CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Legge Regionale n. 21 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii. (d.g.r n. X/1500 del 13/03/2014) Milano, 09 maggio 2014
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Ogni impresa può far richiesta di un contributo massimo di euro, nell’arco di 12 mesi, così suddiviso: 80% Contributo a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici definito in base alla tipologia di contratto di solidarietà sottoscritto: fino al 10% della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo A; fino al 12,5% della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo B. 20% Contributo a titolo di incentivo per l’impresa incentivo all’impresa Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo, le imprese possono richiedere che la loro venga concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici.
Presentazione della domanda di accesso al contributo Apertura avviso : 9 Giugno 2014 Modalità di presentazione : via PEC a Tempistica : la domanda di accesso al contributo deve essere presentata a Regione Lombardia entro 6 mesi dalla data di autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Documenti obbligatori : 1. DOMANDA DI CONTRIBUTO firmata digitalmente. 2. Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici inseriti nel contratto di solidarietà, con indicazione delle ore di solidarietà e del reddito perso. 3. Copia del contratto di solidarietà sottoscritto dalle Parti. 4. Domanda di autorizzazione presentata al Ministero del Lavoro. 5. Autorizzazione del Ministero del Lavoro al Contratto di solidarietà. 6. Dichiarazione per aiuti de minimis. 7. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE del contributo per le ore già a consuntivo.
Istruttoria delle domande Le domande saranno istruite in base dell’ordine di arrivo cronologico determinato dal protocollo di Regione Lombardia e sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Tenuto conto che contestualmente alla domanda di contributo è obbligatorio presentare la richiesta di liquidazione delle ore a consuntivo, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, Regione Lombardia : provvederà a fare l’istruttoria (valutazione dei requisiti di ammissibilità) darà comunicazione dell’accoglimento o del rigetto della domanda all’impresa a mezzo PEC all’indirizzo indicato sulla domanda darà mandato alla ragioneria per la liquidazione della quota di contributo relativa alle ore disponibili a consuntivo.
Domanda di liquidazione del contributo esclusivamente a consuntivo delle ore già fruite in due fasi : -Intermedia : si richiede al momento della richiesta di contributo -Finale: si richiede alla conclusione del contratto di solidarietà e liquida le ore complessivamente consuntivate, meno quelle liquidate nella prima tranche. Quota sostegno al reddito lavoratori Quota contributo all’impresa Esclusivamente e contestualmente alla richiesta di liquidazione finale (il 20% viene calcolato sulla base delle ore fruite). NB: Qualora alla presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia esaurito, si presenta una sola domanda di liquidazione, comprensiva della quota per i lavoratori e per la quota di incentivo all’impresa.