IL SOVRAINDEBITAMENTO DEI SOGGETTI NON FALLIBILI e

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IL SOVRAINDEBITAMENTO DEI SOGGETTI NON FALLIBILI e GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Organizzato da: GRUPPO DI STUDIO SUL SOVRAINDEBITAMENTO DELL’O.D.C.E.C. DI MODENA CONVEGNO Sede O.D.C.E.C. Modena 4 Novembre 2015 Dalle 15.00 alle 19.00

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

RIFERIMENTI NORMATIVI DOCUMENTI CONSIGLIO NAZIONALE Legge 27 Gennaio 2012, n. 3 (pubblicata in G.U. del 30 gennaio 2012, n. 24) Decreto Legge 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento per creazione O.C.C.) DOCUMENTI CONSIGLIO NAZIONALE Regolamento sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (C.N.D.C.E.C., Aprile 2015) Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento (C.N.D.C.E.C., Luglio 2015)

SOVRAINDEBITAMENTO «Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.» (art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012)

PRESUPPOSTO OGGETTIVO Squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente liquidabili e passività correnti scadute o di imminente scadenza. Difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa di uno squilibrio perdurante Inadempimenti e altri fattori esteriori tipici possono non essersi ancora manifestati Situazione prodromica rispetto all’insolvenza (situazione di tensione finanziaria grave, seppur non necessariamente irreversibile).

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Consumatore  Altri Soggetti  Imprenditore agricolo  Art. 2135 Codice Civile Start-up innovative  Entro 4 anni dalla costituzione «Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» (art. 6, comma 2, lett. b), legge 3/2012) Obbligazioni estranee ad attività d’impresa e professionale «Situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel presente capo» (art. 6, comma 1, legge 3/2012)

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: CONTINUA Imprenditori commerciale sotto-soglia  Art. 1 Legge fallimentare: Imprenditore cessato  Cancellazione da registro imprese da oltre 1 anno Socio illimitatamente responsabile  Fuoriuscito da compagine sociale da oltre 1 anno Erede imprenditore defunto  Entro 1 anno da morte A) Avere avuto in ciascuno dei tre esercizi antecedenti: - attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad €. 300.000,00; - ricavi lordi complessivi annui non superiori ad €. 200.000,00; B) Avere debiti di ammontare non superiore ad €. 500.000,00

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: CONTINUA Professionisti, Artisti e Lavoratori autonomi Dottori commercialisti, avvocati, notai Ingegneri, geometri, architetti Medici, psicologi, farmacisti Società tra professionisti Associazioni professionali Enti privati non commerciali Associazioni, Fondazioni, Comitati, Imprese sociali, Enti lirici; Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Associazioni sportive dilettantistiche; Organizzazioni non governative, ONLUS, Centri di formazione professionale, Istituti di patronato. Imprenditori commerciale sopra-soglia  Debiti < € 30.000 (?)

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Consumatore  Altri Soggetti  Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento Piano del consumatore Liquidazione del patrimonio Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento Liquidazione del patrimonio Liquidazione del patrimonio: istituto non utilizzabile da enti privati senza scopo di lucro o enti non commerciali

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) SOGGETTO SOVRAINDEBITATO Ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) O.C.C. presso un ente pubblico Individuazione di una o più persone fisiche (gestori della crisi) incaricate di gestire il procedimento di composizione o di liquidazione del patrimonio. (art. 15, comma 1, legge 3/2012 e art. 9, comma 1, decreto 202/2014) Tribunale (Volontaria Giurisdizione) Designazione da parte del Giudice di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 l. fall. (oppure notaio) facente le funzioni di O.C.C. (art. 15, comma 9, legge 3/2012)

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) “Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento” (art. 2, comma 1, lett. d), decreto 202/2014)

ENTI PUBBLICI AUTORIZZATI SEZIONE A C. C. I. A. A. (organismo conciliazione) Segretariato sociale Ordine Avvocati Ordine Notai Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili SEZIONE B Comuni Province Città Metropolitane Regioni Istituzioni universitarie pubbliche REQUISITI PER ISCRIZIONE Referente indipendente Polizza assicurativa Conformità regolamento Laurea magistrale Economia / Giurisprudenza Formazione minima obbligatoria Esperienza minima obbligatoria

ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA REFERENTE GESTORE CRISI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AUSILIARIO

REFERENTE «La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.» (art. 2, comma 1, lett. i), decreto 202/2014) Requisito indipendenza  «Assoluta autonomia» Indirizzo e coordinamento O.C.C.  «Cura organizzazione e gestione O.C.C.»; Distribuzione incarichi con equità (tenuto conto natura e importanza affare); Tenuta ed aggiornamento elenco gestori della crisi; Nomina + Sostituzione gestori della crisi; Relazione su gestione Informazioni a Ministero su O.C.C. e Gestore della crisi; 14

GESTORE DELLA CRISI «La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.» (art. 2, comma 1, lett. f), decreto 202/2014) Accettazione + Dichiarazione di indipendenza Ausiliario del Giudice delegato alla procedura Ausiliare del debitore nell’elaborazione del piano e dell’esecuzione della proposta Liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio + Gestore della liquidazione Attestatore fattibilità del piano sottostante alla proposta Relazione su: a) cause indebitamento; b) diligenza consumatore; c) ragioni incapacità adempiere; d) resoconto solvibilità consumatore ultimi 5 anni; e) atti impugnati da creditori; f) giudizio completezza ed attendibilità documentazione e informazioni depositate. Ruolo specifico nelle diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

FUNZIONI O.C.C. Cura comunicazioni con creditori Coadiuvare nell’elaborazione del piano sottostante alla proposta Esecuzione della proposta Formalità pubblicitarie Gestore della liquidazione Liquidatore giudiziale nell’accordo o nei piani del consumatore omologati Redazione della relazione particolareggiata Relazioni ai creditori e al giudice sui consensi espressi Rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano Verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta

Grazie per l’attenzione