica - alle Province una sorta di competenza principale sull’edilizia scolastica di ogni ordine e grado - ai Comuni l’assistenza scolastica e il diritto allo studio, la mensa scolastica, la fornitura di materiali e attrezzature didattiche, in particolare quelle necessarie per la sperimentazione, per le attività di integrazione e sostegno, per la scuola a tempo pieno e altre ancora Fa parte di questa stagione la legge statale 23/96 che, in tema di edilizia scolastica, fa chiarezza e attribuisce ai Comuni le scuole di primo grado, alla Province le scuole secondarie  

Enti locali e scuola: un po’ di storia TERZA FASE Legge 59/97, Bassanini I, contiene i principi dell’autonomia scolastica, afferma un importante ruolo per gli Enti Locali, già contenuto nella legge 142/90: agli EE LL è assegnato il compito della promozione dello sviluppo economico e sociale, la valorizzazione dei sistemi produttivi, la promozione della ricerca applicata ( art 1-6°). Il D Lgs 112/98, svilupperà questo impianto, ribadisce la suddivisione tra Comuni e Province delle azioni di supporto tra scuole di primo grado e superiori e, in più, evidenzia, per ciascun livello di governo: -    I compiti della razionalizzazione delle sedi, -    I piani di organizzazione delle reti scolastiche, -    I piani di utilizzo degli edifici e di uso delle attrezzature,

Enti locali e scuola: un po’ di storia Per i Comuni in particolare: - l’educazione degli adulti - interventi integrati di orientamento scolastico e professionale - le azioni di supporto per promuovere coerenza e continuità, verticale orizzontale e altro ancora. Sarà il DPR 233/98 a dare definitiva conformazione a questo nuovo assetto attraverso: - il riconoscimento della personalità giuridica alle scuole statali - la previsione, per ciascuna scuola, di un Piano dell’Offerta Formativa, quale strumento che serve per dare forma esplicita e comunicativa al progetto educativo della scuola e che dovrà riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà territoriale - la previsione dell’ampliamento dell’offerta formativa attraverso azioni che si coordinino con iniziative eventualmente promosse dagli EE. LL ( art 9) - le innovazioni progettuali proposte dalle scuole e dagli Enti Locali e promosse dal Ministero della PI (art 11).

Il principio di sussidiarietà La sussidiarietà è un principio regolatore in alcuni sistemi di scienza politica. Fondato su una visione gerarchica della vita sociale, tale principio afferma che le società di ordine superiore devono aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di quelle minori. In particolare, il principio di sussidiarietà esalta il valore dei cosiddetti corpi intermedi (famiglie, associazioni, confessioni religiose strutturate, etc.) che si trovano in qualche modo tra il singolo cittadino e lo Stato: secondo questo principio, se i corpi intermedi sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno del cittadino (per esempio l’istruzione, l’educazione, l’assistenza sanitaria, i servizi sociali, l’informazione), lo Stato non deve privare queste "società di ordine inferiore" delle loro competenze, ma piuttosto sostenerle - anche finanziariamente - e al massimo coordinare il loro intervento con quello degli altri corpi intermedi.

Il principio di sussidiarietà In sintesi il principio di sussidiarietà si potrebbe riassumere nella formula: se un ente che sta "più in basso" è capace di fare qualcosa, l’ente che sta "più in alto" deve lasciargli tale compito e sostenerne l’azione. In questo modo il principio di sussidiarietà, che è un principio organizzativo del potere basato su una ben precisa antropologia, traduce nella vita politica, economica e sociale una concezione globale dell’essere umano e della società: in questa concezione, il fulcro dell‘ordinamento resta la persona, intesa come individuo in relazione, e perciò le funzioni pubbliche devono competere in prima istanza a chi è più vicino alle persone, ai loro bisogni e alle loro risorse

Il principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto: in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio; in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime

Il principio di sussidiarietà Precedentemente all'introduzione nella Costituzione (art. 118) di tale principio vigeva il cosiddetto principio del parallelismo, in virtù del quale spettavano allo Stato e alle regioni le potestà amministrative per quelle materie per le quali esercitavano la potestà legislativa; questo principio non è più in vigore, in quanto sostituito dai nuovi principi introdotti nell'art. 118 della Costituzione nel 2001 (principio di sussidiarietà, principio di adeguatezza e principio di differenziazione)

Il principio di sussidiarietà Art. 118 della Costituzione Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà Definizione. Il principio di sussidiarietà ( riconosciuto dal trattato dell'Unione Europea di Maastricht ) riguarda i rapporti tra Stato e società. Esso é un fondamentale principio di libertà e di democrazia, cardine della nostra concezione dello Stato. Esso si articola in tre livelli:

Il principio di sussidiarietà a) Non faccia lo Stato ciò che i cittadini possono fare da soli: le varie istituzioni statali devono creare le condizioni che permettano alla persona e alle aggregazioni sociali (famiglia, associazioni, gruppi, in una parola i cosiddetti "corpi intermedi") di agire liberamente e non devono sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività. Questo perché la persona e le altre componenti della società vengono "prima" dello Stato: l'uomo é principio, soggetto e fine della società e gli ordinamenti statali devono essere al suo servizio. Per questo motivo lo Stato deve fare in modo che i singoli e i gruppi possano impegnare la propria creatività, iniziativa e responsabilità, impostando ogni ambito della propria vita come meglio credono, risolvendo da soli i propri problemi. In questo modo, si uniscono insieme il massimo di libertà, di democrazia e di responsabilità, sia personale che collettiva

Il principio di sussidiarietà b) Lo Stato deve intervenire (sussidiarietà deriva da subsidium, che vuol dire aiuto) solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli: questo intervento sarà temporaneo e durerà solamente per il tempo necessario a consentire ai corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie autonome capacità originarie

Il principio di sussidiarietà c) L'intervento sussidiario della mano pubblica deve comunque essere portato dal livello più vicino al cittadino: quindi in caso di necessità il primo ad agire sarà il comune. Solo se il comune non fosse in grado di risolvere il problema deve intervenire la provincia, quindi la regione, lo Stato centrale e infine l'Unione Europea. Questa gradualità di intervento garantisce efficacia ed efficienza, libera lo Stato da un sovraccarico di compiti e consente al cittadino di controllare nel modo più diretto possibile. Applicando questo principio, lo Stato si mette davvero al servizio dei cittadini, aiutando la formazione di un cittadino attivo e autonomo, che non sia un suddito passivo e sempre bisognoso di assistenza

Il principio di sussidiarietà Origine Il principio di sussidiarietà é uno dei fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa. Di esso si trovano tracce già in autori quali, per esempio, San Tommaso d'Aquino e Dante. In tempi più recenti, di esso parla nella Rerum Novarum (1891) Leone XIII

Il principio di sussidiarietà La formulazione classica é contenuta nell'enciclica Quadragesimo Anno (1931) di papa Pio XI: "...siccome non é lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così é ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare." Ne deriverebbe "un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società" poiché "l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa é quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium afferre) le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle."

Il principio di sussidiarietà Di conseguenza, "é necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza"" per poter "eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei sola spettano (...) di direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità." Il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) dichiara che il principio di sussidiarietà é la direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell'Unione Europea

Stato ed enti locali nelle norme Legge 15 marzo 1997 n. 59 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici

Stato ed enti locali nelle norme 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: ……… q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale

Stato ed enti locali nelle norme Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" Art. 136. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione. 2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro: a) la programmazione della rete scolastica; b) l'attivita' di provvista delle risorse finanziarie e di personale; c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;

Stato ed enti locali nelle norme d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta; e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorita' preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

Stato ed enti locali nelle norme Art. 137 Competenze dello Stato 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

Stato ed enti locali nelle norme 2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

Stato ed enti locali nelle norme Art. 138. Deleghe alle regioni 1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico;

Stato ed enti locali nelle norme e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. 2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Stato ed enti locali nelle norme Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

Stato ed enti locali nelle norme la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale

Stato ed enti locali nelle norme 2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. 3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai comuni

Stato ed enti locali nelle norme COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA con le modifiche apportate dalle Leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, 22 novembre 1967, n. 2, 18 ottobre 2001, n. 3, 23 ottobre 2002, n. 1 Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ………. n) norme generali sull’istruzione Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:  istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale

Stato ed enti locali nelle norme Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato