FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE Programma di formazione aziendale sulla sicurezza e salute a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dott. Davide Piccolo Vicenza, 7 ottobre 2011
SCOPO DELL'INCONTRO... perchè siamo qui? Fare reciproca conoscenza Fornire la mia massima disponibilità Adempiere all’art. 37 D.Lgs. 81/08 Illustrare il nuovo organigramma della sicurezza Far conoscere ruoli e responsabilità di ciascuno Ricordare gli obblighi dei lavoratori su S.S.L. Analizzare i principali rischi aziendali in vista di futuri approfondimenti specifici.
Conosciamo il nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Pubblicato il 30 aprile 2008 Riunisce in un unico decreto (D.Lgs. 81/08) gran parte delle norme previgenti È composto da 306 articoli e 51 allegati Il titolo I illustra l’organizzazione della sicurezza, il II è dedicato agli ambienti di lavoro, il VII è dedicato alla tutela del videoterminalista
SAPERE...ESSERE...SAPER FARE INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
INFORMAZIONE (D.Lgs. 81/08 art. 36) Deve essere adeguata ad ogni lavoratore su: rischi per la salute e sicurezza dell'attività in generale; procedure di 1°soccorso, di lotta antincendio, d'evacuazione; nomi dei lavoratori addetti all'antincendio e al 1° soccorso; nomi di responsabile ed addetti al S.P.P. e del medico competente rischi specifici cui è esposto (attività svolta, norme di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia); misure e attività di protezione e prevenzione adottate. I contenuti devono essere facilmente comprensibili...
FORMAZIONE (1) (D.Lgs. 81/08 art. 37) Assicurata a ciascun lavoratore Sufficiente ed adeguata su: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda rischi specifici Deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
FORMAZIONE (2) (D.Lgs. 81/08 art. 37) deve essere: periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi organizzata durante l'orario di lavoro facilmente comprensibile per i lavoratori deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) DATORE DI AVORO il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che... ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) DIRIGENTE: in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) PREPOSTO: in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa N.B.: principio di effettività
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE: in possesso delle capacità e dei requisiti professionali... designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali..., che collabora... con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di legge
SOGGETTI - DEFINIZIONI (art. 2) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
ORGANIGRAMMA SICUREZZA CGIL VI Datore di lavoro Cristina Porro Medico competente Portelli Luisa R.S.P.P. Davide Piccolo (Dirigenti) Preposti … Addetti al primo soccorsoAddetti antincendio Lavoratori R.L.S. Edmondo Dalla Valle
ADDETTI ANTINCENDIO COMPITI: prevenzione situazione di rischio collaborazione ai controlli periodici dei presidi antincendio intervento in caso di emergenza (lotta agli incendi, messa in sicurezza dello stabilimento, ecc.) COMPONENTI DELLA SQUADRA: BASHKURTI FADIL BIANCHIN LIBERALE BUCPAPAJ BLERIM BOIERIU IOAN PROLETAR HOXHAJ FARINA MONICA CISSE DIADIE
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO COMPITI: Controllo periodico dotazioni delle cassette Intervento in caso di malore o infortunio COMPONENTI SQUADRA BEN HADRIA TARIQ DARIO FOLEGATTI EDMONDO DALLA VALLE LUCA CEOLA
RUOLO DEL R.L.S. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato in tutte le fasi strategiche della prevenzione Riceve: le informazioni e la documentazione in materia di sicurezza le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; una formazione adeguata (32 ore); o promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
RUOLO DEL R.L.S. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica fa proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
COMPITI DEL S.P.P. individua i fattori di rischio e valuta i rischi individua le misure per sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica fornisce ai lavoratori le informazioni
SOGGETTI & OBBLIGHI DATORE DI LAVORO (art.17) : non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
SOGGETTI & OBBLIGHI (art.18) DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (1) : a) nominare del medico competente b) designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; c) affidare compiti secondo capacità e condizioni di salute e sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI e) consentire soltanto ai lavoratori istruiti e addestrati l'accesso alle zone a rischio grave e specifico; f) richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI; g) richiedere al medico competente di osservare i suoi obblighi
SOGGETTI & OBBLIGHI (art.18) DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (2) : h) e t) garantire il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione; i) informare i lavoratori esposti al rischio grave e immediato l) adempiere a: informazione, formazione e addestramento; m) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare al RLS copia del D.V.R. e dei dati sugli infortuni
SOGGETTI & OBBLIGHI (art.18) DATORE DI LAVORO e DIRIGENTI (3) : p) elaborare il documento sulla sicurezza degli appalti (DUVRI) q) garantire la tutela dell'ambiente esterno e della popolazione r) comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; v) convocare la riunione periodica z) aggiornare le misure di prevenzione (mutamenti rilevanti su salute e sicurezza del lavoro, o progressi tecnica prev. e protezione); aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS bb) vigilare sul rilascio e rispetto dei giudizi di idoneità.
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.19) PREPOSTI (1): a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza degli obblighi dei lavoratori, delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, in caso di persistente inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dare istruzioni per l'evacuazione
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.19) PREPOSTI (2) : d) informare... i lavoratori esposti a pericolo grave e immediato sul rischio e le disposizioni necessarie; e) non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni di pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e DPI, sia ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza; g) frequentare appositi corsi di formazione.
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.20) LAVORATORI (1) : prendersi CURA della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente a formazione, istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro. contribuire...all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.20) LAVORATORI (2): osservare le disposizioni e le istruzioni impartite per la loro protezione; utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i DPI;
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.20) LAVORATORI (3) : segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.20) LAVORATORI (4) : non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati; sottoporsi ai controlli sanitari
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.25) MEDICO COMPETENTE (1): a) collabora alla valutazione dei rischi, a predisporre l'attuazione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.25) MEDICO COMPETENTE (2): b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.25) MEDICO COMPETENTE (3): e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione in suo possesso fornendo informazioni sulla conservazione; f) invia all'ISPESL le cartelle sanitarie alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore può chiederne copia anche tramite il medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla eventuale necessità di sottoporsi ad accertamenti dopo la cessazione della attività.
SOGGETTI & OBBLIGHI (ART.25) MEDICO COMPETENTE (4): h) informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando su richiesta copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in riunione periodica i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria fornendo indicazioni sul loro significato per l'attuazione delle misure di tutela; l) visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori...
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28)...deve riguardare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi... quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28) 1 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 2 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI CORRELATI 3 VALUTAZIONE DEI RISCHI 4 SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 5 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
QUALCHE ALTRA DEFINIZIONE! 1 PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (un oggetto, un fenomeno fisico) avente il potenziale di causare danni 2 RISCHIO probabilità di raggiungere il danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un fattore o agente oppure alla loro combinazione;
IN SINTESI RISCHIO = PROBABILITA' x DANNO Per ridurlo Prevenzione + Protezione
SALUTE! PREVENZIONE DANNI ALLA SALUTE significa innanzitutto non subire disturbi o contrarre malattie a causa del lavoro (sordità, dermatiti, ecc.) stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità...ma
SICURI! PREVENZIONE DANNI ALLA PROPRIA INCOLUMITA' significa non subire infortuni sul lavoro... tornare a casa interi tutte le sere... e godersi la famiglia... e la pensione (!)
GRAZIE Vi Ringrazio in anticipo per l’impegno che non dubito saprete mettere nel perseguire gli obiettivi condivisi di sicurezza e salute vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per ogni chiarimento e informazione