GNP 2015 Alessandro Bugli. Sinergia tra fondi pensione e forme sanitarie integrative Ci sono le condizioni per far welfare e far gravare nuovi contributi.

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Transcript della presentazione:

GNP 2015 Alessandro Bugli

Sinergia tra fondi pensione e forme sanitarie integrative Ci sono le condizioni per far welfare e far gravare nuovi contributi sul datore? Importanza del beneficio fiscale (non solo per subordinati), i plafond sono già alti; cenni su recente intervento agenzia delle entrate che ha bocciato deducibilità per autonomi e liberi professionisti che aderiscono a sanità integrativa. Si cercano nuove soluzioni. Rivedere normativa, senza rovinare l’esistente e imbrigliare gli operatori. Eliminare i c.d. fondi «paravento» fiscale. Il legame tra previdenza e sanità è evidente: il Legislatore mette in comune alcune prestazioni: anticipazioni per spese mediche straordinarie e urgenti e ltc. Attenzione a non disperdere risorse (giuste considerazione convegno Mefop di ieri) Chiariamoci: che sanità integrativa vogliamo? Sanità solidale o egoistica? (focus: mutualità vs risparmio privato; assicurazione vita vs. danni; ltc dove?; Attenzione al tema della selezione dei rischi: chi copre altrimenti i pensionati e i non lavoratori? Se adesione è opzionale vi è rischio di «imbarcare» solo rischi cattivi In conclusione: è necessario marcare le differenze tra fondi pensione e forme sanitarie integrative, sapendo trarre beneficio da un’operatività sinergica (es. bundling) Temi di chiusura: è possibile una raccolta delle adesioni congiunta fondi/forme sanitarie (magari con collegamento obbligatorio)? Si può utilizzare deducibilità forme pensionistiche complementari anche per contributi a forme sanitarie legate al fondo pensione? In caso affermativo, anche gli autonomi e liberi professionisti potrebbero tornare a godere della deducibilità per adesione a forme sanitarie integrative.

Il testo del ddl concorrenza sul sito del Governo Articolo 15. (Portabilità dei fondi pensione) Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: … «3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive … aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l’adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o piu categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto legislativo.»; … «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.». c) … «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento …». d)… «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

Suggestioni napoletane: anno 2015 vs (l. 243) -Art. 1: «… 3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi... 4)... nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto…»

Grazie per l’attenzione