Trattamento economico; spesa personale; fondo e ripartizione

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Linee di politiche per il personale. Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità. a cura di ANCI - Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni.
Transcript della presentazione:

Trattamento economico; spesa personale; fondo e ripartizione A cura del dott. Arturo Bianco

Dott. Arturo Bianco Esperto in gestione delle risorse umane negli enti locali Già componente la Presidenza Nazionale Anci e Presidente Anci Sicilia Già dirigente Ancitel, consulente Anci ed Aran Autore di numerosi volumi ed articoli tra cui “Contrattazione e controlli dopo la manovra estiva, il decreto correttivo e la legge di stabilità” (Maggioli, 2012), “La gestione associata” (Maggioli, 2011) “Il decreto attuativo della legge cd Brunetta” (Sole 24 Ore, 2009); co curatore del volume “Le manovre d’estate 2011” (Cel editore, 2011)

La spesa del personale Norma vincolante e limitativa (di fatto negli enti soggetti al patto una riduzione progressiva) Nuove regole dettate dal DL 112/2008 e dal DL n. 78/2010 Varie nozioni di spesa del personale Nozione classica (intervento 01 del bilancio) Rispetto del comma 557 della legge finanziaria 2007 (enti soggetti e non soggetti al patto) Rispetto del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente La violazione del tetto alla spesa e del rapporto massimo determina la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale

Il comma 557 della finanziaria 2007/1 Voci incluse: Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato Personale assunto ai sensi dell’art. 90 del TUEL Personale assunto ai sensi dell’art. 110 del TUEL Personale comandato all’Ente da altre amministrazioni Personale dell’Istituzione Personale dipendente utilizzato da soggetti collegati Buoni pasto

Il comma 557 della legge finanziaria 2007/2 Assegni al nucleo familiare Irap Quota parte spesa di personale in convenzione Quota parte spesa di personale Unione di comuni Quota parte spesa di personale Consorzio ……. Personale somministrato (per intero) Tirocini formativi Lavoro accessorio (voucher) Previdenza integrativa Polizia municipale altro….

Il comma 557 della legge finanziaria 2007/3 Le esclusioni: spese per categorie protette entro il limite d’obbligo rimborsi di personale comandato ad altri enti personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'Ente; lavoro straordinario elettorale ed altri oneri di personale rimborsati dal Ministero de-gli Interni;

Il comma 557 della legge finanziaria 2007/4 Aumenti contrattuali Voci di salario accessorio escluse (diritti di segreteria, incentivi progettazione, incentivi recupero evasione ICI, ecc.) Assunzioni di operatori di P.M. stagionali ai sensi dell’art. 208 CdS Stabilizzazione personale ex ETI – Art. 9, comma 25, DL n. 78/2010) Stabilizzazione LSU nei comuni fino a 5.000 abitanti ex legge finanziaria 2007 Somme trasferite dalla Regione per l’esercizio di Funzioni Delegate

Rapporto spesa personale e spesa corrente Tetto del del 50% Lettura rigida delle Sez. Unite Corte Conti (parere 27/2011): nessuna esclusione rispetto al comma 557 legge finanziaria 2007 Riferimento all’anno precedente Sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo

Spesa personale società Art. 20, comma 9, DL 98/2011 “Nella spesa del personale degli ee.ll, sono comprese “le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara (cd in house nda), ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari”.

Spesa personale società: la Corte dei Conti/1 Parere sezione autonomie 14/2011 Società interessate: partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive prevalentemente di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario; ovvero che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, purchè affidatarie dirette di servizi pubblici locali

Spesa personale società: la Corte dei Conti/2 Sono da considerare controllate le società nelle quali l’ente locale possiede azioni che gli assicurano la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, oppure voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante, con esclusione di quelle sulle quali tale influenza è esercitata attraverso altra società, in base a particolari vincoli contrattuali (pur considerate controllate in base all’articolo 2359, comma 1, numero 3, codice civile)… si ritiene di valorizzare il requisito espressamente previsto dalla legge, della partecipazione diretta dell’ente nella società. Di conseguenza, si dovrà tenere conto anche delle società partecipate che hanno natura di holding, in quanto destinatarie di affidamento diretto, mentre non rilevano gli altri affidamenti (di natura indiretta) posti in essere dalla holding rispetto alle società del gruppo

Spesa personale società: la Corte dei Conti/3 Indicazioni sperimentali sulle modalità di calcolo della spesa del personale e di quella corrente; esse valgono fino alla adozione del bilancio consolidato Base di riferimento: questionari allegati alle relazioni degli organi di revisione al rendiconto dell’ente locale

Spesa personale società: la Corte dei Conti/4 Il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all’esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell’ente. Per il calcolo dell’incidenza previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell’ente, e il totale si divide per le spese correnti dell’ente

Trattamento economico fondamentale stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità acquisita, tredicesima mensilità, assegno per il nucleo familiare, ove spettante secondo quanto previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 eventuali assegni “ad personam” (tutte le componenti presentano le caratteristiche della generalità, fissità e continuità) (contrattualizzazione)

Trattamento economico accessorio/1 performance individuale performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (articolo 45 DLgs n. 165/2001) contrattualizzazione Regole specifiche per il personale ex articoli 90 e 110 TUEL

Trattamento economico accessorio/2 Indennità di comparto Lavoro straordinario Produttività Specifiche responsabilità Turno Rischio Disagio Maneggio valori Reperibilità Personale educativo e docente Vigilanza

Regole per il pubblico impiego Divieto della reformatio in peius (non si applica nel caso di mobilità volontaria) Prescrizione quinquennale del diritto ad assegni, stipendi ed indennità (10 anni per i trattamenti economici non periodici) Recuperi per pagamenti indebiti Onnicomprensività del trattamento economico

Le varie forme di retribuzione/1 A)Retribuzione mensile Valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonché per le altre posizioni d’ accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) conglobata ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 B) Retribuzione base mensile Valore della retribuzione mensile di cui alla precedente lett. a) Incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria Assegni personali non riassorbibili di cui all’art. 29, comma 4, del CCNL del 22 gennaio 2004 Assegni personali riassorbibili, di cui all’art. 9, comma 1 (del medesimo CCNL 9/05/2006)

Le varie forme di retribuzione/2 C) Retribuzione individuale mensile Retribuzione base mensile di cui alla precedente lett. b) Retribuzione individuale di anzianità Retribuzione di posizione (per le posizioni organizzative) Altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile D) Retribuzione globale di fatto mensile o annuale Importo della retribuzione individuale di cui alla precedente lett. c) per 12 mensilità Rateo della 13^mensilità Importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento Indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004 (sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento)

Le varie forme di retribuzione/3 Retribuzione oraria : valore corrispondente alla retribuzione mensile di cui alla precedente lett. c) diviso per 156 (riproporzionata nel part time) Retribuzione giornaliera: valore corrispondente alla retribuzione mensile di cui alla precedente lett. c) diviso per 26 (riproporzionata nel part time) Mancata fruizione delle quattro giornate di riposo: si applicano le regole per le ferie

Il tetto al trattamento economico individuale Tetto dettato dal DL n. 78/2010 per il triennio 2011/2013 Applicazione alle forme di salario accessorio che hanno un carattere stabile Applicazione alla indennità di posizione per dirigenti e titolari di posizioni organizzative

La costituzione del fondo per il salario accessorio Regole dettate in modo rigido dai CCNL: non possono essere derogate Distinzione tra parte stabile e parte variabile Le principali voci della parte variabile: articolo 15, commi 2 e 5 CCNL 1.4.1999

Il tetto al fondo Non superamento del fondo 2010 Indicazioni Ministero Economia e Sezioni Riunite della Corte dei Conti Tetto complessivo e alla parte stabile Il nodo della RIA dei cessati Inserimento dei risparmi per le progressioni dei cessati

Il tetto alla parte variabile/1 Parere Corte Conti riunite (51/2011) Deroghe per incentivi “Merloni” ed avvocati Niente deroghe per Ici e sponsorizzazioni Di conseguenza niente deroghe articolo 15, commi 2 e 5 CCNL 1.4.1999; né proventi articolo 208 Codice della Strada

Il tetto alla parte variabile/2 Dubbi sull’inserimento dei risparmi del fondo dell’anno precedente e dello straordinario (parere positivo RGS) Dubbi sui compensi per il censimento

La riduzione del fondo Le indicazioni del Ministero dell’Economia Il calcolo della media aritmetica Gli effetti sul calcolo della spesa del personale cessato: indicazioni FFPP e RGS

I piani di contenimento dei costi Possibile per tutte le PA “adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari”.

La destinazione dei risparmi “Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate .. possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. ..Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani .. e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo”. Informazione alle OO.SS. Conferma nel DLgs 141/2011

Le progressioni orizzontali Nel triennio 2011/2013 producono effetti giuridici (?) e non economici Lettura restrittiva della circolare del Ministro dell’Economia 12/2011: le risorse vanno impegnate da subito, per cui si produce una decurtazione di fatto del fondo

La utilizzazione del fondo/1 Distinzione tra parte stabile e parte variabile Le risorse di parte stabile possono essere utilizzate per tutto Progressioni economiche, indennità di comparto, oneri reinquadramento ex CCNL 31.3.1999, posizioni organizzative enti con dirigenti e incremento indennità educativa solo dalla parte stabile del fondo

La utilizzazione del fondo/2 Spinta sindacale alle progressioni orizzontali, senza meritocrazia ed in modo totale; erogazione indennità in modo automatico I principi del DLgs n. 150/2009 Le contestazioni degli ispettori della RGS Le indicazioni operative