Il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 è stato sostituito con la Legge 21 febbraio 2006, attualmente in vigore Importanti modifiche agli articoli 73 (produzione e traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti, con relativa tabella I delle sostanze) e 75 (condotte integranti illeciti amministrativi).tabella I
Articolo 75 Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative: - Sospensione della patente di guida - Sospensione del porto darmi o divieto di conseguirlo - Sospensione del passaporto - Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se si è cittadini extracomunitari
- Linteressato è inoltre invitato a seguire un programma terapeutico o socio-riabilitativo (art. 122) o un altro programma educativo e informativo personalizzato predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.T.) o da una struttura privata autorizzata (art. 116) - Se al momento dellaccertamento linteressato ha disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono allimmediato ritiro della patente di guida; se il veicolo è un ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica e il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni
- Accertati i fatti (detenzione, esportazione, acquisto di sostanze stupefacenti) gli organi di polizia riferiscono entro 10 giorni al prefetto, con i relativi esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate. - Entro 40 giorni il prefetto convoca la persona segnalata a colloquio per valutare le sanzioni amministrative da assegnare. In tale attività al prefetto si affianca il personale del nucleo operativo della prefettura- ufficio territoriale (N.O.T.) - Se la persona è minorenne, sono convocati i genitori - Se per i fatti sopra citati emerge una particolare tenuità della violazione, il prefetto può definire il procedimento con un invito formale a non far più uso delle sostanze stesse.
Articolo 73 Chiunque senza autorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, trasporta, procura ad altri, invia, consegna sostanze psicotrope o stupefacenti è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26mila a 260mila euro.
Articolo 186 (codice della strada) Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2000 euro, patente sospesa da 3 a 6 mesi. Se è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, patente sospesa da 6 a 12 mesi Se è superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 3 a 12 mesi, patente sospesa da 1 a 2 anni, confisca del veicolo
Aggravanti Se il conducente del veicolo provoca un incidente le pene sono raddoppiate ed il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni Se il reato è commesso dalle ore 22 alle ore 7 lammenda è aumentata da un terzo alla metà Il rifiuto di sottoporsi alle prove di accertamento comporta la sanzione massima (> 1,5 g/l)
Articolo 187 (codice della strada) Ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 3 a 12 mesi. Sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di incidente, le pene sono raddoppiate.
Modifiche introdotte (2010) Al rilascio della patente e al rinnovo di quella professionale (ES: camion) diventa obbligatorio il test antidroga Introduzione del droga test sulle strade (mediante prelevamento di un campione di saliva) Un autista professionale trovato positivo alletilometro o al droga test può essere licenziato dal datore di lavoro Per gli autotrasportatori e i neo-patentati (primi 3 anni) scatta la tolleranza zero: non è consentito bere alcun tipo di alcolico prima della guida.
Riferimenti Codice della strada e relative modifiche: Testo unico sugli stupefacenti: Informazioni sulle normative vigenti: