LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 29-8-2014 La «cooperazione allo sviluppo» è: parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira:

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LEGGE 11 agosto 2014, n La «cooperazione allo sviluppo» è: parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira: ai principi della Carta delle Nazioni Unite alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia A

La cooperazione allo sviluppo riconosce la centralita' della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria Gli obiettivi sono a) sradicare la poverta' e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignita' dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunita' e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post- conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner mediante azioni: a) in ambito multilaterale; b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea; c) iniziative finanziate con crediti concessionali; e) iniziative di partenariato territoriale; f) interventi internazionali di emergenza umanitaria

La responsabilita' politica di controllo e di vigilanza della cooperazione allo sviluppo e' attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarieta' e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il Consiglio dei ministri approva, ogni anno il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo. 2. Il documento indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attivita' di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti.

E' istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) per assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività Il CICS e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

E' istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, i rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome, degli enti locali, dell'Agenzia, delle principali reti di organizzazioni della societa' civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle universita' e del volontariato. La partecipazione al Consiglio nazionale non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.

E' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolge le attivita' a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio di sussidiarieta'. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di seguito elencati: a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; b) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta' internazionale; c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita' di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo. e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Devon essere iscritti, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco.

Perché nella nuova legge spariscono le piccole associazioni e si parla solo di reti associative? Forse perché come dice Papa Francesco Solo se partiamo da comuni interessi in un unico mondo, potremo realizzare lo sviluppo mondiale. Anna Maria Volpe Prignano Cell