IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
Il comodato fa parte dei contratti per godimento di beni e viene qualificato come contratto di prestito, fa parte del libro quarto e viene regolamentato dagli articoli Dal 1803 al 1812 C.c. consiste in un accordo tra due parti, una delle quali detta comodante, consegna a un'altra parte detta comodatario, una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per tempo o per uso determinato, con l'obbligo di restituzione della stessa.
Caratteristiche: Reale: si perfeziona con la consegna al comodatario dell’oggetto; Essenziale gratuito: (eccezione comodato modale); Unilaterale: obbligazioni solo a carico del comodatario; Ad effetti obbligatori: obbligatorietà del comodatario di custodire e restituire l’oggetto; Di durata: è soggetto ad una limitazione di tipo temporaneo ad eccezione del caso in cui sia precario, condizione nella quale il godimento può cessare al volere del comodante; Causa: l'interesse del comodante di agevolare il comodatario. Oggetto: qualsiasi bene mobile o immobile.
“Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa famigliare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenti non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento dell’immobile, ma determina concentrazione nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed un preveduto bisogno.” Massima sentenza n del 21 luglio 2004
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 la signora Maria chiede la risoluzione del contratto di comodato avente come oggetto un appartamento in Roma di sua proprietà, precedentemente lasciato in uso (comodato) al figlio Giorgio. Il quale successivamente al matrimonio decide di adibire lo stesso al nucleo famigliare. Giorgio dichiara il proprio difetto di legittimazione passiva dopo la separazione fra i coniugi e l’assegnazione alla moglie della casa. La sig. Maria motiva la richiesta in quanto dopo la perdita del coniuge con il quale si era trasferita in un’abitazione fuori città, non si sente più idonea alla vita in località isolata. T0T0 T1T1 T1T1 T2T2 T2T2 T3T3 Appartamento Abitazione Fuori città Lasciano a Matrimonio Separazione Trasferimento Morte coniuge Richiesta Risoluzione crt
Giudizio 1° grado (Tribunale di Roma) Il tribunale ha accolto la domanda attrice e ha ordinato il rilascio dell’appartamento in favore della Sig. Maria. 2°grado (Corte d’appello) Successivamente alla proposta di appello richiesta da Laura in seguito al primo grado di giudizio il giudice ha respinto la domanda di scioglimento del contratto e di restituzione dell’immobile.
3° grado: ( corte di cassazione) Pres: Finocchiaro, Relat: Lanzillo. La corte di cassazione accoglie il ricorso. Annulla la sentenza e la rinvia alla corte d’appello di Roma, con i seguenti motivi: ① Doveva essere onere del comodatario (Giorgio), dichiarare che l’uso dell’abitazione in oggetto era stato concesso in previsione del matrimonio. ② La concessione in uso dell’immobile ha avuto inizio prima del matrimonio e della successiva convivenza dei coniugi (Giorgio e Laura). ① Doveva essere interpretata ed applicata la norma che autorizza il comodante (Maria) a chiedere la restituzione del bene oggetto del comodato, in quanto il comodante (Maria) risulta essere una persona sola, anziana e bisognosa di cure, per di più a fronte di un utilizzazione gratuita da parte del comodatario (Giorgio) protrattasi per anni.
Articoli e leggi applicate per il n del 21 luglio 2004 Art 1809 c.c. Art 1803 c.c. Art 1804 c.c. Art 2733 c.c. Art 115, 116, 228 Cod. Proc. Civ. Art 370 n.5 Cod. Proc. Civ. (D.L. 22 giugno 2012 n.83) Art 92 Ord. Giudiz. Art 3 della legge del 7 ottobre 1969 n.742