Sintesi della Riforma del mercato del lavoro – Flessibilità in entrata

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Sintesi della Riforma del mercato del lavoro – Flessibilità in entrata 3 aprile 2012

Obiettivi della riforma Rendere più dinamico e flessibile il mercato del lavoro, con interventi mirati a: Ridistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego Ponendo dei limiti alla flessibilità in entrata e adattando quella in uscita al mutato contesto economico Ridisegnare il sistema degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche attive del lavoro Incentivare l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili Disincentivare l’uso elusivo degli istituti contrattuali vigenti relativamente agli obblighi contributivi e fiscali

Flessibilità in entrata Contratto a tempo determinato Contratto di inserimento Apprendistato Contratto di lavoro a tempo parziale Contratto di lavoro intermittente Lavoro a progetto Partite IVA Associazione in partecipazione con apporto di lavoro Lavoro accessorio Tirocini formativi (stage)

Contratto a tempo determinato Incremento del costo contributivo (aliquota aggiuntiva, pari all’1,4%), che andrà a finanziare l’ASpI L’aumento non si applica ai lavoratori assunti per motivi di sostituzione agli stagionali elencati nel DPR 1525/63: da valutare l’eventuale esonero per la stagionalità come prevista da contratti e accordi collettivi Nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato: restituzione dell’aliquota aggiuntiva versata, fino a un massimo di 6 mensilità, con decorrenza al termine del periodo prova Aumento dell’intervallo temporale tra un contratto e l’altro 60 giorni (ora 10) per contratti di durata inferiore ai 6 mesi 90 giorni (ora 20) per contratti di durata superiore ai 6 mesi Tuttavia i termini del contratto possono essere estesi per esigenze organizzative a 30 giorni nel primo caso (ora 20) e a 50 nel secondo (ora 30)

Contratto a tempo determinato Eliminazione della causale (di cui all’art. 1 del Dlgs 368/2001) per il primo contratto a termine Periodo massimo dei contratti a termine con il medesimo dipendente pari a 36 mesi Comprensivi di proroghe, rinnovi e periodi di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore di lavoro/utilizzatore Regime delle sanzioni in caso di illegittimità del termine: conferma del “collegato lavoro” “conversione” del contratto risarcimento compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive “onnicomprensive” Aumento del termine per l’impugnazione stragiudiziale (da 60 a 120 giorni dalla cessazione dello stesso) Invariato, invece, il termine per l’impugnazione giudiziale.

Contratto di inserimento L’agevolazione contributiva prevista è riservata soltanto per i lavoratori ultra cinquantenni, disoccupati da almeno 12 mesi Riduzione del 50% dei contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro, per un periodo di 12 mesi nel caso di lavoro a tempo determinato (prorogato di altri 6 mesi nel caso di una successiva stabilizzazione) 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato

Apprendistato Percorso privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro Convalidato l’impianto del D.lgs. 167/2011, con alcune novità: le assunzioni di nuovi apprendisti vengono subordinate al rispetto della percentuale di stabilizzazioni fatte nell’ultimo triennio (pari al 50%) il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati sale da 1/1 a 3/2 la durata minima dell’apprendistato è fissata a 6 mesi resta salva la possibilità di durate inferiori per le attività stagionali La disciplina dell’apprendistato continua ad applicarsi anche durante l’eventuale periodo di preavviso al termine del periodo di formazione Finché il libretto formativo non sarà operativo, il datore di lavoro potrà sostituire la registrazione della formazione con un’apposita dichiarazione

Contratto di lavoro a tempo parziale Per le variazioni di orario, attuate in applicazione di clausole elastiche o flessibili nei casi di part-time verticale o misto Obbligo di comunicazione amministrativa con modalità snelle e non onerose (sms, fax o PEC), contestuale al già previsto preavviso di 5 giorni da dare al lavoratore Introduzione del “diritto di ripensamento”, in relazione alle clausole elastiche o flessibili, per motivi previsti dalla legge o dai contratti collettivi

Contratto di lavoro intermittente Obbligo della comunicazione amministrativa preventiva (sms, fax o PEC) per ogni chiamata del lavoratore Con l’abrogazione dell’art. 34, comma 2, del Dlgs 276/2003 i contratti di lavoro intermittente non possono più essere stipulati in ogni caso da soggetti con meno di 25 anni di età o con più di 45 anni, anche pensionati Abrogazione dell’art. 37, del Dlgs 276/2003 (lavoro intermittente in determinati periodi)

Lavoro a progetto Disincentivi normativi La definizione del “progetto” non può ricalcare l’oggetto sociale dell’impresa committente Accentuazione della componente professionale dell’attività lavorativa deducibile in contratto, limitandone l’uso a mansioni non puramente esecutive o ripetitive Introduzione della presunzione relativa in merito al carattere subordinato della prestazione, nel caso in cui l’attività svolta dal collaboratore a progetto fosse analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente Eliminazione delle clausole individuali facoltative che consentono il recesso anticipato del committente Resta salva però la possibilità di recesso per giusta causa, incapacità professionale del collaboratore (ma solo se tale da rendere impossibile l’attuazione del progetto) e per cessazione dell’attività Abolizione del concetto di “programma”

Lavoro a progetto Nel caso in cui mancasse un progetto specifico, il contratto a progetto viene considerato, con presunzione assoluta, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Disincentivi contributivi: Aumento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata INPS Anno Aliquota non iscritti ad altra gestione Aliquota iscritti ad altra gestione o pensionati 2013 28 19 2014 29 20 2015 30 21 2016 31 22 2017 32 23 2018 33 24

Partite IVA Si presume (salvo prova contraria) il carattere coordinato e continuativo della prestazione nei casi in cui ricorra anche uno soltanto dei seguenti “indici”: la collaborazione duri complessivamente più di 6 mesi nell’arco di un anno; il collaboratore ne ricavi più del 75% dei corrispettivi complessivi, anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale; il collaboratore abbia una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente Nel caso di un utilizzo improprio della collaborazione, il titolare di partita IVA viene considerato un collaboratore coordinato e continuativo ma data la mancanza di un progetto, il suo rapporto verrà poi considerato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla sua data di costituzione, in base all’art. 69, comma 1, del Dlgs 276/2003

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro L’istituto resta in vigore solo per le associazioni tra familiari entro il 1° grado o coniugi Lavoro accessorio Limitazione del campo di applicazione dell’istituto Prevista la riforma dell’art. 70 del Dlgs 276/2003 e successive modifiche (Definizione e campo di applicazione delle prestazioni di lavoro accessorio), volte a restringere il campo di operatività dell’istituto. Regolazione del regime orario dei buoni (voucher)

Tirocini formativi (stage) Introduzione di linee guida, individuate unitamente alle regioni, per creare degli standard minimi di uniformità della disciplina dei tirocini informativi e di orientamento, da applicare sull’intero territorio nazionale Lo Stato si riserva, inoltre, di disciplinare i periodi di attività lavorativa “che non costituiscono momenti del percorso di tirocinio formativo”.