1 Il decreto legge n. 78/2009, la cd “manovra estiva” Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco.

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1 Il decreto legge n. 78/2009, la cd “manovra estiva” Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco

2 Il carattere  Come nel 2008 siamo dinanzi alla anticipazione di buona parte dei contenuti della legge finanziaria 2009  Disposizioni di “ ritocco ” delle norme approvate in questo ultimo anno  Misure importanti: snellimento pagamenti, stabilizzazioni, lavoro pubblico, società collegate  Correzioni in corso: patto di stabilità, collocamento in pensione con 40 anni di anzianità, età pensionabile delle donne nel pubblico impiego e termini per la dismissione delle quote nelle società che non perseguono fini istituzionali

3 Tempestività dei pagamenti delle PA  Norma che si applica solo nella parte “ per il futuro ” agli eell  Dubbi applicativi assai elevati e rischio di rallentamento della assunzioni degli impegni di spesa  Mancato raccordo con le disposizioni sul patto di stabilità, che sono spesso la ragione dei ritardi

4 La relazione tecnica  Molto breve e generica  Collegamento con il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231  Possibili “ riflessi positivi per lo stesso bilancio pubblico nella misusa in cui la concorrenza e la riduzione degli oneri finanziari sopportati dalle imprese potrà spingere le stesse a praticare migliori condizioni di prezzo ”.

5 Le norme “per il futuro”/1  Obbligo per tutte le PA di adottare, senza nuovi oneri, le “ opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti  Pubblicazione di tali disposizioni sul sito internet dell ’ ente  L ’ inosservanza di questa disposizione non è direttamente sanzionata

6 Le norme “per il futuro”/2  Obbligo per “ il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa.. Di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ”.  Sanzione: “ responsabilità disciplinare ed amministrativa ”

7 Le norme “per il futuro”/3  In caso di ragioni sopravvenute che non consentono i tempestivi pagamenti adozione delle “ opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi  Non applicazione alla sanità  Norma di principio: effettuare “ analisi e revisione delle procedure di spesa e dell ’ allocazione delle relative risorse in bilancio  Obbligo di inserimento dei controlli effettuati dai revisori negli enti locali nella relazione che essi inviano alla Corte dei Conti sul bilancio preventivo

8 Le norme “per il passato”  Non si applicano agli enti locali  Si dispone che siano resi liquidabili tramite l ’ inserimento in un decreto del Ministro dell ’ economia.  Tali crediti saranno pagati sulla base degli stanziamenti previsti nella legge di assestamento del bilancio dello Stato

9 Il pubblico impiego (art. 17)  In premessa è opportuno ricordare che per le amministrazioni statali viene dettata la sospensione delle assunzioni, fino al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle singole PA  Disposizioni importanti per gli eell: stabilizzazioni, graduatorie concorsuali, assenze per malattia, assunzioni flessibili, incarichi di collaborazione

10 Le stabilizzazioni  Dallo al le PA possono stabilizzare tramite concorso pubblico con riserva non superiore al 40% il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008  Nello stesso periodo le PA possono “ valorizzare ” l ’ esperienza dei dipendenti in possesso dei requisiti per essere stabilizzati tramite apposito punteggio nei concorsi pubblici

11 La stabilizzazione dei cococo  Nello periodo compreso tra lo ed il le PA possono “ valorizzare ” l ’ esperienza dei collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 94, lettera b), legge 244/2007 (almeno 3 anni nel quinquennio precedente il ) tramite apposito punteggio nei concorsi pubblici. Tale esperienza può essere maturata in una qualunque PA  Prima del DL 78/2009 il termine per la valorizzazione della esperienza e per la riserva nei concorsi pubblici scadeva il

12 I requisiti di anzianità per la stabilizzazione  In servizio al 1° gennaio 2007 a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;  In servizio al 1° gennaio 2007 a tempo determinato che maturi tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;  Essere stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2007, ossia il personale che è stato in servizio nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2006;  Conseguire i requisiti di anzianità di servizio triennale in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007

13 Gli altri requisiti per la stabilizzazione  Utilizzazione impropria  Esistenza del posto vacante in dotazione organica  Possibilità di effettuare assunzioni (regole diverse per gli enti soggetti e non soggetti al patto)  Rispetto del tetto di spesa per il personale  Ricorso a procedure selettive, se non utilizzate all ’ atto della assunzione a tempo determinato  Scelta discrezionale da parte dell ’ ente

14 Stabilizzazione diretta  Possibilità di stabilizzazione diretta, tramite la formazione di specifiche graduatorie, del personale in possesso dei requisiti di anzianità ed assunto nelle categorie A e B1  Necessaria la prova di idoneità ove non svolta precedentemente  Validità delle graduatorie fino al

15 Proroga della validità delle graduatorie  Ambito di applicazione: enti con vincoli alle assunzioni (attualmente solo enti non soggetti al patto)  Fino al sono prorogati i termini di validità delle graduatorie approvate dopo lo  Ricordiamo il sostanziale vincolo alla utilizzazione delle graduatorie ancora valide

16 Assenze per malattia/1  Possibilità anche per i medici convenzionati con il SSN di rilasciare la certificazione per le malattie di durata superiore a 10 giorni e/o successive alla seconda nell ’ anno  Abrogato il prolungamento della fascia oraria entro cui farsi trovare al proprio domicilio: si ritorna alle 10/12, 17/19 di tutti i giorni (compresi festivi e domeniche)

17 Assenze per malattia/2  Abrogazione, dal , del vincolo a calcolare le assenze nella determinazione del compenso per il trattamento economico accessorio  Le visite mediche fiscali sono un obbligo per le ASL, non vanno pagate da parte delle PA, le ASl riceveranno specifiche risorse

18 Le assunzioni flessibili/1  Il lavoro accessorio è una delle forme di assunzioni flessibili  Abrogato il divieto di utilizzazione, con più tipologie contrattuali, per oltre 3 anni nell ’ ultimo quinquennio  Obbligo di trasmissione al nucleo di valutazione ed alla Funzione Pubblica di una relazione annuale (entro il 31.1) sulle assunzioni flessibili  In caso di irregolarità divieto di erogazione della indennità di risultato

19 Le assunzioni flessibili/2  Nella relazione al nucleo di valutazione ed alla Funzione Pubblica inserimento anche delle notizie sui LSU  Possibilità di dare precedenza nelle assunzioni a tempo determinato agli stagionali solo per quelle relative alle categorie A e B1

20 Incarichi di collaborazione  Inserimento anche delle notizie su tutti gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca nella relazione sulle assunzioni flessibili  Obbligo di trasmissione preventiva alla Corte dei Conti (che ha 30 giorni per pronunciarsi) degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca: vale anche per le regioni e gli enti locali?

21 Indirizzi delle PA  Obbligo di fornire gli indirizzi al CNIPA  Obbligo di aggiornamento almeno semestrale  Il mancato rispetto di tale obbligo vale ai fini della valutazione per la erogazione della indennità di risultato

22 I pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti  Il Presidente della Corte dei Conti può disporre la formulazione di pareri da parte delle sezioni riunite in caso di difformità tra le sezioni regionali di controllo e sui casi di particolare rilevanza  Le sezioni regionali di controllo “ si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite ”

23 Le assunzioni nelle società degli enti locali (art. 19) (1)  Si estendono le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale degli Enti locali anche alle loro società partecipate che sono le seguenti 1) In house; 2) Che svolgono funzioni di interesse generale con carattere non industriale o commerciale; 3) Che svolgono attività nei confronti della PA a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica

24 Le assunzioni nelle società degli enti locali (art. 19) (2)  Applicazione a queste società dei vincoli dettati per gli enti locali in tema di: contenimento degli oneri contrattuali, delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze  Si ricorda l ’ obbligo per le società degli eell di utilizzare procedure concorsuali ispirate ai vincoli dettati dall ’ articolo 35 del DLgs n. 165/2001 per le Pa ovvero ai principi di trasparenza e di selezione meritocratica (articolo 18 DL 112/2008)

25 Le dismissioni di quote di società  Si modificano i commi 28 e 29 della Legge finanziaria 2008, relativi alla procedura di cessione delle società a partecipazione comunale che non perseguono fini istituzionali ed al termine di scadenza connesso alla procedura in questione, disponendone una proroga al 30 settembre Responsabilità erariale per il mancato avvio di tali procedure  L ’ articolo 71 della legge 69/2009 aveva fissato al tale termine

26 Modifiche all’esame del Parlamento  Parziale allentamento del patto di stabilità (sblocco per gli enti che lo hanno rispettato nel 2008 di una parte dei residui per circa 3 mld)  Reintroduzione della possibilità per le PA di collocare in quiescenza il personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva  Allungamento della età pensionabile per le donne dipendenti della PA  Spostamento dei termini per l ’ avvio delle procedure di dismissione delle società partecipate che non perseguono fini istituzionali