… assenze per malattia Lo Sportello Informa …
Assenze per malattie Il dipendente che si assenta per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi artt. 21 CCNL 6/7/1995 e s.m.i, art. 10 del C.C.N.L. del 14/09/2000 art. 5, co 14, legge n. 638 del 11/11/1983 art. 25, co 4, lett. a) C.C.N.L. 6/7/1995 Un po’ di riferimenti normativi:
Trattamento economico retribuzione fissa mensile indennità connesse al profilo professionale posseduto altri compensi accessori Maturazione anzianità di servizio Per i primi 9 mesi di assenza intera comprese (eccetto quelle connesse alla presenza in ufficio) esclusinon interrotta Per i successivi 3 mesi di assenza 90% comprese (eccetto quelle connesse alla presenza in ufficio) esclusinon interrotta Per ulteriori 6 mesi di assenza 50% comprese (eccetto quelle connesse alla presenza in ufficio) esclusinon interrotta
Casi particolari Superato il predetto periodo, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito e con diritto alla conservazione del posto in casi particolarmente gravi Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in ciascun giorno, festività comprese, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in ciascun giorno, festività comprese, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.