PERDITA E RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Un quadro d’insieme
LA PERDITA
LE FONTI L. 91/92 – Art. 11 Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 Circ. Min. Interno K 19/CE/8-6 luglio 1989 L. 184/1983 – Artt. 51 e 52
LA RINUNCIA Art. 11 L. 91/92 “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera CONSERVA quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero”.
QUINDI ….. La rinuncia è su base volontaria Il cittadino deve essere residente all’estero Deve essere in possesso di un’altra cittadinanza Si può fare solo presso l’autorità diplomatica italiana all’estero
I COMPITI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Esito accertamento da parte dell’autorità diplomatica italiana Autorità diplomatica trasmette dichiarazione di rinuncia ed esito accertamento U.S.C. annota su atto di nascita dichiarazione di rinuncia e trascrive ed annota esito accertamento
E SE IL CITTADINO HA FIGLI MINORI? Cambiamento rispetto alla legge 555/1912 Con la legge 91/92, la perdita della cittadinanza italiana non si estende al figlio
RINUNCIA PER REVOCA DELL’ADOZIONE Art. 3, 4° comma, L. 91/92 L’adottato maggiorenne, italiano per adozione, può rinunciare alla cittadinanza italiana in caso di revoca dell’adozione per colpa dell’adottante. Solo per adozione in casi particolari
MODALITA’ Entro 1 anno dalla revoca dell’adozione Adottato in possesso di altra cittadinanza Presso il Comune di residenza o presso Consolato Non è possibile il riacquisto
RINUNCIA PER APPLICAZIONE ART. 14 – L. 91/92 Minore divenuto italiano per acquisto cittadinanza italiana del genitore Alla maggiore età può rinunciarvi Non è possibile il riacquisto
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO Novità introdotta dalla legge 94/2009 € 200,00 La ricevuta dovrà essere consegnata al momento della dichiarazione
LA CONVENZIONE DI STRASBURGO
UN PO’ DI STORIA…. Impossibilità di mantenere doppia cittadinanza Coerente con le vecchie disposizioni legislative In contrasto con i nuovi principi
LA DENUNCIA DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO Possibilità di recedere dalla Convenzione Paesi usciti dalla Convenzione: Svezia (2002) – Germania (2002) – Belgio (2008) – Francia (2009) - Lussemburgo (2009) – Italia (2010)
UN CASO PARTICOLARE… Può rinunciare chi è in possesso di 2 o più cittadinanze di paesi sottoscrittori della Convenzione di Strasburgo Rinuncia anche con residenza in Italia Autorizzato da Decreto Ministro dell’Interno
LA DONNA PRIMA DELLA LEGGE 91/92 La donna italiana che per effetto del matrimonio con uno straniero acquistava la cittadinanza straniera, perdeva automaticamente quella italiana
LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA La moglie conserva la cittadinanza italiana Corte Costituzionale: “La donna coniugata con straniero dopo il non ha perso automaticamente la cittadinanza italiana”.
CHE FARE PER RIACQUISTARLA? Competente U.S.C. comune di nascita Verifica perdita per matrimonio (su atto di nascita solo annotazione matrimonio) Richiesta interessata e annotazione a margine atto di nascita.
RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
LE FONTI L. 91/92 – art. 13 D.P.R. 572/1993 – art. 11 Circolari Min. Interno: K 73/ K. 31.9/ K. 60.1/ n. 14/
INIBIZIONE AL RIACQUISTO Art. 13 – 3° comma e D.P.R. 572/1993 L’Ufficiale d’Anagrafe, entro 30 giorni dall’iscrizione, deve comunicare al Prefetto le generalità degli ex connazionali iscritto all’anagrafe della popolazione residente
QUANDO? ART. 13 – lettera a) Prestando servizio militare per lo Stato italiano e dichiarando preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza italiana
QUANDO? Art. 13 – lettera b) Assumendo un pubblico impiego alla dipendenze dello Stato e dichiarando di voler riacquistare la cittadinanza italiana
QUANDO? Art. 13 – lettera e) Dichiarando di volerla riacquistare, dopo 2 anni di residenza in Italia e la prova di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare che ne avevano causato la perdita
I CASI PIU’ FREQUENTI Art. 13 – lettera c) Procedura legata strettamente alla fissazione della residenza in Italia Può avvenire con due modalità diverse
RIENTRO IN ITALIA E FISSAZIONE DELLA RESIDENZA Fissazione residenza in Italia Dichiarazione presso U.S.C. di voler riacquistare la cittadinanza italiana Rilascio esito accertamento Sindaco Decorrenza dal giorno successivo alla dichiarazione
DICHIARAZIONE AVANTI AL CONSOLE Espressione della volontà al riacquisto prima del rientro in Italia Impegno a stabilire la residenza in Italia entro 1 anno L’U.S.C., se è stata stabilita la residenza entro 1 anno, annota su atto di nascita e trascrive ed annota esito accertamento del Sindaco Decorrenza dal giorno successivo a quello dell’iscrizione anagrafica
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO Questi casi, essendo tutti manifestazioni di volontà, sono soggetti al pagamento del contributo di € 200,00 previsto dalla L. 94/2009.
DECORRENZA DI UN ANNO DI RESIDENZA IN ITALIA Unica forma di automatismo Un anno di residenza ininterrotta Emanazione di attestazione sindacale ed annotazione sull’atto di nascita Decorrenza: trascorso un anno dall’iscrizione anagrafica
SE NON VUOLE UTILIZZARE QUESTA OPPORTUNITA’? Entro l’anno dichiara di non voler riacquistare la cittadinanza italiana Pagamento € 200,00 di contributo Annotazione dichiarazione e trascrizione ed annotazione esito accertamento sindacale La scelta è irreversibile
IL CONCETTO DI RESIDENZA Occorre la residenza anagrafica per produrre gli effetti Il calcolo può effettuarsi anche su altri dati che confermano la dimora abituale
“E’ inevitabilmente sconfortante guardare attraverso nuovi occhi cose alle quali abbiamo già applicato la nostra visuale” (F. S. Fitzgerald) Grazie per l’attenzione Silvia Cornetto – Responsabile Ufficio Stato Civile Comune di Collegno