CAMERA DI COMMERCIO di AGRIGENTO,CALTANISSETTA e TRAPANI

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Transcript della presentazione:

CAMERA DI COMMERCIO di AGRIGENTO,CALTANISSETTA e TRAPANI COSTITUZIONE CONSIGLIO CAMERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal d.lgs. n. 23/2010. D.lgs. n . 23/2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”. L.R. n. 29/1995, come modificata dalla L.R. n. 4/2010; D.P.R.S. n. 17/2010, recante il “ Regolamento di attuazione della L.R. n.4/2010 afferente il nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, I.A.A.”; Decreto Direttoriale del MISE del 24.6.2015 con cui sono stati pubblicati i dati relativi al numero di imprese, all’indice di occupazione, al diritto annuale ed al valore aggiunto dei settori economici della Camera di Commercio I.A.A di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Legge 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”. Decreto Ministero Sviluppo economico 155/2011 “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’art.10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”. Decreto Ministero Sviluppo economico 156/2011 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”. Statuto della Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (Articolo unico) NOTA BENE Il presente elenco è indicato a titolo meramente orientativo, non dovrà in alcun modo essere considerato esaustivo, e non esonera i soggetti interessati dall’obbligo di conoscere direttamente la normativa ufficiale di riferimento.

NOVITA’ DEI D.M. nn.155 e 156 del 2011 Il NUMERO dei Consiglieri è legato al numero delle imprese DIRITTO ANNUALE VERSATO . Oltre ai parametri già previsti (numero delle imprese, indice di occupazione e valore aggiunto) deve essere considerato il DIRITTO ANNUALE VERSATO. CONSULTA. E’ istituita la “Consulta dei liberi professionisti” composta Presidenti degli Ordini professionali operanti nella circoscrizione delle tre provinciale. E’ composta dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni (individuate mediante avviso da pubblicarsi all’albo camerale). PARI OPPORTUNITA’ . L’art. 3, comma 2, della legge 580/93 dispone che lo Statuto assicuri condizioni di pari opportunità tra uomo e donna – Statuto (Articolo unico) Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani – (Comma 3). Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri. Si applicano le previsioni dell’art. 10, comma 6, del D.M. 156/2011. Anche per la Giunta dovrà essere garantita la presenza di genere diverso da quello prevalente

NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO Determinato in base al n. delle imprese iscritte o annotate al R.I e al REA Sino a 40.000 imprese 20 consiglieri Da 40.001 a 80.000 imprese 25 consiglieri Oltre 80.000 imprese(128.309) 30 consiglieri A questi vanno aggiunti 3 consiglieri 1 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali 1 in rappresentanza delle Associazioni di tutela dei consumatori 1 in rappresentanza dei liberi professionisti

Media aritmetica semplice dei 4 parametri PROCEDURE DI CALCOLO Peso percentuale del numero delle imprese del numero degli addetti del valore aggiunto del diritto annuale versato Media aritmetica semplice dei 4 parametri per ciascun settore Rapporto tra la media aritmetica semplice dei 4 parametri ed il quorum percentuale

VINCOLI DEL CONSIGLIO Assicurare che il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio sia pari almeno alla metà dei componenti del Consiglio Assicurare la rappresentanza autonoma delle Società in forma cooperativa Pari opportunità: le organizzazioni o raggruppamenti che designano più di due consiglieri devono assicurare che almeno un terzo sia di genere diverso dagli altri due

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE Il Commissario ad acta, sulla base del Decreto Direttoriale 24 Giugno 2015, che riporta «i dati provinciali relativi al numero delle imprese al 31 dicembre 2014, all’indice dell’occupazione al 2012, al valore aggiunto al 2012, al diritto annuale riscosso al 31 dicembre 2014», con Determina n.1 del 14 settembre 2015, ha adottato l’Articolo Unico dello Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani- Composizione del Consiglio- 1. Il Consiglio camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente. L'individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi è esposta nella tavola seguente. 2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni e dei decreti attuativi in vigore. 3. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri. 4. Il Consiglio camerale dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO SETTORE SEGGI AGRICOLTURA 5 ARTIGIANATO 4 INDUSTRIA 3 COMMERCIO 7 COOPERATIVE 1 TURISMO 2 TRASPORTI E SPEDIZIONI CREDITO E ASSICURAZIONI SERVIZI ALLE IMPRESE PESCA ALTRI SETTORI CONSUMATORI SINDACATI LIBERI PROFESSIONISTI TOTALE 33

DEFINIZIONE DEI SETTORI (all.A, art.2 comma 1, D.M.155/2011)

CRONOPROGRAMMA (Norme di riferimento: D.M. 4 agosto 2011 n. 155 e D.M. 4 agosto 2011 n. 156) Art.8, Comma 1 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia 5 agosto 2010 n.17 contenente le norme di attuazione della Legge regionale 2 marzo 2010 n.4 recante “Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura” Il Commissario ad acta provvede nei prossimi giorni a: -pubblicare all’Albo camerale e sui siti internet istituzionali delle tre Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, l’AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO -comunicare al Presidente della Giunta Regionale (Assessorato Regionale Attività produttive) l’avvio del procedimento. RIF. (art. 2 c. 1 D.M. 156/2011) ENTRO 40 GG. DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire agli uffici del Commissario ad acta, ubicati presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, sede di lavoro del Commissario, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività. RIF. (art. 2 c. 2 D.M. 156/2011)

ENTRO 30 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura Il Commissario ad acta, previa verifica della loro regolarità, trasmette all’Assessorato Regionale alle Attività Produttive i dati e i documenti acquisiti (ad esclusione degli elenchi degli associati). RIF. (art. 5 c. 3 D.M. 156/2011) ENTRO 30 GG. DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE trasmessa dal Commissario ad acta l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana provvede a: -rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale. -individuare le organizzazioni imprenditoriali, loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero. -determinare a quale organizzazione sindacale, associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione. -notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione. -richiedere al Presidente della Consulta il nominativo designato in seno al Consiglio camerale. RIF. (art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011)

ENTRO 30 gg. DALLE NOTIFICHE di cui sopra, art. 9 comma 1 lett ENTRO 30 gg. DALLE NOTIFICHE di cui sopra, art. 9 comma 1 lett. d) e DALLA RICHIESTA DI DESIGNAZIONE AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. e) Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché il Presidente della Consulta, -comunicano al Presidente della Giunta Regionale, Assessorato Regionale alle Attività Produttive i nominativi dei consiglieri di loro spettanza. RIF. (art. 10 c.1 D.M. 156/2011)   ENTRO 10 GG SUCCESSIVI all’invio dei nominativi da parte delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché del presidente della consulta L’Assessore Regionale alle Attività Produttive, previa verifica del possesso dei requisiti, nomina con proprio Decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi) i consiglieri e dispone la prima convocazione del Consiglio per la nomina del Presidente. RIF. (art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011)

PROCEDURA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI Possono partecipare alla procedura le «organizzazioni imprenditoriali» che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: •Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL. •Organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’avviso di costituzione del Consiglio camerale (DM 156/2011 art. 2 c. 2). Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011.

PRESENTAZIONE DOMANDE Le organizzazioni imprenditoriali interessate devono far pervenire alla Camera di Commercio entro il termine fissato nell’avviso a pena di esclusione dal procedimento: - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell’Allegato A al DM 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia dello statuto; - se la dichiarazione non viene sottoscritta dal legale rappresentante alla presenza del funzionario che la riceve deve essere prodotta copia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell’Allegato B al DM 156/2011 sottoscritta dal legale rappresentante contenente gli elenchi delle imprese associate (da depositare esclusivamente su supporto digitale); - eventuale dichiarazione di apparentamento secondo lo schema dell’Allegato E al DM 156/2011 (DM 156/2011 artt. 2, 4), con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.

La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere: • consegnata presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n.38, sede di lavoro del Commissario ad acta, entro e non oltre il termine indicato nell’Avviso; OPPURE • trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Camera di Commercio di Caltanissetta, Commissario ad acta – Segreteria Generale – Corso Vittorio Emanuele n.38 93100 CALTANISSETTA. La documentazione deve pervenire entro e non oltre il termine fissato nell’Avviso e non potrà essere considerata, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione della raccomandata (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011). ATTENZIONE: Il plico deve recare all’esterno – oltre a intestazione e indirizzo del mittente – la seguente dicitura: “COSTITUZIONE CONSIGLIO CAMERALE – SETTORE…( indicare il settore ).… – TERMINE gg/mm/anno. NON E’ CONSENTITO l’invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)

ALLEGATO A AL D.M. N. 156/2011 Informazioni sull’organizzazione imprenditoriale (da presentarsi in forma cartacea) 1) informazioni documentate (allegare statuto) in merito alla natura e alle finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati; 2) informazioni in merito ad ampiezza e diffusione delle strutture operative (allegare documentazione a supporto); 3) informazioni in merito ai servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione (allegare documentazione a supporto); 4) il numero imprese iscritte al 31 dicembre 2014 purché nell’ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; 5) solo per le società in forma cooperativa, il numero di soci delle società cooperative aderenti al 31 dicembre 2014; 6) il numero degli occupati nelle imprese al 31 dicembre 2014, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti; 7) l’attestazione che l’organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL.

NUMERO SOCI COOPERATIVE NUMERO DI IMPRESE Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle circoscrizioni territoriali delle tre Camere di Commercio, iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA operanti nel settore per cui l’organizzazione si candida NUMERO SOCI COOPERATIVE Per il settore delle società in forma cooperativa deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2014 (a parità di indice di rappresentatività, l’autonoma rappresentanza è assicurata all’organizzazione che presenta il più elevato numero di soci).

NUMERO DI OCCUPATI Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all’organizzazione. (art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011) Per occupati si intendono (e vanno indicati distintamente): - titolari, soci e amministratori d’impresa prestatori d’opera - familiari, coadiuvanti - dipendenti Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese: - dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa integrazione, soci di cooperativa iscritti a libro paga, associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivi in cambio di una remunerazione e/o formazione. Tra i dipendenti sono da escludere: soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari. Le persone occupate vanno calcolate in termini di media annua, con riferimento all’anno 2014, pertanto: un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera; per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell’anno.

ALLEGATO B al DM n.156/2011 ELENCO DELLE IMPRESE ASSOCIATE L’Allegato B deve contenere l’elenco delle imprese associate al 31 dicembre 2014 e deve essere presentato sotto forma di : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE - fornire, SU SUPPORTO DIGITALE NON RISCRIVIBILE (CD-ROM, DVD-ROM) il file elenco di tutte le imprese associate in formato foglio elettronico (.xls) e in formato PDF/A (.pdf), in duplice copia (2 CD-ROM o 2DVD-ROM contenenti gli stessi files). Gli elenchi sono presentati secondo la seguente modalità: - I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi in busta chiusa sigillata recante la dicitura “allegato B”. Tutti i file contenuti nei due supporti devono essere firmati digitalmente e consegnati/trasmessi previa crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati Per la crittografia sono fornite istruzioni dettagliate sul sito camerale .

PARTECIPAZIONE A PIU’ SETTORI ORGANIZZAZIONE CHE PARTECIPA ALL'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI IN UN SOLO SETTORE L’organizzazione deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore economico, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2007 iscritti nel Registro Imprese (non necessariamente il codice principale). ORGANIZZAZIONE CHE PARTECIPA ALL'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI IN PIÙ SETTORI In tali casi l’organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore (DM 156/2011 art. 2, c.5) (plichi separati). In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (divieto di duplicazioni) (DM 156/2011 art. 2, c.5). Deve presentare la modulistica (Allegato A, Allegato B) distintamente per ogni settore di interesse (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011) (plichi separati).

DUPLICAZIONI DI IMPRESE IMPRESE CHE SVOLGONO PIÙ ATTIVITÀ Divieto di duplicazione all’interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio) (DM 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012). IMPRESE ISCRITTE A PIÙ ASSOCIAZIONI Duplicazione ammessa. Vengono considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l’impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011). IMPRESE ISCRITTE A PIÙ ASSOCIAZIONI APPARENTATE Duplicazione ammessa come nel caso precedente. Tuttavia non possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura: un’impresa che risulti iscritta sia all’organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

PICCOLE IMPRESE All’interno del Consiglio, nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese (Legge 580/1993 art. 10 c. 5). Si intendono piccole imprese • per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati • per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese • per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.(D.M.156/2011 art.1 c.1 lett.l). Qualora un’organizzazione (nei settori di cui sopra) intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve: fornire le relative notizie e dati indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese utilizzando l’«Allegato A integrato con piccole imprese» e due elenchi di cui all’«Allegato B» (uno complessivo e uno per le piccole imprese) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

ARTIGIANATO E COOPERAZIONE SETTORE ARTIGIANATO Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori • Credito (settori ATECO K64, K661) • Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663) • Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N) • Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H) • Turismo (settore ATECO I) non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell’artigianato (DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012). SETTORE COOPERAZIONE Le società cooperative svolgenti esclusivamente attività nei settori sopra indicati non possono essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (DM 155/2011 art. 4 c. 1).

ORGANIZZAZIONI SINDACALI ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ALLEGATI C E D AL D.M. N. 156/2011) Anche le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori fanno pervenire alla Camera di Commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell’art. 10 della Legge 580/1993, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le seguenti informazioni: • Rappresentatività, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta secondo lo schema di cui all’Allegato C al DM 156/2011 (allegare documentazione a supporto) • Elenco iscritti al 31/12/2014 (esclusi i pensionati nel caso di organizzazioni sindacali) redatto secondo lo schema di cui all’Allegato D al DM 156/2011 e presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A. I files contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente e crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale (procedura consigliata, totale 2 buste, una interna all’altra)

CRITTOGRAFIA Per la crittografia sono fornite istruzioni dettagliate sul sito camerale La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere: -consegnata presso la Sede della Camera di Commercio di Caltanissetta, Commissario ad acta – Segreteria Generale – Corso Vittorio Emanuele n.38 – 93100 CALTANISSETTA entro e non oltre il termine previsto dall’Avviso. OPPURE -trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Camera di Commercio di Caltanissetta, Commissario ad acta – Segreteria Generale – Corso Vittorio Emanuele n.38 – 93100 CALTANISSETTA. La documentazione deve pervenire entro e non oltre il termine previsto dall’Avviso, e non sarà considerata, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione della raccomandata (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011). ATTENZIONE: Il plico deve recare all’esterno – oltre a intestazione e indirizzo del mittente – la seguente dicitura: “COSTITUZIONE CONSIGLIO CAMERALE – SETTORE…( indicare il settore ).… – TERMINE gg/mm/anno. NON E’ CONSENTITO l’invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)

APPARENTAMENTI Allegato E al D.M. n. 156/2011 Due o più Organizzazioni imprenditoriali, due o più Organizzazioni sindacali, due o più Associazioni dei consumatori possono concorrere congiuntamente tra loro all’assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio. A tal fine devono far pervenire alla Camera di Commercio entro il termine fissato dall’Avviso una dichiarazione contenente l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale: • redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell’Allegato E al D.M. n.156/11 • sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori. • presentata contestualmente agli allegati A e B (per le Organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D (per Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei consumatori).

SCIOGLIMENTO dell’Apparentamento Scioglimento volontario: qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. a). Scioglimento ex lege: qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell’apparentamento oppure vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. b, c). Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c. 2). Dopo lo scioglimento dell’apparentamento, il Presidente della Giunta Regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l’organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6, c. 3).

CASI DI IRRICEVIBILITA’/ESCLUSIONE • nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà non redatta secondo lo schema di cui all’allegato A (DM 156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1) • nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere in apparentamento non presentino i dati disgiuntamente come previsto dall’art. 12, comma 2, della Legge 580/1993 (DM 156/2011 art. 4 c. 3) • nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del DM 156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili (DM 156/2011 art.5 c. 2). • mancato rispetto del termine (40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e C) sottoscritta dal legale rappresentante (DM 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1) • mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione precedente, dell’elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui agli allegati B o D (DM 156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2). • nel caso di apparentamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E (DM 156/ 2011 art. 4, c. 1) • nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l’organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla richiesta (DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

PROVVEDIMENTI DI IRRICEVIBILITA’ O ESCLUSIONE Il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, dichiara l’irricevibilità della dichiarazione o l’esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell’organizzazione o dell’associazione. Avverso tale provvedimento è possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. (DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011). N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (DM 156/2011 art. 5, c. 4).

CASI DI IRREGOLARITA’ SANABILI Possono essere sanate le domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio: Quando i documenti trasmessi non siano regolari (ad esempio: non sia stato allegato lo statuto) il responsabile del procedimento chiede al legale rappresentante di regolarizzare la domanda inviata, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione al di fuori dei casi sopra riportati.

INVIO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Trenta giorni dopo il termine fissato per la consegna della domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi in consiglio il segretario generale della Camera di commercio invia al presidente della giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco ricevuto nonché i dati sul valore aggiunto per addetto di ciascun settore con esclusione dei dati relativi alle imprese associate (allegato B) e ai lavoratori / consumatori associati (allegato D).

PROCEDURE Il Presidente della Regione rileva la rappresentatività di ciascuna associazione nel relativo settore, sulla base della media aritmetica dei quattro parametri, applicando il metodo d’Hondt. Comunica a ciascuna associazione i seggi ad essa spettanti. Le associazioni di categoria comunicano i nomi dei designati. Il Presidente della Giunta Regionale verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge nomina con proprio decreto i Consiglieri e stabilisce la data dell’insediamento del Consiglio camerale.

METODO D’HONDT Il metodo D’HONDT, dal nome del matematico belga Victor D'Hondt nel 1878, è un metodo matematico per l'attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale. Questo sistema prevede che si divida il totale dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e che si assegnino i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.

SIMULAZIONE APPLICAZIONE METODO D’HONDT Ipotesi 3 Consiglieri da designare Parametri relativi a 3 Associazioni concorrenti

ASSOCIAZIONI CONCORRENTI

RICORSI La sentenza della Corte Costituzionale n.374 del 5 novembre 2007 ha dichiarato che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dello Sviluppo Economico decidere i ricorsi avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale. Pertanto, il potere di decidere sui ricorsi è ora attribuito al Tribunale Amministrativo Regionale. Il termine per presentare il ricorso è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento che vuole impugnare

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA Il Consiglio camerale elegge il Presidente entro 30 giorni e nella successiva seduta utile la Giunta, l’elezione della Giunta avviene con votazione a scrutinio segreto, il numero massimo dei componenti della Giunta è determinato in relazione ai componenti del Consiglio.