LA SOCIETA’.

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LA SOCIETA’

Art. 2247 La società è il contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART. 2247 C.C. 1 – CONTRATTO 2 – PLURALITA’ DEI SOCI 3 – CONFERIMENTI 4 – SCOPO DI LUCRO

1 - CARATTERI DEL CONTRATTO DI SOCIETA’ CONSENSUALE A TITOLO ONEROSO DI DURATA TIPICO SOLENNE O NON SOLENNE 1 - CARATTERI DEL CONTRATTO DI SOCIETA’

2 – PLURALITA’ DEI SOCI E’ POSSSIBILE COSTITUIRE, CON UN ATTO UNILATERALE, UNA S.R.L. O UNA S.P.A. UNIPERSONALE (CON UN UNICO SOCIO).

3 – L’INSIEME DEI CONFERIMENTI COSTITUTISCE IL CAPITALE SOCIALE. I CONFERIMENTI POSSONO ESSERE COSTITUITI DA: denaro beni (in proprietà o in godimento) crediti attività lavorativa (per la persona che conferisce la propria attività lavorativa si parla di socio d’opera) Si disinguono, quindi, i soci capitalisti e i soci d’opera.

E’ L’ATTIVITA’ ECONOMICA ESERCITATA IN COMUNE DAI SOCI. L’OGGETTO SOCIALE E’ L’ATTIVITA’ ECONOMICA ESERCITATA IN COMUNE DAI SOCI.

LA GESTIONE DELLA SOCIETA’ SPETTA AI SOCI IN MODO DIRETTO, SE SONO ANCHE AMMINISTRATORI, O IN MODO INDIRETTO, ESERCITANDO POTERI DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.

DIVIETO DI PATTO LEONINO 4 – SCOPO DI LUCRO  divisione degli utili  utili = lucro oggettivo, quota che spetta al socio = lucro soggettivo. DIVIETO DI PATTO LEONINO SOCIETA’ LUCRATIVE SOCIETA’ MUTUALISTICHE (società che non hanno uno scopo lucrativo. Ad esempio le società cooperative hanno lo scopo di consentire ai soci rispermi di spesa o occasioni di lavoro più favorevoli rispetto a quelle concesse dal mercato)

(società di capitali, a parte s.a.p.a.) OGNI SOCIETA’ HA UN’AUTONOMIA PATRIMONIALE IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ E’ DISTINTO DAL PATRIMONIO PERSONALE DEI SOCI. AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA (società di capitali, a parte s.a.p.a.) i creditori sociali non possono rivalersi sui patrimoni personali dei soci i creditori particolari del socio non possono rivalersi sul patrimonio della società AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA (società di persone, a parte s.a.s.) i creditori sociali possono rivalersi, oltre che sul patrimonio sociale, anche sui patrimoni personali dei soci i creditori particolari del socio non possono rivalersi sul patrimonio della società

LE SOCIETÀ CON SCOPO DI LUCRO SI SUDDIVIDONO IN: SOCIETA’ DI PERSONE: SOCIETA’ SEMPLICE (s.s.) SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (s.a.s.)   SOCIETA’ DI CAPITALI:       SOCIETA’ PER AZIONI (s.p.a.) SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (s.r.l.) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (s.a.p.a.)

Nelle società di persone, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è: - - ILLIMITATA  i soci rispondono con tutti i loro beni fino alla completa estinzione dei debiti sociali; - - SOLIDALE  i creditori sociali possono pretendere l’intero pagamento anche da un solo socio, che poi avrà la possibilità di rivalersi sugli altri soci (azione di regresso); - - SUSSIDIARIA  il patrimonio dei singoli soci può essere aggredito solo dopo che è stato esaurito il patrimonio sociale (per la s.s. vedi dopo). Le società di persone hanno quindi un’autonomia patrimoniale imperfetta e i soci hanno una responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria per le obbligazioni sociali. Un discorso a parte va fatto per la s.a.s. Inoltre: partecipazione dei soci all’amministrazione e intrasferibilità della posizione di socio, senza il consenso degli altri soci.

Nelle società di capitali, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è: - - LIMITATA  i soci rispondono solo con i conferimenti. Le società di capitali hanno quindi un’autonomia patrimoniale perfetta e i soci hanno una responsabilità limitata. Un discorso a parte va fatto per la s.a.p.a. Inoltre: amministrazione anche a non soci e trasferibilità della posizione di socio.

SOCIETA’ COMMERCIALI E SOCIETA’ NON COMMERCIALI. In base al tipo di attività che si può esercitare, si distinguono le SOCIETÀ COMMERCIALI (cioè quelle società che possono essere utilizzate per svolgere anche le attività commerciali previste dall’art. 2195 per l’imprenditore commerciale), e le SOCIETÀ NON COMMERCIALI. La società semplice è l’unica che non può svolgere attività commerciale (ad esempio può essere utilizzata per imprese agricole). Le società comerciali hanno determinati obblighi: forma obbligatoria per la costituzione, iscrizione nel registro delle imprese, soggezione alle procedure concorsuali (es. fallimento).

LA SOCIETA’ SEMPLICE

E’ UNA SOCIETA’ DI PERSONE HA UN’AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA I SOCI HANNO UNA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA E SOLIDALE E’ UNA SOCIETA’ NON COMMERCIALE LA FORMA E’ LIBERA, PERO’ SE VI SONO BENI IMMOBILI LA FORMA SCRITTA E’ OBBLIGATORIA = ATTO COSTITUTIVO, MODIFICABILE SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI (SALVO PATTO CONTRARIO). LE MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO POSSONO ESSERE SOGGETIVE (ES. INGRESSO DI NUOVI SOCI) O OGGETTIVE (MODIFICA DI CLAUSOLE).

Nella società semplice, salvo patto contrario, tutti i soci rispondono ILLIMITATAMENTE e SOLIDALMENTE per le obbligazioni sociali. LA S.S. non è soggetta al fallimento e l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha solo funzione di certificazione anagrafica.

La s.s. è comunque importante perché sul piano giuridico costituisce il PROTOTIPO delle società di persone. Sia la s.n.c., sia la s.a.s. sono in buona parte regolate nel Codice civile con un rinvio alle norme poste per la società semplice.

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE LA S.S. HA UN’AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA. I creditori sociali possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci.

SOCIETA’ DI FATTO SOCIETA’ COSTITUITA TACITAMENTE, NELL’IPOTESI IN CUI PIU’ PERSONE ESERCITINO DI FATTO UN’ATTIVITA’ ECONOMICA IN COMUNE. SOCIETA’ OCCULTA I SOCI NON RENDONO MANIFESTO IL LORO RAPPORTO SOCIETARIO E SI COMPORTANO COME IMPRENDITORI INDIVIDUALI. SOCIETA’ APPARENTE PIU’ SOGGETTI SI COMPORTANO DI FATTO COME SOCI, MA IN REALTA’ TRA DI LORO NON VI E’ UN RAPPORTO SOCIETARIO.

L’INSIEME DEI CONFERIMENTI COSTITUTISCE IL CAPITALE SOCIALE. I CONFERIMENTI POSSONO ESSERE COSTITUITI DA: denaro beni (in proprietà o in godimento) crediti attività lavorativa (per la persona che conferisce la propria attività lavorativa si parla di socio d’opera)

Conferimenti di beni: in proprietà garanzia per evizione garanzia per vizi rischio del perimento per caso fortuito sulla società in godimento pacifico godimento rischio del perimento per caso fortuito sulla socio

Amministrazione disgiunta Amministrazione congiunta Ciascun amministratore può operare indipendentemente dagli altri. Ogni atto compiuto individualmente da un amministratore è vincolante per la società. Amministrazione congiunta E’ necessario il consenso di tutti gli amministratori. I soci possono anche stabilire che le decisioni siano prese dagli amministratori a maggioranza. Se nel contratto sociale non è disposto diversamente, l’amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente.

LA RAPPRESENTANZA Avere la RAPPRESENTANZA significa poter compiere atti giuridici in nome e per conto della società, impegnandola verso i terzi. L’attività di amministrazione, invece, ha prevalente rilevanza interna. In linea generale il potere di rappresentanza spetta a tutti i soci amministratori e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. La rappresentanza ha carattere generale (comprende anche quella processuale), a meno che non sia previsto diversamente.

I SOCI NON AMMINISTRATORI HANNO I SEGUENTI DIRITTI AVERE NOTIZIE SULLO SVOLGIEMNTO DEGLI AFFARI SOCIALI CONSULTARE I DOCUMENTI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE OTTENERE IL RENDICONTO DELL’AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DI OGNI ANNO

I SOCI AMMINISTRATORI HANNO I SEGUENTI OBBLIGHI DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA (DILIGENZA MEDIA) RESPONSABILITA’ SOLIDALE VERSO LA SOCIETA’ SOCI O NUOVI AMMINISTRATORI  AZIONE DI RESPONSABILITA’

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI PREVISTA NELL’ATTO COSTITUTIVO  REVOCA SOLO SE GIUSTA CAUSA E UNANIMITA’ (NO UNANIMITA’?  TRIBUNALE) PREVISTA CON ATTO SEPARATO  REVOCA ALL’AUNANIMITA’

DIRITTO AGLI UTLI, DOPO IL RENDICONTO. UTILI E PERDITE Le quote spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono PROPORZIONALI AI CONFERIMENTI. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, essi si presumono uguali. La parte spettante al SOCIO D’OPERA deve essere determinata nel contratto sociale, altrimenti viene fissata dal giudice secondo equità. DIRITTO AGLI UTLI, DOPO IL RENDICONTO.

ESERCITARE ATTI CONSERVATIVI SULLA QUOTA (ES. SEQUESTRO) RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI  ILLIMITATA E SOLIDALE PER TUTTI I SOCI  E’ POSSIBILE L’AZIONE DI REGRESSO E LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL CAPITALE SOCIALE RESPONSABILITA’ PER I DEBITI PERSONALI DEL SOCIO RIVENDICATI DAL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO  LA SOCIETA’ NON RISPONDE  IL CREDITORE PARTICOLARE PUO’: RIVALERSI SUGLI UTILI ESERCITARE ATTI CONSERVATIVI SULLA QUOTA (ES. SEQUESTRO) CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE (escutere significa sottoporre ad esecuzione forzata): il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (beni che sono facilmente convertibili in denaro, solo in questo caso si potrà parlare di RESPONSABILITA’ SUSSIDIARIA del socio); altrimenti il creditore potrà anche rifarsi prima sul patrimonio personale dei soci.

Il CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli UTILI spettanti al debitore. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA del suo debitore. La liquidazione della quota può essere chiesta solo per le società semplici.

Soci entranti: chi entra a far parte di una società già costituita, risponde con gli altri soci anche per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO MORTE RECESSO ESCLUSIONE

CESSIONE DELLA QUOTA. Immaginiamo che un nostro socio trovi conveniente vendere la propria quota a un soggetto di dubbia reputazione. Potrebbe farlo? Non potrà farlo senza senza ottenere l’UNANIMITA’ degli altri soci, perché qualsiasi mutamento nelle persone dei soci determina una modifica del contratto sociale. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE. L’art SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE. L’art. 2284 dispone che in caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto solo alla liquidazione della quota del defunto. Possono entrare in società solo se i soci restanti lo consentono (UNANIMITA’), oppure se tale possibilità era prevista nell’atto costitutivo.

RECESSO UNILATERALE ·         ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a TEMPO INDETERMINATO o per tutta la vita di uno dei soci; ·         il socio può inoltre recedere nei casi previsti dal contratto sociale ovvero quando sussiste una GIUSTA CAUSA (contrasti insanabili con gli altri soci; inadempimento, da parte di questi, di specifici obblighi; la comprovata scorretta amministrazione).

ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO. Il socio che sia stato dichiarato fallito. Il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota sociale. ESCLUSIONE PER VOLONTA’ DEI SOCI (A MAGGIORANZA) Se il socio si rende gravemente inadempiente (es. utilizzo per fini personali dei fondi sociali).   Se il socio viene interdetto, inabilitato o subisce una condanna che comporta l‘interdizione dai pubblici uffici. Se perisce la cosa conferita in uso (non in proprietà) o se il socio d’opera non è più in grado di svolgere l’opera.

LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE L’art. 2289 stabilisce che la liquidazione della quota deve essere calcolata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. SOCI USCENTI Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.  

CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ Comune volontà dei soci. Sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, a meno che non venga ricostituita entro sei mesi. Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. Decorso del termine. Altre cause previste nel contratto sociale.

3) i liquidatori debbono pagare i creditori LIQUIDAZIONE Liquidazione del patrimonio sociale = conversione in denaro liquido. Queste sono le fasi della liquidazione:  1) nomina dei liquidatori; questi sono nominati con il consenso di tutti i soci o dal tribunale; 2) i liquidatori compiono tutti gli atti necessari a trasformare in moneta il patrimonio sociale e non possono intraprendere nuove operazioni; 3) i liquidatori debbono pagare i creditori 4) estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci.