L’agevolazione fiscale sul gasolio autotrasporto: modalità e procedure Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata L’agevolazione fiscale sul gasolio autotrasporto: modalità e procedure Matera, 15 ottobre 2015 A cura di : - Dott. Leonardo Di Stefano - Dott. Giampiero Andrisani - Dott.ssa Maddalena De Salvo 1
Programma Riferimenti normativi; Soggetti beneficiari: trasporto delle merci e trasporto delle persone, soggetti nazionali e soggetti comunitari, requisiti e condizioni; caratteristiche degli automezzi; prodotti energetici ammessi al beneficio; servizi “minimi” per il trasporto di persone; imprese esercenti gli impianti a fune (battipista); La competenza territoriale degli Uffici delle Dogane; L’agevolazione fiscale: caratteristiche, entità del rimborso, modalità e procedure per la fruizione; La dichiarazione di rimborso: sua valenza quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e correlati aspetti di responsabilità; compilazione con il software dell’Agenzia e presentazione, principali casistiche e criticità nonché indicazioni per la loro risoluzione, modalità del rimborso, nuovo criterio di imputazione dei consumi, alimentazione dei mezzi mediante distributori privati; casi pratici ed esempi; termini di presentazione della dichiarazione e di compensazione del credito; l’istituto del silenzio-assenso; la dichiarazione telematica, modalità e procedure; Violazioni e sanzioni: possibili violazioni e quadro sanzionatorio; controlli. 2
SOMMARIO 3 ARGOMENTO AUTORE Pag 1) Riferimenti normativi Dott.ssa Maddalena De Salvo 4 2) Soggetti beneficiari 38 3) La competenza territoriale degli Uffici delle Dogane 49 4) L’agevolazione fiscale 51 5) La dichiarazione di rimborso - Parte 1: Dispos. generali 62 La dichiarazione di rimborso - Parte 2: Invio telematico Dott. Giampiero Andrisani 97 6) Violazioni e sanzioni Dott. ssa Maddalena De Salvo 113 3
1) Riferimenti normativi 1 di 34 La prima agevolazione in materia, decorrente dal 16/01/99 fino al 31.12.04 (inapplicabile dal 01.01.05 per incompatibilità con le disposizioni comunitarie sui livelli minimi di tassazione -ex art. 7, par. 2, Direttiva 2003/96/CE- e definitivamente abrogata dal 01.01.06 -ex art. 1, comma 112, della legge n. 266/05-), è comunemente conosciuta come “Carbon Tax autotrasporto” ed è stata prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23/12/98, n. 448 (c.d. Carbon Tax -in sigla C.T.-). 4
1) Riferimenti normativi 2 di 34 Quest’agevolazione, inizialmente prevista solo per il trasporto per conto terzi, inserita nell’ambito di una serie di misure compensative, si prefiggeva la “riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate” e veniva applicata mediante uno “sconto fiscale” in misura pari all’incremento dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione per l’anno di riferimento (1999). 5
1) Riferimenti normativi 3 di 34 L’agevolazione, inizialmente prevista solo per l’autotrasporto effettuato per conto terzi, con la modifica apportata dall’art. 7, comma 15, della legge 23/12/99, n. 488 e decorrente dal 16.01.99 [consistente nella sostituzione della suddetta lettera e) del comma 10 dell’art. 8 legge n. 448/98], fu estesa anche alle imprese esercenti l’attività di trasporto per conto proprio; la norma regolamentare che disciplinava l’applicazione del beneficio in questione fu emanata con il D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, e prevedeva la presentazione di un’apposita dichiarazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane. 6
1) Riferimenti normativi 4 di 34 Il 1° incremento dell’accisa sul gasolio uso carburazione per l’anno 1999, che determinò la misura dello sconto fiscale applicabile, fu disposto dal D.P.C.M. 15.01.99 in misura pari a lire 34,26/lt. -equivalente ad € 17,17735/1.000 lt.- (differ. tra nuova aliq. £ 780.731/1.000 lt. e vecchia aliq. £ 747.470/1.000 lt.); tale misura fu l’unica applicabile all’agevolazione fino a tutto il 2003 (con l’eccezione del solo anno 2004, in cui si ridusse ad € 16,03656 -ex art. 1, comma 515, della legge n. 311/04-). 7
1) Riferimenti normativi 5 di 34 La “ratio” di quest’agevolazione, nell’ottica di ridurre le emissioni inquinanti di anidride carbonica -CO2- derivanti dall’impiego degli oli minerali (agendo sull’inasprimento della leva fiscale), nel rispetto delle disposizioni scaturenti dalla Conferenza di Kyoto sull’inquinamento ambientale ed i cambiamenti climatici (1-11 dicembre 1997), e nell’intento di pervenire ad una progressiva armonizzazione della tassazione negli Stati membri dell’Unione europea, è individuabile nella scelta strategica del legislatore di mantenere comunque invariata la pressione fiscale complessiva (art. 8, comma 2, della legge n. 448/98). 8
1) Riferimenti normativi 6 di 34 Pertanto, a fronte della programmazione nel tempo di una serie di aumenti delle aliquote di accisa sugli oli minerali disposti dall’art. 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448/98 (in misura più rilevante per i prodotti più inquinanti), ed al fine di rispettare la suddetta invarianza della pressione fiscale, furono previste alcune misure fiscali compensative. 9
1) Riferimenti normativi 7 di 34 Una di queste misure compensative fu rappresentata proprio dalla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, tendente sostanzialmente a neutralizzare gli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione nel particolare settore dell’autotrasporto di merci su strada. 10
1) Riferimenti normativi 8 di 34 Tra le altre misure fiscali compensative si ricorda: la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; la riduzione di costo del gasolio e dei gpl usati come combustibili per riscaldamento ed impiegati in determinate zone geografiche climaticamente sfavorite; misure di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ed energia geotermica. 11
1) Riferimenti normativi 9 di 34 L’agevolazione in questione è stata applicabile solo fino al 31.12.04 poiché, con l’art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/96/CE, è venuta meno, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la possibilità di assoggettare il “gasolio commerciale” (impiegato per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto) ad un livello di tassazione inferiore all’aliquota di accisa minima comunitaria e comunque inferiore a quello vigente a livello nazionale al 1° gennaio 2003 (valori di accisa coincidenti e pari entrambi ad € 403,21391 per 1.000 litri). 12
Riferimenti normativi 10 di 34 Occorre precisare però, che, data l’insufficiente e limitata operatività della Carbon Tax autotrasporto (C.T.) e l’importanza del settore, oltrechè il crescente aumento dei costi del gasolio uso carburazione con conseguenti difficoltà di concorrenza per le relative aziende, già dall’anno 2000 il Governo aveva pensato di intervenire affiancando alla C.T. un altro provvedimento agevolativo che prevedeva invece la “Riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione” (art. 1 del D.L. n. 265/00). 13
1) Riferimenti normativi 11 di 34 Quindi, alla prima agevolazione (C.T. con sconto fiscale e riduzione di prezzo), ha fatto seguito una seconda agevolazione (riduzione dell’accisa), decorrente dal 1° settembre 2000 e prevista dal suddetto D.L. n. 265/00, convertito dalla legge n. 343/00, avente però natura e “ratio” ben diverse. 14
1) Riferimenti normativi 12 di 34 Difatti, tale seconda agevolazione: esula dalla C.T., prevedendo una vera e propria “riduzione dell’aliquota di accisa” nella misura base di £ 100.000/1.000 lt. e non uno “sconto fiscale”; viene emanata come disposizione provvisoria (fino al 31.12.00), eventualmente in aggiunta alla C.T.; prevede la modularità della misura del beneficio in funzione del prezzo di mercato nazionale del gasolio (mediante emanazione di apposito decreto); prevede la medesima disposizione regolamentare stabilita anche per la C.T. (DPR 09.06.00 n. 277); prevede nuove caratteristiche per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci (sup. a 3,5 t.) e nuove categorie di soggetti beneficiari interessate. 15
1) Riferimenti normativi 13 di 34 In merito alle nuove caratteristiche per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci ed alle nuove categorie di soggetti beneficiari interessate, si precisa che avevano diritto all’agevolazione relativa alla riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio autotrazione: Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate; 16
1) Riferimenti normativi 14 di 34 ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO Gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs n. 422/97 e relative leggi regionali di attuazione; 17
1) Riferimenti normativi 15 di 34 ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO Si tratta di aziende pubbliche e di società, ivi comprese le gestioni governative e le ferrovie in concessione, che esercitano servizi di trasporto pubblico di persone in ambito locale e regionale la cui attività è regolata dal D.Lgs. 19/11/1997 n.422 e relative leggi regionali di attuazione. Sono compresi l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, lacuali e fluviali che operano in modo continuativo/periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio normalmente regionale o infraregionale. 18
1) Riferimenti normativi 16 di 34 ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO Le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge n. 1822/1939, al reg. (CEE) n. 684/92 e succ. modif., ed al citato D.Lgs n. 422/97; 19
1) Riferimenti normativi 17 di 34 ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO Si tratta di imprese che esercitano autoservizi sia di competenza statale (disciplinati dalla L.28/09/1939 n.1822 o da specifici D.M.), sia di competenza regionale e locale, regolamentati dalla predetta L. 1822/1939 (regime di concessione) e in base al D.Lgs. n. 422/1997 (regime di affidamento), sia di competenza statale per le imprese che esercitano autoservizi di linea internazionali, disciplinate dal Regolamento CEE del Consiglio n.684 del 16/03/1992. Sono comprese anche le attività di trasporto relative ai “servizi minimi” (integrazione tra le reti di trasporto–pendolarismo scolastico/lavorativo ...) indicati nel citato D.Lgs.n.422/1997. 20
1) Riferimenti normativi 18 di 34 ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO Gli esercenti il servizio di taxi (N.B. – L’agevolazione per questa tipologia di esercenti è stata soppressa in seguito, con la conversione in legge del medesimo D.L. n. 265/00 ); 21
1) Riferimenti normativi 19 di 34 ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (es. per macchinari battipista o “gatti delle nevi”); 22
1) Riferimenti normativi 20 di 34 ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL BENEFICIO Si rileva inoltre che, come chiarito dall’Agenzia delle Dogane–ex Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti di Roma, con Circolare n.37/D del 09/08/2001, l’agevolazione può essere concessa anche per lo svolgimento di altre attività (non di trasporto) complementari e funzionali a quella di trasporto a fune di persone come, ad esempio, le operazioni di manutenzione delle piste sciistiche, purché svolte dagli stessi enti pubblici e dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico di trasporto persone. 23
1) Riferimenti normativi 21 di 34 L’agevolazione prevista “provvisoriamente” dal predetto D.L. n. 265/00 per il periodo dal 01.09.00 al 31.12.00, sarà invece continuamente prorogata semestralmente o annualmente fino al 31.12.04 e decadrà definitivamente dal 1° gennaio 2005 poiché non più riproposta; con il D.L. 21.02.05, n. 16, convertito nella legge 22.04.05, n. 58 (art. 1, comma 9) , venne disposto invece, con decorrenza dal 22.02,05, l’aumento delle aliquote di accisa, oltrechè della benzina, anche del gasolio carburazione (da € 403,21391 ad € 413,00 per 1.000 litri, con un incremento di € 9,78609 per 1.000 litri ). 24
1) Riferimenti normativi 22 di 34 Il predetto D.L. 21.02.05, n. 16 (art. 1, comma 10) stabilì, inoltre, che il disposto incremento dell’accisa per il gasolio carburazione (pari ad € 9,78609 per 1.000 litri), venisse rimborsato nei confronti dei seguenti soggetti: gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate; gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs n. 422/97 e relative leggi regionali di attuazione; le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge n. 1822/1939, al reg. (CEE) n. 684/92 e succ. mod., ed al citato D.Lgs n. 422/97; gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 25
1) Riferimenti normativi 23 di 34 Quest’ultima disposizione (D.L. n. 16/2005), non è stata, come nel caso del D.L. n. 265/00, un’agevolazione strutturale legata alla “filosofia” della Carbon Tax, quanto piuttosto un’agevolazione a carattere congiunturale, prevista per periodo e consistente in una riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dai predetti soggetti, che riprende le condizioni e modalità già stabilite dal decaduto D.L. n. 265/00; anche la suddetta nuova disposizione agevolativa si applica secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 09.06.00 n. 277. 26
Variazione dei rimborsi per 1.000 litri di gasolio 1) Riferimenti normativi 24 di 34 Variazione dei rimborsi per 1.000 litri di gasolio € 216,58609 € 214,18609 € 209,98609 € 189,98609 € 77,88609 € 68,98609 € 67,08609 € 27,08609 € 19,78609 Dal 1 gen 2011 al 5 apr 2011 Tempo Dal 28 al 30 giu 2011 Dal 1 nov 2011 al 6 dic 2011 Dal 8 giu 2012 al 10 ago 2012 Dal 11 ago 2012 Dal 7 dic 2011 al 7 giu 2012 Dal 6 apr 2011 al 27 giu 2011 Da 1 marzo 2014 Dal 1 lug 2011 al 31 ott 2011
1) Riferimenti normativi 25 di 34 In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura attuale del beneficio riconoscibile è pari a: € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2014; € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° marzo 2014 ed il 31 dicembre 2014; € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati dal il 1° gennaio 2015 28
1) Riferimenti normativi 26 di 34 Sempre in base all’art. 61, comma 4, del citato D.L. 24.01.12, n. 1, il rimborso di tutti gli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio carburazione ai soggetti interessati è stato reso a carattere fisso e “strutturale”. 29
1) Riferimenti normativi 27 di 34 Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato (per il 3° trimestre 2015), ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti beneficiari presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000), entro il termine del 31 ottobre 2015 (cioè entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare). Come specificato in seguito, il predetto termine è ordinatorio e non perentorio. 30
1) Riferimenti normativi 28 di 34 La legge n. 44/2012 ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 277/2000, eliminando la previsione della decadenza come sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il mese successivo al termine del trimestre solare di riferimento. Quindi, la presentazione tardiva della dichiarazione non preclude il riconoscimento del rimborso (al riguardo vale, invece, il termine generale di decadenza biennale previsto dall’art. 14 del Testo Unico delle Accise, come di seguito specificato). Inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, c. 3, del D.P.R. n. 277/2000), verrà determinato in base alla data di riconoscimento del credito stesso, per effetto del formarsi del silenzio-assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane (e la compensazione dovrà avvenire perentoriamente entro il 31/12 dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto). 31
1) Riferimenti normativi 29 di 34 Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 sopra menzionato, ad esempio, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro del credito residuo non compensato, che dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2017. A tale scopo, l’Ufficio delle Dogane di Potenza, tramite l’Area Assistenza Utenti (dogane.potenza.urp@agenziadogane.it) ha predisposto un apposito modulo di richiesta del rimborso in denaro (Mod. A), reperibile presso la suddetta Area. 32
1) Riferimenti normativi 30 di 34 Esempio Presentazione della dichiarazione inerente i consumi relativi al primo trimestre 2014 oltre il termine ordinatorio del 30 aprile 2014 (es. il giorno 18 aprile 2015), con richiesta di compensazione del credito d’imposta: - il credito sorto potrà essere utilizzato in compensazione perentoriamente entro il 31.12.2016; - da tale data decorrono i previsti sei mesi concessi per chiedere eventualmente il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze non compensate (quindi, anche in questo caso, perentoriamente, entro il 30.06.2017). (vedi lo schema successivo) 33
1) Riferimenti normativi 31 di 34 Schema dei termini di compensazione di cui all’esempio precedente Dichiarazione Primo Trimestre 2014 Dichiarazione presentata invece il 18 aprile 2015 Compensazione entro : Il 31 dicembre 2016 Tempo Presentazione ordinaria: dal 1° aprile 2014 al 30 aprile 2014 Decadenza diritto al rimborso: 1° aprile 2016 Eventuale richiesta di rimborso in denaro per ecced. non compensate: entro il 30 giugno 2017
1) Riferimenti normativi 32 di 34 È il caso però di precisare che per la presentazione della dichiarazione è vigente il termine di decadenza biennale, a valenza generale e fissato dall’art. 14 comma 2, del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. n. 504/1995, che decorre dal primo giorno utile in cui il rimborso avrebbe potuto essere richiesto . Quindi, nell’esempio precedente, dal 01 aprile 2014 poteva essere richiesto il rimborso, e da tale data decorre, pertanto, il termine di decadenza biennale. 35
1) Riferimenti normativi 33 di 34 Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del citato art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti medesimi, derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 53 sopra richiamato. 36
1) Riferimenti normativi 34 di 34 Prodotti energetici ammessi al beneficio Si evidenzia che, tra i prodotti energetici ammessi al beneficio, oltre al gasolio usato come carburante, rientrano anche le miscele del medesimo con il biodiesel (vedasi nota prot. 81906/RU del 13 luglio 2012 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti). 37
2) Soggetti beneficiari 1 di 13 L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come “commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate. L’art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata, un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate. 38
2) Soggetti beneficiari 2 di 13 I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del Ministero dell’economia e delle finanze. Pertanto, nelle more della suddetta pronuncia, gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, non possono essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola. 39
2) Soggetti beneficiari 3 di 13 Riassumendo, allo stato attuale, i beneficiari sono: - gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; - gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; - le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009; - gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 40
2) Soggetti beneficiari 4 di 13 Esercenti le attività di autotrasporto merci per conto terzi (esercenti nazionali): imprese che svolgono la specifica attività, iscritte nell’albo (Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi) istituito con Legge 06/06/1974 n.298 e s.m.i., limitatamente ai veicoli aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. 41
2) Soggetti beneficiari 5 di 13 Si evidenzia inoltre che, come prevede l ’art.10 del Regolamento CE del Consiglio n.1071/2009, le Società operanti nel settore hanno anche l’obbligo di iscrizione al R.E.N.(Registro Elettronico Nazionale) di cui all’art.16 del predetto Regolamento CE e all’art.11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25/11/2011n.291. Per essere iscritte al R.E.N. le Società debbono presentare, tra le altre cose, un “attestato di capacità finanziaria”(che deve essere riconfermato di anno in anno per mantenere l’iscrizione) e il c.d. “requisito di onorabilità” del legale rappresentante. 42
2) Soggetti beneficiari 6 di 13 Esercenti le attività di autotrasporto merci per conto proprio (esercenti nazionali): imprese munite della licenza di cui all’art.32 della L. 06/06/1974 e iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose per conto proprio, limitatamente ai veicoli aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. 43
2) Soggetti beneficiari 7 di 13 Esercenti le attività di autotrasporto merci (esercenti comunitari): imprese appartenenti ad altri Stati membri della UE in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al Regolamento CEE n.881/1992 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall’allegato II, punto 4 del citato Regolamento CEE n.881/1992 (sempre limitatamente ai veicoli aventi massa non inferiore a 7,5 tonnellate). 44
2) Soggetti beneficiari 8 di 13 In riferimento alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, occorre sottolineare che sono ricomprese fra le attività agevolate, oltre a quelle di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 422 del 1997 (servizi di linea di trasporto di merci e persone che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3 del Decreto), anche le attività di trasporto relative ai “servizi minimi” indicati nell’articolo 16 dello stesso Decreto. 45
2) Soggetti beneficiari 9 di 13 I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini ed i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto: dell'integrazione tra le reti di trasporto; del pendolarismo scolastico e lavorativo; della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali; delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento. 46
2) Soggetti beneficiari 10 di 13 Gli automezzi ed autoveicoli agevolati utilizzati da parte di tutti i citati soggetti beneficiari, possono essere: - posseduti a titolo di proprietà - locati con facoltà di acquisto (leasing) - locati senza conducente. 47
2) Soggetti beneficiari 11 di 13 A decorre dal 1 ° gennaio 2015, la legge 23.12.2014. n. 190 ha escluso dal campo di applicazione dell’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Si precisa che il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza della su descritta condizione. Pertanto, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da « Euro 1», sono classificabili come appartenenti a quelle «Euro 0 o inferiore» i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
2) Soggetti beneficiari 12 di 13 Riassumendo, allo stato attuale, le fattispecie escluse dall’agevolazione sono: Veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, impiegati per il trasporto merci o per il trasporto passeggeri; Veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate per il trasporto merci.
2) Soggetti beneficiari 13 di 13 Numero dichiarazioni/anno: circa 2.000 (circa 500 x 4 trimestri) Rimborsi/ Compensazioni: per circa 14 milioni di euro Numero soggetti beneficiari prov. di PZ e MT: circa 500 Riduzione errori -> tempi più rapidi
3) La competenza territoriale degli Uffici 1 di 2 L’istanza va presentata al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia). 51
3) La competenza territoriale degli Uffici 2 di 2 In dettaglio: - per le imprese nazionali, l’Ufficio competente è quello nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative; - per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ Ufficio competente è quello nel cui ambito territoriale è situata la sede di rappresentanza; - per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla presentazione della predetta dichiarazione, l’Ufficio competente è l’Ufficio delle Dogane di Roma 1. 52
4) L’agevolazione fiscale 1 di 9 Caratteristiche – Modalità e procedure L’agevolazione iniziale (c.d. Carbon Tax autotrasporto -C.T.- ), stabilita dalla legge n. 448/98, entra in vigore a decorrere dal 16 gennaio 1999 e termina al 31.12.2004; essa si pone l’obiettivo della “riduzione degli oneri gravanti sulle attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 t.”, sia conto terzi che per conto proprio; viene applicata, secondo modalità snelle e rapide, inizialmente mediante uno “sconto fiscale” o riduzione di prezzo pari all’incremento dell’accisa sul gasolio autotrazione per l’anno 1999. 53
4) L’agevolazione fiscale 2 di 9 Caratteristiche – Modalità e procedure Per ottenere il beneficio gli esercenti aventi titolo presentano al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane un’apposita dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quindi con piena assunzione di responsabilità, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. n. 277/2000; dal 2012 la suddetta dichiarazione passa dalla frequenza annuale a quella trimestrale; per la prima volta nel settore delle agevolazioni accise viene previsto l’istituto del silenzio-assenso quale modalità di perfezionamento del provvedimento nonchè di legittima formazione dell’assenso alla richiesta oltrechè di maturazione del credito (se si richiede la compensazione). 54
4) L’agevolazione fiscale 3 di 9 Caratteristiche – Modalità e procedure Riguardo alle modalità di fruizione del credito viene stabilita, oltre alla possibilità di rimborso in denaro, anche la compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97, mediante Mod. F24, con codice tributo 6740; a decorrere dal 01.09.00, all’agevolazione iniziale (C.T.) viene aggiunta dal D.L. n. 265/00 una nuova agevolazione sotto forma però di “Riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione”; dalla suddetta data, quindi, nel settore del trasporto coesistono 2 agevolazioni, sebbene di diverso tipo. 55
4) L’agevolazione fiscale 4 di 9 Caratteristiche – Modalità e procedure La seconda agevolazione, che riguarda la riduzione dell’aliquota di accisa (D.L. n. 265/00), amplia la portata dell’originaria C.T. prevedendo oltre alla concessione del beneficio nel campo del trasporto merci -con estensione però agli autoveicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t.- anche nuove categorie di soggetti beneficiari; difatti, possono beneficiare dell’agevolazione in questione anche gli enti e le imprese pubbliche e private esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e trasporti pubblici (anche a fune) di persone. 56
4) L’agevolazione fiscale 5 di 9 Caratteristiche – Modalità e procedure La riduzione dell’aliquota di accisa stabilita dalla seconda agevolazione (D.L. n. 265/00), decade anch’essa al 31.12.04; subito dopo però, dal 22.02.05, ad opera del D.L. n. 16/05 ed in concomitanza con l’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio carburazione da esso disposto, riprende l’applicazione dell’agevolazione ma sotto forma di rimborso degli incrementi di accisa ai medesimi soggetti previsti dal precedente D.L. n. 265/00; in tal modo, tutti gli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio uso carburazione successivamente disposti da vari provvedimenti normativi saranno sempre rimborsati ai soggetti aventi titolo ed il D.L. n. 1/2012 codificherà definitivamente tale principio. 57
4) L’agevolazione fiscale 6 di 9 Caratteristiche – Modalità e procedure Dal 01.01.08 quest’agevolazione, relativamente all’autotrasporto delle merci, si applica solo agli autoveicoli aventi peso a pieno carico massimo pari o superiore a 7,5 t.; in merito alle modalità di fruizione del credito si fa presente che il rimborso in denaro comporta solitamente tempi lunghi poiché coinvolge anche Uffici diversi da quello cui viene presentata la dichiarazione, mentre invece la compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97 è ampiamente consigliabile poichè rapida ed usufruibile al massimo dopo 60 gg. dalla presentazione della relativa dichiarazione. 58
4) L’agevolazione fiscale 7 di 9 Caratteristiche – Modalità e procedure Per la fruizione del credito in compensazione è stato istituito, con risoluzione n. 133/E del 30 aprile 2002 dell’Agenzia delle Entrate, il codice tributo «6740». Con Risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015 sono state poi fornite le nuove istruzioni per la compilazione del modello F24 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 61 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Nota R.U. 57015 del 14.05.2015). Pertanto si specifica che : Nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» va indicato il numero di rata nel formato «NNRR», dove «NN» rappresenta il trimestre solare di riferimento e «RR» indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015); Nel campo «anno di riferimento» è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato «AAAA».
4) L’agevolazione fiscale 8 di 9 Entità del rimborso negli anni 1999-2008 60
4) L’agevolazione fiscale 9 di 9 Entità del rimborso negli anni 2008-2013 61
5) La dichiarazione da presentare per DISPOSIZIONI GENERALI ottenere il beneficio fiscale - Parte 1 1 di 35 DISPOSIZIONI GENERALI Natura → dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15, attualmente disciplinata dall’art. 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.lgs. 28/12/2000, n. 443 e nel D.P.R. 28/12/2000, n. 444, approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Ne consegue una forte semplificazione nella predisposizione del documento da presentare per ottenere il beneficio fiscale, per contro, bilanciata da una maggiore responsabilità circa i dati dichiarati dal sottoscrittore. 62
DATI DELL’IMPRESA (frontespizio) 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 2 di 35 Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 277/2000) DATI DELL’IMPRESA (frontespizio) - Sede legale e amministrativa - Codice fiscale/partita IVA - Generalità del titolare/rappresentante legale/negoziale - Attività di trasporto per conto terzi o in conto proprio - Codice attività ISTAT dell’impresa - Denominazione dell’impresa - Impresa nazionale/comunitaria - Estremi iscrizione albo/licenza nazionale/comunitaria - Eventuale titolarità di distributore privato di carburanti con indicazione dell’eventuale licenza fiscale (es. PZY00000A o MTY0000B) 63
DATI CONTABILI (quadro/i A + frontespizio) 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 3 di 35 Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 3 e 6, D.P.R. n. 277/2000) DATI CONTABILI (quadro/i A + frontespizio) - Numero e targhe autoveicoli di massa massima complessiva > 7,5 ton. indicando titolo di possesso (A=possesso; B=leasing; C= locazione senza conducente); periodo di possesso (data di inizio e fine possesso); numero delle fatture (trasporto merci) / schede carburante (trasporto persone) associate; valore del contachilometri a fine periodo; 64
DATI CONTABILI (quadro/i A + frontespizio) 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 4 di 35 Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 3 e 6, D.P.R. n. 277/2000) DATI CONTABILI (quadro/i A + frontespizio) - Dati delle fatture di acquisto di gasolio con riferimento alle targhe dei veicoli - Quantità di litri di gasolio consumati per il quale si chiede il rimborso - Importo del rimborso. 65
Eventuale presenza di un distributore interno (quadri B e C) 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 5 di 35 Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 4, D.P.R n. 277/2000) DATI CONTABILI Eventuale presenza di un distributore interno (quadri B e C) Attestazione che il gasolio custodito nel deposito del distributore è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli automezzi per i quali compete il beneficio, ovvero, anche per il rifornimento di altri automezzi propri. Elenco delle forniture di gasolio al distributore, completo dei dati relativi alle fatture di acquisto. In caso di impiego “promiscuo” del distributore interno, elenco completo dei dati identificativi (targhe/matricole) degli automezzi non aventi diritto al beneficio che si sono riforniti dallo stesso distributore. 66
DATI CONTABILI (frontespizio) 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 6 di 35 Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 5, D.P.R. n. 277/2000) DATI CONTABILI (frontespizio) Modalità prescelta di fruizione del credito: compensazione con F-24, oppure rimborso in denaro. Impegno a presentare a richiesta dell’Ufficio i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati. 67
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 7 di 35 Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 6 e 7, D.P.R. n. 277/2000) ALLEGATI Copia dei certificati di immatricolazione (in caso di proprietà) e anche dei contratti di leasing/nolo (in caso di leasing/nolo), ma solamente nel caso in cui essi non siano già stati presentati dalla medesima impresa in una precedente dichiarazione per la richiesta del beneficio fiscale Copia del documento di identità del titolare/rappresentante legale/negoziale, sottoscrittore della dichiarazione. 68
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 8 di 35 Impiego della modulistica per la redazione della dichiarazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane Con il fax prot. n. 3705.00/VI del 15 giugno 2000, poi confermato nella circolare n. 125/D del 20/06/2000, l’Agenzia delle Dogane per facilitare gli operatori, tenuto conto dei molteplici elementi che devono essere riportati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, propone uno schema che, in seguito, evolvendosi, diverrà l’attuale modello di dichiarazione. 69
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 9 di 35 Impiego del software per la redazione della dichiarazione, messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane Nel 2001, l’Agenzia delle Dogane mette a disposizione un apposito software da utilizzare per la redazione della dichiarazione periodica. L’impiego di tale software non va confuso con l’eventuale modalità di presentazione telematica della dichiarazione, possibile solo a decorrere dal 3 maggio 2010, ma che rappresenta invece il suo logico complemento. L’impiego del software, quindi, facilita sia la compilazione da parte dell’utente, prevedendo dei controlli e calcoli automatici e minimizzando la possibilità di commettere errori e/o omissioni, sia l’acquisizione dei dati e l’emanazione del provvedimento di riaccredito da parte dell’Ufficio. 70
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 10 di 35 Impiego del software per la redazione della dichiarazione, messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it → In un click → Accise → Benefici per il gasolio da autotrazione → Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2013 Modello di dichiarazione (XLS) → frontespizio; quadro A; quadro B; quadro C; legenda. Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2013 → Manuale utente (pdf); Tracciato record (XLS); requisiti hardware/software; istruzioni download ambiente operativo Java Virtual Machine (nella versione richiesta per il sistema operativo) e software Autotrasportatori. 71
Composizione della dichiarazione 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 11 di 35 Composizione della dichiarazione Frontespizio: contiene l’indicazione del periodo temporale di riferimento; i dati dell’impresa e del suo legale rappresentante/titolare; il riepilogo dei dati contabili; la modalità di fruizione del beneficio; gli allegati alla dichiarazione; l’impegno a presentare, a richiesta dell’Ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati; la dichiarazione che il gasolio per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore; la data e la firma del sottoscrittore. 72
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 12 di 35 Composizione della dichiarazione Quadri An: il quadro A , unico se non vi sono state variazioni di accisa sul gasolio nel periodo cui si riferisce la dichiarazione, altrimenti replicato in A1/A2, ecc, contiene l’indicazione degli automezzi aventi diritto al beneficio e, per ciascuno di essi vanno riportati: titolo di possesso (proprietà/leasing/nolo); data di inizio e fine possesso; numero fatture/schede carburanti; litri consumati; Km registrati a fine periodo; importo del beneficio fiscale.
Composizione della dichiarazione 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 13 di 35 Composizione della dichiarazione Quadro B: da compilare solo se l’impresa è dotata di un proprio distributore di carburanti. Contiene l’indicazione se tale distributore viene utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli automezzi aventi diritto al beneficio fiscale riportati nei quadri A, oppure anche per altri impieghi. Se l’impianto ha una capacità superiore a mc. 10, deve essere indicata la licenza fiscale (es. PZY00000X o MTY0000X) rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane, altrimenti la sua capacità e l’esatta ubicazione (provincia, comune e indirizzo). In entrambi i casi vanno indicati i dati relativi ai rifornimenti del distributore: numero delle fatture; litri di gasolio fatturato e importo delle fatture. 74
Composizione della dichiarazione 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 14 di 35 Composizione della dichiarazione Quadro C: da compilare solo se nel precedente quadro B è stato indicato che il proprio distributore di carburanti viene utilizzato, oltre che per il rifornimento degli automezzi aventi diritto al beneficio fiscale riportati nei quadri An, anche per altri impieghi. Vanno riportati tutti gli automezzi (ed eventualmente altri tipi di macchine), tutti non aventi diritto al beneficio fiscale, che vengono riforniti dal distributore interno: targa (o n. di matricola); tipo di autoveicolo (o macchina) date di inizio e di fine possesso. 75
Composizione della dichiarazione 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 15 di 35 Composizione della dichiarazione Legenda: Il modello della dichiarazione, nella versione Excel, dispone infine di una legenda utile alla compilazione manuale del frontespizio e di tutti i quadri di cui si compone la dichiarazione stessa. N.B: la versione Excel della dichiarazione va comunque utilizzata solo se non si intende utilizzare l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane o, anche, solo per una preventiva visualizzazione e/o stampa del modello. 76
Compilazione della dichiarazione attraverso l’apposito software 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 16 di 35 Compilazione della dichiarazione attraverso l’apposito software La lettura del “Manuale utente” (pdf) ed eventualmente dei fogli di lavoro “Specifiche generali” e “tracciato record” del file Excel, facilita sia l’installazione del pacchetto software, sia la compilazione della dichiarazione. L’impiego del software, rende dunque superfluo l’uso del modello di dichiarazione nella versione Excel. Anche gli elementi utili contenuti nella legenda sono ampiamente riportati nel foglio “tracciato record”. Inoltre, l’utente viene automaticamente orientato e facilitato dal programma verso la corretta compilazione dei dati, specie in presenza di un numero elevato di automezzi. 77
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 17 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche frontespizio In caso di titolarità di licenza sia c/terzi che c/proprio, per ciascun periodo, va presentata una sola dichiarazione, indicando la licenza di trasporto per conto terzi. Per quanto concerne gli allegati, va sempre allegata copia del documento di identità valido del sottoscrittore, salvo che nel caso di trasmissione telematica della dichiarazione. 78
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 18 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche frontespizio Allegati (continua): I titoli di possesso (certificati di immatricolazione/contratti leasing/noleggio di cui all’art. 84 del D.Lgs.30/04/1992 n.285 e s.m.i.) degli automezzi nuovi (data di inizio del possesso posteriore rispetto all’inizio del periodo della dichiarazione) vanno sempre allegati alla dichiarazione. In caso di trasmissione telematica della dichiarazione, considerata l’attuale impossibilità di allegare file aggiuntivi, si consiglia di effettuare tale invio separatamente a mezzo di posta elettronica, utilizzando una delle due seguenti caselle di posta elettronica dell’Ufficio: 1)dogane.potenza@agenziadogane.it 2)dogane. potenza@pce.agenziadogane.it - preferibilmente A tale scopo, l’Ufficio delle Dogane di Potenza, tramite l’Area Assistenza Utenti, ha predisposto un apposito modulo di trasmissione dei predetti allegati (Mod. B), reperibile presso la suddetta Area. 79
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 19 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An Le fatture, che si ricorda sono obbligatorie nel caso di trasporto merci (e quindi solo per i mezzi aventi massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.) da indicare in numero sono solo quelle relative ai rifornimenti effettuati, per ciascun automezzo, presso distributori stradali. Esse, inoltre, per dare titolo al beneficio fiscale devono necessariamente riportare il numero di targa degli automezzi. Le fatture che, eventualmente, si riferiscano a rifornimenti (presso distributori stradali) di più automezzi, devono essere replicate per ciascuno di essi. 80
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 20 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An Le targhe degli automezzi vanno preferibilmente riportate senza applicare alcuno spazio tra lettere e numeri e viceversa. In ogni caso, l’indicazione di una targa con l’inserimento di eventuali spazi tra lettere e numeri, che nella precedente dichiarazione era stata digitata senza alcun spazio (e viceversa), viene rilevata dal software come un automezzo nuovo. Se l’automezzo è posseduto per l’intero periodo cui si riferisce la dichiarazione (ad esempio era già presente in una precedente dichiarazione e lo sarà anche nella prossima), il software pre-inserisce automaticamente le date di inizio e fine del possesso coincidenti con termine e fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Tali dati possono poi essere modificati manualmente. 81
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 21 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: si tratta del dato più importante e critico, poiché direttamente connesso con l’entità del beneficio spettante. Per la corretta indicazione di tale dato, da indicare per ciascun automezzo che possiede i requisiti previsti, bisogna tenere conto dell’eventuale presenza di un distributore interno e, in caso affermativo, dei nuovi criteri di imputazione dei relativi consumi, come specificato nella nota prot. 45963 del 20 aprile 2012 dell’Agenzia delle Dogane, reperibile sul sito internet dell’Agenzia. 82
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 22 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: se non esiste alcun distributore interno all’impresa, e quindi i rifornimenti sono stati effettuati tutti presso distributori stradali, i quantitativi di gasolio, di norma, sono quelli riferibili alle fatture di acquisto del carburante rilasciate dalle società petrolifere. L’emissione della fattura è sempre obbligatoria nel caso di trasporto merci, mentre le “schede carburante” sono ammesse, in alternativa, solo per l’attività di trasporto persone. 83
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 23 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: per ciascun automezzo andranno sommati i quantitativi di gasolio che ciascuna fattura riporta per tale automezzo, relativamente ai rifornimenti effettuati nel trimestre corrispondente alla dichiarazione. In caso di fatture emesse in modo differito rispetto alla data di rifornimento, e non ancora disponibili al momento della presentazione della dichiarazione, l’indicazione del numero esatto delle fatture potrà essere comunicato successivamente alla presentazione della dichiarazione, ma entro la decorrenza prevista per la presentazione della dichiarazione trimestrale successiva. 84
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 24 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: nei quantitativi di gasolio che possono godere del beneficio fiscale rientrano eventualmente anche le quote di gasolio, oggetto di rifornimento, utilizzate per particolari scopi da determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad esempio, furgoni frigoriferi, betoniere e altri mezzi similari che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali (cfr. punto D della nota prot. 45963 del 20 aprile 2012 dell’Agenzia delle Dogane). 85
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 25 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all’impresa: va innanzitutto tenuto conto del nuovo criterio di imputazione dei consumi, come chiarito nella nota prot. 45963 del 20 aprile 2012 dell’Agenzia delle Dogane. Considerata la stretta relazione tra il momento del rifornimento del carburante, l’onere fiscale sopportato dall’acquirente e, quindi, l’entità del beneficio riconoscibile, ai fini della corretta imputazione temporale del beneficio fiscale, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti. 86
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 26 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri B e An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all’impresa: poiché le fatture ed anche i documenti di accompagnamento del gasolio acquistato, e introdotto nella cisterna collegata al distributore, non possono riportare l’annotazione delle targhe degli automezzi, il totale dei litri di carburante fatturato, da riportare nel Quadro B, anche se non ancora, in tutto o in parte, effettivamente consumato va poi complessivamente o parzialmente ripartito, pro-quota, per ciascuno degli autoveicoli aventi diritto al beneficio fiscale al quale è destinato, e quindi riportato nei Quadri An. 87
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 27 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all’impresa e di automezzi/macchine che non rientrano nel beneficio fiscale ma che si riforniscono ugualmente da tale distributore (da indicare nello specifico quadro C): per ciascuna fattura dovrà essere ripartita la quota di carburante, anche se non ancora consumata, corrispondente ai soli automezzi che possiedono i requisiti per accedere all’agevolazione; le singole quote di carburante, se non ancora effettivamente consumate, dovranno essere calcolate “sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo” (cfr. punto C della nota prot. 45963 del 20/4/2012) . 88
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 28 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all’impresa e contestuale assenza di rifornimenti effettuati esternamente presso distributori stradali: una volta stabilite le singole quote di gasolio attribuibili a ciascun automezzo rientrante nel beneficio fiscale, esse andranno riportate nei quadri An, in corrispondenza di ogni automezzo. In tal caso nei quadri An non dovrà essere riportato alcun numero di fatture. 89
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 29 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all’impresa e contestualmente di rifornimenti effettuati esternamente presso distributori stradali: una volta stabilite le quote di gasolio attribuibili a ciascun automezzo rientrante nel beneficio fiscale prelevate o prelevabili dal distributore interno, ad esse andranno aggiunti i quantitativi di gasolio dei rifornimenti effettuati presso i distributori stradali e le somme complessivamente riportate nei quadri An, con riferimento a ciascun automezzo. In tal caso nei quadri An dovranno essere riportate, in corrispondenza di ciascun automezzo, solo le fatture riferite ai rifornimenti presso i distributori stradali. 90
Compilazione della dichiarazione Quadri An -Frontespizio 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 30 di 35 Compilazione della dichiarazione Quadri An -Frontespizio I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: i quantitativi di gasolio consumati indicati in corrispondenza di ciascun automezzo, riportati nei quadri An, vengono automaticamente sommati, e la somma riportata automaticamente nel riepilogo dei dati contabili presente poi sul Frontespizio. Tuttavia nel quadro dei dati contabili è possibile modificare a piacimento il dato riepilogativo dei litri consumati; il software si limiterà ad avvisare: “il totale litri e/o il totale importo digitato sono differenti da quelli calcolati su Quadro A”. 91
Compilazione della dichiarazione Quadri An -Frontespizio 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 31 di 35 Compilazione della dichiarazione Quadri An -Frontespizio Gli importi del beneficio fiscale relativo a ciascun automezzo: gli importi del credito corrispondenti ai quantitativi di gasolio consumati da ciascun automezzo, da riportare nei quadri An, vengono calcolati automaticamente dal software sulla base dell’aliquota applicabile nel periodo cui si riferisce il Quadro An. Tuttavia è possibile modificarne il valore sovrascrivendo un importo diverso. La somma dei crediti di tutti gli automezzi, per tutti i Quadri An, viene effettuata e riportata automaticamente nel riepilogo dei dati contabili presenti poi sul Frontespizio. Tuttavia nella schermata dei dati contabili è possibile modificare a piacimento il dato riepilogativo dell’importo a credito; il software si limiterà ad avvisare: “il totale litri e/o il totale importo digitato sono differenti da quelli calcolati sul Quadro A”. 92
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 32 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Quadri An I chilometri percorsi per ciascun automezzo: in caso di variazione di aliquote di accisa sul gasolio nel trimestre di riferimento, dovranno essere compilati più Quadri A, ad esempio: A1, A2, A3; in tal caso, nella colonna relativa ai Km percorsi di tutti i quadri, andranno riportati i chilometraggi rilevati direttamente dai contachilometri dei rispettivi automezzi alla chiusura del trimestre di riferimento; non devono quindi essere riportate le distanze percorse nel trimestre cui si riferiscono i consumi di gasolio aventi diritto al beneficio fiscale, né i chilometraggi registrati nelle date intermedie ove eventualmente sono avvenute le variazioni di imposta. 93
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 33 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Salvataggio del file della dichiarazione Completamento della dichiarazione: una volta completato l’inserimento di tutti dati nel software, il file dovrà essere salvato con nome mediante l’apposita funzione “salva con nome”. Il nome da attribuire al file è il seguente: CTAAAA01_00000000000 N.B: CT = Carbon tax; AAAA = anno; 01 o 02 o 03 o 04 stanno rispettivamente per 1°, 2°, 3° o 4° trim.; 00000000000 = P. IVA; inoltre, non deve essere modificata l’estensione del file .dic L’operazione di salvataggio con nome potrà comunque essere effettuata, con le anzidette modalità, anche in un qualsiasi momento prima della conclusione della redazione; in tal caso, dopo una qualsiasi variazione o inserimento di un dato, sarà sufficiente procedere al semplice salvataggio (senza nome), mediante lo specifico tasto “salva”. 94
Compilazione della dichiarazione – principali casistiche 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 34 di 35 Compilazione della dichiarazione – principali casistiche Frontespizio Completamento della dichiarazione: qualora non si intenda utilizzare la trasmissione telematica della dichiarazione attraverso il servizio EDI, la dichiarazione stessa dovrà necessariamente essere stampata utilizzando l’apposita funzione del software. Ottenuta la stampa, dovranno quindi essere apposte manualmente, negli spazi appositamente riservati, la data di redazione e la firma del dichiarante. La dichiarazione composta da Frontespizio, Quadri An, eventuali Quadri B e C, copia del documento di identità valido del dichiarante ed eventuali copie dei titoli di possesso relativamente ai nuovi automezzi, dovrà quindi essere materialmente spedita o comunque fatta recapitare all’Ufficio delle Dogane competente, unitamente al supporto (CD-ROM/ DVD/Penna USB) contenente il file della dichiarazione. 95
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 35 di 35 Formazione del provvedimento finale – art. 4 del D.P.R. n. 277/2000 Provvedimento espresso: ricevuta la dichiarazione l’Ufficio, entro 30 gg. dal ricevimento ne controlla la regolarità (c.d. esame a vista), invitando l’interessato, nel termine di 45 gg. dalla data di comunicazione, ad integrare la dichiarazione con gli elementi e la documentazione mancante. Inoltre, entro 60 gg. dal ricevimento della dichiarazione o degli elementi inviati successivamente determina l’importo, emettendo formale provvedimento (salvo invece il concretizzarsi del silenzio-assenso). Diniego: qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l’Ufficio ne dà comunicazione all’interessato mediante notifica del provvedimento di diniego. Provvedimento tacito: decorsi 60 gg. dal ricevimento, da parte dell’Ufficio, della dichiarazione o degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego, l’istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione (con Modello F-24). 96
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale - Parte 2 1 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure L’invio telematico rappresenta la modalità vivamente consigliata e raccomandata per la presentazione della dichiarazione trimestrale di consumo ai fini del rimborso (rispetto alla presentazione cartacea), perché: - è il modo più rapido e sicuro per l’invio dei dati previsti - semplifica i procedimenti; - aumenta la produttività e l’efficienza delle imprese; - con la firma digitale viene garantita l’integrità e la riservatezza dei dati; - velocizza l’acquisizione dei dati da parte degli Uffici competenti. 97
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 2 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure Per poter presentare la dichiarazione in modalità telematica è necessario essere preventivamente autorizzati ed abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (S.T.D.) ed in particolare alla trasmissione della tipologia di documenti: "AGEVOLAZIONI ACCISE"; per ottenere la suddetta autorizzazione l’utente, accedendo al sito dell’Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.it, dalla sezione: "Servizi online – Servizio Telematico Doganale", deve compilare l’apposita: "Istanza di adesione", procedendo in particolare alla sua: - compilazione (quale: Richiedente – Fornitore di servizi – Ente Locale) - stampa, - invio on-line al sistema ("Invia Istanza"). 98
SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE - E.D.I. 5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 3 di 15 SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE - E.D.I. CEND OPERATORI @ DOGANE Operativo dal gennaio 1997 Stesse procedure adottate per elaborare le dichiarazioni su carta e su floppy disk-CD Stessa interfaccia per tutti gli operatori Servizi forniti a diversi tipologie di utenti: singoli operatori o centri di servizio Firma digitale
5) La dichiarazione telematica 4 di 15 Gli Attori del S.T.D. - EDI - SOGGETTO RICHIEDENTE è L’INTESTATARIO DEI FLUSSI TELEMATICI distinto per qualità rispetto alle documentazioni trattate può lavorare da solo (=trasmette in proprio) UTENTI - FORNITORE DI SERVIZI soggetto terzo che tecnicamente svolge la connessione al sistema dell’Agenzia (S.T.D. - EDI) per: INVIARE I FLUSSI; PRELEVARE LE RISPOSTE E GLI ESITI (non firma) non può lavorare da solo – necessita del richiedente - SOTTOSCRITTORE introdotto con la Circ.230/D del 13/12/00: APPONE LA PROPRIA FIRMA DIGITALE sui documenti inviati e ne ATTESTA LA PROVENIENZA da parte dei soggetti che in tali documenti vengono indicati non può lavorare da solo – è nominato dal richiedente svolgono tutti gli adempimenti relativi alle autorizzazioni al Servizio Telematico Doganale: Rilascio delle autorizzazioni - validazione delle modifiche sblocco codici di accesso - attivazione credenziali di firma. UFFICI DELLE DOGANE
5) La dichiarazione telematica 5 di 15 Gli Attori del S.T.D. - EDI soggetto terzo che tecnicamente svolge la connessione al sistema dell’Agenzia (SdA) per: UTENTI → FORNITORE DI SERVIZI - INVIARE I FLUSSI (non firma); - PRELEVARE LE RISPOSTE E GLI ESITI, non può lavorare da solo: necessita del richiedente E’ doverosa una precisazione sulla natura del “Fornitore di servizi” (che non è Soggetto delegato): - tale figura, in effetti, per le accise è poco richiesta ed utilizzata; - infatti, per gli elenchi INTRA è espressamente prevista oltre alla figura del “Soggetto obbligato” (che trasmette in proprio), anche quella del “Soggetto delegato” che può invece firmare con la propria firma digitale e trasmettere i files degli elenchi per conto dei soggetti obbligati (i propri clienti), fermo restando la responsabilità in capo ai medesimi soggetti obbligati; - per le dichiarazioni accise, invece, non essendo prevista la predetta figura del “Soggetto delegato”, il Fornitore di servizi può solo effettuare la mera trasmissione delle dichiarazioni già firmate dai relativi soggetti obbligati.
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 6 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure Dopo aver inoltrato l’istanza di adesione, l’utente, entro il termine di 30 giorni deve ritirare l’autorizzazione al S.T.D. in uno dei 180 Uffici abilitati dell’Agenzia delle Dogane, presentando la stampa dell’istanza (unitamente alla relativa scheda informativa) ed un documento di identità; la persona che ritira l’autorizzazione, se diversa dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, in aggiunta alle predette stampe dell’istanza e previa identificazione, dovrà presentare anche una delega in carta semplice o procura notarile ed il documento di identità originale del medesimo legale rappresentante. 102
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 7 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure Le autorizzazioni da ritirare sono in genere almeno 2: una per la ditta (che INVIA il file e richiede eventuali nuove password/codici di accesso e modifiche) ed una per il sottoscrittore -persona fisica- (che FIRMA il file), salvo che per le ditte individuali per le quali viene rilasciata generalmente una sola autorizzazione (nel caso in cui non venga richiesto diversamente ed il sottoscrittore coincida con il titolare/legale rappresentante); una volta in possesso dell’autorizzazione al S.T.D., l’utente deve abilitarsi per ottenere via Web la "Password di accesso alle applicazioni", che, unitamente al "Nome utente" già fornito con l’autorizzazione, costituirà l’indispensabile coppia delle credenziali di accesso al S.T.D. 103
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 8 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure L’abilitazione al S.T.D. per ottenere la suddetta "Password di accesso alle applicazioni", si effettua dall’ambiente di prova (link: "Accesso al sito reale e al sito di prova"), nel menu: "Operazioni di servizio" → "Primo accesso" (Attenzione: appena ottenuta stampare la password!!); tale operazione di "Primo accesso" va effettuata sia per la ditta richiedente che per il sottoscrittore od i sottoscrittori designati; 104
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 8 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure l’operazione successiva, nel caso in cui sia stata richiesta la firma digitale dell’Agenzia delle Dogane, è la generazione del certificato di firma digitale, utilizzando l’apposito software messo a disposizione gratuitamente (dall’ambiente di prova, nel menu: "Servizi" → "Software per la firma"), ed il PIN ottenuto insieme alla password. 105
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 9 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure Le predette operazioni di: Abilitazione e "Primo accesso", nonché di "Generazione del certificato di firma digitale" e le operazioni successive alla creazione dello specifico file della dichiarazione: Interchange; Firma del file; Trasmissione del file; Interrogazione esito dell’invio; Abilitazione all’ambiente reale; Operazioni di prelievo risposte ed esiti, sono illustrate e descritte nella: "Guida per l’attivazione e l’utilizzo del Servizio telematico" e nella relativa "Guida operativa" reperibili nel link del "Servizio Telematico Doganale“, che s’invita a consultare. 106
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 10 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure Invece, per quanto riguarda la compilazione/stampa della dichiarazione e la creazione del corrispondente file, nel sito dell’Agenzia, al link: "Accise", nella sezione: "Benefici per il gasolio da autotrazione", è reperibile sia il Software gratuito da scaricare che il corrispondente ed utilissimo: "Manuale utente per le Agevolazioni autotrasportatori", che s’invita a consultare per il buon esito dell’invio telematico; inoltre, per le operazioni via Web di: "Richiesta nuove password, codici di accesso e attivazione firma digitale" e per effettuare le "Modifiche alle autorizzazioni al servizio telematico doganale" già rilasciate, nella sezione del sito dedicata al predetto "Servizio Telematico Doganale" vi sono gli appositi link per effettuare le relative richieste online. 107
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 11 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure In merito alle Modifiche di autorizzazioni già esistenti (per es. rilasciate per Modelli Accise -per la dich. di consumo di energia elettrica, es. impianti fotovoltaici- o per Elenchi Intra), per poter trasmettere in modalità telematica anche le dichiarazioni trimestrali per le agevol. autotrasportatori, occorre cliccare su: "DOCUMENTI DA TRASMETTERE" e selezionare: "RIMBORSO ACCISE"; dopo la compilazione online della modifica occorre effettuare la stampa e la conferma della richiesta di modifica, presentandosi con le stampe ad uno degli Uffici delle Dogane abilitati entro 30 giorni per la validazione della modifica e la stampa della nuova autorizzazione. 108
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 12 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure Un’altra modifica importante, da effettuare necessariamente a decorrere dallo scorso 16.04.2013 e solo per quelle aziende già autorizzate al S.T.D. ma munite del certificato di firma digitale rilasciato a suo tempo al soggetto giuridico, consiste nell’aggiunta di almeno un sottoscrittore -persona fisica- che dovrà firmare i file poiché le nuove disposizioni sulla firma digitale, a decorrere dalla suddetta data, non consentono più modalità diverse da quest’ultima; allo scopo, nel link delle "MODIFICHE" occorre cliccare su: "SOTTOSCRITTORE" ed aggiungere i dati di almeno una persona fisica (la scelta ricade esclusivamente nelle facoltà aziendali); anche in questo caso occorre procedere analogamente per la validazione della modifica richiesta (una per volta). 109
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 13 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure A proposito di software per la compilazione della dichiarazione, si fa presente che quello reperibile sul sito dell’Agenzia non è l’unico utilizzabile ma rappresenta solo un’opzione fornita gratuitamente agli utenti; questo vuol dire che, nel rispetto delle specifiche tecniche e del tracciato informatico ufficiale (tracciato record) reperibile nel medesimo link del Software, gli utenti sono liberi di utilizzare qualsiasi software disponibile. 110
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 14 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure Nel caso in cui si renda necessario rettificare od annullare una dichiarazione presentata in modalità telematica, occorre tener presente che: - non è possibile annullare una dichiarazione inviata telematicamente con un altro invio telematico; - in tale evenienza l’utente dovrà rivolgersi, mediante apposita istanza, al competente Ufficio delle Dogane che nel caso provvederà ad inoltrare una richiesta di annullamento manuale alla propria Direzione Regionale/Interregionale/Provinciale. 111
5) La dichiarazione da presentare per ottenere il beneficio fiscale 15 di 15 La dichiarazione telematica – Modalità e procedure Riguardo agli strumenti di ausilio ed assistenza a disposizione per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di rimborso: - si invita a consultare l’apposito Servizio di Assistenza online sul sito internet dell’Agenzia, dove, oltre a reperire informazioni e chiarimenti relativamente ad una vastissima serie di argomenti correlati, oltrechè soluzioni alle più comuni problematiche riscontrabili (c’è anche un’apposita sezione dedicata alle “F.A.Q.”), è possibile anche formulare specifiche richieste ed ottenere le relative risposte; - per ogni ulteriore richiesta o necessità informativa è possibile contattare l’Area Assistenza ed Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle Dogane di Potenza al telefono 080 – 9180892, al fax 080 - 9180939 oppure all’indirizzo e-mail: dogane.potenza.urp@agenziadogane.it. 112
6) Violazioni e sanzioni 1 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Come già accennato, per ottenere il beneficio fiscale gli utenti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, considerata come fatta a pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28.12.00 n. 445 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. n. 277/2000; pertanto, poiché comporta la piena assunzione di responsabilità e data la delicatezza che riveste per i risvolti di carattere penale, come si dirà di seguito, la dichiarazione va compilata con la massima attenzione e diligenza. 113
6) Violazioni e sanzioni 2 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Infatti, ai sensi dell’art. 76 del suddetto DPR n. 445/00: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci , forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti…., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”; inoltre, nel caso in cui il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici previsti nel particolare settore sulla base di dichiarazioni non veritiere, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del citato DPR n. 445/00, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele. 114
6) Violazioni e sanzioni 3 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Le principali violazioni possibili in materia riguardano le compensazioni del credito d’imposta ed in particolare : 1. compensazioni irregolari (ma in base a dichiarazioni regolari) 2. compensazioni derivanti da false dichiarazioni. a) effettuate in anticipo rispetto ai termini previsti (es. prima dei 60 gg. dalla presentazione della dichiarazione -credito non maturato-); b) effettuate oltre i termini decaden-ziali previsti (es. dopo il 31/12 dell’anno succ. a quello in cui il credito è maturato -credito esistente ma non spettante-); c) per crediti inesistenti (es. compen-sazioni in assenza di dichiarazione o per importi sup. a quelli dichiarati); 115
6) Violazioni e sanzioni 4 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Un’altra ipotesi di compensazione di un credito inesistente potrebbe essere quella relativa all’eventuale differenza (es. € 1.000) tra l’importo del credito riconosciuto successivamente dall’Ufficio con l’attestato cartaceo (es. € 5.000) e l’importo richiesto in dichiarazione e già compensato dopo 60 gg. dalla sua presentazione (es. € 6.000); 116
6) Violazioni e sanzioni 5 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Nel 1° caso (compensazioni irregolari effettuate in anticipo rispetto ai termini previsti, quindi in una situazione di credito non ancora maturato), viene violato l’art. 4, comma 2, del DPR n. 277/00 e si rende applicabile: il recupero interessi commisurati al tasso legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile, laddove la spettanza dell'importo utilizzato in compensazione sia riconosciuta dall'Ufficio delle dogane competente attraverso i riscontri e gli accertamenti del caso, decorrenti dal giorno dell’utilizzo sino allo spirare del sessantesimo giorno ovvero sino alla data di emissione del provvedimento, se antecedente; la sanzione amministrativa prevista dall’art. 50 del Testo Unico delle Accise (T.U.A.), per violazione disposizione prevista dal D.P.R. 277/2000; la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (30% dell’importo del credito stesso); - il recupero del credito medesimo ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Testo Unico delle Accise (T.U.A.). 117
6) Violazioni e sanzioni 6 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Nel 2° caso (compensazioni irregolari effettuate oltre i termini decadenziali previsti, quindi in una situazione di credito esistente ma non spettante), viene violato l’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/00 e si rende applicabile: - la sanzione amministrativa prevista dall’art. 50 del Testo Unico delle Accise (T.U.A.), per violazione disposizione prevista dal D.P.R. 277/2000; 118
6) Violazioni e sanzioni 7 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Nel 3° caso (compensazioni di crediti inesistenti), si rende applicabile: - la sanzione amministrativa prevista dall’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/08 (dal 100 al 200% dell’importo del credito stesso, e del 200% per importi annui superiori ad € 50.000); - il recupero del credito medesimo ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Testo Unico delle Accise (T.U.A.). 119
6) Violazioni e sanzioni 8 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Nel 4° caso (compensazioni indebite conseguenti a false dichiarazioni), si rende applicabile: - la sanzione penale prevista dall’art. 40 del Testo Unico delle Accise (T.U.A.), cui rimanda l’art. 14, comma 4, del medesimo T.U.A; - la sanzione penale prevista dall’art. 483 del c.p.; - la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (30% dell’importo del credito stesso); - il recupero del credito medesimo ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Testo Unico delle Accise (T.U.A.) e dell’art. 75 del DPR n. 445/00. 120
6) Violazioni e sanzioni 9 di 9 Possibili violazioni e quadro sanzionatorio – Controlli Controlli: L’Agenzia delle Dogane, a fronte delle dichiarazioni presentate dai soggetti aventi titolo, sia in modalità cartacea che in modalità telematica, si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli in azienda per verificare la sussistenza del diritto al rimborso e la veridicità dei dati indicati nonchè dell’entità del rimborso richiesto. 121
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!! 122