L’inestricabile confusione dell’oblio ed il ruolo dei provider Novembre 2015 Simone Bonavita Professore a Contratto in "trattamento dei dati sensibili"

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L’inestricabile confusione dell’oblio ed il ruolo dei provider Novembre 2015 Simone Bonavita Professore a Contratto in "trattamento dei dati sensibili" Università degli Studi di Milano aa 2015/2016

La normativa LA CONOSCENZA «EFFETTIVA» DELL’ILLICEITÀ Viacom International Inc. vs. YouTube (U.S. District Court, District Court of New York, 23 giugno 2010): «[a] provider cannot by inspection determine whether the use has been licensed by the owner, or whether its posting is a ‘‘fair use’’ of the material, or even whether its copyright owner or licensee objects to its posting». Telecinco c. YouTube (Juzgado de lo Mercantil de Madrid, 22 settembre 2010): «una interpretación estricta y ortodoxa de la normativa exigiría que para que YouTube tuviese “conocimiento efectivo” del carácter ilícito de los contenidos alojados en su sitio web y pudiera ser considerado responsable respecto de los mismos, esa ilicitud debería haber sido declarada previamente por un órgano jurisdiccional». (Contra, tuttavia, José Ramón Julio Márquez Martínez (Ramoncìn) c. Xorxe Oural Martínez, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 10 febbraio 2011)

2 Oblio, i provider ed il lama

Il diritto all'oblio ed il lama

Il diritto all'oblio – Aspetti definitori “Il diritto ad essere se stessi” (cfr. Piraino Leto, 1990) “il diritto a che fatti, pure pubblici, attinenti al soggetto, con il decorso del tempo cessino di avere tale qualità” (Zencovich, 1986) “non si nega la possibilità di rendere pubbliche informazioni […] ma solo che queste siano corrispondenti alla situazione concreta”(Corte Cost.13/1994) “Si tutela identità-verità, anche senza violazione di privacy” (Ferri, 1981)

Cosa è l’oblio Il concetto di oblio è proprio dei modelli cognitivi. Il problema principale del diritto all’oblio consiste nell’esportate il concetto di oblio da un modello tipicamente cognitivo all’interno di un sistema non cognitivo, quale la Rete. “Ours are (by nature) unusually plastic and opportunistic brains whose biological proper functioning has always involved the recruitment and exploitation of nonbiological props and scaffolds” (Andy Clark)

Cosa è l’oblio Cosa è la memoria? “The term 'memory' is commonly used for both biological (human) entities and computers. Despite differences, all memory systems have something in common: Any memory system – whether physical, electronic, or human – requires three things, the capacity to encode, or enter information into the system, the capacity to store it, and – subsequently – the capacity to retrieve it. Encoding is the initial phase in the memory process, information from an external source is encoded into an internal representation. The encoded information is then stored. In order to be able to use the stored information, it needs to be retrieved. The three stages of encoding, storage and retrieval interact: the manner of encoding determines what and how something is, which will in turn determines what can be retrieved” (Paulan Korenhof 2013)

Cosa è l’oblio Cosa significa dimenticare? “Forgetting can occur as a result of failures in any of the three elements of the memory process. It can be the loss of acquired information (storage), the inability to retrieve stored information (retrieval) and the deterioration of correspondence between the acquired and the retrieved information (encoding)” (Paulan Korenhof 2013) Il diritto all’oblio è dunque un diritto a che un processo di memorizzazione sia fallace? Human memory processes allow forgetting “by design” (Eltis 2011, Blanchette 2011).

Il diritto all'oblio – Aspetti definitori Il diritto all’oblio è dunque una mera estensione del diritto alla privacy? È applicabile anche alle persone giuridiche? (Parte della dottrina “ammette l'estensibilità dei diritti della personalità delle persone giuridiche” cfr, Fusaro, 2002) Chi può azionare il diritto all’oblio? E quale è la posizione di soggetti terzi (es. vittime di reato?) Vi sono casi in cui non può esser esercitato? Nel caso di crimini contro l’umanità?

Il diritto all'oblio – Aspetti definitori Le neuroscienze hanno un concetto di oblio profondamente diverso da quello dei giuristi; Gli esperti di AI hanno difficoltà ad esprimersi in merito agli elementi fondanti dell’oblio; La nuova proposta di regolamento ritiene l’oblio quale un diritto alla cancellazione;

Il diritto all'oblio Diritto all’oblio Diritto al corretto trattamento dei dati personali Diritto alla deindicizzazione dei fatti dalla SERP Diritto alla deindicizzazione dei dati personali dalla SERP Diritto a non vedere ripubblicati articoli di giornale…(… ) Diritto a conoscere gli estremi del titolare del trattamento

Il diritto all'oblio – Aspetti definitori La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha ordinato a Google di rimuovere dalla SERP contenenti informazioni su cittadini spagnoli. Si tratta di pagine contenenti notizie considerate lesive dell’immagine personale dai soggetti coinvolti. Dott. Hugo Guidotti Russo, un chirurgo plastico che nel 1991 è stato coinvolto in un caso di “malasanità” e chiede ora che digitando il suo nome su Google la notizia non compaia più tra i risultati… …..una storia che sappiamo già.…

Il diritto all'oblio – Aspetti definitori Due titolari autonomi: Il motore di ricerca Il soggetto che ha scritto il contenuto

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza Cassazione 3679/1998 A detta della Corte “la divulgazione di notizie che arrecano pregiudizio all'onere e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: a verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza)”. Di conseguenza, Ai fini di accertare la veridicità di quanto pubblicato “il giornalista ha l'obbligo, non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale di fatti rispetto alla notizia”.

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza La Corte, giunta a questo punto dell’iter argomentativo avrebbe potuto agilmente e coerentemente concludere che l’omissione di fatti rilevanti afferenti ad una vicenda giudiziaria idonea a recare pregiudizio all’onore di un soggetto costituisce una violazione del diritto alla reputazione, ma si è spinta oltre. Secondo la Corte “viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. (…) Quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico alla informazione non strettamente legato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico che si deve contemperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione”

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza Cassazione 5525/2012 definisce il diritto all’oblio come il diritto a che “non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Un fatto di cronaca può, a tale stregua, assumere rilevanza quale fatto storico, il che può giustificare la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi (es., archivio storico) da quello in cui esso è stato originariamente collocato […] Anche in tal caso i dati debbono risultare "esatti" e "aggiornati", in relazione alla finalità del loro trattamento. A fortiori in caso di relativo inserimento in un archivio storico che come nella specie venga memorizzato pure nella rete di internet la notizia non può continuare a risultare isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima”. Un diritto all’aggiornamento dunque?

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza Cassazione Sentenza 26 giugno 2013, n “in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all’oblio in relazione ad un’antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, in caso diverso risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza”.

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza Secondo Corte, infatti “le vicende relative ai c.d. anni di piombo appartengono certamente alla memoria storica del nostro Paese, ma ciò non si traduce nell’automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell’epoca”. In questo non è l’iter argomentativo della Corte a sollevare perplessità ma è il bilanciamento di diritti effettuato dalla stessa. La Corte, infatti, non ha qualificato o valutato il diritto alla memoria storica, giungendo troppo frettolosamente a sostenere la prevalenza del diritto del diritto all’oblio rispetto al diritto della collettività a non dimenticare la propria storia.

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza La Giurisprudenza del Garante della Privacy è pacifica nel ritenere che all’interessato spettino legittimi diritti di opposizione al trattamento, “tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo – e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali”. (Decisione del Garante sul ricorso, “Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni del 8 aprile 2009)

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza 11. del D. Lgs. n. 196/2003 prevede che i dati personali oggetto di trattamento sono trattati e conservati (…) “in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza “Al diritto all'oblio, riconosciuto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si è appellato un operatore pubblicitario, che ha presentato ricorso al Garante chiedendo di disporre nei confronti di un ente pubblico gli opportuni accorgimenti per interrompere quella che riteneva una perpetua "gogna" elettronica. Il Garante (…) ha previsto che l'ente continui a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie riguardanti l'interessato e la sua società, ma - trascorso un congruo periodo di tempo - collochi quelle di vari anni or sono in una pagina del sito accessibile solo dall'indirizzo web. Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso”. (Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio”, 2004)

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza In relazione alle notizie presenti negli archivi dei quotidiani online, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con decisioni n. 434 del 20 dicembre 2012 e n. 31 del 24 gennaio 2013, ha stabilito che sviluppi successivi di una medesima vicenda impongono al detentore di un archivio giornalistico online di aggiornare i dati ivi contenuti, altresì procedendo a deindicizzare tali informazioni rendendole non accessibili dai principali motori di ricerca

Quale oblio? Esiste un diritto all’oblio? Ha una definizione? Nasce dai diritti della persona? E’ una estensione della privacy? Il diritto all’oblio è semplicemente un nuovo modo di chiamare vecchi diritti? Esiste un diritto a ricordare? Esiste un diritto alla memoria storica? Habeas SERP?

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza Lo “snippet legato all'indicizzazione dell'articolo in questione lo danneggerebbe poiché gli utenti di internet sarebbero fuorviati e indotti a pensare che lo stesso sia indagato per KX ovvero sia stato addirittura sottoposto a custodia cautelare” “[…] inoltre che va separatamente considerato il diverso profilo legato allo "snippet" dell'articolo in questione, avendo il ricorrente rappresentato legittimamente la propria aspirazione a che l'abstract visualizzato sotto il titolo dell'articolo medesimo non associ genericamente, per mezzo delle scansioni operate automaticamente dal motore di ricerca, il proprio nominativo alle notizie principali dell'articolo stesso (riassunte nel titolo) indipendentemente dalla specifica narrazione dei fatti relativi all'interessato come riportati nell'articolo in questione… punto, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all'istanza del ricorrente nel corso del procedimento, dichiarando che, nel caso in esame, "non compare più alcuno snippet in relazione all'indicizzazione dell'url" oggetto del presente ricorso”.

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza Il diritto all’oblio come diritto a che il gestore del motore di ricerca intervenga a livello editoriale sullo snippet?

Il diritto all’oblio - Giurisprudenza Diritto all'oblio: prime pronunce del Garante dopo i no di Google Il Garante privacy ha adottato i primi provvedimenti in merito alle segnalazioni presentate da cittadini dopo il mancato accoglimento da parte di Google delle loro richieste di deindicizzare pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. A seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio, Google è infatti tenuta a dare un riscontro alle richieste di cancellazione, dai risultati della ricerca, delle pagine web che contengono il nominativo del richiedente reperibili utilizzando come parola chiave il nome dell'interessato.… [….ma le pronunce sono così chiare?]

Richiedere la cancellazione e/o la deindicizzazione dei contenuti esporrebbe il cliente ad un danno di immagine particolarmente elevato qualora il gestore del sito decidesse di rendere nota la comunicazione ricevuta, enfatizzandola come una richiesta di carattere presumibilmente censorio. Bisogna identificare i canali più critici. Il Diritto all’Oblio L’Individuazione dei casi

Identità digitale: l’insieme delle informazioni presenti in Rete la cui considerazione complessiva identifica un soggetto agli occhi dell’utente del web. Fondamentale in questo processo è il principio della lettura percettiva di un utente che naviga sui motori di ricerca: i dati che colpiscono di più l’attenzione sono quelli che compaiono ai primi posti nella SERP e nelle posizioni percettivamente più rilevanti per chi legge. Reputazione online: insieme di informazioni connesse ad un soggetto, relative alla considerazione, alla stima ed alla credibilità di cui questo soggetto gode in Rete. Il Diritto all’Oblio L’Individuazione dei casi

Il Diritto all’Oblio L’Individuazione dei casi

Il Diritto all’Oblio L’Individuazione dei casi

Il Diritto all’Oblio L’Individuazione dei casi