Il Patrimonio di vigilanza nelle banche da Basilea2 a Basilea 3
La disciplina di vigilanza In passato l’obiettivo della stabilità del sistema creditizio era prevalentemente perseguito mediante meccanismi esogeni, nell’ottica di un sistema bancario sottratto alle regole del mercato. Il patrimonio in questo contesto assumeva prevalentemente il ruolo di un requisito indispensabile per l’accesso all’attività bancaria. A partire dagli anni settanta l’Autorità di Vigilanza ha perseguito l’obiettivo di aumentare il grado di patrimonializzazione delle banche, stabilendo dei livelli minimi di patrimonio a cui commisurare capacità operativa. Solo a partire dagli anni ottanta si cominciano a delineare un insieme di interventi che porteranno via via ad un progressivo abbandono della Vigilanza di tipo strutturale e al parallelo sviluppo della Vigilanza di tipo prudenziale volta ad incentivare le banche a perseguire innanzi tutto condizioni di solvibilità e ad incrementare il grado di efficienza (operativa ed allocativa)
Patrimonio contabile e patrimonio di vigilanza Con riferimento al settore bancario è necessario distinguere il patrimonio contabile, o “patrimonio in senso stretto”, dal patrimonio ai fini di vigilanza. Patrimonio Contabile (o patrimonio “in senso stretto”) Capitale sociale; Fondi di riserva legale, straordinaria, statutarie e per acquisto azioni proprie; Sovrapprezzi per l’emissione di nuove azioni; Fondi di rivalutazione per conguaglio monetario; Utile d’esercizio, di esercizi precedenti e accantonamenti di utili lordi; Fondo per rischi bancari generali (*).
Il fondo rischi bancari generali L’introduzione di questo fondo nella definizione del patrimonio ai fini contabili ha suscitato non poche perplessità riguardo alla necessità di definire oggettivamente la natura del fondo in questione: Il D.lgs. n. 87/1992 e le istruzioni di vigilanza della B.I. hanno definito il fondo rischi bancari generali una posta “del tutto assimilabile ad una riserva”, ed in quanto tale correttamente inserita nelle voci che partecipano alla determinazione del patrimonio contabile. Tuttavia l’art. 11 dello stesso decreto n. 87/1992 e la direttiva CEE n. 86/635 (art. 38.1) inducono a considerarlo un fondo rischi o di “provvisione”. Se, però, si considera che: 1. Si tratta di un fondo generico; 2. Non viene costituito al fine di correggere o rettificare i valori esposti fra le attività; 3. Viene alimentato da accantonamenti di utili non soggetti a distribuzione; Allora si può concludere che più che un fondo rischi esso rappresenta una riserva di utili necessaria ad incrementare la dotazione di mezzi patrimoniali delle banche.
Il patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza è suddiviso in tre componenti: IL PATRIMONIO DI BASE (A), ammesso al calcolo senza limiti di sorta IL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (B), ammesso al calcolo fino ad un limite max rappresentato dall’ammontare del patrimonio di base, (definito secondario perché composto da voci che non presentano una natura strettamente patrimoniale) LE DEDUZIONI PATRIMONIALI (C), vale a dire le rettifiche obbligatorie che sono apportate all’ammontare complessivo del patr. di base e di quello supplementare (A)+(B)-(C)= Patrimonio di vigilanza Il patrim. di vigilanza viene segnalato da ogni banca mensilmente a B.Italia
Patrimonio di base (A) Patrim. Supplem. (B) Deduz. Patrim. (C) ∑=(A) a)Capitale sociale sottoscritto (azioni o quote ordinarie e privilegiate); b)Riserve senza specifica destinazione nate per fronteggiare il generico rischio d’impresa(ris.ordinarie, straord., statutarie, legali) c)Fondo rischi bancari generali a)Riserve di rivalutaz. Monetaria; b)Strumenti ibridi di patrimonializzazione; c)Passività subordinate; d)Fondi rischi su crediti; e)Fondi costituiti a fronte del rischio paese; f) Fondi costituiti a fronte della partecipazione al fondo interbanc. di tutela dei depositi; g)Fondi oscillaz. titoli. a)partecipazioni, strumenti ibridi di patrimonial. e le attività subordinate >10% del capitale soc.degli creditizi o finanziari partecipati; b)Partecipazioni in società o enti di ammontare ≤10% del cap. soc. degli enti partecipati non ricompresi nel punto precedente. (qui la deduzione è applicata solo per la parte eccedente il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della banca segnalante) …a cui si sottrae… d)Capitale sociale non versato; e)Azioni e quote proprie in ptf; f)Attività immateriali, spese d’impianto e avviamento; g)Perdite dell’eserc. in corso e pregresse h)Dubbi esiti su crediti i)minusvalenze ∑=(A) ∑=(B) ∑=(C) Prestiti subordinati
Il Patrimonio di vigilanza Si tratta di una nozione “allargata” di patrimonio, perché include, oltre al capitale sociale e alle riserve anche strumenti non di natura strettamente patrimoniale, ma che possono rappresentare canali ulteriori di patrimonializzazione; Contempla una distinzione fra gli elementi basata sulla loro più o meno marcata natura patrimoniale (In considerazione delle caratteristiche qualitative sono imposti dei limiti alla computabilità di alcune voci) Rientrano nel PV titoli di debito che hanno caratteristiche che li rendono simili (per la scadenza protratta, il grado di postergazione in caso di liquidazione o la possibilità di cessare il flusso di pagamento degli interessi sul debito emesso in determinate circostanze) ai titoli rappresentativi di capitale di rischio. Il ricorso delle banche a tali strumenti permette di conseguire dei vantaggi: in termini di riduzione del costo del capitale; per ampliare, dal punto di vista regolamentare, la base patrimoniale senza effetti di diluizione sui diritti di voto degli azionisti; rendono più flessibile la struttura patrimoniale della banca.
Il patrimonio di base è composto da elementi di natura propriamente patrimoniale deputati alla copertura del generico rischio d’impresa ed espressivi della compartecipazione ai rischi degli azionisti Il fondo rischi bancari generali: assimilato ad una riserva in considerazione della sua destinazione generica Gli strumenti innovativi di capitale (preference share*): sono computati per un importo non eccedente il 15% del patrimonio di base (calcolato comprendendo detti titoli) e a seguito dell’autorizzazione della Banca d’Italia, concessa comunque solo per le somme effettivamente ricevute e a disposizione della banca al momento della segnalazione. (la quota eventualmente eccedente il 15% può essere inserita nel patrimonio supplementare fra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione) *Si tratta, di una tipologia di titoli azionari che presentano un dividendo prefissato, obbligatoriamente corrisposto alla chiusura dell’esercizio, e privilegiato rispetto alla remunerazione delle azioni ordinarie
Il patrimonio supplementare Nel patrimonio supplementare rientrano gli strumenti di natura non strettamente patrimoniale e per questo sottoposti a limiti quanti-qualitativi. Riserve di rivalutazione: sono originate dal riconoscimento contabile di un plusvalore delle attività rispetto al loro costo storico ( la loro eventuale imputazione a riserve ne determina l’effettiva disponibilità a copertura del generico rischio d’impresa) Fondi destinati alla copertura dei rischi specifici: per un ammontare, al netto dei dubbi esiti su crediti e delle minusvalenze, al massimo pari all’1,25% delle attività di rischio ponderate calcolate ai fini del coefficiente di solvibilità. Strumenti ibridi di patrimonializzazione: strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e, buoni fruttiferi o altri titoli e sono rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell’emittente con il preventivo consenso della Banca d’Italia.
Il patrimonio supplementare: Prestiti subordinati: Strumenti ibridi di patrimonializzazione: Prestiti irredimibili (rimborsabili su richiesta dell’emittente e con autorizzazione di BI); Prestiti rinnovabili a tempo indefinito con durata almeno pari a 10 anni. Il contratto deve prevedere: la clausola di subordinazione del rimborso nell’ipotesi di liquidazione dell’emittente la facoltà di sospendere il servizio del debito in caso di andamento negativo della gestione. N.B.: Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non possono superare il 100% del patrimonio supplementare.
Il patrimonio supplementare: Prestiti subordinati: Passività subordinate: Strumenti di finanziamento, che prevedono che i titolari siano soddisfatti solo dopo gli altri creditori in caso di liquidazione dell’ente emittente scadenza minima 5 anni, e qualora la scadenza sia indeterminata deve essere previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni. Il rimborso anticipato deve solo su iniziativa dell’emittente e dopo autorizzazione della B.I; Il contratto deve prevedere la clausola di subordinazione del rimborso nell’ipotesi di liquidazione dell’emittente. N.B.: Le passività subordinate non possono superare il 50% del patrimonio di base Le passività subordinate devono essere ridotte di 1/5 ogni anno per i 5 anni che precedono la scadenza del rapporto se manca un piano di ammortamento analogo.
Le deduzioni patrimoniali La detrazione delle partecipazioni e dei prestiti subordinati detenuti in altri enti creditizi e finanziari è giustificato dalla volontà di non creare duplicazioni contabili nella definizione delle risorse patrimoniali disponibili a livello aziendale e di sistema finanziario. La banca individua così facendo l’ammontare del patrimonio effettivamente disponibile per la copertura dei propri rischi, al netto dei fondi impegnati a fronte dei rischi di altre imprese bancarie e finanziarie che confluiscono nel patrimonio di vigilanza di queste ultime.
Il Patrimonio di vigilanza Categorie/Valori importo Patrimonio di vigilanza A.1 Patrimonio di base (tier 1) A.2 Patrimonio supplementare (tier 2) A.3 Elementi da dedurre A.4 Patrimonio di vigilanza Requisiti prudenziali di vigilanza B.1 Rischi di credito B.2 Rischi di mercato - di cui: - rischi del portafoglio non immobilizzato - rischi di cambio B.3 Altri requisiti prudenziali B.4 totale dei requisiti prudenziali Attività di rischio e coefficienti di vigilanza C.1 Attività di rischio ponderate (*) C.2 Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate C.3 Patrimonio di vigilanza / Attività di rischio di ponderate IL patrimonio di vigilanza va segnalato da ciascuna banca alla Banca d’Italia trimestralmente (31 marzo, 30 guigno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento. A partire dagli esercizi chiusi al 31 Dicembre 1998 l’ammontare del patrimonio di vigilanza viene riportato in bilancio, tramite apposita tabella introdotta nella parte B, sezione 8 della nota integrativa.
La qualità del patrimonio in banca e i limiti di composizione Il tier 1 non deve essere inferiore al 50% del patrimonio complessivo Due livelli: upper tier 2 = Tier 2/tier1 max 100% lower tier 2 = Prestiti sub/tier1 max 50% Patrimonio vigilanza tier 1 core tier 1 Patrimonio contabile
Come si valuta l’adeguatezza patrimoniale? L’attività bancaria consiste nella gestione dei rischi Il capitale consente di assumere rischi e poterli controllare sopportandone le conseguenze La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale può essere scomponibili nelle seguenti fasi: individuazione dei rischi; misurazione e valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale a rischio; misurazione del capitale a rischio complessivo (per la totalità dei rischi); determinazione del capitale a rischio complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza.
Il grado di patrimonializzazione Il capitale è dunque la risorsa che svolge il ruolo di cuscinetto per assorbire le perdite. Definizione di patrimonializzazione: nozione attraverso la quale il capitale viene messo in relazione con il profilo di rischio. L’accordo Basilea 2 spinge le banche a conseguire dei livelli minimi di capitale coerenti con il grado di rischio assunto e ad incentivare l’adozione di strumenti e metodologie di misurazione e controllo dei rischi più avanzati L’ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere almeno pari all’ammontare complessivo del patrimonio a copertura del rischio di mercato, di quello a copertura del rischio operativo e dell’attivo ponderato per il rischio di credito. Con l’Accordo di Basilea 3, questa formula viene mantenuta ma sono inseriti nuovi elementi per tutelare la stabilità delle banche (lo vedremo parlando di Basilea 3)