Relazioni industriali

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Transcript della presentazione:

Relazioni industriali L’organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro

L’organizzazione sindacale è libera Art.39 Cost., I comma L’organizzazione sindacale è libera (riepilogo funzionale allo studio dello Statuto)

La libertà sindacale come LIBERTÁ DA Libertà da interferenze dei pubblici poteri e dei privati (datori di lavoro) Libertà di scegliere scopi ed ambito di intervento dell’azione sindacale, dunque anche di scegliere il gruppo, la categoria dei lavoratori da rappresentare Libertà di determinare le regole di funzionamento interno della organizzazione (anche a livello aziendale)

La libertà sindacale come LIBERTÁ DI LA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE SI DEVE POTER FARE) L’attenzione si sposta dalla astensione dei pubblici poteri alla collaborazione richiesta nei rapporti intersoggettivi di carattere privato

Diritto a titolarità individuale Il titolare è il lavoratore subordinato, nella sua scelta di aderire ad una organizzazione (o anche di costituirla) E’ anche una libertà che implica l’esercizio di diritti collettivamente riconosciuti (Statuto dei lavoratori) Diritto a titolarità collettiva

DUE ACCEZIONI …LA LIBERTA’ SINDACALE POSITIVA …LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA Libertà per i singoli lavoratori di promuovere, costituire, aderire ad una associazione sindacale Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale

Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA ha un fondamento positivo? l’art. 15 S.L.: È nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.

La legge 20 maggio 1970, n.300 Dalla normativa costituzionale alla legge ordinaria: la duplice valenza della legge 300/1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”

La struttura dello statuto dei lavoratori Titolo Primo “Della libertà e dignità del lavoratore” (artt.1-13) Titolo Secondo “Della libertà sindacale” (artt.14-18) Titolo terzo “Dell'attività sindacale” (artt.19-27) Titolo quarto “Disposizioni varie e generali” (art.28-32) Titolo quinto “Norme sul collocamento” (artt.33-34 Titolo sesto “Disposizioni finali e penali” (artt.35-41)

Art. 1. Libertà di opinione I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Parte I (divieti e procedimentalizzazioni) Art. 2. Guardie giurate. Art. 3. Personale di vigilanza. Art. 4. Impianti audiovisivi. (in corso di modificazione) Art. 5. Accertamenti sanitari. Art. 6. Visite personali di controllo. Art. 7. Sanzioni disciplinari. Art. 8. Divieto di indagini sulle opinioni.

Parte I - tutela Art. 9. Tutela della salute e dell'integrità fisica. Art. 10. Lavoratori studenti. Art. 11. Attività culturali, ricreative e assistenziali (+) e controlli sul servizio di mensa Art. 12. Istituti di patronato. Art. 13. Mansioni del lavoratore.

Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

Art. 15. Atti discriminatori. È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

Art. 16.Trattamenti economici collettivi discriminatori È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

Art. 17. Sindacati di comodo. È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

Le RSA [fino al 1995] Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Quando c’è maggiore rappresentatività Partecipazione alla contrattazione Partecipazione al conflitto collettivo ed individuale Struttura organizzata e presente in modo trasversale nelle categorie sindacali

La promozione dei sindacati “più rappresentativi” Secondo la Corte Cost. la scelta del legislatore era ragionevole e non arbitraria perché: a) l’art.14 consente comunque l’organizzazione sindacale in azienda; b) tutti i soggetti possono dunque conseguire la rappresentatività. (l’art.19 ha carattere definitorio e non permissivo) Sent. 1974/54; 1988/334; 1990/30

Dalle RSA alle RSU I prodromi della crisi: l’impossibilità di avere al livello contrattuale le prerogative stabilite in statuto (sent. 1990/30) L’accordo interconfederale sulle RSU (1993) Il referendum del 1995

Le RSU 2/3 dei componenti: eletti 1/3 eletto o designato dalle oo.ss. firmatarie del CCNL applicato. Possono presentare liste: I sindacati aderenti alle confederazioni firmatarie/aderenti all’accordo del 1993 I sindacati firmatari del CCNL Le associazioni che accettano la disciplina delle RSU e che presentino una lista cui abbiano aderito almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

RSA e RSU: quale convivenza Art.19 testo attuale Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva […] L’accordo interconfederale prevede la rinuncia a costituire RSA da parte di chi si presenta per l’elezione delle RSU Chi sottoscrive il CCNL applicato si è impegnato a non costituire RSA

ATTENZIONE!! Le RSU sono di fonte contrattuale: chi non aderisce al sindacato firmatario non è obbligato! Al datore di lavoro non associato ad un sindacato non può essere imposta la costituzione della RSU Le RSA sono di fonte legale: nessun datore di lavoro con + di 15 dip. Può sottrarsi alla sua applicazione.

Le prerogative delle RSA/RSU 20. Assemblea. — I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Art. 21. Referendum Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

Normativa promozionale (segue) Art. 22. Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Art. 23. Permessi retribuiti. Art. 25. Diritto di affissione. Art. 24. Permessi non retribuiti. Art. 27. Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. Art. 26. Contributi sindacali.

28. Repressione della condotta antisindacale Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Il comportamento antisindacale il datore di lavoro comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero organismi locali delle associazioni sindacali nazionali nei due giorni successivi assunte sommarie informazioni la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti

“il datore di lavoro” Chi può essere l’autore del comportamento antisindacale? Il datore di lavoro I dirigenti/delegati del datore? L’associazione dei datori di lavoro?

“comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero” Opposizione al conflitto vs/ Opposizione nel conflitto Comportamenti: giuridici e materiali Diretti: intenzionali o oggettivi Commi aggiunti l.146/90 e l.428/90 (mod. d.lgs. 18/2001): violazione delle clausole della parte obbligatoria del CC; mancato rispetto degli obblighi in caso di trasferimento di azienda

“organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse” Legittimati attivi sono i sindacati e non i lavoratori Associazione “nazionale” e non maggiormente rappresentativa “Nazionale” rilevanza nell’ambito categoriale: (nazionale se la categoria è nazionale, territoriale se la categoria è territoriale: SVP) Organismi locali: sindacati provinciali di categoria. No Regionale, Nazionale, Confederale, RSA/RSU

“interesse ad agire” Il sindacato è portatore di un interesse collettivo proprio Quando il comportamento lede anche un interesse del singolo: plurioffensività Indipendenza delle due azioni: art.28 St.lav.; art.700 cpc

Il procedimento. nei due giorni successivi assunte sommarie informazioni la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti Le conseguenze dell’inottemperanza

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio d'opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.