Roma, 1 maggio 2008 Domus Mariae Morire di lavoro? Lavoratori e imprese per un nuove dialogo sulla sicurezza Stefano Signorini
I numeri degli infortuni, delle malattie professionali e delle morti sul lavoro DATI ILO -2,2 milioni di persone all’anno per incidenti sul lavoro o per malattie professionali milioni di incidenti -160 milioni di nuovi casi di malattie professionali DATI INAIL (dic – nov. 2007) infortuni malattie professionali infortuni mortali
INAIL Rapporto Annuale 2006 Infortuni sul lavoro denunciati: (- 1,3% rispetto al 2005); Infortuni ai lavoratori atipici (parasubordinati e interinali): + 19% rispetto al 2005; Infortuni alle donne: circa (27% del totale) Infortuni ai lavoratori extracomunitari: (+ 3,7% rispetto al 2005); I lavoratori extracomunitari si infortunano il 50% in più di italiani e comunitari. Infortuni sul lavoro
INAIL Rapporto Annuale 2006 Più del 50% delle morti bianche sono state causate dalla circolazione stradale; Infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro nel periodo : - 3,2%; Il settore con la frequenza più alta di casi mortali è l’Estrazione di minerali. Morti bianche
Infortuni nelle aziende Il 92,4% delle aziende assicurate non subisce alcun infortunio nel corso dell’anno Il 7,6% del totale (circa aziende) subisce almeno un infortunio l’anno Lo 0,48% (circa aziende) subisce 5 o più infortuni l’anno (fonte INAIL)
I primi 3 settori con la frequenza più alta di casi mortali Estrazione di minerali Trasporti Costruzioni (Fonte INAIL)
Infortuni sul lavoro per “deviazione” Caduta degli infortunati dall’alto26,4% Caduta di oggetti sugli infortunati15,1% Perdita di controllo di mezzi di trasporto12,7% Caduta, crollo di oggetti posti sotto gli infortunati 5,5% Perdita di controllo di macchinari 4.0% (fonte ISPESL) Infortuni mortali
Caduta degli infortunati dall’alto20,0% Perdita di controllo di macchinari13,3% Movimenti incoordinati, gesti intempestivi… 8,5% Perdita di controllo di mezzi di trasporto 6,7% Essere afferrato, travolto da qualcosa… 5,3% (fonte ISPESL) Infortuni sul lavoro per “deviazione” Infortuni gravi
Mortali Gravi 1.Attività dell’infortunato38,4% 42,0% 2.Utensili, macchine, impianti23,3%28,9% 1.Ambiente17,2%11,8% 2.Attività di terzi11,9%10,5% 3.Materiali 7,3% 5,0% (fonte ISPESL) Frequenza dei diversi tipi di determinanti d’incidente
Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per “problema di sicurezza” Attività infortunato Problema di sicurezza % Errore di procedura 59,1 Uso errato o improprio di attrezzatura 13,2 Evento accidentale10,0 Formazione/informazione 7,9 (fonte ISPESL)
Attività terzi Problema di sicurezza % Errore di procedura57,1 Uso errato o improprio di attrezzatura 16,0 Evento accidentale 8,7 (fonte ISPESL) Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per “problema di sicurezza”
Utensili, macchine, impianti Problema di sicurezza: assetto % Mancanza di protezioni45,9 Inadeg. strutturale20,9 Presenza di elementi pericolosi16,9 Rimozione o manomissione di protezioni 9,1 (fonte ISPESL) Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per “problema di sicurezza”
Infortuni sul lavoro per condizione e per tipologia di evento Infortuni sul lavoro per condizione e per tipologia di evento (fonte ISPESL)
Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori è di capitale importanza per la politica europea a favore della crescita e dell’occupazione. Migliorare la produttività e la qualità del lavoro significa dare impulso alla crescita e alla competitività dell’Europa.
Una quota considerevole dei costi per la mancata prevenzione ricade sui sistemi di previdenza sociale e sulle finanze pubbliche (Vladimír Špidla)
RAPPORTO ILO del 27 APRILE 2007
Gli incidenti non sono intrinsechi al lavoro. L’esperienza dimostra che la maggior parte degli incidenti si possono evitare. C’è bisogno dell’impegno dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori per attuare sistematicamente le buone pratiche di prevenzione al livello nazionale e al livello dell’impresa. (Sameera Maziadi Al-Tuwaijri)
Strategia europea per il periodo OBIETTIVO Riduzione del 25% degli infortuni e delle malattie professionali nell’Unione Europea AZIONI -Miglioramento e semplificazione della legislazione, nonché il rafforzamento della sua applicazione -Definizione e attuazione di strategie nazionali -Inclusione dei temi della salute e sicurezza sul lavoro nelle altre politiche europee -Individuazione e valutazione dei possibili nuovi rischi mediante la ricerca
Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro ILO n. 187/2006 : Promozione di un costante miglioramento della salute e della sicurezza per prevenire i danni, le malattie e i decessi imputabili al lavoro attraverso l’elaborazione, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori: politica nazionale di una politica nazionale sistema nazionale di un sistema nazionale programma nazionale di un programma nazionale
Sistema nazionale di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Infrastruttura indispensabile per l’attuazione della politica e dei programmi nazionali Principali punti di forza Adeguato sistema normativo Strumenti per il rispetto della normativa compresi i sistemi di ispezione Misure per promuovere a livello aziendale la cooperazione tra datori e lavoratori Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro ILO n.187/2006
Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro ILO n. 187/2006 Programma nazionale Promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale per la prevenzione
Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Architettura innovativa che individua nel Titolo I tre ambiti: Principi generali Sistema istituzionale La gestione della prevenzione e il sistema delle relazioni Sanzioni
Metodologia 1. Analisi delle criticità della disciplina previgente condotta sull’applicazione giurisprudenziale del D.Lgs. 626/94; 2. Elaborazione delle definizioni degli istituti da regolare con la nuova normativa; 3. Riflessione sulle modalità con cui dare attuazione alla delega prevista nella Legge 3 agosto 2007, n. 123 valorizzandone i principi contenuti.
Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità: l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Art. 2 - Definizioni Sistema di promozione della salute e sicurezza : Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori Buone prassi : Soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica
Art. 2 - Definizioni Linee-guida : Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa Formazione : Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
Art. 2 - Definizioni Addestramento : Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di strumenti e procedure Responsabilità sociale delle imprese : Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali eecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate
Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Capo II - Sistema istituzionale Art. 5 - Il Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro Art. 6 - Le nuove funzioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro I comitati regionali di coordinamento Art. 7 - I comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro Miglioramento delle capacità di conoscenza dei fenomeni: - Fattori di rischio - Conseguenze sulla salute - Modalità di accadimento degli eventi Per: - Programmare e definire obiettivi prioritari - Comunicare e promuovere azioni - Vigilare e promuovere azioni mirate - Verificare l’efficacia degli interventi
Art. 9 - Il Sistema delle amministrazioni e degli enti statali compiti di prevenzione, assistenza, consulenza e formazione (INAIL, ISPESL, IPSEMA) Art. 10 – informazione e assistenza
Art Le attività promozionali a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese. Per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese; c) finanziamento di specifici corsi formativi in ogni attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di istruzione e formazione professionale
Art Il coordinamento delle attività di vigilanza Art.14 - Le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Art L’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi Art Le disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi che devono : a)utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del decreto b) munirsi di dispositivi di protezione individuale c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, per prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto
Art Gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento con la redazione di un unico documento di valutazione del rischio ove possibile per ridurre il rischio da interferenze Art Il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati. Il possesso dei requisiti minimi per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.
Art. 30 I modelli di organizzazione e di gestione attuati per l’adempimento riguardante a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
Art. 47 – Rappresentante per la sicurezza Art. 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale Art Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art Gli organismi paritetici sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. Art Il fondo di Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità costituito presso l’INAIL prevede, tra l’altro, il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi
BENE COMUNE: bene in cui ciascuno, persona o gruppo, trova il massimo bene proprio compatibile con il bene delle altre persone e degli altri gruppi. (Giuseppe Lazzati, La città dell’uomo. Costruire, da cristiani, la città dell’uomo a misura d’uomo)